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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2467/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 13 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ANDREA DIVANO con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte convenuta : l'avv. CATERINA MOLLO con la parte CP_1
personalmente.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/04/2025. Si riporta a tutti gli atti difensivi e a quanto ivi dedotto ed argomentato, rappresentando la necessità di una pronuncia nel merito sul fatto oggetto del procedimento penale di calunnia radicato presso il Tribunale di Pisa conclusosi per prescrizione. Evidenzia peraltro che l'oggetto del presente giudizio non riguarda il solo danno morale da reato ma anche ulteriori voci di danno come precisate in atti. Con riferimento al quantum debeatur può farsi riferimento ai parametri previsti per il danno da diffamazione, applicabili per analogia al danno da calunnia, ricorrendo anche alle presunzioni, essendo stato provato il pregiudizio subito dall'attore. Insiste dunque nelle conclusioni rassegnate.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/04/2025. Si riporta a tutti gli atti difensivi e a quanto ivi dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto della domanda, essendo infondata la richiesta di risarcimento del danno, in assenza di prova del danno asseritamente patito.
1 R.G. 2467/2023 Rappresenta che l'episodio non ha avuto alcuna conseguenza sull'attività accademica dell'attore, così come nei confronti del figlio.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 2467/2023 N. 2467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2467/2023 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Divano del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova,
Via Roma n. 4/1, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Caterina Mollo del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Livorno, Via G. Garibaldi n. 435;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da calunnia.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/04/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che la Sig.ra , (C.F.: CP_1
) nata a Pagadian (Filippine) il [...], in [...] residente in C.F._2
Grecciano (PT), Via Bicimurri n. 6, con le dichiarazioni dalla medesima rese in data in data 31.5.2016 alle ore 14.00 presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Pisa
- Direzione Distrettuale Antimafia -, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica,
3 R.G. 2467/2023 Dott.ssa Giuseppina Mione, ha falsamente accusato, pur sapendolo innocente, il Sig.
[...]
per fatti integranti il delitto di cui all'art. 600 c.p., reato procedibile d'ufficio, Parte_1
così originando a suo carico il procedimento penale 7687/2016 RG NR, nel quale l'attore veniva iscritto in qualità di persona indagata per il delitto di riduzione in schiavitù, procedimento successivamente definito, nonostante l'opposizione della convenuta, con ordinanza di archiviazione del GIP di Firenze e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in favore dell'attore, da intendersi quale danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale derivante dal reato di calunnia, di danno esistenziale e da alienazione parentale, quale pregiudizio psicologico patito a seguito dell'ingiusto allontanamento del proprio figlio dal 7 giugno 2016 al 22 luglio 2016
e della privazione del suo affetto per tale lungo periodo, per l'ingiusta privazione di tutti i supporti informatici (cellulari, personal computers e chiavette usb) a seguito del loro sequestro protrattosi dal 7 giugno 2016 al 22 agosto 2016, di danno relazionale, di danno alla riservatezza e all'inviolabilità del proprio domicilio e della corrispondenza, di danno all'immagine e al prestigio professionale ingiustamente subiti in conseguenza della perquisizione avvenuta presso la l'abitazione famigliare e sul luogo di lavoro, Facoltà di
Medicina dell'Ospedale di Firenze – Careggi, oltre a quello patrimoniale afferente gli esborsi sostenuti dall'attore in favore dell'Avv. De Franco per l'assistenza e la difesa in detto procedimento penale, danno determinato, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di € 20.000,00 (euro ventimila/00) ovvero in quella diversa meglio determinata in corso di causa anche a seguito di licenzianda CTU. Sempre e comunque con la vittoria degli onorari di lite, diritti e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali
15,00 %”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/04/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
4 R.G. 2467/2023 ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 20.000,00 – subiti in conseguenza delle dichiarazioni rese da quest'ultima in data 31/05/2016 presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di
Pisa – Direzione Distrettuale Antimafia, con le quali avrebbe falsamente accusato il IG.
pur sapendolo innocente, della commissione del delitto di cui all'art. 600 c.p.-. Parte_1
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- nell'anno 2012, in occasione di un soggiorno in estremo oriente programmato per partecipare ad una conferenza, il IG. iniziava una relazione sentimentale con la Parte_1
IG.ra , di nazionalità filippina, conosciuta precedentemente sui social CP_1
network;
- ottenuto il visto per studio e trasferitasi in Italia nel mese di settembre 2012, la IG.ra proseguiva la relazione con il IG. e, in data 23/07/2014, nasceva il CP_1 Parte_1
figlio Persona_1
- il rapporto tra i IG.ri e , tuttavia, andava ben presto deteriorandosi e Parte_1 CP_1
ciò, in particolare, a causa del comportamento tenuto dalla convenuta, la quale non si curava delle eIGenze del bambino ed anzi avanzava pressanti richieste di denaro per l'acquisto di beni voluttuari, paventando altresì di voler far ritorno nelle Filippine con il piccolo e intrattenendo relazioni sentimentali con altri uomini;
Per_1
- in data 07/06/2016 si presentavano presso l'abitazione familiare gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Divisione Polizia Anticrimine Squadra Mobile della Questura di
Pisa, i quali davano esecuzione al decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del IG. perquisizione successivamente estesa all'ufficio/laboratorio presso la Parte_1
5 R.G. 2467/2023 Facoltà di Medicina dell'Ospedale di Careggi, ove il prof. svolgeva la propria Parte_1
professione di docente universitario;
- in particolare, dal fascicolo di indagine emergeva che il 19/05/2016 era giunta in Questura una segnalazione da parte della ex insegnante di italiano della IG.ra , la quale CP_1
riferiva di un sms trasmessole dalla convenuta con il quale “la ragazza chiedeva aiuto, dicendo di stare male e di sentirsi peggio di una prigioniera. Stava cercando di recarsi, segretamente, presso la propria Ambasciata per registrare il figlio e fargli un Per_1
passaporto, chiedendo alla donna di poter indicare il suo indirizzo, non potendo essa ricevere posta a casa propria”;
- in data 31/05/2016 la IG.ra veniva sentita a sommarie informazioni CP_1
testimoniali nel corso delle quali rendeva dichiarazioni calunniose nei confronti del IG.
in particolare affermando di essere impossibilitata a reperire un'attività Parte_1
lavorativa, di essere economicamente dipendente dal di essere stata privata delle Parte_1
chiavi di casa, di esser estata privata dal compagno della libertà di movimento, di non riuscire a liberarsi dalla situazione di soggezione in cui versava a causa delle minacce del IG. di non disporre dei propri documenti e di quelli del bambino;
Parte_1
- in ragione delle suddette dichiarazioni, il IG. era iscritto nel registro delle Parte_1
persone indagate per il delitto di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.-;
- la IG.ra , successivamente alla perquisizione del 07/06/2016, era condotta in una CP_1
struttura protetta, dalla quale veniva dimessa in data 22/07/2016 e collocata in diversa struttura;
in tale occasione contattava nuovamente il IG. il quale accettava di Parte_1
riprendere la relazione in considerazione del preminente interesse del figlio;
Per_1
- svolte accurate indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze, il Pubblico
Ministero richiedeva l'archiviazione del procedimento a carico del IG. stante Parte_1
l'assoluta infondatezza dell'ipotesi accusatoria;
detta conclusione veniva altresì confermata dal GIP di Firenze, il quale rigettava l'opposizione all'archiviazione promossa dalla IG.ra e contestualmente restituiva gli atti al Pubblico Ministero per la trasmissione del CP_1 procedimento alla Procura della Repubblica di Pisa ai fini dell'eventuale configurabilità del delitto di calunnia in danno del IG. Parte_1
6 R.G. 2467/2023 - per effetto di quanto sopra, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio della IG.ra per il reato di calunnia in danno dell'odierno attore. CP_1
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale derivante dal reato di calunnia, di pregiudizio psicologico patito a seguito dell'allontanamento dal figlio per il periodo di permanenza della IG.ra presso la struttura protetta, di danno relazionale, di danno CP_1 all'immagine e al prestigio professionale subiti in occasione della perquisizione avvenuta sul luogo di lavoro;
ha altresì allegato la sussistenza di danni patrimoniali consistenti nelle spese sostenute per l'assistenza e la difesa nel procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di riduzione in schiavitù, concludendo pertanto per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/01/2024 si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità della citazione per mancata CP_1 osservanza del disposto di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.-.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice sarebbe basata su un accertamento di responsabilità della IG.ra CP_1
che non vi è stato e la cui competenza sarebbe da attribuire al Tribunale Penale e non al
Tribunale Civile;
ha rilevato, in ogni caso, l'insussistenza nel caso di specie della fattispecie di cui all'art. 368 c.p.-, posto che la convenuta non avrebbe posto in essere alcuna condotta di calunnia, né formale né materiale, atteso che il procedimento penale a carico del IG. non sarebbe scaturito dalle dichiarazioni rese in data 31/05/2016 Parte_1
ma dalla segnalazione effettuata dalle IG.re e alla Squadra Mobile Persona_2 Per_3
di Pisa.
Ancora, parte convenuta ha contestato la genuinità del verbale di sommarie informazioni del 31/05/2016, posto che la IG.ra non aveva una padronanza della lingua CP_1 italiana tale da poter essere sentita senza l'ausilio di un traduttore;
in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla stessa non potrebbero ritenersi aprioristicamente false e calunniose, avendo trovato riscontro nelle affermazioni contenute nei verbali dei diversi soggetti sentiti sui fatti di causa.
7 R.G. 2467/2023 Infine, contestata la sussistenza di prova in ordine ai distinti profili di danno non patrimoniale lamentati dall'attore, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
In rito
Parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.-; in particolare, il suddetto atto, nell'invitare la convenuta a costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata o “di quell'altra udienza che eventualmente sarà fissata ex art. 168 bis c.p.c.” avrebbe destato incertezza circa la reale data di udienza entro cui dover effettuare la costituzione in giudizio;
inoltre, l'atto di citazione sarebbe privo dell'indicazione della obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato oltre che dell'avvertimento della possibilità di poter presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'eccezione è infondata.
Con riferimento al primo profilo denunciato basti qui osservare che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di nullità di cui all'art. 164 co. 1 c.p.c.-.
Difatti, nell'atto di citazione risulta chiaramente indicata la data di udienza e risulta altresì assegnato un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dalla legge;
l'aver fatto riferimento, in via alternativa, all'udienza indicata in citazione o all'udienza “che eventualmente sarà fissata ex art.168 bis c.p.c.” è, a ben vedere, una mera irregolarità, la quale non ha impedito a parte convenuta di costituirsi nel presente giudizio almeno 70 giorni prima della data del 21/03/2024 indicata in atto di citazione (e, precisamente, in data
09/01/2024); pertanto, alcun vulnus risulta essere stato arrecato al diritto di difesa di parte convenuta e alla regolarità del contraddittorio.
8 R.G. 2467/2023 Quanto all'omessa indicazione degli ulteriori avvertimenti di cui all'art. 163 co. 3 n. 7
c.p.c.-, questi risultano chiaramente inseriti – come, peraltro, rilevato da parte attrice – alla pagina n. 18 dell'atto di citazione e, pertanto, la dedotta nullità risulta del tutto insussistente.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento, sebbene nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta calunniosa posta in essere dalla IG.ra
, la quale – pur sapendolo innocente – avrebbe accusato l'attore della CP_1 commissione del reato di cui all'art. 600 c.p.-.
Occorre preliminarmente ricordare che colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare il fatto illecito e, dunque, la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. tanto dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere non necessaria, ai fini della configurabilità del reato, una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza (cfr. Cass. Pen. n. 12076/2020; Cass. Pen. n.
44954/2008); inoltre affinché venga realizzato l'elemento oggettivo del reato di calunnia non è necessario che l'agente delinei i contorni più o meno precisi di una fattispecie penalmente rilevante indicandone anche l'esatto nomen iuris, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad integrare una ipotesi di reato. Spetta infatti all'autorità giudiziaria – in primo luogo al pubblico ministero e quindi al giudice – individuare l'esatto inquadramento giuridico dei fatti portati al suo giudizio. Quale possa essere, poi, la qualificazione ad opera del giudice del reato denunciato – anche se in contrasto con la qualificazione adottata dal PM – rimane ferma la
9 R.G. 2467/2023 condotta, essenziale al delitto di calunnia, consistente nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini (cfr. Cass. Pen. n. 32944/2012).
Con riferimento, poi, all'individuazione dell'elemento soggettivo – ossia la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito al calunniato – la stessa è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto.
Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze (cfr.
Cass. Pen. n. 10289/2014).
Ebbene, tanto premesso e chiarito, nel caso di specie entrambi i descritti requisiti risultano sussistenti e, pertanto, si ritiene di poter affermare il perfezionamento della fattispecie di calunnia.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, le dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni rese dalla IG.ra in data 31/05/2016 (cfr. CP_1
doc. 9 di parte attrice) – sebbene non integranti una denuncia in senso formale – hanno in ogni caso portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee ad indicare il IG. quale responsabile di un grave fatto di reato, con ciò integrando l'elemento Parte_1
materiale della fattispecie della calunnia.
Inoltre, con riferimento alla dedotta non genuinità del verbale di SIT in ragione della scarsa comprensione della lingua italiana da parte della IG.ra , basti qui rilevare che il CP_1
verbale di assunzione di sommarie informazioni è atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
non avendo parte convenuta proposto
10 R.G. 2467/2023 querela di falso avverso il suddetto verbale, lo stesso deve ritenersi pienamente valido ed utilizzabile nel presente giudizio.
Quanto all'elemento soggettivo – e, dunque, alla consapevolezza da parte della IG.ra dell'innocenza del IG. – lo stesso risulta confermato, in prima battuta, CP_1 Parte_1 dall'avvenuta archiviazione del procedimento aperto a carico dell'attore, confermata anche dalla successiva ordinanza del GIP di Firenze nella quale si legge che “l'ampia ed articolata attività investigativa condotta dal Pubblico Ministero mediante assunzione a sit delle persone informate sui fatti ed analisi tecnica del materiale informatico rinvenuto nell'abitazione del a seguito della perquisizione domiciliare eseguita il 7 giugno Parte_1
2016 […] ha consentito di comprovare l'infondatezza della notizia di reato, non ricavandosi comunque dalle indagini svolte elementi in grado di sostenere validamente
l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato” (cfr. docc. 16 e 18 di parte attrice).
Ebbene, la circostanza che le accuse mosse nei confronti del IG. proprio dalla Parte_1
stessa persona ipoteticamente offesa dal reato non abbiano trovato alcun riscontro nelle indagini svolte costituisce un elemento senz'altro da valorizzare al fine di ritenere la IG.ra consapevole dell'innocenza del proprio compagno. CP_1
Inoltre, anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio hanno consentito di confermare la sostanziale falsità delle condotte che parte convenuta ha calunniosamente attribuito al IG. e, dunque, la sussistenza in capo a quest'ultima Parte_1
del dolo richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa.
In particolare, con riferimento all'accusa relativa alla privazione della libertà di uscire di casa e spostarsi liberamente, il IG. – escusso all'udienza del giorno CP_2
19/11/2024 – ha dichiarato che la IG.ra era libera di muoversi, mentre le IG.re CP_1
e – anch'esse escusse all'udienza del 19/11/2024 Persona_4 Controparte_3
– hanno affermato che era stata la stessa a riferire loro della propria impossibilità di CP_1 uscire di casa ( “se mi si chiede se la circostanza che ho appena Persona_4
CP_ riferito mi sia stata riferita dalla sola IG.ra o abbia avuto modo di constatarla io
CP_ CP_ personalmente rispondo che lo so tramite ”; “Io so che non Controparte_3
aveva le chiavi e non poteva uscire di casa. Usciva solo con lui. Lo so perché me lo ha
11 R.G. 2467/2023 CP_ detto ”); trattandosi di dichiarazioni de relato, alle stesse non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, posto che la circostanza è stata riferita alle testimoni dalla stessa convenuta.
Con riferimento al possesso di un cellulare e di un accesso alla rete internet, la stessa convenuta, sentita ad interrogatorio formale, ha dichiarato: “io usavo il computer del IG. perché non ne avevo uno mio ed è vero che avevo un mio cellulare con Parte_1 connessione internet”; lo stesso dicasi per i propri documenti, avendo parte convenuta confermato di aver sempre detenuto la propria carta di identità e il proprio passaporto, non quelli del figlio . Per_1
Quanto alla asserita dipendenza economica della IG.ra , è circostanza pacifica che CP_1
il mantenimento della convenuta e del figlio fosse ad esclusivo carico del IG. Parte_1
posto che la IG.ra non svolgeva attività lavorativa;
tuttavia, non sono emersi CP_1 elementi dai quali poter desumere che quest'ultimo privasse la compagna delle risorse economiche necessarie per poter far fronte alle proprie eIGenze.
Infine, la intrinseca ambiguità della condotta della convenuta emerge in modo lampante anche dalla circostanza che la stessa, come confermato dalla teste ha Tes_1
continuato ad intrattenere rapporti con il IG. anche in seguito al trasferimento Parte_1 presso la struttura protetta (“se mi si chiede se durante il periodo di collocamento della IGnora in struttura protetta ci fossero stati contatti tra padre e figlio rispondo che i contatti tra i due genitori ci sono stati, so che gli operatori dissero che la IGnora non doveva stare nella struttura protetta perché comunque venivano mantenuti i contatti con il IG. ); inoltre, la teste ha dichiarato che la IG.ra si era mostrata Parte_1 CP_1 tranquilla nel collocare temporaneamente il figlio presso il padre (“il mio ricordo è che la IGnora era tranquilla e d'accordo nel collocare temporaneamente il bambino dal padre”).
Entrambe le suddette circostanze portano a confermare la sussistenza in capo alla convenuta della consapevolezza dell'innocenza del IG. al quale, altrimenti, mai Parte_1
si sarebbe riavvicinata e al quale certamente non avrebbe affidato il figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza della fattispecie del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p.-.
12 R.G. 2467/2023 Ciò chiarito in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie, occorre accertare la sussistenza dei pregiudizi subiti dall'attore in conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla convenuta.
In particolare, il IG. ha allegato la sussistenza di un danno non patrimoniale Parte_1
articolato nelle sue componenti di: danno morale derivante dal reato di calunnia, danno esistenziale e da alienazione parentale – quale pregiudizio psicologico patito a seguito dell'allontanamento dal proprio figlio dal 07/06/2016 al 22/07/2016 –, danno da privazione di tutti i supporti informatici a seguito del loro sequestro, danno relazionale, danno alla riservatezza e alla inviolabilità del proprio domicilio e della corrispondenza, danno all'immagine e al prestigio professionale.
Ebbene, mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da diffamazione, pienamente applicabili anche alla fattispecie che ci occupa, si osserva che “in tema di responsabilità civile per diffamazione il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, poiché il danno risarcibile – nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (Cass. n.
16133/2014) – non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenza di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni, che assumono quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. Civ. n. 6125/2025; Cass. Civ. n.
8861/2021; Cass. Civ. n. 25420/2017).
Nel caso di specie, il IG. – a causa della condotta calunniosa posta in essere dalla Parte_1
convenuta – si è visto iscritto nel registro delle persone indagate per la commissione del grave reato di cui all'art. 600 c.p.-, subendo una perquisizione che ha interessato non solo il proprio domicilio ma anche il proprio ufficio presso l'Università di Firenze (cfr. doc. 7 di parte attrice) e affrontando il conseguente procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione.
13 R.G. 2467/2023 Ebbene, la rilevanza dell'offesa subita dal IG. – tanto all'onore che alla Parte_1
reputazione personale e professionale – desumibile in via presuntiva dai sopra descritti elementi porta a ritenere provata la sussistenza di un danno conseguenza subito dall'attore meritevole di tutela risarcitoria.
Quanto alla ulteriore componente di danno individuata da parte attrice nel danno da alienazione parentale patito in conseguenza dell'allontanamento dal figlio nel periodo di permanenza della IG.ra presso la struttura protetta si ritiene che lo stesso non sia CP_1 stato debitamente provato;
difatti, in disparte l'omessa produzione di documentazione medica attestante un qualsivoglia pregiudizio psicologico, dall'istruttoria espletata sono emersi dubbi circa l'effettiva durata del periodo di interruzione del rapporto padre-figlio.
In particolare, la teste ha dichiarato che la IG.ra ha trascorso solo Tes_1 CP_1
quindici giorni nella struttura protetta, mentre i restanti giorni sino al 22/07/2016 sono stati trascorsi presso un appartamento convenzionato (“durante questo periodo una quindicina di giorni sono stati trascorsi dalla IG.ra nella struttura a indirizzo protetto e gli CP_1 altri nell'altro appartamento convenzionato”); inoltre ha dichiarato che i due genitori hanno continuato ad avere contatti persino nel periodo in cui la convenuta era ospite della struttura protetta e ha dichiarato, altresì, di aver visto il IG. nel periodo in cui la Parte_1 IG.ra è passata dall'appartamento ad indirizzo segreto all'altro appartamento CP_1
convenzionato.
Da quanto sopra esposto, allora, considerata l'incertezza in ordine al periodo di effettivo allontanamento e all'effettivo mantenimento di rapporti tra le odierne parti in causa e verosimilmente anche tra l'attore e suo figlio, la voce di danno allegata da parte attrice non può ritenersi provata e dunque, non può essere riconosciuta.
Del pari, destituite di prova risultano anche le ulteriori voci di danno allegate.
Parte attrice, difatti, non fornisce dimostrazione alcuna circa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla privazione dei supporti informatici a seguito del loro sequestro, né fornisce dimostrazione alcuna circa l'eventuale presenza di colleghi o altri soggetti presso l'ufficio della Facoltà di Medicina dell'Università che avrebbero assistito alla perquisizione;
del
14 R.G. 2467/2023 pari, alcun elemento probatorio risulta fornito a sostegno del lamentato danno al prestigio professionale.
b) Quantum debeatur.
Esaurito, dunque, il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di pregiudizio non quantificabile nel suo preciso ammontare e, dunque, da determinarsi in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c.-, questo Tribunale ritiene che il danno patito da in conseguenza della condotta calunniosa posta in essere da Parte_1 CP_1 possa essere liquidato nell'importo di € 10.000,00 in moneta attuale-.
Poiché l'evento lesivo è precedente la data della liquidazione, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ebbene, con riferimento al danno subito dal IG. alla data del 31/05/2016 – data in Parte_1
cui la IG.ra ha reso le dichiarazioni calunniose – lo stesso è pari a € 8.210,18 -. CP_1
La somma così liquidata (credito di valore) deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della sua liquidazione definitiva
(c.d. taxatio) che va fissata al giorno 13/05/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa
15 R.G. 2467/2023 attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eIGenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Ebbene, la somma dovuta complessivamente al IG. è la seguente: Parte_1
A) Danno liquidato al 31/05/2016 (c.d. "aestimatio"): € 8.210,18
B1) Interessi maturati al 13/05/2025: € 1.023,78
B2) Rivalutazione maturata al 13/05/2025: € 1.789,82
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.813,60
Importo totale (A + B) dovuto al 13/05/2025 (c.d. "taxatio"): € 11.023,78-.
va pertanto condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 11.023,78-, arrotondata per eccesso ad € 11.023,80 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
16 R.G. 2467/2023 Parte attrice deduce, infine, la sussistenza di un danno patrimoniale consistente nelle spese legali sostenute per il procedimento penale che lo ha visto coinvolto, producendo documentazione attestante spese legali inerenti, tuttavia, sia il procedimento penale in cui lo stesso era indagato per il reato di cui all'art. 600 c.p. sia il successivo procedimento penale a carico della IG.ra nel quale il IG. si era costituto parte civile. CP_1 Parte_1
Ebbene, si ritiene che le spese legali effettivamente risarcibili siano unicamente quelle dimostrate e connesse alla difesa che il IG. ha dovuto apprestare nel Parte_1
procedimento penale a suo carico, atteso che solo queste ultime costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso da parte della convenuta.
Tanto chiarito, le stesse ammontano a complessivi € 2.000,00-, come risulta dalle due notule per € 1.000,00 ciascuna emesse dall'avv. De Franco in data 24/04/2017 e 05/06/2017 le quali recano in oggetto “acconto per prestazioni professionali rese nel procedimento penale 7687/2016 RGNR mod. DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze” e “saldo per prestazioni professionali rese nel procedimento penale 7687/2016
RGNR mod. DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze” e riportano la dicitura “pagato salvo buon fine” (cfr. doc. 25 di parte attrice); risultano altresì due bonifici effettuati in favore dell'avv. Franco rispettivamente in data 13/04/2017 e 01/06/2017 i quali confermano l'avvenuto pagamento (cfr. pag. 12 doc. 25 di parte attrice).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 2.000,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 05/06/2017 (data di emissione dell'ultima notula) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 2.000,00 via via rivalutata dalla data del 05/06/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 2.000,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 05/06/2017 al 13/05/2025: € 404,00
II) Interessi maturati al 13/05/2025: € 243,02
Così per complessivi € 2.647,02-.
