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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 431/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Parte_1 CP_1 [...]
nato a [...] il [...]; , nato a [...] il CP_2 Controparte_3
5.12.1970; , nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_4 Controparte_5
Gela il 11.8.1998; , nata a [...] il [...]; nato a CP_6 Controparte_7
Gela il 27.11.1993; , nato a [...] il [...]; CP_8 Controparte_9
, nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...];
[...] Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] Parte_3
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Ricorrenti
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], non rappresenta né CP_10 C.F._1
difesa
Resistente – contumace
E CON L'INTERVENTO
1 del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Interdizione
Conclusioni della parti: I ricorrenti concludono come da verbale di causa del 29.10.2024; Il
Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 Parte_2 [...]
hanno agito in giudizio perché venisse dichiarata l'interdizione di Pt_3 CP_10
nata a Gela il [...], in quanto in [...] infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tale da non consentire alla predetta il compimento in modo autonomo degli atti quotidiani della vita.
Deducevano, difatti, che l'interdicenda è affetta da “demenza di alzheimer con delirium in fase di scompenso con stato di agitazione psicotica organica in soggetto non in grado di intendere e volere, bisognosa di assistenza da parte di terzi 24h, non è capace di autodeterminarsi, in trattamento con neurolettici, rivastigmina, anticolinergici, benzodiazepine e valproato sodico” come accertato dal dott. (Cfr. certificato medico del 29.3.2022 allegato al ricorso) Persona_1
e confermato dal riconoscimento di un grado di invalidità del 100% da parte della Commissione
Medica Invalidi Civili di Caltanissetta (Cfr. verbale del 5.8.2021 allegato al ricorso).
Allegavano che l'interdicenda non è più in grado di provvedere alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali in via autonoma e che la composizione del suo patrimonio rendeva necessario un presidio legale che le fornisse adeguata protezione e supporto.
Esponevano, infatti, che è contitolare – unitamente al coniuge , CP_10 CP_1
odierno ricorrente – di diversi beni mobiliari, segnatamente: di buoni ordinari cartolari e dematerializzati (BFP) sottoscritti con dell'importo di euro 36.600,00; libretti di Controparte_11 deposito dell'importo di euro 4.797,40; polizza Posta Futuro Certo dell'importo Controparte_11
di euro 18.100,00 (Cfr. documentazione allegata al ricorso); diversi immobili (Cfr. visure catastali prodotte in data 4.7.2023).
Aggiungevano, inoltre, che l'interdicenda risulta essere titolare esclusiva dell'immobile civile ad uso abitazione sito a Gela in via Giuffrida n.69 nonché percettrice di assegno sociale di invalido civile.
2 La prima udienza di comparizione veniva celebrata in data 8.11.2022 innanzi al Collegio che – rilevato una disintegrità del contraddittorio – ordinava la notifica a tutti i soggetti indicati dall'art. 713, co. 2 c.p.c.
All'udienza del 19.10.2022 verificata la corretta instaurazione del contraddittorio – veniva dichiarata la contumacia dell'interdicenda – e i ricorrenti rappresentavano che CP_10 quest'ultima si trova presso la casa protetta Al Mulino Residence, sita a Gela in via Tevere n. 153, poiché incapace di deambulare.
Veniva per tale ragione disposto l'esame a domicilio di che veniva eseguito CP_10 innanzi al dott. Giorgio Nobile, giudice delegato per l'assunzione dell'esame in data 24.11.2022 presso la casa protetta Al Mulino Residence.
Infine, all'udienza del 29.10.2024, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso
***
2. Domanda di interdizione
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” delineando una misura di protezione per le persone incapaci che – per il suo carattere particolarmente ampio e i suoi effetti standardizzati – costituisce rimedio residuale nel novero dei presidi di tutela dei soggetti privi in tutto o in parte di capacità di agire.
Occorre, difatti, rammentare in punto di diritto che per effetto della innovazione introdotta con la L.
n. 6/2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno che costituisce, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, lo strumento generale per la tutela del soggetto privo in tutto o in parte di capacità, attribuendosi ai tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione una funzione meramente residuale.
Infatti, l'Amministrazione di Sostegno costituisce – nell'ambito degli strumenti di tutela dei soggetti fragili dell'ordinamento – l'inveramento del principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. attraverso un bilanciamento tra esigenze di protezione del soggetto incapace attraverso la predisposizione di adeguati strumenti che gli consentano di agire nel traffico giuridico e preservazione degli spazi di capacità di autodeterminazione garantito dalla ontologica flessibilità che caratterizza tale misura.
Ciò costituisce il principale carattere differenziale dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la
3 novellazione degli art. 414 e 427 c.c. che costituiscono strumenti standardizzati di protezione dell'incapace aventi una tensione alla tutela che trascende l'aspetto personale e che mira, soprattutto, a preservare il patrimonio dell'incapace, ragione per la quale costituiscono strumenti residuali destinati ad operare solo in caso di accertata inadeguatezza dell'Amministrazione di
Sostegno a far fronte in maniera adeguata a tali esigenze.
Infatti, l'ambito di applicazione – per quel che interessa nel caso di specie – dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cfr. Cass. n. 6079 del 04/03/2020; n. 17962 del 11/09/2015).
La valutazione in ordine a quale istituto – se interdizione ovvero amministrazione di sostegno – sia quello maggiormente conforme a garantire la protezione dell'incapace tenendo conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie deve, evidentemente, essere effettuata dal giudice di merito (“Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno”
Cfr. Cass. n. 22332 del 2011 conf. da Cass. n. 6079 del 04/03/2020; n. 18171 del 26/07/2013).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria versata in atti – aggiornata al 2023 – si evince che è affetta da una patologia che ha rapidamente compromesso le sue capacità CP_10
di compiere in maniera autonoma atti quotidiani della vita, anche rispetto alla già fragile situazione certificata dalla Commissione medica nel 2021 (in cui si accertava che l'interdicenda è affetta da vasculopatia cerebrale cronica – pur apparendo lucida e orientata - e le si riconosceva un'invalidità del 100%).
Difatti, i certificati rilasciati dal dott. nel 2022 e dal dott. nel 2023 evidenziano Per_1 Per_2 un'incapacità di autodeterminarsi dell'interdicenda e la necessità che la stessa venga assistita per o svolgimento delle quotidiane incombenze.
4 Tale quadro risulta peraltro corroborato dall'esito dell'esame eseguito dal giudice delegato in data
24.11.2022 (Cfr. verbale dell'esame dell'interdicenda: “L'interdicenda si trova seduta, vigile, ma non parla, pur mostrandosi apparentemente partecipe: il Giudice tenta comunque di porgerle qualche domanda, provando ad ottenere risposta anche solo con cenni del capo: “ è nata a [...]?” risponde si;
“ha 74 anni?”: non risponde;
esibitale una banconota da 20 euro e richiestole se la riconosca, mostra di non riconoscerla rispondendo con un frase incomprensibile;
richiestole se ha figli, non risponde;
nulla risponde nemmeno sui nipoti. A questo punto il Giudice, constatando che la sig.ra comincia a manifestare segni di agitazione, alle ore 12,20, ne dichiara concluso CP_10
l'esame”) che ha reso superflua un'ulteriore indagine circa le sue condizioni psicofisiche.
Il quadro complessivo emerso atti conduce – anche in assenza di una consulenza tecnica – ad un giudizio che, allo stato degli atti, induce a ritenere che al momento della presentazione della domanda l'interdicenda potesse trovarsi in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi e ad attendere alle ordinarie incombenze quotidiane.
In ordine alla verifica dell'esistenza di altra misura meno incisiva in astratto praticabile a parità di garanzie di protezione, è necessario valutare che dall'istruttoria documentale è emerso che la composizione del patrimonio dell'interdicenda – non limitata alla sola pensione di invalidità ma comprensiva di diversi beni immobili e mobili di cui è titolare in via esclusiva o CP_10 pro quota – richiede l'esercizio di poteri gestori e l'adozione di determinazioni per la sua cura e conservazione (si pensi ai prodotti assicurativi o ai risparmi) che sconsigliano l'adozione della più flessibile misura dell'Amministrazione di Sostegno.
I superiori elementi inducono il collegio a ritenere provata la sussistenza di uno stato di infermità mentale irreversibile, tale da rendere incapace di provvedere ai propri interessi CP_10
giuridicamente rilevanti, patrimoniali e non.
Deve essere pertanto pronunciata l'interdizione della stessa e disposta, ai sensi degli artt. 423 c.c. e
42 disp. att. c.c., l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro della cancelleria e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile di Gela.
In ordine alla nomina definitiva del tutore – per la quale vi è stata disponibilità della stessa ricorrente già nominata tutore in via provvisoria) – il Tribunale si rimette alle Parte_1
determinazioni del Giudice Tutelare, competente.
3. Spese di lite
La natura della causa e la contumacia dell'interdicenda giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il [...]; CP_10
2) CONFERMA la nomina in via provvisoria – in qualità di tutore della ricorrente – di
[...]
, nata a [...] il [...]; Pt_1
3) ORDINA alla cancelleria di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e alla comunicazione della stessa, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello stato civile del comune di Gela per l'annotazione in margine all'atto di nascita (Atto n.
