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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 7/2021 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Paradiso) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegni per il nucleo familiare;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'illegittimità della compensazione impropria posta in essere dall' tra l'importo di € 6.000,00, dovuto ad esso ricorrente a CP_1 titolo di ANF per l'anno 2018 ed altre somme indebitamente versate a quest'ultimo, rilevando che gli assegni familiari risultano insuscettibili di compensazione;
chiede dunque che l' venga condannato a corrispondergli CP_1
l'importo di cui sopra;
che l' chiede disattendersi il ricorso;
CP_1 che, con riferimento agli assegni familiari, soccorre il disposto dell'art. 22 del dpr N. 797/1955 (Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048), secondo il quale
“gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti”; che in relazione all'indennità di disoccupazione agricola deve ritenersi applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 (il cui 1° comma dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, CP_1 sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, CP_2 ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”); che il Messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020 (“Chiarimenti sulle CP_1 modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito”) espressamente prevede che: a) l' deve CP_1 anzitutto verificare la possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria (la quale si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, con l'avvertenza che “per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità”; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); b) ove sia possibile far luogo alla compensazione impropria, si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l' e l'assicurato/debitore ed il CP_1 recupero dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta;
c) nei casi in cui sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all'interessato; d) in difetto dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l'operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali;
che nel caso in esame non sussistono le condizioni necessarie ad effettuare una compensazione impropria in quanto vengono in considerazione trattamenti economici riferiti a diverse annualità; che, per come è noto, l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico; nel caso di compensazione impropria non trova applicazione l'intera disciplina sulla compensazione e, in particolare, non operano i limiti sopra indicati;
che, trattandosi di ANF riferiti all'anno 2018 laddove l'indebito attiene ad annualità precedenti, come enunciato nel contesto del predetto messaggio , CP_1 non ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto e le somme dovute dal ricorrente, in quanto i rispettivi crediti e debiti non hanno origine dal medesimo rapporto (fondandosi essi su condizioni diverse, riferite alle singole annualità di riferimento); che, in base ai rilievi svolti, l'istituto resistente va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge;
che le spese (da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente) seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € CP_1
6.000,00, oltre interessi legali fino alla data del saldo;
condanna altresì l' a rifondere al procuratore del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 7 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LA
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 7/2021 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Paradiso) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegni per il nucleo familiare;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'illegittimità della compensazione impropria posta in essere dall' tra l'importo di € 6.000,00, dovuto ad esso ricorrente a CP_1 titolo di ANF per l'anno 2018 ed altre somme indebitamente versate a quest'ultimo, rilevando che gli assegni familiari risultano insuscettibili di compensazione;
chiede dunque che l' venga condannato a corrispondergli CP_1
l'importo di cui sopra;
che l' chiede disattendersi il ricorso;
CP_1 che, con riferimento agli assegni familiari, soccorre il disposto dell'art. 22 del dpr N. 797/1955 (Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048), secondo il quale
“gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti”; che in relazione all'indennità di disoccupazione agricola deve ritenersi applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 (il cui 1° comma dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, CP_1 sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, CP_2 ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”); che il Messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020 (“Chiarimenti sulle CP_1 modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito”) espressamente prevede che: a) l' deve CP_1 anzitutto verificare la possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria (la quale si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, con l'avvertenza che “per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità”; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); b) ove sia possibile far luogo alla compensazione impropria, si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l' e l'assicurato/debitore ed il CP_1 recupero dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta;
c) nei casi in cui sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all'interessato; d) in difetto dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l'operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali;
che nel caso in esame non sussistono le condizioni necessarie ad effettuare una compensazione impropria in quanto vengono in considerazione trattamenti economici riferiti a diverse annualità; che, per come è noto, l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico; nel caso di compensazione impropria non trova applicazione l'intera disciplina sulla compensazione e, in particolare, non operano i limiti sopra indicati;
che, trattandosi di ANF riferiti all'anno 2018 laddove l'indebito attiene ad annualità precedenti, come enunciato nel contesto del predetto messaggio , CP_1 non ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto e le somme dovute dal ricorrente, in quanto i rispettivi crediti e debiti non hanno origine dal medesimo rapporto (fondandosi essi su condizioni diverse, riferite alle singole annualità di riferimento); che, in base ai rilievi svolti, l'istituto resistente va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge;
che le spese (da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente) seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € CP_1
6.000,00, oltre interessi legali fino alla data del saldo;
condanna altresì l' a rifondere al procuratore del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 7 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LA
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)