Articolo 2 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1196
Articolo 1
Versione
24 novembre 1965
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (parte straordinaria), inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 novembre 1965