TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO VENETO
n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO
VENETO n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 29/03/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
23/03/2007 e , nata a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
1 16/08/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
• pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con l'omologa degli accordi di cui al ricorso introduttivo;
• assegnarsi la casa coniugale sita in San Michele al Tagliamento (VE), Fr.
alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra Pt_2 Parte_1
proprietaria esclusiva, avendo già il sig. in accordo con Controparte_1
la moglie, provveduto a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, che lo ospitano;
• fermo restando l'obbligo dei genitori di continuare a collaborare nella gestione delle figlie, nel rispetto delle loro esigenze di vita, di lavoro e dei loro rispettivi impegni, chiedono che venga accolto il seguente
Controparte_2
per la regolamentazione dei rapporti con le minori:
a) la sig.ra durante il periodo invernale percepirà l'indennità Parte_1
di orario 8:30-12:30 / 13:30-17:30, sabato e domenica liberi, fino all'apertura della stagione turistica estiva, quindi all'incirca dal mese di maggio, quando avrà orario continuato a turno con altri collegi, per un massimo di 8 ore consecutive (coprendo la fascia 8-20), con solo la domenica libera e ciò fino al
30 di settembre 2025 e così, prevedibilmente, per le annate successive;
b) il sig. ha normalmente orario lavorativo 07.30-15.30, Controparte_1
con sabato e domenica liberi;
c) si chiede che le minori e Persona_1 Persona_2
vengano congiuntamente affidate a entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2 d) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlie minori, sia quelle relative all'istruzione, sia quelle relative all'educazione ed alla salute, secondo i bisogni, le capacità e le inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
e) in considerazione di quanto indicato alle lettere “a” e “b” Per_2
trascorrerà i week end – dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera –
[...]
alternativamente con i genitori e, indicativamente, altrettanto farà la figlia
salvo deroghe in considerazione dell'ormai imminente Persona_1
raggiungimento della maggiore età. Nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà vederle e tenerle con sé per due giorni, a partire dal dopo scuola e con possibilità di pernotto;
mentre nelle settimane in cui trascorrerà il week end con il padre, quest'ultimo potrà vederle e tenerle con sé un giorno durante la settimana stessa, a partire dal dopo scuola e con possibilità di pernotto;
f) raggiungerà la scuola, come avviene attualmente, in Persona_1
Bus utilizzando l'abbonamento annuale e seguirà un corso di teatro al martedì
dalle 14 alle 16:30 a Portogruaro (VE), accompagnata e prelevata dalla madre
Parte_1
g) continuerà a frequentare la scuola primaria a Persona_2
, dove risiede e sarà accompagnata e prelevata in auto dalla madre;
Pt_2
seguirà il corso di nuoto a Lignano (UD) il mercoledì dalle 17 alle 17:30 e il corso di teatro il martedì dalle 16:45 alle 17: 45 a Portogruaro (VE) e sarà
accompagnata e prelevata dalla madre in auto, potendo contare per il ristretto arco di tempo fra il dopo scuola e il rientro dal lavoro della madre, con l'apporto dei nonni materni, residenti a 200 metri dalla sede lavorativa della sig.ra Nel periodo estivo coincidente con il lavoro stagionale Parte_1
della madre, la figlia frequenterà il centro estivo fino alle Persona_2
ore 16.00;
3 h) in caso di pernotto presso il sig. la minore Controparte_1
sarà accompagnata, salvo diverso accordi, dal padre a Persona_2
scuola, mentre fruirà come di consueto dell'Autobus Persona_1
pubblico;
i) di fronte a eventuali mutamenti delle attività extrascolastiche attuali, i genitori si impegnano a riorganizzarsi nell'esclusivo interesse dei minori la gestione dell'accompagnamento delle stesse;
j) i genitori non necessitano della collaborazioni di baby sitter, a cui non hanno mai fatto ricorso, ma potranno contare, in caso di eccezionali esigenze,
sull'apporto dei nonni materni e paterni;
k) le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori in due periodi: dalla fine della scuola fino al 31/12 a pranzo e dal 31/12 alla ripresa della scuola. Le minori, ad anni alterni, passeranno con i genitori il primo o il secondo periodo;
l) ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta le minori staranno con il padre;
m) durante le vacanze scolastiche estive, le figlie trascorreranno con il padre almeno 10 giorni di vacanza consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori;
le altre festività (ponti
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, compleanni ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori, mantenendo l'alternanza di cui sopra e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori, nonché degli impegni di lavoro delle parti;
n) con accordo di entrambi i genitori le condizioni di visita potranno essere modificate;
o) i genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e la carta d'identità della minore nei periodi di vacanza,
autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto eventualmente
4 necessario per l'espatrio;
p) in caso di pernotto delle minori fuori casa, ciascun genitore dovrà
comunicare all'altro il luogo in cui si trova.
• tenuto conto della condizione economica di entrambe le parti, dell'assegnazione dell'immobile, nonché della disponibilità attuale di alloggio gratuito da parte del marito, il sig. verserà a titolo di Controparte_1
mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
l'assegno mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, totale € 500,00
(cinquecento/00), rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo dalla data di presentazione del presente ricorso;
• l'Assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla sig.ra
Parte_1
• Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia, saranno divise tra loro a metà, quindi al 50% a carico di ciascuno;
• le parti escludono qualunque assegno di mantenimento reciproco;
• la vettura targata GJ597RX di proprietà della sig.ra rimane Parte_1
alla stessa, così come rimane al sig. la vettura targata Controparte_1
EH514JT di sua proprietà;
• entrambi i coniugi danno atto che, alla data del deposito del ricorso, non vi
è alcun bene mobile, denaro, o altra utilità in comunione ordinaria che debba essere diviso, rilasciandosi ampia liberatoria Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte,
rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza, da svolgersi sempre con rinuncia alla comparizione personale delle parti e deposito di note scritte sostitutive, che viene ribadita anche per la seconda fase, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U
5 N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio in accoglimento delle seguenti CONCLUSION I 1. Pronunciare sentenza scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE); 2.
confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale in San Michele al
Tagliamento (VE), alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra Parte_1
proprietaria esclusiva;
3. confermare il piano genitoriale che accompagna la richiesta di separazione, salvo aggiustamenti da farsi al momento del deposito delle successive note scritte, tenuto conto del fatto che la figlia Per_1
nel frattempo sarà diventata maggiorenne, nonché di eventuali
[...]
mutamenti delle attività scolastiche/extrascolastiche delle figlie e/o lavorative dei genitori, fermo il reciproco assenso al rilascio del passaporto eventualmente necessario per l'espatrio con le minori;
4. tenere ferme le disposizione in tema di assegno di mantenimento a carico del padre ripartizione al 50% delle spese straordinarie e attribuzione alla sig.ra Pt_1
dell'Assegno Unico Universale.
5. escludersi qualunque assegno
[...]
reciproco di divorzio chiedendo che venga pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2,
lett. B della legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Comune di Colle Umberto (TV), trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1988 del registro atti di matrimonio di tale
Comune, senza ulteriori provvedimenti di natura patrimoniale, quindi con esclusione reciproca di qualunque assegno divorzile”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse - tenuto conto, altresì, che le condizioni sulla gestione dell'affido dettagliate nel piano genitoriale, descritto in atti dalle parti, sono superate per la figlia avendo raggiunto la ragazza la Persona_1
maggiore età - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
7 affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento
[...]
(VE), in data 29/03/2007;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 2, parte 1, serie -, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO VENETO
n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO
VENETO n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 29/03/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
23/03/2007 e , nata a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
1 16/08/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
• pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con l'omologa degli accordi di cui al ricorso introduttivo;
• assegnarsi la casa coniugale sita in San Michele al Tagliamento (VE), Fr.
alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra Pt_2 Parte_1
proprietaria esclusiva, avendo già il sig. in accordo con Controparte_1
la moglie, provveduto a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, che lo ospitano;
• fermo restando l'obbligo dei genitori di continuare a collaborare nella gestione delle figlie, nel rispetto delle loro esigenze di vita, di lavoro e dei loro rispettivi impegni, chiedono che venga accolto il seguente
Controparte_2
per la regolamentazione dei rapporti con le minori:
a) la sig.ra durante il periodo invernale percepirà l'indennità Parte_1
di orario 8:30-12:30 / 13:30-17:30, sabato e domenica liberi, fino all'apertura della stagione turistica estiva, quindi all'incirca dal mese di maggio, quando avrà orario continuato a turno con altri collegi, per un massimo di 8 ore consecutive (coprendo la fascia 8-20), con solo la domenica libera e ciò fino al
30 di settembre 2025 e così, prevedibilmente, per le annate successive;
b) il sig. ha normalmente orario lavorativo 07.30-15.30, Controparte_1
con sabato e domenica liberi;
c) si chiede che le minori e Persona_1 Persona_2
vengano congiuntamente affidate a entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2 d) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlie minori, sia quelle relative all'istruzione, sia quelle relative all'educazione ed alla salute, secondo i bisogni, le capacità e le inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
e) in considerazione di quanto indicato alle lettere “a” e “b” Per_2
trascorrerà i week end – dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera –
[...]
alternativamente con i genitori e, indicativamente, altrettanto farà la figlia
salvo deroghe in considerazione dell'ormai imminente Persona_1
raggiungimento della maggiore età. Nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà vederle e tenerle con sé per due giorni, a partire dal dopo scuola e con possibilità di pernotto;
mentre nelle settimane in cui trascorrerà il week end con il padre, quest'ultimo potrà vederle e tenerle con sé un giorno durante la settimana stessa, a partire dal dopo scuola e con possibilità di pernotto;
f) raggiungerà la scuola, come avviene attualmente, in Persona_1
Bus utilizzando l'abbonamento annuale e seguirà un corso di teatro al martedì
dalle 14 alle 16:30 a Portogruaro (VE), accompagnata e prelevata dalla madre
Parte_1
g) continuerà a frequentare la scuola primaria a Persona_2
, dove risiede e sarà accompagnata e prelevata in auto dalla madre;
Pt_2
seguirà il corso di nuoto a Lignano (UD) il mercoledì dalle 17 alle 17:30 e il corso di teatro il martedì dalle 16:45 alle 17: 45 a Portogruaro (VE) e sarà
accompagnata e prelevata dalla madre in auto, potendo contare per il ristretto arco di tempo fra il dopo scuola e il rientro dal lavoro della madre, con l'apporto dei nonni materni, residenti a 200 metri dalla sede lavorativa della sig.ra Nel periodo estivo coincidente con il lavoro stagionale Parte_1
della madre, la figlia frequenterà il centro estivo fino alle Persona_2
ore 16.00;
3 h) in caso di pernotto presso il sig. la minore Controparte_1
sarà accompagnata, salvo diverso accordi, dal padre a Persona_2
scuola, mentre fruirà come di consueto dell'Autobus Persona_1
pubblico;
i) di fronte a eventuali mutamenti delle attività extrascolastiche attuali, i genitori si impegnano a riorganizzarsi nell'esclusivo interesse dei minori la gestione dell'accompagnamento delle stesse;
j) i genitori non necessitano della collaborazioni di baby sitter, a cui non hanno mai fatto ricorso, ma potranno contare, in caso di eccezionali esigenze,
sull'apporto dei nonni materni e paterni;
k) le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori in due periodi: dalla fine della scuola fino al 31/12 a pranzo e dal 31/12 alla ripresa della scuola. Le minori, ad anni alterni, passeranno con i genitori il primo o il secondo periodo;
l) ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta le minori staranno con il padre;
m) durante le vacanze scolastiche estive, le figlie trascorreranno con il padre almeno 10 giorni di vacanza consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori;
le altre festività (ponti
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, compleanni ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori, mantenendo l'alternanza di cui sopra e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori, nonché degli impegni di lavoro delle parti;
n) con accordo di entrambi i genitori le condizioni di visita potranno essere modificate;
o) i genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e la carta d'identità della minore nei periodi di vacanza,
autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto eventualmente
4 necessario per l'espatrio;
p) in caso di pernotto delle minori fuori casa, ciascun genitore dovrà
comunicare all'altro il luogo in cui si trova.
• tenuto conto della condizione economica di entrambe le parti, dell'assegnazione dell'immobile, nonché della disponibilità attuale di alloggio gratuito da parte del marito, il sig. verserà a titolo di Controparte_1
mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
l'assegno mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, totale € 500,00
(cinquecento/00), rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo dalla data di presentazione del presente ricorso;
• l'Assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla sig.ra
Parte_1
• Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia, saranno divise tra loro a metà, quindi al 50% a carico di ciascuno;
• le parti escludono qualunque assegno di mantenimento reciproco;
• la vettura targata GJ597RX di proprietà della sig.ra rimane Parte_1
alla stessa, così come rimane al sig. la vettura targata Controparte_1
EH514JT di sua proprietà;
• entrambi i coniugi danno atto che, alla data del deposito del ricorso, non vi
è alcun bene mobile, denaro, o altra utilità in comunione ordinaria che debba essere diviso, rilasciandosi ampia liberatoria Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte,
rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza, da svolgersi sempre con rinuncia alla comparizione personale delle parti e deposito di note scritte sostitutive, che viene ribadita anche per la seconda fase, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U
5 N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio in accoglimento delle seguenti CONCLUSION I 1. Pronunciare sentenza scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE); 2.
confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale in San Michele al
Tagliamento (VE), alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra Parte_1
proprietaria esclusiva;
3. confermare il piano genitoriale che accompagna la richiesta di separazione, salvo aggiustamenti da farsi al momento del deposito delle successive note scritte, tenuto conto del fatto che la figlia Per_1
nel frattempo sarà diventata maggiorenne, nonché di eventuali
[...]
mutamenti delle attività scolastiche/extrascolastiche delle figlie e/o lavorative dei genitori, fermo il reciproco assenso al rilascio del passaporto eventualmente necessario per l'espatrio con le minori;
4. tenere ferme le disposizione in tema di assegno di mantenimento a carico del padre ripartizione al 50% delle spese straordinarie e attribuzione alla sig.ra Pt_1
dell'Assegno Unico Universale.
5. escludersi qualunque assegno
[...]
reciproco di divorzio chiedendo che venga pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2,
lett. B della legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Comune di Colle Umberto (TV), trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1988 del registro atti di matrimonio di tale
Comune, senza ulteriori provvedimenti di natura patrimoniale, quindi con esclusione reciproca di qualunque assegno divorzile”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse - tenuto conto, altresì, che le condizioni sulla gestione dell'affido dettagliate nel piano genitoriale, descritto in atti dalle parti, sono superate per la figlia avendo raggiunto la ragazza la Persona_1
maggiore età - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
7 affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento
[...]
(VE), in data 29/03/2007;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 2, parte 1, serie -, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8