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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in Cernusco Parte_1 C.F._1 Lombardone (LC), Via XXV Aprile n. 20;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 lcon entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bonaiti del Foro di Lecco.
Dal matrimonio è nata l'unico figlio il 10.09.1999. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1524/2005 emessa dal Tribunale di Lodi, passata in giudicato il 17.02.2006, alle seguenti condizioni:
1. Dare atto e dichiarare che il figlio delle parti, nato il [...] (C.F. ), ha Persona_1 C.F._3 raggiunto l'indipendenza economica.
2. Dichiarare, di conseguenza, cessato, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, ogni obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio posto a carico del Sig. Per_1 Parte_1 con la predetta sentenza, revocando pertanto l'assegno mensile 0,00 e la partecipazio straordinarie nella misura del 50%.
Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti, avendo agito congiuntamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto le parti concordano sul raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1524/2005 emessa dal Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in Cernusco Parte_1 C.F._1 Lombardone (LC), Via XXV Aprile n. 20;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 lcon entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bonaiti del Foro di Lecco.
Dal matrimonio è nata l'unico figlio il 10.09.1999. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1524/2005 emessa dal Tribunale di Lodi, passata in giudicato il 17.02.2006, alle seguenti condizioni:
1. Dare atto e dichiarare che il figlio delle parti, nato il [...] (C.F. ), ha Persona_1 C.F._3 raggiunto l'indipendenza economica.
2. Dichiarare, di conseguenza, cessato, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, ogni obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio posto a carico del Sig. Per_1 Parte_1 con la predetta sentenza, revocando pertanto l'assegno mensile 0,00 e la partecipazio straordinarie nella misura del 50%.
Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti, avendo agito congiuntamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto le parti concordano sul raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1524/2005 emessa dal Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello