Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. ND Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 luglio 2024 e depositato il 25 luglio 2024, -OMISSIS-.) agiva per: - l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987; - la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della differenza dovuta a tal titolo, oltre interessi legali; - l’accertamento della nullità della comunicazione via p.e.c. della Direzione Provinciale dell’INPS di Salerno del -OMISSIS-.
2. Alla luce delle allegazioni delle parti, la vicenda dedotta in giudizio era la seguente:
- il-OMISSIS- aveva prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri fino al -OMISSIS-, data in cui era stato collocato a riposo a domanda con un’anzianità di servizio utile di anni 36 e un’età anagrafica di anni 55;
- previo conferimento del trattamento pensionistico diretto, l’INPS gli aveva erogato il TFS, senza aver applicato la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei “sei scatti stipendiali” ex artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della l. n. 232/1990 (cfr. prospetto di liquidazione a corredo dell’atto n. 3075 del 24 gennaio 2022);
- il-OMISSIS-, con istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS- aveva richiesto, rispettivamente all’INPS ed all’Arma dei Carabinieri la rideterminazione dell’ammontare del TFS mediante computo del beneficio obliterato;
- in riscontro a tale richiesta, l’ente previdenziale interpellato, con nota via p.e.c. del -OMISSIS-, opponeva che il beneficio dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della l. n. 232/1990 non sarebbe stato estensibile ai militari dell’Arma dei Carabinieri collocati in quiescenza a domanda, sia pure col requisito minino di 35 anni di servizio utile e di 55 anni di età anagrafica, e che, comunque, ai fini del riconoscimento dell’emolumento richiesto occorreva apposita certificazione dell’amministrazione di appartenenza circa il possesso del requisito anzidetto;
- per converso, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico, con nota del 7 marzo 2024, prot. n.-OMISSIS- rappresentava di essere incompetente sulla richiesta rivoltagli.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato INPS eccepiva l’infondatezza della domanda attorea, nonché l’intervenuta decadenza dal beneficio invocato dal ricorrente e l’intervenuta prescrizione del correlativo credito. Sollevava, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, secondo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto irragionevolmente estensiva di una disposizione eccezionalmente premiale, circoscritta al solo personale della Polizia di Stato cessato dal servizio perché divenuto permanentemente inabile o deceduto, a favore di altre categorie e, di conseguenza, suscettibile di alterare la previsione di spesa pubblica ad essa commisurata, in termini pregiudizievoli per l’equilibrio di bilancio.
Si costituiva, altresì, in giudizio, l’intimato Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale eccepiva sia il proprio difetto di legittimazione passiva sia l’infondatezza della pretesa azionata ex adverso.
4. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va accreditata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente ente previdenziale, e non il precedente datore di lavoro (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 473/2023; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1050/2024; n. 2493/2024).
6. Nel merito, va preliminarmente disattesa l’eccezione di decadenza – sollevata dall’INPS – per inosservanza del termine individuato dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 nel 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali (compimento di 55 anni di età ed espletamento di 35 anni di servizio utile).
Al riguardo, è stato, infatti, condivisibilmente affermato in giurisprudenza che nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, atteso che l'ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; TAR Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che, comunque, la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali, nel senso, cioè, che il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 72).
Con ulteriore impegno argomentativo, Cons. Stato, sez. II, 22 ottobre 2024, n. 8444 ha osservato che: «… la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui alla più volte richiamata norma, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale, in quanto, in primo luogo, la decadenza non è prevista espressamente nella norma in esame; inoltre la natura decadenziale del termine neppure è ricavabile dal contesto in cui è inserita, considerato che il comma 3 dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 dispone che "i provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda". Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è solo funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza. Non può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno, nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. (Corte Cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo, al fine di consentire il collocamento a riposo nell'anno in cui sono maturati i relativi presupposti di anzianità e contribuzione».
7. Va pure ripudiata la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti sul proprio TFS.
Su punto, si è altrettanto condivisibilmente affermato in giurisprudenza che la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914; 6 dicembre 2023, n. 10559; sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; 14 ottobre 2024, n. 8238; TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11406 TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 aprile 2024, n. 2875).
Ciò posto, dal corrispondente prospetto di liquidazione esibito in giudizio (del quale l’INPS nemmeno ha, peraltro, documentato il momento di avvenuta conoscenza da parte del relativo destinatario) emerge che il-OMISSIS- ha percepito l’ultimo pagamento rateale del TFS liquidatogli in data -OMISSIS- Con la conseguenza che l’eccepita prescrizione quinquennale non si è potuta perfezionare, anche a prescindere dall’effetto interruttivo prodotto dalle istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-.
8. In merito alla dedotta questione sostanziale della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali il Collegio ritiene di dover prestare integrale adesione all’orientamento giurisprudenziale divenuto ormai granitico in subiecta materia, (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762; 18 aprile 2023, n. 3909, n. 3910, n. 3912, n. 3914; 15 maggio 2023, n. 4844; 22 novembre 2023, n. 10004; 17 aprile 2024, n. 3492), laddove, con riferimento all’istituto dell’attribuzione dei “sei scatti” stipendiali, disciplinato dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, si è riconosciuto il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare.
L’orientamento sopra richiamato, già condiviso anche da questa Sezione in analoghe controversie (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, 17 novembre 2023, n. 2633; 13 magio 2024, n. 1050; 18 dicembre 2024, n. 2457, n. 2458; 19 dicembre 2024, n. 2484; 20 dicembre 2024, n. 2490; n. 2491; n. 2492; n. 2493, n. 2494), si colloca nel solco dei principi sanciti dal Consiglio di Stato che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha enunciato che:
«sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2984; 18 aprile 2023, n. 3913) dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984 …) ha chiarito, in sintesi, che: i) l’art. 1, comma 15 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di Finanza operato dal primo non è in alcun modo conferente; iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”; iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di Polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.p.r. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121; v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6 bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo» (Cons. Stato, 28 ottobre 2024, n. 8594).
9. Il Collegio ritiene, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, prospettata dall'INPS in relazione agli artt. 3 e 81 Cost.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare – in linea con svariati arresti già sanciti dalla giurisprudenza nel senso della manifesta infondatezza della questione in parola (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831; 22 ottobre 2024, n. 8444) – che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, la fattispecie oggetto di causa ricade, ex se, nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987. Ne consegue che non può affermarsi che sia l'interpretazione estensiva di tale disposizione normativa a porsi in contrasto con l’art. 81 Cost.
Ciò vale anche alla luce del principio di discrezionalità riconosciuto al legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali, che consente di contestare la legittimità costituzionale della scelta legislativa in questione sulla base del solo canone dell'irragionevolezza (cfr. Corte cost., n. 180/1982; n. 220/1988; n. 8/2023; n. 169/2023).
Sul punto l'INPS non ha fornito argomentazioni convincenti, essendosi limitato ad un generico richiamo all'evoluzione del sistema previdenziale italiano, senza fornire alcuna concreta dimostrazione del contrasto con i parametri costituzionali evocati.
10. In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto che i requisiti previsti dalla legge per il computo dei “sei scatti stipendiali” nel TFS risultano effettivamente sussistenti in capo al ricorrente, come evincesi dall’esibito prospetto di liquidazione, ove il-OMISSIS- figura collocato a riposo, a domanda, con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Ne consegue l’accertamento del diritto del proponente al beneficio economico dei “sei scatti stipendiali” ai fini del calcolo del TFS e, quindi, alla determinazione della differenza tra l’importo già liquidato a tale titolo e il maggiore importo dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
11. Quanto alle spese di lite: - esse devono seguire la soccombenza nei confronti dell’INPS e liquidarsi nella misura indicata in dispositivo; - possono essere interamente compensate nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto accertando il diritto di EC AR al beneficio ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987 in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, così come specificato in motivazione;
- condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti;
- compensa interamente le spese tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
ND Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OP | UI US |
IL SEGRETARIO