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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 236 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudio De Santis, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA con l'intervento volontario di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Masi, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Usucapione.
Conclusioni
Per come in atti, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento integrale della domanda attrice: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. in favore di della piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile meglio Parte_1 identificato e descritto al punto 1) delle premesse di cui al presente atto;
b) conseguentemente ordinare al competente
1 Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' direzione Provinciale di Prato ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Organizzazione_1
Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”, ribadendo la circostanza del decesso di in data anteriore alla notifica della citazione;
CP_1
Per SULLA come da intervento in atti, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 di Prato, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o domanda disattesa e reietta, ammettere l'intervento della Società comparente ed accogliere le domande ed istanze istruttorie tutte formulate dalla Parte_2
[... ei confronti del signor nel presente giudizio e, per l'effetto: (i) accertare e dichiarare l'intervenuto CP_1 acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., in favore della Società attrice, della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montemurlo nel foglio di mappa 27, particella
1958, sita in Montemurlo, Via Bisenzio n. 35; (ii) conseguentemente ordinare al Competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'
[...]
– , Servizi Catastali, esonerando i Responsabili Organizzazione_2 Organizzazione_3 degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione presentato per la notifica il 28 gennaio 2021, Parte_3 ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Primo COPPINI al fine di sentir dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà, per usucapione, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Montemurlo, via Bisenzio
n. 35, identificata al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 27, particella 1958.
A fondamento della domanda, ha allegato: di aver posseduto uti dominus da oltre vent'anni, e comunque almeno dall'anno 1999, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, il terreno di 660 mq catastali, avendo provveduto, a fronte dell'inerzia del proprietario, a recintarlo e a manutenerlo: che su tale terreno insiste, nella parte tergale, un manufatto di superficie coperta di 27 mq, a sua volta porzione di un più ampio vano adibito a centrale termica, il tutto posto nel Comune di Montemurlo, accessibile da Via Bisenzio
n. 35.
All'udienza del 28 giugno 2021, il convenuto non è comparso e il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia.
Con atto di intervento del 19 aprile 2022, si è costituita la Controparte_3
premettendo di aver promesso di acquistare dall'attrice l'unità immobiliare in oggetto, ed ha chiesto
[...]
l'accoglimento delle conclusioni formulate da Pt_1
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova orale.
All'udienza del 9 gennaio 2024, parte attrice ha dato atto del decesso del convenuto in data antecedente alla notificazione della citazione e, su invito del Giudice, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice ha, dunque, trattenuto la causa in decisione ed entrambi i difensori delle parti costituite hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.pc.
******
2 In via pregiudiziale, si osserva che la notifica dell'atto di citazione è da ritenersi inesistente.
L'atto introduttivo del giudizio è stato, infatti, presentato per la notificazione in data 28 gennaio 2021, come risulta dalla relazione dell'Ufficiale Giudiziario stilata in calce. Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che il convenuto, è deceduto in data antecedente, ossia il 16 aprile 2013 (cfr. deposito di parte CP_1 attrice del 9 gennaio 2024).
Ne discende che l'atto di citazione è stato notificato a persona defunta.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale intende condividere, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art.1 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
Invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (arg. da Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 08/04/2022, n. 11506, rv. 664439-02).
In altri termini l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processuale tra le stesse.
Va, quindi, dichiarata la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta, con assorbimento delle domande di merito.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che le parti costituite condividono il medesimo interesse e che, pertanto, nell'ambito del loro rapporto processuale non può ravvisarsi alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta;
2. NULLA sulle spese.
Prato, 14 gennaio 2024
IL GIUDICE Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 236 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudio De Santis, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA con l'intervento volontario di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Masi, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Usucapione.
Conclusioni
Per come in atti, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento integrale della domanda attrice: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. in favore di della piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile meglio Parte_1 identificato e descritto al punto 1) delle premesse di cui al presente atto;
b) conseguentemente ordinare al competente
1 Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' direzione Provinciale di Prato ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Organizzazione_1
Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”, ribadendo la circostanza del decesso di in data anteriore alla notifica della citazione;
CP_1
Per SULLA come da intervento in atti, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 di Prato, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o domanda disattesa e reietta, ammettere l'intervento della Società comparente ed accogliere le domande ed istanze istruttorie tutte formulate dalla Parte_2
[... ei confronti del signor nel presente giudizio e, per l'effetto: (i) accertare e dichiarare l'intervenuto CP_1 acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., in favore della Società attrice, della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montemurlo nel foglio di mappa 27, particella
1958, sita in Montemurlo, Via Bisenzio n. 35; (ii) conseguentemente ordinare al Competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'
[...]
– , Servizi Catastali, esonerando i Responsabili Organizzazione_2 Organizzazione_3 degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione presentato per la notifica il 28 gennaio 2021, Parte_3 ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Primo COPPINI al fine di sentir dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà, per usucapione, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Montemurlo, via Bisenzio
n. 35, identificata al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 27, particella 1958.
A fondamento della domanda, ha allegato: di aver posseduto uti dominus da oltre vent'anni, e comunque almeno dall'anno 1999, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, il terreno di 660 mq catastali, avendo provveduto, a fronte dell'inerzia del proprietario, a recintarlo e a manutenerlo: che su tale terreno insiste, nella parte tergale, un manufatto di superficie coperta di 27 mq, a sua volta porzione di un più ampio vano adibito a centrale termica, il tutto posto nel Comune di Montemurlo, accessibile da Via Bisenzio
n. 35.
All'udienza del 28 giugno 2021, il convenuto non è comparso e il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia.
Con atto di intervento del 19 aprile 2022, si è costituita la Controparte_3
premettendo di aver promesso di acquistare dall'attrice l'unità immobiliare in oggetto, ed ha chiesto
[...]
l'accoglimento delle conclusioni formulate da Pt_1
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova orale.
All'udienza del 9 gennaio 2024, parte attrice ha dato atto del decesso del convenuto in data antecedente alla notificazione della citazione e, su invito del Giudice, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice ha, dunque, trattenuto la causa in decisione ed entrambi i difensori delle parti costituite hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.pc.
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2 In via pregiudiziale, si osserva che la notifica dell'atto di citazione è da ritenersi inesistente.
L'atto introduttivo del giudizio è stato, infatti, presentato per la notificazione in data 28 gennaio 2021, come risulta dalla relazione dell'Ufficiale Giudiziario stilata in calce. Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che il convenuto, è deceduto in data antecedente, ossia il 16 aprile 2013 (cfr. deposito di parte CP_1 attrice del 9 gennaio 2024).
Ne discende che l'atto di citazione è stato notificato a persona defunta.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale intende condividere, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art.1 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
Invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (arg. da Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 08/04/2022, n. 11506, rv. 664439-02).
In altri termini l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processuale tra le stesse.
Va, quindi, dichiarata la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta, con assorbimento delle domande di merito.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che le parti costituite condividono il medesimo interesse e che, pertanto, nell'ambito del loro rapporto processuale non può ravvisarsi alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta;
2. NULLA sulle spese.
Prato, 14 gennaio 2024
IL GIUDICE Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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