106, Parte 1, Serie A – anno 1947);
4) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 431/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Parte_1 CP_1 [...]
nato a [...] il [...]; , nato a [...] il CP_2 Controparte_3
5.12.1970; , nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_4 Controparte_5
Gela il 11.8.1998; , nata a [...] il [...]; nato a CP_6 Controparte_7
Gela il 27.11.1993; , nato a [...] il [...]; CP_8 Controparte_9
, nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...];
[...] Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] Parte_3
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Ricorrenti
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], non rappresenta né CP_10 C.F._1
difesa
Resistente – contumace
E CON L'INTERVENTO
1 del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Interdizione
Conclusioni della parti: I ricorrenti concludono come da verbale di causa del 29.10.2024; Il
Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 Parte_2 [...]
hanno agito in giudizio perché venisse dichiarata l'interdizione di Pt_3 CP_10
nata a Gela il [...], in quanto in [...] infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tale da non consentire alla predetta il compimento in modo autonomo degli atti quotidiani della vita.
Deducevano, difatti, che l'interdicenda è affetta da “demenza di alzheimer con delirium in fase di scompenso con stato di agitazione psicotica organica in soggetto non in grado di intendere e volere, bisognosa di assistenza da parte di terzi 24h, non è capace di autodeterminarsi, in trattamento con neurolettici, rivastigmina, anticolinergici, benzodiazepine e valproato sodico” come accertato dal dott. (Cfr. certificato medico del 29.3.2022 allegato al ricorso) Persona_1
e confermato dal riconoscimento di un grado di invalidità del 100% da parte della Commissione
Medica Invalidi Civili di Caltanissetta (Cfr. verbale del 5.8.2021 allegato al ricorso).
Allegavano che l'interdicenda non è più in grado di provvedere alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali in via autonoma e che la composizione del suo patrimonio rendeva necessario un presidio legale che le fornisse adeguata protezione e supporto.
Esponevano, infatti, che è contitolare – unitamente al coniuge , CP_10 CP_1
odierno ricorrente – di diversi beni mobiliari, segnatamente: di buoni ordinari cartolari e dematerializzati (BFP) sottoscritti con dell'importo di euro 36.600,00; libretti di Controparte_11 deposito dell'importo di euro 4.797,40; polizza Posta Futuro Certo dell'importo Controparte_11
di euro 18.100,00 (Cfr. documentazione allegata al ricorso); diversi immobili (Cfr. visure catastali prodotte in data 4.7.2023).
Aggiungevano, inoltre, che l'interdicenda risulta essere titolare esclusiva dell'immobile civile ad uso abitazione sito a Gela in via Giuffrida n.69 nonché percettrice di assegno sociale di invalido civile.
2 La prima udienza di comparizione veniva celebrata in data 8.11.2022 innanzi al Collegio che – rilevato una disintegrità del contraddittorio – ordinava la notifica a tutti i soggetti indicati dall'art. 713, co. 2 c.p.c.
All'udienza del 19.10.2022 verificata la corretta instaurazione del contraddittorio – veniva dichiarata la contumacia dell'interdicenda – e i ricorrenti rappresentavano che CP_10 quest'ultima si trova presso la casa protetta Al Mulino Residence, sita a Gela in via Tevere n. 153, poiché incapace di deambulare.
Veniva per tale ragione disposto l'esame a domicilio di che veniva eseguito CP_10 innanzi al dott. Giorgio Nobile, giudice delegato per l'assunzione dell'esame in data 24.11.2022 presso la casa protetta Al Mulino Residence.
Infine, all'udienza del 29.10.2024, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso
***
2. Domanda di interdizione
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” delineando una misura di protezione per le persone incapaci che – per il suo carattere particolarmente ampio e i suoi effetti standardizzati – costituisce rimedio residuale nel novero dei presidi di tutela dei soggetti privi in tutto o in parte di capacità di agire.
Occorre, difatti, rammentare in punto di diritto che per effetto della innovazione introdotta con la L.
n. 6/2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno che costituisce, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, lo strumento generale per la tutela del soggetto privo in tutto o in parte di capacità, attribuendosi ai tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione una funzione meramente residuale.
Infatti, l'Amministrazione di Sostegno costituisce – nell'ambito degli strumenti di tutela dei soggetti fragili dell'ordinamento – l'inveramento del principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. attraverso un bilanciamento tra esigenze di protezione del soggetto incapace attraverso la predisposizione di adeguati strumenti che gli consentano di agire nel traffico giuridico e preservazione degli spazi di capacità di autodeterminazione garantito dalla ontologica flessibilità che caratterizza tale misura.
Ciò costituisce il principale carattere differenziale dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la
3 novellazione degli art. 414 e 427 c.c. che costituiscono strumenti standardizzati di protezione dell'incapace aventi una tensione alla tutela che trascende l'aspetto personale e che mira, soprattutto, a preservare il patrimonio dell'incapace, ragione per la quale costituiscono strumenti residuali destinati ad operare solo in caso di accertata inadeguatezza dell'Amministrazione di
Sostegno a far fronte in maniera adeguata a tali esigenze.
Infatti, l'ambito di applicazione – per quel che interessa nel caso di specie – dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cfr. Cass. n. 6079 del 04/03/2020; n. 17962 del 11/09/2015).
La valutazione in ordine a quale istituto – se interdizione ovvero amministrazione di sostegno – sia quello maggiormente conforme a garantire la protezione dell'incapace tenendo conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie deve, evidentemente, essere effettuata dal giudice di merito (“Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno”
Cfr. Cass. n. 22332 del 2011 conf. da Cass. n. 6079 del 04/03/2020; n. 18171 del 26/07/2013).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria versata in atti – aggiornata al 2023 – si evince che è affetta da una patologia che ha rapidamente compromesso le sue capacità CP_10
di compiere in maniera autonoma atti quotidiani della vita, anche rispetto alla già fragile situazione certificata dalla Commissione medica nel 2021 (in cui si accertava che l'interdicenda è affetta da vasculopatia cerebrale cronica – pur apparendo lucida e orientata - e le si riconosceva un'invalidità del 100%).
Difatti, i certificati rilasciati dal dott. nel 2022 e dal dott. nel 2023 evidenziano Per_1 Per_2 un'incapacità di autodeterminarsi dell'interdicenda e la necessità che la stessa venga assistita per o svolgimento delle quotidiane incombenze.
4 Tale quadro risulta peraltro corroborato dall'esito dell'esame eseguito dal giudice delegato in data
24.11.2022 (Cfr. verbale dell'esame dell'interdicenda: “L'interdicenda si trova seduta, vigile, ma non parla, pur mostrandosi apparentemente partecipe: il Giudice tenta comunque di porgerle qualche domanda, provando ad ottenere risposta anche solo con cenni del capo: “ è nata a [...]?” risponde si;
“ha 74 anni?”: non risponde;
esibitale una banconota da 20 euro e richiestole se la riconosca, mostra di non riconoscerla rispondendo con un frase incomprensibile;
richiestole se ha figli, non risponde;
nulla risponde nemmeno sui nipoti. A questo punto il Giudice, constatando che la sig.ra comincia a manifestare segni di agitazione, alle ore 12,20, ne dichiara concluso CP_10
l'esame”) che ha reso superflua un'ulteriore indagine circa le sue condizioni psicofisiche.
Il quadro complessivo emerso atti conduce – anche in assenza di una consulenza tecnica – ad un giudizio che, allo stato degli atti, induce a ritenere che al momento della presentazione della domanda l'interdicenda potesse trovarsi in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi e ad attendere alle ordinarie incombenze quotidiane.
In ordine alla verifica dell'esistenza di altra misura meno incisiva in astratto praticabile a parità di garanzie di protezione, è necessario valutare che dall'istruttoria documentale è emerso che la composizione del patrimonio dell'interdicenda – non limitata alla sola pensione di invalidità ma comprensiva di diversi beni immobili e mobili di cui è titolare in via esclusiva o CP_10 pro quota – richiede l'esercizio di poteri gestori e l'adozione di determinazioni per la sua cura e conservazione (si pensi ai prodotti assicurativi o ai risparmi) che sconsigliano l'adozione della più flessibile misura dell'Amministrazione di Sostegno.
I superiori elementi inducono il collegio a ritenere provata la sussistenza di uno stato di infermità mentale irreversibile, tale da rendere incapace di provvedere ai propri interessi CP_10
giuridicamente rilevanti, patrimoniali e non.
Deve essere pertanto pronunciata l'interdizione della stessa e disposta, ai sensi degli artt. 423 c.c. e
42 disp. att. c.c., l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro della cancelleria e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile di Gela.
In ordine alla nomina definitiva del tutore – per la quale vi è stata disponibilità della stessa ricorrente già nominata tutore in via provvisoria) – il Tribunale si rimette alle Parte_1
determinazioni del Giudice Tutelare, competente.
3. Spese di lite
La natura della causa e la contumacia dell'interdicenda giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il [...]; CP_10
2) CONFERMA la nomina in via provvisoria – in qualità di tutore della ricorrente – di
[...]
, nata a [...] il [...]; Pt_1
3) ORDINA alla cancelleria di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e alla comunicazione della stessa, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello stato civile del comune di Gela per l'annotazione in margine all'atto di nascita (Atto n.
106, Parte 1, Serie A – anno 1947);
4) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
6