Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 20481/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 20481/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. ANGELONE DANIELA
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI MAURO NUVOLA
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attrice citava in giudizio il per essere risarcita Parte_1 Controparte_1 dei danni alla persona patiti il giorno 03.12.2019, alle ore 19.20 circa, quando nel percorrere a piedi via Foria in giunta all'altezza del civico n.63, CP_1
inciampava rovinando al suolo e batteva violentemente col braccio destro, deducendo che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi all'ente convenuto proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Si costituiva il il quale contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 di cui ne chiedevano il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., ammessa con ordinanza del
13.6.2023 la prova orale per testi articolata dall'istante, rinviata la causa per l'assunzione del mezzo istruttorio all'udienza del 12.03.2024 l'attrice, stante l'assenza della stessa e dei testi indicati, veniva dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c. e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2024 ove, presente il solo difensore del la causa è CP_1 stata ritenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c..
La domanda deve essere respinta.
Atteso il mancato espletamento del mezzo istruttorio, la domanda risulta pertanto del tutto sfornita di prova, mancando appunto la dimostrazione, che incombeva all'attrice, circa il fatto che l'incidente lamentato si sia verificato nel luogo, nella circostanza e secondo le modalità dedotte in citazione, e che sia possibile ravvisare una responsabilità del convenuto.
Da ciò ne consegue il rigetto della domanda, non avendo l'attrice adempiuto all'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue ex D.M. 147/2022.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
- 2 -
-condanna la parte attrice al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del presente giudizio liquidate in €. 1.700,00 oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A e CPA se dovute.
Napoli, 21 febbraio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa. Rita Nissim
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