17 R.G. 2467/2023 Dunque, va condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 2.647,02-, arrotondata per difetto alla somma di € 2.647,00-, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte convenuta.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto criterio del decisum (€ 13.670,80), ridotto del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione dei danni cagionati a in CP_1 Parte_1
conseguenza delle dichiarazioni calunniose rese nel verbale di sommarie informazioni del
31/05/2016 e, per l'effetto, condanna
a risarcire a sia i danni non patrimoniali da questo subiti, CP_1 Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 11.023,80 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 13/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questo subiti nella misura di € 2.647,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali calcolati sino alla data del 13/05/2025, oltre interessi legali da tale data fino al saldo effettivo;
condanna
18 R.G. 2467/2023 alla rifusione delle spese di lite in favore liquidate in € CP_1 Parte_1
4.566,70 per compensi professionali, € 264,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
19 R.G. 2467/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 13 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ANDREA DIVANO con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte convenuta : l'avv. CATERINA MOLLO con la parte CP_1
personalmente.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/04/2025. Si riporta a tutti gli atti difensivi e a quanto ivi dedotto ed argomentato, rappresentando la necessità di una pronuncia nel merito sul fatto oggetto del procedimento penale di calunnia radicato presso il Tribunale di Pisa conclusosi per prescrizione. Evidenzia peraltro che l'oggetto del presente giudizio non riguarda il solo danno morale da reato ma anche ulteriori voci di danno come precisate in atti. Con riferimento al quantum debeatur può farsi riferimento ai parametri previsti per il danno da diffamazione, applicabili per analogia al danno da calunnia, ricorrendo anche alle presunzioni, essendo stato provato il pregiudizio subito dall'attore. Insiste dunque nelle conclusioni rassegnate.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/04/2025. Si riporta a tutti gli atti difensivi e a quanto ivi dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto della domanda, essendo infondata la richiesta di risarcimento del danno, in assenza di prova del danno asseritamente patito.
1 R.G. 2467/2023 Rappresenta che l'episodio non ha avuto alcuna conseguenza sull'attività accademica dell'attore, così come nei confronti del figlio.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 2467/2023 N. 2467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2467/2023 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Divano del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova,
Via Roma n. 4/1, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Caterina Mollo del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Livorno, Via G. Garibaldi n. 435;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da calunnia.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/04/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che la Sig.ra , (C.F.: CP_1
) nata a Pagadian (Filippine) il [...], in [...] residente in C.F._2
Grecciano (PT), Via Bicimurri n. 6, con le dichiarazioni dalla medesima rese in data in data 31.5.2016 alle ore 14.00 presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Pisa
- Direzione Distrettuale Antimafia -, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica,
3 R.G. 2467/2023 Dott.ssa Giuseppina Mione, ha falsamente accusato, pur sapendolo innocente, il Sig.
[...]
per fatti integranti il delitto di cui all'art. 600 c.p., reato procedibile d'ufficio, Parte_1
così originando a suo carico il procedimento penale 7687/2016 RG NR, nel quale l'attore veniva iscritto in qualità di persona indagata per il delitto di riduzione in schiavitù, procedimento successivamente definito, nonostante l'opposizione della convenuta, con ordinanza di archiviazione del GIP di Firenze e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in favore dell'attore, da intendersi quale danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale derivante dal reato di calunnia, di danno esistenziale e da alienazione parentale, quale pregiudizio psicologico patito a seguito dell'ingiusto allontanamento del proprio figlio dal 7 giugno 2016 al 22 luglio 2016
e della privazione del suo affetto per tale lungo periodo, per l'ingiusta privazione di tutti i supporti informatici (cellulari, personal computers e chiavette usb) a seguito del loro sequestro protrattosi dal 7 giugno 2016 al 22 agosto 2016, di danno relazionale, di danno alla riservatezza e all'inviolabilità del proprio domicilio e della corrispondenza, di danno all'immagine e al prestigio professionale ingiustamente subiti in conseguenza della perquisizione avvenuta presso la l'abitazione famigliare e sul luogo di lavoro, Facoltà di
Medicina dell'Ospedale di Firenze – Careggi, oltre a quello patrimoniale afferente gli esborsi sostenuti dall'attore in favore dell'Avv. De Franco per l'assistenza e la difesa in detto procedimento penale, danno determinato, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di € 20.000,00 (euro ventimila/00) ovvero in quella diversa meglio determinata in corso di causa anche a seguito di licenzianda CTU. Sempre e comunque con la vittoria degli onorari di lite, diritti e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali
15,00 %”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/04/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
4 R.G. 2467/2023 ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 20.000,00 – subiti in conseguenza delle dichiarazioni rese da quest'ultima in data 31/05/2016 presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di
Pisa – Direzione Distrettuale Antimafia, con le quali avrebbe falsamente accusato il IG.
pur sapendolo innocente, della commissione del delitto di cui all'art. 600 c.p.-. Parte_1
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- nell'anno 2012, in occasione di un soggiorno in estremo oriente programmato per partecipare ad una conferenza, il IG. iniziava una relazione sentimentale con la Parte_1
IG.ra , di nazionalità filippina, conosciuta precedentemente sui social CP_1
network;
- ottenuto il visto per studio e trasferitasi in Italia nel mese di settembre 2012, la IG.ra proseguiva la relazione con il IG. e, in data 23/07/2014, nasceva il CP_1 Parte_1
figlio Persona_1
- il rapporto tra i IG.ri e , tuttavia, andava ben presto deteriorandosi e Parte_1 CP_1
ciò, in particolare, a causa del comportamento tenuto dalla convenuta, la quale non si curava delle eIGenze del bambino ed anzi avanzava pressanti richieste di denaro per l'acquisto di beni voluttuari, paventando altresì di voler far ritorno nelle Filippine con il piccolo e intrattenendo relazioni sentimentali con altri uomini;
Per_1
- in data 07/06/2016 si presentavano presso l'abitazione familiare gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Divisione Polizia Anticrimine Squadra Mobile della Questura di
Pisa, i quali davano esecuzione al decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del IG. perquisizione successivamente estesa all'ufficio/laboratorio presso la Parte_1
5 R.G. 2467/2023 Facoltà di Medicina dell'Ospedale di Careggi, ove il prof. svolgeva la propria Parte_1
professione di docente universitario;
- in particolare, dal fascicolo di indagine emergeva che il 19/05/2016 era giunta in Questura una segnalazione da parte della ex insegnante di italiano della IG.ra , la quale CP_1
riferiva di un sms trasmessole dalla convenuta con il quale “la ragazza chiedeva aiuto, dicendo di stare male e di sentirsi peggio di una prigioniera. Stava cercando di recarsi, segretamente, presso la propria Ambasciata per registrare il figlio e fargli un Per_1
passaporto, chiedendo alla donna di poter indicare il suo indirizzo, non potendo essa ricevere posta a casa propria”;
- in data 31/05/2016 la IG.ra veniva sentita a sommarie informazioni CP_1
testimoniali nel corso delle quali rendeva dichiarazioni calunniose nei confronti del IG.
in particolare affermando di essere impossibilitata a reperire un'attività Parte_1
lavorativa, di essere economicamente dipendente dal di essere stata privata delle Parte_1
chiavi di casa, di esser estata privata dal compagno della libertà di movimento, di non riuscire a liberarsi dalla situazione di soggezione in cui versava a causa delle minacce del IG. di non disporre dei propri documenti e di quelli del bambino;
Parte_1
- in ragione delle suddette dichiarazioni, il IG. era iscritto nel registro delle Parte_1
persone indagate per il delitto di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.-;
- la IG.ra , successivamente alla perquisizione del 07/06/2016, era condotta in una CP_1
struttura protetta, dalla quale veniva dimessa in data 22/07/2016 e collocata in diversa struttura;
in tale occasione contattava nuovamente il IG. il quale accettava di Parte_1
riprendere la relazione in considerazione del preminente interesse del figlio;
Per_1
- svolte accurate indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze, il Pubblico
Ministero richiedeva l'archiviazione del procedimento a carico del IG. stante Parte_1
l'assoluta infondatezza dell'ipotesi accusatoria;
detta conclusione veniva altresì confermata dal GIP di Firenze, il quale rigettava l'opposizione all'archiviazione promossa dalla IG.ra e contestualmente restituiva gli atti al Pubblico Ministero per la trasmissione del CP_1 procedimento alla Procura della Repubblica di Pisa ai fini dell'eventuale configurabilità del delitto di calunnia in danno del IG. Parte_1
6 R.G. 2467/2023 - per effetto di quanto sopra, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio della IG.ra per il reato di calunnia in danno dell'odierno attore. CP_1
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale derivante dal reato di calunnia, di pregiudizio psicologico patito a seguito dell'allontanamento dal figlio per il periodo di permanenza della IG.ra presso la struttura protetta, di danno relazionale, di danno CP_1 all'immagine e al prestigio professionale subiti in occasione della perquisizione avvenuta sul luogo di lavoro;
ha altresì allegato la sussistenza di danni patrimoniali consistenti nelle spese sostenute per l'assistenza e la difesa nel procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di riduzione in schiavitù, concludendo pertanto per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/01/2024 si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità della citazione per mancata CP_1 osservanza del disposto di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.-.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice sarebbe basata su un accertamento di responsabilità della IG.ra CP_1
che non vi è stato e la cui competenza sarebbe da attribuire al Tribunale Penale e non al
Tribunale Civile;
ha rilevato, in ogni caso, l'insussistenza nel caso di specie della fattispecie di cui all'art. 368 c.p.-, posto che la convenuta non avrebbe posto in essere alcuna condotta di calunnia, né formale né materiale, atteso che il procedimento penale a carico del IG. non sarebbe scaturito dalle dichiarazioni rese in data 31/05/2016 Parte_1
ma dalla segnalazione effettuata dalle IG.re e alla Squadra Mobile Persona_2 Per_3
di Pisa.
Ancora, parte convenuta ha contestato la genuinità del verbale di sommarie informazioni del 31/05/2016, posto che la IG.ra non aveva una padronanza della lingua CP_1 italiana tale da poter essere sentita senza l'ausilio di un traduttore;
in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla stessa non potrebbero ritenersi aprioristicamente false e calunniose, avendo trovato riscontro nelle affermazioni contenute nei verbali dei diversi soggetti sentiti sui fatti di causa.
7 R.G. 2467/2023 Infine, contestata la sussistenza di prova in ordine ai distinti profili di danno non patrimoniale lamentati dall'attore, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
In rito
Parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.-; in particolare, il suddetto atto, nell'invitare la convenuta a costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata o “di quell'altra udienza che eventualmente sarà fissata ex art. 168 bis c.p.c.” avrebbe destato incertezza circa la reale data di udienza entro cui dover effettuare la costituzione in giudizio;
inoltre, l'atto di citazione sarebbe privo dell'indicazione della obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato oltre che dell'avvertimento della possibilità di poter presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'eccezione è infondata.
Con riferimento al primo profilo denunciato basti qui osservare che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di nullità di cui all'art. 164 co. 1 c.p.c.-.
Difatti, nell'atto di citazione risulta chiaramente indicata la data di udienza e risulta altresì assegnato un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dalla legge;
l'aver fatto riferimento, in via alternativa, all'udienza indicata in citazione o all'udienza “che eventualmente sarà fissata ex art.168 bis c.p.c.” è, a ben vedere, una mera irregolarità, la quale non ha impedito a parte convenuta di costituirsi nel presente giudizio almeno 70 giorni prima della data del 21/03/2024 indicata in atto di citazione (e, precisamente, in data
09/01/2024); pertanto, alcun vulnus risulta essere stato arrecato al diritto di difesa di parte convenuta e alla regolarità del contraddittorio.
8 R.G. 2467/2023 Quanto all'omessa indicazione degli ulteriori avvertimenti di cui all'art. 163 co. 3 n. 7
c.p.c.-, questi risultano chiaramente inseriti – come, peraltro, rilevato da parte attrice – alla pagina n. 18 dell'atto di citazione e, pertanto, la dedotta nullità risulta del tutto insussistente.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento, sebbene nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta calunniosa posta in essere dalla IG.ra
, la quale – pur sapendolo innocente – avrebbe accusato l'attore della CP_1 commissione del reato di cui all'art. 600 c.p.-.
Occorre preliminarmente ricordare che colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare il fatto illecito e, dunque, la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. tanto dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere non necessaria, ai fini della configurabilità del reato, una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza (cfr. Cass. Pen. n. 12076/2020; Cass. Pen. n.
44954/2008); inoltre affinché venga realizzato l'elemento oggettivo del reato di calunnia non è necessario che l'agente delinei i contorni più o meno precisi di una fattispecie penalmente rilevante indicandone anche l'esatto nomen iuris, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad integrare una ipotesi di reato. Spetta infatti all'autorità giudiziaria – in primo luogo al pubblico ministero e quindi al giudice – individuare l'esatto inquadramento giuridico dei fatti portati al suo giudizio. Quale possa essere, poi, la qualificazione ad opera del giudice del reato denunciato – anche se in contrasto con la qualificazione adottata dal PM – rimane ferma la
9 R.G. 2467/2023 condotta, essenziale al delitto di calunnia, consistente nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini (cfr. Cass. Pen. n. 32944/2012).
Con riferimento, poi, all'individuazione dell'elemento soggettivo – ossia la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito al calunniato – la stessa è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto.
Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze (cfr.
Cass. Pen. n. 10289/2014).
Ebbene, tanto premesso e chiarito, nel caso di specie entrambi i descritti requisiti risultano sussistenti e, pertanto, si ritiene di poter affermare il perfezionamento della fattispecie di calunnia.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, le dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni rese dalla IG.ra in data 31/05/2016 (cfr. CP_1
doc. 9 di parte attrice) – sebbene non integranti una denuncia in senso formale – hanno in ogni caso portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee ad indicare il IG. quale responsabile di un grave fatto di reato, con ciò integrando l'elemento Parte_1
materiale della fattispecie della calunnia.
