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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
FE TI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2240/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to CARBONE LUIGI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MICHELE BRUNO CARBONE, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 05/09/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 13.09.2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Gennaro
SU (al N. 14, Parte II, serie A, anno 2014).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: , nata a Persona_1
Massa di Somma il 5.10.2016 e , nato a [...] Persona_2
Somma il 25.06.2019, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 12.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12.09.2025
2 Appare conforme agli interessi dei figli minori , nata a Persona_1
Massa di Somma il 5.10.2016 e , nato a [...] Persona_2
Somma il 25.06.2019, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12.09.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi e espressamente e liberamente Parte_1 Parte_2
acconsentono alla separazione personale e, per l'effetto, vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa;
2) I figli minori e , sono affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori che li educheranno in ossequio ai principi della bigenitorialità.
I minori coabiteranno con la madre, salvo i periodi di convivenza con il padre;
3) La casa coniugale in Ottaviano, alla via Rione Annunziata, n. 5, viene assegnata alla madre, con facoltà del padre di trasferirsi al piano ammezzato del predetto stabile, ove lo ritenga opportuno, ovvero di trasferirsi in altra residenza, entro sette giorni dalla omologa della separazione, e non dovrà prelevare o portare con se alcun mobile o suppellettile presente nella casa coniugale, ad eccezione degli effetti strettamente personali;
4) La Sig.ra dà atto che la casa coniugale a Lei Parte_2
originariamente intestata, è stata interamente ristrutturata ed ammobiliata i con i soldi forniti dal marito , e che il mobilio rimarrà definitivamente Parte_1
di proprietà alla stessa e, per l'effetto, si impegna a corrispondere al Sig. Per_1
3 l'importo di € 50.000,00, (euro cinquantamila/00), a titolo di rimborso Pt_1
spese di ristrutturazione ed acquisto mobilio, entro sette giorni dalla omologa degli accordi;
5) Qualora il predetto pagamento di cui al capo precedente venga omesso o ritardato oltre il termine stabilito, la Sig.ra dovrà Parte_2
corrispondere, a titolo di penale per inadempimento, gli interessi sulla predetta somma, al tasso moratorio ex d. lgsl 231/02, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ( 01/12/2019);
6) I coniugi assumono l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza e/o domicilio;
7) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici due volte a settimana dalle 18,00 alle 21,00; dall'uscita di scuola del sabato (o dalle 10.00 nei periodi di vacanza) alle 20.30 della domenica a settimane alterne;
il 24 dicembre (fino alle 10.00 del mattino successivo), il 26 dicembre dalle 10.00 alle 19.00 e primo gennaio dalle 10.00 alle 19.00 oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il 31 dicembre sino alle ore 10.00 del mattino successivo;
5 e 6 gennaio dalle ore 18.00 del cinque alle ore
19.00 del sei;
il giorno di Pasqua o de l lunedì in albis dalle ore 09.00 alle ore 20.30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno ed onomastico;
8) I minori trascorreranno 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, ogni anno alternativamente tra il mese di luglio ed agosto, con ciascun genitore, i coniugi concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di maggio di ogni anno.
Ognuno dei genitori comunicherà all'altro la località prescelta di vacanza ed i recapiti telefonici utili;
9) L'onomastico ed il compleanno dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali potranno tenerlo con sé in orari diversi di quelle giornate;
4 10) In ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica dei figli, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnanti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo e l'educazione della prole. In caso di organizzazioni di viaggi con i minori con congruo anticipo ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili.
11) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di € 500,00 al mese, da pagarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico od in contanti a mani della stessa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, detta somma giammai potrà essere compensata con il credito del di cui sopra. Parte_1
12) In ragione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, assunto dal marito, la Sig.ra rinuncia al mantenimento personale, dichiarando di Parte_2
essere economicamente autosufficiente.
13) Saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le speseextrassegno ordinarie e straordinarie cioè quelle spese per esigenze inaspettate della minore, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari ( in via esemplificativa: spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
costosi farmaci non prescrivibili;
tasse, libri e gite scolastiche, viaggi studio;
spese sportive) previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti;
14) I coniugi si scambiano reciproco assenso per conseguire il rilascio del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio per tutte le destinazioni consentite, nonché a concedere il nulla osta per l'iscrizione del figlio su ciascun passaporto, obbligandosi a prestare ogni ulteriore consenso ad esplicare qualsiasi formalità successiva a tale scopo;
5 15) Spese legali compensate.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
SCAFATI (SA) il 12/02/1987, e nata a [...] il Parte_2
21.06.1984, che hanno contratto matrimonio a San gennaro SU (NA) il 13.09.2014 (atto n. 14, Parte II, Serie A, anno 2014);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gennaro
SU (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
6 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/11/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
FE TI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2240/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to CARBONE LUIGI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MICHELE BRUNO CARBONE, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 05/09/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 13.09.2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Gennaro
SU (al N. 14, Parte II, serie A, anno 2014).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: , nata a Persona_1
Massa di Somma il 5.10.2016 e , nato a [...] Persona_2
Somma il 25.06.2019, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 12.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12.09.2025
2 Appare conforme agli interessi dei figli minori , nata a Persona_1
Massa di Somma il 5.10.2016 e , nato a [...] Persona_2
Somma il 25.06.2019, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12.09.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi e espressamente e liberamente Parte_1 Parte_2
acconsentono alla separazione personale e, per l'effetto, vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa;
2) I figli minori e , sono affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori che li educheranno in ossequio ai principi della bigenitorialità.
I minori coabiteranno con la madre, salvo i periodi di convivenza con il padre;
3) La casa coniugale in Ottaviano, alla via Rione Annunziata, n. 5, viene assegnata alla madre, con facoltà del padre di trasferirsi al piano ammezzato del predetto stabile, ove lo ritenga opportuno, ovvero di trasferirsi in altra residenza, entro sette giorni dalla omologa della separazione, e non dovrà prelevare o portare con se alcun mobile o suppellettile presente nella casa coniugale, ad eccezione degli effetti strettamente personali;
4) La Sig.ra dà atto che la casa coniugale a Lei Parte_2
originariamente intestata, è stata interamente ristrutturata ed ammobiliata i con i soldi forniti dal marito , e che il mobilio rimarrà definitivamente Parte_1
di proprietà alla stessa e, per l'effetto, si impegna a corrispondere al Sig. Per_1
3 l'importo di € 50.000,00, (euro cinquantamila/00), a titolo di rimborso Pt_1
spese di ristrutturazione ed acquisto mobilio, entro sette giorni dalla omologa degli accordi;
5) Qualora il predetto pagamento di cui al capo precedente venga omesso o ritardato oltre il termine stabilito, la Sig.ra dovrà Parte_2
corrispondere, a titolo di penale per inadempimento, gli interessi sulla predetta somma, al tasso moratorio ex d. lgsl 231/02, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ( 01/12/2019);
6) I coniugi assumono l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza e/o domicilio;
7) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici due volte a settimana dalle 18,00 alle 21,00; dall'uscita di scuola del sabato (o dalle 10.00 nei periodi di vacanza) alle 20.30 della domenica a settimane alterne;
il 24 dicembre (fino alle 10.00 del mattino successivo), il 26 dicembre dalle 10.00 alle 19.00 e primo gennaio dalle 10.00 alle 19.00 oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il 31 dicembre sino alle ore 10.00 del mattino successivo;
5 e 6 gennaio dalle ore 18.00 del cinque alle ore
19.00 del sei;
il giorno di Pasqua o de l lunedì in albis dalle ore 09.00 alle ore 20.30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno ed onomastico;
8) I minori trascorreranno 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, ogni anno alternativamente tra il mese di luglio ed agosto, con ciascun genitore, i coniugi concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di maggio di ogni anno.
Ognuno dei genitori comunicherà all'altro la località prescelta di vacanza ed i recapiti telefonici utili;
9) L'onomastico ed il compleanno dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali potranno tenerlo con sé in orari diversi di quelle giornate;
4 10) In ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica dei figli, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnanti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo e l'educazione della prole. In caso di organizzazioni di viaggi con i minori con congruo anticipo ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili.
11) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di € 500,00 al mese, da pagarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico od in contanti a mani della stessa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, detta somma giammai potrà essere compensata con il credito del di cui sopra. Parte_1
12) In ragione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, assunto dal marito, la Sig.ra rinuncia al mantenimento personale, dichiarando di Parte_2
essere economicamente autosufficiente.
13) Saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le speseextrassegno ordinarie e straordinarie cioè quelle spese per esigenze inaspettate della minore, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari ( in via esemplificativa: spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
costosi farmaci non prescrivibili;
tasse, libri e gite scolastiche, viaggi studio;
spese sportive) previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti;
14) I coniugi si scambiano reciproco assenso per conseguire il rilascio del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio per tutte le destinazioni consentite, nonché a concedere il nulla osta per l'iscrizione del figlio su ciascun passaporto, obbligandosi a prestare ogni ulteriore consenso ad esplicare qualsiasi formalità successiva a tale scopo;
5 15) Spese legali compensate.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
SCAFATI (SA) il 12/02/1987, e nata a [...] il Parte_2
21.06.1984, che hanno contratto matrimonio a San gennaro SU (NA) il 13.09.2014 (atto n. 14, Parte II, Serie A, anno 2014);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gennaro
SU (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
6 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/11/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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