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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LI NO NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006855901/000, notificata il 22.05.2023, in relazione a una pluralità di cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento per tributi locali pretesi dal Comune di Reggio Calabria.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti impositivi, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Reggio Calabria non si costituivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Avverso il medesimo atto impugnato è stato proposto ricorso iscritto al numero 4997/2025. Nulla sulle spese, non essendovi stata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LI NO NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006855901/000, notificata il 22.05.2023, in relazione a una pluralità di cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento per tributi locali pretesi dal Comune di Reggio Calabria.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti impositivi, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Reggio Calabria non si costituivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Avverso il medesimo atto impugnato è stato proposto ricorso iscritto al numero 4997/2025. Nulla sulle spese, non essendovi stata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso.