Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano
Consigliere 3. dr. Laura Scarlatelli
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 15 .5.2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2893/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
in persona del P. IVA n. P.IVA_1 Parte_1
,
con sede in Torre del legale rappresentante p. t. sig.ra Parte_2
,
RE (NA) alla via Nazionale n.974, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
-presso il quale elettivamente domicilia Ganeri C.F. n. C.F. 1
nello studio in Torre del RE (NA) alla via Cavallerizzi n.7, (comunicazioni o al FAX n.081 19273585), in virtù di procura Email_1 rilasciata in calce ai sensi dell'art. 83 III comma, c.p.c. su documento informatico separato e congiunto all'atto di appello.
- appellante
CONTRO
Controparte_1 (CF. C.F. 2 ), nata a [...] il [...], e ivi res.te in Napoli alla Tommaso Cornelio n. 12, elett.te domiciliata in Napoli, alla
Piazza Garibaldi n. 101 presso lo studio legale dell'avv. Bonaventura Franchino
Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata: Email_2 telefax 081284111
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5122/2023, pubblicata in data
12/9/2023 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudizio del Lavoro, non notificata, nel giudizio recante n. R.G.L. 9063/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/12.2023 presso l'intestata Corte territoriale Controparte_2 proponeva appello nei confronti della sentenza n. 5122/2023 in epigrafe indicata che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla _1 ,accertava e dichiarava l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e la Parte_1
[...] per il periodo e con le modalità di cui in parte motiva e, per l'effetto, condannava la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 52.026,06 a titolo di differenze retributive, di cui € 4.634,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite, compensate per la metà. A fondamento del gravame parte appellante deduceva l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: :
a)mancata produzione nel giudizio dei CCNL relativi al periodo dal 2014 al 2018, avendo prodotto in giudizio soltanto il CCNL vigente per il settore del Commercio valevole per il periodo dal 2018 al 2021; b) violazione il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c.;
c) erronea ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione delle prove testimoniali, in particolare per avere il Tribunale conferito decisiva valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal teste S_ .
Chiedeva , pertanto , -in riforma della impugnata sentenza -di accertare e dichiarare che fra le parti processuali era intercorso un rapporto di lavoro subordinato solo per il periodo di formale assunzione ossia dal 27.09.2015 all'8.10.2019, e, di conseguenza, che alcuna somma è dovuta alla lavoratrice ricorrente per differenze retributive di sorta;
- vinte le spese del doppio grado di giudizio.
_1Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva impugnando l'atto di appello perché inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione. Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, previo deposito di note,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che le statuizioni del primo giudice il quale ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al compenso per lavoro straordinario ferie
,
, festività, indennità di cassa, permessi non goduti, ticket,alle dimissioni per giusta causa, non risultano attinte da alcuna censura o appello incidentale per cui esse risultano incontrovertibilmente passate in giudicato.
Il primo motivo del gravame proposto dall'appellante relativo alla mancata produzione nel giudizio di primo grado dei CCNL relativi al periodo dal 2014 al
2018, è destituito di ogni fondamento .
Sul punto è sufficiente osservare che non vi è stata alcuna contestazione da parte della società, oggi appellante, nel giudizio di primo grado;
va ricordato che nella memoria difensiva il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e,nella specie, tale eccezione non era stata sollevata, tant'è che il Tribunale neppure si è pronunciato su tale punto nella sentenza gravata.
Ne consegue che non avendo parte appellante eccepito la mancata produzione nel giudizio di primo grado dei CCNL relativi al periodo dal 2014 al 2018,né eccepito che le somme richieste erano superiori a quelle diversamente spettanti in base ai CCNL non prodotti degli precedenti ( limitandosi ad eccepire l'erroneità dei conteggi per errori di prospettazione e di voci non dovute e per errori di calcolo tra somme a lordo e somme detratte a netto), l'eccezione proposta in questa fase del giudizio si palesa come nuova, e come tale inammissibile.
Ad ogni modo mette conto osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, è stato depositato agli atti CCNL anno 2018; e di ciò, ne da' atto il Tribunale nella sentenza impugnata in cui afferma , con statuizione non impugnata che "In ordine al quantum, appaiono condivisibili i secondi conteggi formulati dalla parte ricorrente su autorizzazione del giudice, svolti con riferimento alla contrattazione collettiva di settore (CCNL Commercio Terziario 12.09.2018, versato in atti in estratto), la cui tacita applicazione a cura della ditta convenuta è desumibile dagli istituti presenti nelle buste paga in atti” (v. pag. 10 della sent. ) .
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., per essere il Giudice incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto parte ricorrente nella conclusioni aveva chiesto accertarsi l'intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo che va dal
27.01.2015 fino al 8.10.2019 mentre il Tribunale aveva ritenuto dimostrato che la ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta per tutto il periodo dal 26.04.2014 al 8.10.2019. Anche tale doglianza va disattesa siccome infondata.
Premesso che spetta al giudice, interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi dell'atto introduttivo nel suo complesso, delle allegazioni e delle affermazioni della parte (ma anche alla luce delle ulteriori circostanze, quali capi di prova, l'escussione dei testi), gli elementi costituitivi della domanda, e cioè, secondo il petitum e la causa petendi, nella specie dall'esame delle circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo del giudizio si evince chiaramente che stato chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro dal 26.04.2014 all'
8.10.2019, epoca in cui il rapporto cessava a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa, peraltro senza ricevere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
infine nella richiesta di ammissione a prova per testi veniva trascritto il seguente capo di prova: 1) Vero è che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede in Torre del RE Via Nazionale n Parte_1
974 Torre del RE, dispiegando sempre mansioni di cassiera e quindi addetta all'incasso delle somme derivanti dalla vendita dei prodotti nel periodo 26.04.2014 all' 8.10.2019; in ultimo anche i conteggi depositati agli atti vengono effettuati prendendo in considerazione tutto il periodo di lavoro, ovvero dal 26.04.2014 all'
8.10.2019.
Solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo veniva indicato quale periodo di lavoro, di cui accertare il carattere subordinato, l'arco temporale che va dal
27.01.2015 al 08.10.2019, frutto di un mero errore, riportando solo il periodo in cui la lavoratrice veniva assunta con un contratto di lavoro subordinato e non anche il periodo antecedente dal 26.04.2014, in cui è stata assunta con contratti di lavoro a progetto.
Il giudice di primo grado ha correttamente interpretato il contenuto complessivo della domanda, nella sua causa petendi e petitum rivolgendo la sua indagine all'accertamento della subordinazione richiesta sin dall'aprile 2014, oltre il periodo di formalizzazione, sicchè non è incorso nella violazione del principio di ultrapetizione non avendo sostituito la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", né ha introdotto nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta un mal governo delle risultanze della prova per testi, per avere il Tribunale attribuito preponderante valenza probatoria alla deposizione resa dal teste S_ in lite con la società e destinatario di denuncia querela per falsità . Anche tali contestazioni mosse dall'appellante sono in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art. 116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Il giudice, quindi, non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e, dunque, le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provati da parte ricorrente gli elementi qualificanti la subordinazione, a fronte del carattere fittizio dei contratti di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, e, dunque, l'inserimento stabile e continuo della stessa nel contesto datoriale esteso a compiti costanti ,che ne attestano il pieno inserimento nell'organizzazione di vita della società sin dall'inizio del rapporto di lavoro nell'aprile 2014 . E tanto all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio.
Del tutto impeccabile è il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese dal teste S_ ‚ex dipendente della Controparte_3
a conoscenza diretta dei fatti di causa, per aver lavorato presso
[...] la società appellante e precisamente presso il punto vendita di San Giovanni a
ED , dal mese di aprile 2014 fino all'estate 2018 con mansioni di caporeparto al settore audio-video; il teste ha confermato la presenza della ricorrente presso il suddetto punto vendita sin dall'aprile 2014 ,dal lunedì al sabato (dalle 9.30 alle 13.30 poi dalle 16.00 alle 20.00), con le mansioni di cassiere.
L'attendibilità del teste non risulta per nulla inficiata dal fatto di aver lite pendente nei confronti della convenuta per il licenziamento intimato. Ed infatti esclusa sicuramente una incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. del predetto teste per la detta vicenda giudiziaria, la suddetta deposizione va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva quali la precisione e completezza delle dichiarazioni rese, le possibili contraddizioni,
l'attendibilità veridicità quantoe di testimoniato.
Ebbene la deposizione del teste S_ , risulta sicuramente precisa, puntale circostanziata in riferimento alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente nel periodo antecedente a quello di formale assunzione ossia dall'aprile 2014, non caratterizzata da sentimenti di livore nei confronti dell'ex datrice di lavoro;
essa poi ha trovato adeguato riscontro anche in altre risultanze processuali giustamente valorizzate dal primo giudice : la sussistenza di una retribuzione corrisposta a cadenza mensile per importo pari a circa 1000,00 corrispondente a quello erogato nel periodo della assunzione, come evincibili dalle buste paga in atti, altamente significativa della reale natura dei rapporti tra le parti, al di là della veste giuridica formalmente prescelta ( collaborazione, autonoma, coordinata e continuativa con modalità a progetto) e
, quindi , deponenti per lo stabile inserimento della lavoratrice nella organizzazione produttiva della impresa e, dunque, per la natura subordinata del rapporto di lavoro, sin dalla sua instaurazione;
altro dato significativo per la sua sinergica convergenza è l'attestato di servizio, versato in atti dalla difesa della lavoratrice, a firma del Responsabile preposto al punto vendita [...]
Persona_1 attestante che "...la signora ...presta servizio presso la
, _1
nostra azienda Expert Electronic's House Giuseppe srl dal 10.04.2014 con il profilo di cassiera a tutt'oggi
Di contro il Tribunale ha giudicato ,con argomentazioni qui condivise dal Collegio
, poco credibili e veritiere le deposizioni rese dai testi di parte resistente i quali
,nell'intento di favorire la società, hanno reso dichiarazioni incoerenti
,contrastanti e in totale dissonanza con le stesse difese della società nonché con i dati documentali prodotti. Così il teste Testimone_2 ha riferito di compiti della ricorrente (promozione presso la clientela di singoli prodotti, per lo più piccoli elettrodomestici, appartenenti a determinati marchi) non corrispondenti a quelli di cui ai “progetti” allegati ai contratti, in atti contenenti riferimento ad attività di catalogazione e riordino, su supporto informatico e cartaceo, dei prodotti da vendere, ovvero di allestimento di vetrine e catalogatori.
A sua volta il teste Testimone_3 pur riconoscendo la firma apposta all'attestato di servizio sopra menzionato, ha dichiarato, nella sua reticenza, di non ricordare di avere mai sottoscritto un simile attestato. Ed allora del tutto corretto ed immune da censure si appalesa il convincimento espresso dal giudice di prime cure il quale, nell'ambito della complessa attività di valutazione del materiale istruttorio acquisito (sia testimoniale che documentale )versato in atti è pervenuto alla conclusione che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato di aver prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta per tutto il periodo dal 26.04.2014 al 8.10.2019 in regime di subordinazione, con orario full time pari a
44 ore settimanali,dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle
20,00, con mansioni di cassiera, corrispondenti al IV liv. CCNL
In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice, il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ; delle spese-condanna l'appellante alla refusione,in favore di parte appellata
,
del grado che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Ca come per legge con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 15.5.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.