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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra
Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2022
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 Entrambi con l'avv. Rosa Michela Rizzi ricorrenti contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3 Con l'avv. Giacomo Dellasega
(nata a [...] il [...]) Controparte_2
(nata a [...] il [...]) Controparte_3 convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 13 novembre
2024
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito: respingere in quanto infondate le conclusioni meritali formulate da parte CP_1
in quanto irrituali e tardive e inammissibili per i motivi dedotti negli atti;
e per
[...]
l'effetto accertare e dichiarare che la parte del terreno recintata con la nuova costruzione abusiva dell'agosto 2021 e identificata nel documento depositato sub 4 e più precisamente nel quadrato delimitato dalla linea tratteggiata arancione ed
1 evidenziata in giallo è parte integrante dell'andito comune alle pp.mm. 1-2-3-4-5-6-7 della p.ed. 35 ed accertare e dichiarare che i confini tra la p.ed. 35 e la p.ed. 38 e p.f.
25/2 sono quelli evidenziati nella planimetria/stato di confronto di cui al nostro documento depositato sub n. 20; in subordine posta la contestazione dei confini tra i due immobili p.ed. 35 e p.ed. 38 nonché p.f. 25/2 ai sensi dell'art. 950 c.c. determinare la fissazione giudiziale del confine tra gli immobili contigui anche a seguito di espletanda CTU con condanna di parte convenuta a rilasciare e restituire a parte
e la striscia di terreno risultante di loro proprietà a seguito della Pt_1 Pt_2
fissazione della linea di confine con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con
l'apposizione dei termini di confine ai sensi dell'art. 951 c.c. a spese comuni;
in ulteriore subordine: qualora siano ritenute tardive e quindi inammissibili le domande meritali di parte si formula medesima eccezione di tardività in ordine alle Pt_1
domande svolte da parte nella Istanza di fissazione del giudizio di merito. In CP_1
ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari delle fasi del giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA GENETIN ALBINA: “in via preliminare: dichiararsi improponibili/inammissibili le nuove domande formulate dai ricorrenti ( rivendica proprietà ed accertamento/regolamento dei confini tra le proprietà) in quanto tardive dovendo le stesse esser contenute nel ricorso introduttivo del 23/8/2022: - dichiararsi inammissibili e/o tardive le domande tutte formulate in comparsa di data 20/11/2023 dai ricorrenti;
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva nel presente giudizio dei ricorrenti e non avendo Parte_1 Parte_2
essi titolo per far valere le domande svolte;
nel merito: respingersi con sentenza di merito le domande tutte svolte dai ricorrenti sia di possesso e/o esercizio di servitù che di utilizzo e/o di proprietà del pezzo di terreno per cui è causa nonchè di danno, dichiarando ed accertando l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo e di deposito sulla
p.ed. 38 di proprietà a favore della p.ed. 35 di proprietà Rasom-Pezzei; - si CP_1 rinnova l'eccezione formulata dalla convenuta “feci sed jure feci” in CP_1 quanto l'opera in questione è stata eseguita sul terreno di proprietà .” CP_1
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., depositato in data 24 agosto 2022, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo: “-assumere i provvedimenti di rito e di legge e disporre, inaudita
[...]
altera parte posta la prova documentale (riconoscimento del passaggio e della superficie di terreno descritto nel documento 5 lettera avv. Taddei 09.01.2015 e rappresentato graficamente nel doc. 4 e documentazione della pratica edilizia dell'amministrazione comunale) o in subordine previa l'instaurazione del contraddittorio e fissazione di udienza di comparizione delle parti, la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi così come erano prima dell'inizio dei lavori previa demolizione o rimozione dell'opera; e per l'effetto - inibire alle resistenti/convenute la continuazione del comportamento di spoglio e/o molestia come in narrativa descritto;
-ordinare la reintegra e/o la manutenzione dei ricorrenti nel pieno possesso del passaggio e della superficie di terreno come descritto in narrativa
e graficamente evidenziato nel doc. n. 4 e nella mappa allegata al doc. 5 oltre ad ordinare la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi così come erano prima dell'inizio dei lavori previa demolizione ed arretramento o rimozione o riduzione dell'opera recinzione e soprastante cordolo in mattoni con legatura superficiale in malta di cemento rappresentata graficamente nell'allegato 4 e 5 nelle parti ritenute illecite e/o illegittime;
2) voglia comunque disporre ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno per rimediare all'abuso ed alla sua pericolosità ed altresì per rimediare ad ulteriori abusi o per evitarli;
3) condannare le resistenti/convenuti al risarcimento a favore dei ricorrenti dei danni agli stessi patiti nella misura che sarà eventualmente ritenuta e eventualmente quantificata in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari dei giudizi.”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere stati proprietari della p.ed. 35 in C.C. Vigo di Fassa/Vich e di averne donato la nuda proprietà ai figli in data 19 gennaio 2022, essendo, quindi, ora usufruttuari;
i ricorrenti hanno rappresentato che tale p.ed. 35 è suddivisa in sette porzioni materiali e che essi sono stati proprietari, ora usufruttuari, degli anditi posti a
3 piano S1 comuni alle porzioni materiali da 1 a 7. Più precisamente, i ricorrenti hanno esposto che a piano S1 insiste un primo andito comune alle pp.mm. da 1 a 7 destinato a passaggio e a deposito di materiali e piccoli attrezzi, attraverso il quale si raggiunge un secondo andito comune alle pp.mm. da 1 a 7 destinato a prato/giardino dell'intera abitazione, asserendo che da sempre è stato costante il loro passaggio, nonché dei loro familiari, dall'attuale piano sopra il garage al primo andito comune e da lì al secondo andito comune, scavalcando il muretto ivi presente. I ricorrenti hanno, infatti, esposto che dal terrazzo costruito (nel 2000) sopra il garage, ed insistente a piano terra, non esiste una scala in muratura per arrivare agli anditi comuni, cosicché essi da sempre passano sopra il parapetto della terrazza, scendendo al piano inferiore appoggiando una scala a pioli sul muro della terrazza.
I sig.ri e hanno, quindi, esposto che tra il 2014 e il 2015 è intercorsa Pt_1 Pt_2 corrispondenza tra il legale della sig.ra e i ricorrenti, con cui l'odierna CP_1
convenuta lamentava il preteso accesso illegittimo alla p.f. 25/2 da parte dei ricorrenti, chiedendo la liberazione dell'andito oggetto del presente giudizio. I ricorrenti hanno, poi, rappresentato che, dopo anni di silenzio, in data 25 agosto 2021 il sig.
[...]
, fratello e zio delle resistenti – proprietarie per la quota di 1/3 indivisa della CP_4
confinante p.f. 25/2 (ora estinta ed incorporata alla p.ed. 38) – ha costruito un muretto addossandolo al muro del garage della p.ed. 35, lo ha cementato nella parte superiore e vi ha sopra apposto un palo di ferro e ha chiuso il terreno di proprietà Rasom/Pezzei con la vecchia recinzione, così impendendo del tutto il passaggio tra i due anditi esterni e con appropriazione di parte del terreno della p.ed. 35.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sola convenuta
(le altre convenute sono state dichiarate contumaci all'udienza del 19 CP_1
ottobre 2022), la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti o, quantomeno, del sig. per non essere né proprietario né Pt_2
usufruttuario del fondo oggetto di causa;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ed in particolare che dalla corrispondenza occorsa nel 2015 possa evincersi alcun riconoscimento della situazione da parte sua della situazione di fatto come descritta dai ricorrenti: la convenuta ha, infatti, asserito di aver visto i ricorrenti passare sull'andito oggetto di causa per la prima volta solamente nel 2014 e di essersi, quindi,
4 rivolta ad un legale, rappresentando che dopo quell'occasione non ci sono più stati tentativi da parte dei ricorrenti di occupare il fondo. La convenuta ha poi eccepito che dal tenore del ricorso non è chiaro se i ricorrenti agiscono a tutela del possesso quale situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà o di servitù, contestandone in ogni caso i relativi presupposti. La convenuta ha, inoltre, dedotto di aver eretto il muretto oggetto di causa in prosecuzione del proprio orto, invocando il principio “feci, sed iure feci”.
All'udienza del 19 ottobre 2022 la difesa di parte ricorrente ha specificato di agire a tutela del possesso corrispondente all'esercizio di diritto di proprietà sull'andito oggetto di causa.
All'esito della fase interdittale e della relativa istruttoria, il Giudice ha pronunciato ordinanza di data 3 aprile 2023, con cui ha rigettato il ricorso, sull'assunto che i ricorrenti non avessero assolto l'onere di provare la sussistenza di un possesso tutelabile sulla parte di andito oggetto di causa.
Tale ordinanza è stata oggetto di reclamo.
Con ordinanza di data 15 giugno 2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata.
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c., la parte convenuta ha chiesto la CP_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Sono quindi rassegnate le seguenti conclusioni: - respingersi con sentenza di merito le domande tutte svolte dai ricorrenti sia di possesso di servitù che di utilizzo e/o proprietà del pezzo di terreno e di danno, dichiarando l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo e di deposito sulla p.ed. 38 di proprietà a favore CP_1 della p.ed. 35 di proprietà Rasom-Pezzei, con il favore delle spese.”.
Nel giudizio di merito possessorio si sono costituiti e Parte_1 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito: respingere in quanto infondate le conclusioni formulate da parte CP_1
; e per l'effetto accertare e dichiarare che la parte del terreno recintata con la
[...] nuova costruzione abusiva dell'agosto 2021 e identificata nel documento depositato sub 4 e più precisamente nel quadrato delimitato dalla linea tratteggiata arancione ed evidenziata in giallo è parte integrante dell'andito comune alle pp.mm. 1-2-3-4-5-6-7
5 della p.ed. 35 ed accertare e dichiarare che i confini tra la p.ed. 35 e la p.ed. 38 e p.f.
25/2 sono quelli evidenziati nella planimetria/stato di confronto di cui al nostro documento depositato sub n. 20; in subordine posta la contestazione dei confini tra i due immobili p.ed. 35 e p.ed. 38 nonchè p.f. 25/2 ai sensi dell'art. 950 c.c. determinare la fissazione giudiziale del confine tra gli immobili contigui anche a seguito di espletanda CTU con condanna di parte convenuta a rilasciare e restituire a parte
e la striscia di terreno risultante di loro proprietà a seguito della Pt_1 Pt_2
fissazione della linea di confine con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con
l'apposizione dei termini di confine ai sensi dell'art. 951 c.c. a spese comuni. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari delle fasi del giudizio.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi (nella fase cautelare) ed è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 13 novembre 2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Giova premettere che il procedimento possessorio, di cui all'art. 703 c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati;
la seconda (di cui all'art. 703, co. 4 c.p.c.), a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria.
Orbene, ritiene questo Giudice che le domande di carattere petitorio svolte in questa sede dai ricorrenti (azioni di rivendicazione, di regolamento di confini e di apposizione di termini) nonché la domanda di carattere petitorio svolta dalla convenuta CP_1
(negatoria servitutis) siano inammissibili, essendo state versate all'interno del
[...]
procedimento possessorio, pur nella sua fase a cognizione piena: “Rileva a tal fine il principio espresso da Cass. n. 10588/2012, secondo cui il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi".
Ne consegue che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria;
detta facoltà, tuttavia,
6 non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con una separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" ed un
"petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (conf. Cass. n. 6881/1991).” (cfr.
Cass. 24236/2022).
Ciò posto, ritiene questo Giudice di confermare le statuizioni assunte con ordinanza di data 3 aprile 2023, come confermate in sede di reclamo con ordinanza collegiale di data
15 giugno 2023, con rigetto delle domande di natura possessoria svolte dai ricorrenti.
Preliminarmente, va osservato, come già evidenziato nell'ordinanza di data 3 aprile
2023, che i ricorrenti hanno agito in veste di asseriti possessori del fondo oggetto di causa, facendo valere la situazione di fatto sottostante, a nulla rilevando, quindi, le relative deduzioni di parte convenuta in punto di difetto di legittimazione attiva, afferendo a profili di natura petitoria, che, come detto, esulano dal presente giudizio.
