TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2237
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali

    La giurisprudenza consolidata riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare, che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 è applicabile anche ai militari dell'Arma dei Carabinieri.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    La giurisprudenza ha chiarito che nessuna conseguenza decadenziale può derivare dal mancato rispetto del termine del 30 giugno, in quanto la norma è ambigua e non prevede espressamente la decadenza. Il rispetto del termine è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La data di decorrenza del termine di prescrizione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Nel caso di specie, l'ultimo pagamento rateale è avvenuto in data successiva alla maturazione del termine di prescrizione, anche considerando l'effetto interruttivo delle istanze del ricorrente.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La questione è manifestamente infondata in quanto la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della norma e non vi è alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa. L'INPS non ha fornito argomentazioni convincenti a sostegno del contrasto con i parametri costituzionali evocati.

  • Accolto
    Diritto alla rideterminazione del TFS

    L'accoglimento della domanda di accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali comporta la conseguente condanna dell'INPS al pagamento della differenza dovuta per la rideterminazione del TFS, oltre interessi legali.

  • Accolto
    Nullità della comunicazione INPS

    Poiché il ricorrente ha diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali, la comunicazione dell'INPS che negava tale diritto è da considerarsi nulla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2237
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2237
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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