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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2423 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FAZZARI RAMONA in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. DAL BEN MASSIMO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenute
In punto: altri contratti atipici;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma
3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
che a seguito della cessione del ramo d'azienda dalla società attrice ad altra società
,avvenuta pressoché contestualmente alla notifica dell'atto di citazione CP_3 introduttivo del presente giudizio, è venuta meno la legittimazione attiva e con essa l'interesse ad agire della società attrice non solo in relazione Parte_1 all'istanza cautelare di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione ma anche in relazione alle domande di merito proposte al punto 3 delle conclusioni del medesimo atto (pubblicazione del provvedimento e adozione di misure di coercizione indiretta ex art 614 bis c.p.c.);
che, di contro, permangono legittimazione attiva ed interesse ad agire della società attrice per sentir accertare l'illiceità e la slealtà della condotta posta in essere dalle convenute e e sentir condannare le stesse al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni asseritamente arrecati alla propria sfera giuridico-patrimoniale prima della cessione del ramo d'azienda; che, venendo al merito del giudizio, occorre procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica di tali domande, con particolare riferimento alle ragioni poste a fondamento delle stesse (causa petendi);
che, sotto questo profilo, dal tenore complessivo dell'atto di citazione e della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 di parte attrice risulta che la società attrice ha agito in giudizio per far valere la violazione del patto di non concorrenza di cui al punto 8 del contratto di cessione di ramo di azienda mentre non sembra che la stessa abbia inteso agire per far valere anche il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2599 c.c., non potendo ritenersi sufficiente il riferimento ad “illiceità” e “slealtà” della condotta delle società convenute nelle conclusioni dell'atto di citazione: in tal senso depongono le argomentazioni giuridiche contenute in apposito paragrafo dell'atto di citazione dedicato alla “violazione del divieto di concorrenza” (a fronte dell'assenza di qualsiasi riferimento all'illecito concorrenziale) ed i reiterati riferimenti alla violazione del patto di non concorrenza contenuti nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 (mentre non si rinvengono analoghi riferimenti ad atti di concorrenza sleale in relazione alla specifica vicenda dedotta in giudizio, essendovi solo il richiamo ad alcune massime della giurisprudenza di legittimità nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) e, in assenza di un qualsiasi inquadramento giuridico della fattispecie, anche il riferimento all'asserito storno del dipendente appare volto più a connotare la vicenda di cui è causa CP_4 che a fondare un'autonoma domanda di concorrenza sleale per storno di dipendenti;
che in relazione alla dedotta violazione del patto di non concorrenza di cui al punto 8 del contratto di cessione di ramo di azienda la convenuta è Controparte_2 palesemente carente di legittimazione passiva perché l'illecito relativo alla violazione del patto di non concorrenza ha natura contrattuale ed attiene all'esatto adempimento del contratto di cessione di ramo di azienda, al quale tale convenuta è estranea;
che, di contro, la domanda proposta nei confronti di vincolata Controparte_1 dal patto di non concorrenza contenuto nel contratto di cessione di ramo di azienda, non può essere accolta perché non sono stati addotti elementi sufficienti per ritenere che sotto il profilo soggettivo l'attività concorrenziale svolta da Controparte_2 sia in realtà imputabile a (non essendo sufficiente, a fronte della Controparte_1 distinta soggettività giuridica delle due società, la circostanza che esse abbiano il medesimo socio e legale rappresentante);
che in ogni caso, anche a voler ritenere proposta - altresì - domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2599 c.c. (valorizzando al massimo il riferimento ad “illiceità” e “slealtà” della condotta delle società convenute contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione), la domanda di risarcimento del danno non può comunque essere accolta dal momento che:
i) la condotta astrattamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 2957 c.c. va valutata in relazione alla sua concreta idoneità a determinare uno sviamento di clientela;
in particolare, nella concorrenza sleale per storno di dipendenti assumono particolare rilevanza quantità e qualità del personale stornato e la posizione dello stesso all'interno dell'impresa, nel senso che è ravvisabile concorrenza illecita per storno di dipendenti la condotta distrattiva attribuisca un indebito vantaggio all'impresa concorrente o determini un'apprezzabile difficoltà nella sostituzione dei dipendenti stornati;
ii) nella specie, avendo riguardo anche al numero e alla diffusione di attività analoghe, deve escludersi che l'apertura di un altro autolavaggio ad una distanza di almeno 3 km e lo storno di un solo dipendente, privo di particolare qualifica ed assunto dalla società attrice con contratto a tempo determinato da appena un mese, siano connotati da una tale efficienza causale;
iii) la condanna al risarcimento del danno richiede la prova della diminuzione patrimoniale o del mancato guadagno cagionati dalla violazione del patto di non concorrenza o dalla condotta anticoncorrenziale, con onere a carico di chi agisce in giudizio;
nella specie la società attrice ha omesso di offrire la prova del danno asseritamente subito, non avendo prodotto scritture contabili attestanti una contrazione del fatturato, mentre il cap. 8 della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di parte attrice è inammissibile in quanto generico;
che la domanda attorea di risarcimento danni va pertanto rigettata;
che, in virtù della sua soccombenza, la società attrice va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alle società convenute le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società attrice in relazione alle domande di pubblicazione del provvedimento e di adozione di misure di coercizione indiretta ex art 614 bis c.p.c.;
b) rigetta la domanda di condanna delle società convenute al risarcimento dei danni;
c) condanna la società attrice a rifondere alle società convenute le spese processuali, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed
IVA (se dovuta) come per legge. Così deciso in Verona, il 14.4.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)