Inoltre, con riferimento alla dedotta non genuinità del verbale di SIT in ragione della scarsa comprensione della lingua italiana da parte della IG.ra , basti qui rilevare che il CP_1
verbale di assunzione di sommarie informazioni è atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
non avendo parte convenuta proposto
10 R.G. 2467/2023 querela di falso avverso il suddetto verbale, lo stesso deve ritenersi pienamente valido ed utilizzabile nel presente giudizio.
Quanto all'elemento soggettivo – e, dunque, alla consapevolezza da parte della IG.ra dell'innocenza del IG. – lo stesso risulta confermato, in prima battuta, CP_1 Parte_1 dall'avvenuta archiviazione del procedimento aperto a carico dell'attore, confermata anche dalla successiva ordinanza del GIP di Firenze nella quale si legge che “l'ampia ed articolata attività investigativa condotta dal Pubblico Ministero mediante assunzione a sit delle persone informate sui fatti ed analisi tecnica del materiale informatico rinvenuto nell'abitazione del a seguito della perquisizione domiciliare eseguita il 7 giugno Parte_1
2016 […] ha consentito di comprovare l'infondatezza della notizia di reato, non ricavandosi comunque dalle indagini svolte elementi in grado di sostenere validamente
l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato” (cfr. docc. 16 e 18 di parte attrice).
Ebbene, la circostanza che le accuse mosse nei confronti del IG. proprio dalla Parte_1
stessa persona ipoteticamente offesa dal reato non abbiano trovato alcun riscontro nelle indagini svolte costituisce un elemento senz'altro da valorizzare al fine di ritenere la IG.ra consapevole dell'innocenza del proprio compagno. CP_1
Inoltre, anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio hanno consentito di confermare la sostanziale falsità delle condotte che parte convenuta ha calunniosamente attribuito al IG. e, dunque, la sussistenza in capo a quest'ultima Parte_1
del dolo richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa.
In particolare, con riferimento all'accusa relativa alla privazione della libertà di uscire di casa e spostarsi liberamente, il IG. – escusso all'udienza del giorno CP_2
19/11/2024 – ha dichiarato che la IG.ra era libera di muoversi, mentre le IG.re CP_1
e – anch'esse escusse all'udienza del 19/11/2024 Persona_4 Controparte_3
– hanno affermato che era stata la stessa a riferire loro della propria impossibilità di CP_1 uscire di casa ( “se mi si chiede se la circostanza che ho appena Persona_4
CP_ riferito mi sia stata riferita dalla sola IG.ra o abbia avuto modo di constatarla io
CP_ CP_ personalmente rispondo che lo so tramite ”; “Io so che non Controparte_3
aveva le chiavi e non poteva uscire di casa. Usciva solo con lui. Lo so perché me lo ha
11 R.G. 2467/2023 CP_ detto ”); trattandosi di dichiarazioni de relato, alle stesse non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, posto che la circostanza è stata riferita alle testimoni dalla stessa convenuta.
Con riferimento al possesso di un cellulare e di un accesso alla rete internet, la stessa convenuta, sentita ad interrogatorio formale, ha dichiarato: “io usavo il computer del IG. perché non ne avevo uno mio ed è vero che avevo un mio cellulare con Parte_1 connessione internet”; lo stesso dicasi per i propri documenti, avendo parte convenuta confermato di aver sempre detenuto la propria carta di identità e il proprio passaporto, non quelli del figlio . Per_1
Quanto alla asserita dipendenza economica della IG.ra , è circostanza pacifica che CP_1
il mantenimento della convenuta e del figlio fosse ad esclusivo carico del IG. Parte_1
posto che la IG.ra non svolgeva attività lavorativa;
tuttavia, non sono emersi CP_1 elementi dai quali poter desumere che quest'ultimo privasse la compagna delle risorse economiche necessarie per poter far fronte alle proprie eIGenze.
Infine, la intrinseca ambiguità della condotta della convenuta emerge in modo lampante anche dalla circostanza che la stessa, come confermato dalla teste ha Tes_1
continuato ad intrattenere rapporti con il IG. anche in seguito al trasferimento Parte_1 presso la struttura protetta (“se mi si chiede se durante il periodo di collocamento della IGnora in struttura protetta ci fossero stati contatti tra padre e figlio rispondo che i contatti tra i due genitori ci sono stati, so che gli operatori dissero che la IGnora non doveva stare nella struttura protetta perché comunque venivano mantenuti i contatti con il IG. ); inoltre, la teste ha dichiarato che la IG.ra si era mostrata Parte_1 CP_1 tranquilla nel collocare temporaneamente il figlio presso il padre (“il mio ricordo è che la IGnora era tranquilla e d'accordo nel collocare temporaneamente il bambino dal padre”).
Entrambe le suddette circostanze portano a confermare la sussistenza in capo alla convenuta della consapevolezza dell'innocenza del IG. al quale, altrimenti, mai Parte_1
si sarebbe riavvicinata e al quale certamente non avrebbe affidato il figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza della fattispecie del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p.-.
12 R.G. 2467/2023 Ciò chiarito in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie, occorre accertare la sussistenza dei pregiudizi subiti dall'attore in conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla convenuta.
In particolare, il IG. ha allegato la sussistenza di un danno non patrimoniale Parte_1
articolato nelle sue componenti di: danno morale derivante dal reato di calunnia, danno esistenziale e da alienazione parentale – quale pregiudizio psicologico patito a seguito dell'allontanamento dal proprio figlio dal 07/06/2016 al 22/07/2016 –, danno da privazione di tutti i supporti informatici a seguito del loro sequestro, danno relazionale, danno alla riservatezza e alla inviolabilità del proprio domicilio e della corrispondenza, danno all'immagine e al prestigio professionale.
Ebbene, mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da diffamazione, pienamente applicabili anche alla fattispecie che ci occupa, si osserva che “in tema di responsabilità civile per diffamazione il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, poiché il danno risarcibile – nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (Cass. n.
16133/2014) – non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenza di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni, che assumono quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. Civ. n. 6125/2025; Cass. Civ. n.
8861/2021; Cass. Civ. n. 25420/2017).
Nel caso di specie, il IG. – a causa della condotta calunniosa posta in essere dalla Parte_1
convenuta – si è visto iscritto nel registro delle persone indagate per la commissione del grave reato di cui all'art. 600 c.p.-, subendo una perquisizione che ha interessato non solo il proprio domicilio ma anche il proprio ufficio presso l'Università di Firenze (cfr. doc. 7 di parte attrice) e affrontando il conseguente procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione.
13 R.G. 2467/2023 Ebbene, la rilevanza dell'offesa subita dal IG. – tanto all'onore che alla Parte_1
reputazione personale e professionale – desumibile in via presuntiva dai sopra descritti elementi porta a ritenere provata la sussistenza di un danno conseguenza subito dall'attore meritevole di tutela risarcitoria.
Quanto alla ulteriore componente di danno individuata da parte attrice nel danno da alienazione parentale patito in conseguenza dell'allontanamento dal figlio nel periodo di permanenza della IG.ra presso la struttura protetta si ritiene che lo stesso non sia CP_1 stato debitamente provato;
difatti, in disparte l'omessa produzione di documentazione medica attestante un qualsivoglia pregiudizio psicologico, dall'istruttoria espletata sono emersi dubbi circa l'effettiva durata del periodo di interruzione del rapporto padre-figlio.
In particolare, la teste ha dichiarato che la IG.ra ha trascorso solo Tes_1 CP_1
quindici giorni nella struttura protetta, mentre i restanti giorni sino al 22/07/2016 sono stati trascorsi presso un appartamento convenzionato (“durante questo periodo una quindicina di giorni sono stati trascorsi dalla IG.ra nella struttura a indirizzo protetto e gli CP_1 altri nell'altro appartamento convenzionato”); inoltre ha dichiarato che i due genitori hanno continuato ad avere contatti persino nel periodo in cui la convenuta era ospite della struttura protetta e ha dichiarato, altresì, di aver visto il IG. nel periodo in cui la Parte_1 IG.ra è passata dall'appartamento ad indirizzo segreto all'altro appartamento CP_1
convenzionato.
Da quanto sopra esposto, allora, considerata l'incertezza in ordine al periodo di effettivo allontanamento e all'effettivo mantenimento di rapporti tra le odierne parti in causa e verosimilmente anche tra l'attore e suo figlio, la voce di danno allegata da parte attrice non può ritenersi provata e dunque, non può essere riconosciuta.
Del pari, destituite di prova risultano anche le ulteriori voci di danno allegate.
Parte attrice, difatti, non fornisce dimostrazione alcuna circa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla privazione dei supporti informatici a seguito del loro sequestro, né fornisce dimostrazione alcuna circa l'eventuale presenza di colleghi o altri soggetti presso l'ufficio della Facoltà di Medicina dell'Università che avrebbero assistito alla perquisizione;
del
14 R.G. 2467/2023 pari, alcun elemento probatorio risulta fornito a sostegno del lamentato danno al prestigio professionale.
b) Quantum debeatur.
Esaurito, dunque, il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di pregiudizio non quantificabile nel suo preciso ammontare e, dunque, da determinarsi in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c.-, questo Tribunale ritiene che il danno patito da in conseguenza della condotta calunniosa posta in essere da Parte_1 CP_1 possa essere liquidato nell'importo di € 10.000,00 in moneta attuale-.
Poiché l'evento lesivo è precedente la data della liquidazione, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ebbene, con riferimento al danno subito dal IG. alla data del 31/05/2016 – data in Parte_1
cui la IG.ra ha reso le dichiarazioni calunniose – lo stesso è pari a € 8.210,18 -. CP_1
La somma così liquidata (credito di valore) deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della sua liquidazione definitiva
(c.d. taxatio) che va fissata al giorno 13/05/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa
15 R.G. 2467/2023 attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eIGenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Ebbene, la somma dovuta complessivamente al IG. è la seguente: Parte_1
A) Danno liquidato al 31/05/2016 (c.d. "aestimatio"): € 8.210,18
B1) Interessi maturati al 13/05/2025: € 1.023,78
B2) Rivalutazione maturata al 13/05/2025: € 1.789,82
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.813,60
Importo totale (A + B) dovuto al 13/05/2025 (c.d. "taxatio"): € 11.023,78-.
va pertanto condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 11.023,78-, arrotondata per eccesso ad € 11.023,80 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
16 R.G. 2467/2023 Parte attrice deduce, infine, la sussistenza di un danno patrimoniale consistente nelle spese legali sostenute per il procedimento penale che lo ha visto coinvolto, producendo documentazione attestante spese legali inerenti, tuttavia, sia il procedimento penale in cui lo stesso era indagato per il reato di cui all'art. 600 c.p. sia il successivo procedimento penale a carico della IG.ra nel quale il IG. si era costituto parte civile. CP_1 Parte_1
Ebbene, si ritiene che le spese legali effettivamente risarcibili siano unicamente quelle dimostrate e connesse alla difesa che il IG. ha dovuto apprestare nel Parte_1
procedimento penale a suo carico, atteso che solo queste ultime costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso da parte della convenuta.
Tanto chiarito, le stesse ammontano a complessivi € 2.000,00-, come risulta dalle due notule per € 1.000,00 ciascuna emesse dall'avv. De Franco in data 24/04/2017 e 05/06/2017 le quali recano in oggetto “acconto per prestazioni professionali rese nel procedimento penale 7687/2016 RGNR mod. DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze” e “saldo per prestazioni professionali rese nel procedimento penale 7687/2016
RGNR mod. DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze” e riportano la dicitura “pagato salvo buon fine” (cfr. doc. 25 di parte attrice); risultano altresì due bonifici effettuati in favore dell'avv. Franco rispettivamente in data 13/04/2017 e 01/06/2017 i quali confermano l'avvenuto pagamento (cfr. pag. 12 doc. 25 di parte attrice).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 2.000,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 05/06/2017 (data di emissione dell'ultima notula) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 2.000,00 via via rivalutata dalla data del 05/06/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 2.000,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 05/06/2017 al 13/05/2025: € 404,00
II) Interessi maturati al 13/05/2025: € 243,02
Così per complessivi € 2.647,02-.
17 R.G. 2467/2023 Dunque, va condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 2.647,02-, arrotondata per difetto alla somma di € 2.647,00-, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte convenuta.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto criterio del decisum (€ 13.670,80), ridotto del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione dei danni cagionati a in CP_1 Parte_1
conseguenza delle dichiarazioni calunniose rese nel verbale di sommarie informazioni del
31/05/2016 e, per l'effetto, condanna
a risarcire a sia i danni non patrimoniali da questo subiti, CP_1 Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 11.023,80 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 13/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questo subiti nella misura di € 2.647,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali calcolati sino alla data del 13/05/2025, oltre interessi legali da tale data fino al saldo effettivo;
condanna
18 R.G. 2467/2023 alla rifusione delle spese di lite in favore liquidate in € CP_1 Parte_1
4.566,70 per compensi professionali, € 264,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
19 R.G. 2467/2023