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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4358/2022
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 4358 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4358/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Viale Parte_1 C.F._1
Giacomo Matteotti n. 19, con l'avv. LEOPARDO PATRIZIO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P.LE GUGLIELMOTTI n. 7 CIVITAVECCHIA con l'avv.
MARINO MARINA ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 generale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 283/2021, Parte_1 emessa dal Comune di Civitavecchia in data 8.11.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 906,96 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 316 ter c.p. per aver presentato
2 di 5 una richiesta di sostegno “per nucleo famigliare” anno 2013, allegando la certificazione ISEE attestante i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell'anno 2012 in misura inferiore a quella reale, come risultante dall'attività ispettiva riportata nel verbale n. 12 del 10.4.2017 elevato dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Civitavecchia.
L'opposizione è stata dapprima proposta dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, dichiaratosi incompetente per materia con ordinanza del 27.9.2022, e dunque tempestivamente riassunta dinanzi all'intestato Tribunale con ricorso del 21.12.2022.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'invalidità dell'ordinanza impugnata per tardività dell'emissione e notificazione rispetto al termine di cui all'art. 28 L. 689/1981 decorrente dal giorno in cui la violazione è commessa;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato, con specifico riferimento ai rilievi sollevati dalla Guardia di Finanza in merito alla dichiarazione ISEE presentata.
Si è costituito il contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. Parte opponente ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa relativa alla sanzione amministrativa contestata, invocando l'inutile decorso del termine di cui all'art. 28 L. 689/1981 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
La norma richiamata rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. In particolare, rileva sul punto l'art. 2943 c.c., secondo il quale “la prescrizione
è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (IV comma).
Orbene, deve ritenersi che la notifica del verbale di contestazione della violazione del
10.4.2017, certamente ricevuta dall'odierno opponente che ha presentato scritti difensivi e richiesta di essere sentito in data 24.4.2017 in relazione ai fatti contestati, abbia efficacemente interrotto il termine di prescrizione di cui sopra.
Il nuovo decorso del termine a far data dall'atto interruttivo è stato poi nuovamente interrotto con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, in data 16.11.2021, prima della scadenza.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
3 di 5 3. Quanto al merito, risulta che la Guardia di Finanza ha riscontrato la falsità delle dichiarazioni rese dall'odierno opponente nell'ambito dell'ISEE presentato ai fini dell'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune di Civitavecchia per l'anno 2013, tale da far risultare un reddito inferiore a quello reale. In particolare, secondo gli agenti accertatori, risulta omessa l'indicazione di n. 2 immobili di cui sarebbe proprietaria la moglie dell'odierno opponente per un valore catastale complessivo di € 1.188,98. Pertanto, nel verbale di Parte_2 contestazione si fa rilevare che la domanda presentata dall'odierno opponente recava la falsa attestazione del reddito ISEE in € 24.630,00 anziché in € 26.659,98, permettendogli di percepire indebitamente l'indennità di € 906,69 essendo la soglia di ammissione al beneficio pari ad €
25.108,71.
Sul punto, l'odierno ricorrente si è difeso sostenendo che gli immobili in questione, ereditati dalla moglie alla morte del di lei padre, erano in uso alla madre (coniuge del de cuius) e pertanto non dovevano essere conteggiati nella disciplina rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE.
La difesa è infondata in punto di diritto, non essendo neppure allegato il presupposto giuridico in base al quale l'immobile gravato dal diritto di uso in capo ad altro soggetto non debba essere conteggiato nel patrimonio immobiliare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE.
Inoltre, è comunque infondata in punto di fatto, in mancanza di prova della sussistenza del diritto di uso in capo alla madre di Parte_2
L'opposizione merita quindi di essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad € 1.101,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
283/2021, emessa dal in data 8.11.2021, così decide: Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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