Passando al merito della pretesa, ossia all'asserita sussistenza di una situazione di possesso corrispondente al diritto di proprietà del fondo per cui è causa da parte dei ricorrenti, va ribadito in questa sede che, dall'istruttoria condotta, non è emersa la relativa prova.
Ed invero, da una valutazione complessiva delle prove testimoniali assunte all'udienza del 6 febbraio 2023 e dalla corrispondenza acquisita in atti risulta – a tutto voler riconoscere – che ci sia stato sì, da parte dei ricorrenti, un passaggio/deposito di materiale sul fondo per cui è causa, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, ciò può ritenersi avvenuto solo in modo occasionale e risalente nel tempo, e financo prontamente contrastato dalla parte convenuta, di talché le condotte dei ricorrenti non possono in alcun modo integrare una situazione di possesso tutelabile, corrispondente al diritto di proprietà della porzione di fondo del caso che occupa.
Al riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che dalla corrispondenza prodotta in atti è possibile evincere, al più, un utilizzo del fondo oggetto di causa da parte dei ricorrenti nel periodo prossimo al 2014, circostanza di per sé sola inidonea a fondare la sussistenza di un possesso tutelabile, tanto più considerato che tale utilizzo era stato in quelle occasioni contestato dalla parte convenuta (cfr. lettera del 12 dicembre 2014,
7 doc. 5 parte ricorrente) e che non vi sono ulteriori elementi in atti da cui evincere che negli anni successivi vi fu un utilizzo del fondo da parte dei ricorrenti connotato da caratteri di stabilità e continuità.
In particolare, va osservato che il teste di parte ricorrente , da anni Testimone_1
tecnico di riferimento dei ricorrenti, escusso all'udienza del 6 febbraio 2023, ha dichiarato di aver avuto una conoscenza diretta del fatto che i ricorrenti depositassero del materiale sull'andito oggetto di causa solo con riguardo al periodo 2010-2012, mentre nulla può dire con riguardo al periodo successivo: “non so dire con che frequenza avvenisse il passaggio attraverso l'andito; nel 2010-2012 avevo presentato in Comune una pratica per la regolarizzazione di una legnaia che si trova a valle del garage per accedere alla quale occorre passare attraverso l'andito che vedo raffigurato nella foto;
da quello che avevo potuto verificare una decina di anni fa nell'andito c'era del materiale depositato;
in tempi più recenti non ho visto direttamente i sig.ri passare per l'andito né depositare materiale”. Persona_1
Quanto poi alle dichiarazioni rese della teste di parte ricorrente nuora Testimone_2
dei ricorrenti – secondo cui “Da quello che ricordo da sempre, cioè da quando io frequento quei luoghi, vedevo mio suocero, mio marito, mio cognato scendere per la scala che vedo raffigurata;
ricordo che le persone di cui ho appena detto lasciavano lungo il tratto di muro, al di qua della rete, che evidenzio con il colore arancione nella foto n.5, del materiale e lì tagliavano l'erba e tenevano in ordine;
questa situazione si
è protratta fino alla scorsa estate del 2022, quando il passaggio è stato bloccato” (cfr. verbale di udienza del 6 febbraio 2023) – deve evidenziarsi che tali dichiarazioni non risultano ben circostanziate sotto il profilo temporale, risultando generiche (non permettono di stabilire se le condotte descritte abbiano o meno avuto carattere sporadico), e come tali risultano compatibili con le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta , fratello di da ritenersi maggiormente CP_4 CP_1
attendibili in quanto corroborate da ulteriori elementi in atti.
In particolare, va osservato che il teste ha raccontato di aver scattato lui la CP_1
fotografia (doc. 5) che ritrae sulla scala a pioli appoggiata sulla porzione Parte_2
di fondo per cui è causa, dove costui aveva già depositato del materiale, rivolgendosi, quindi, ai Carabinieri e al legale autore della lettera di cui sopra: “preciso che ho
8 scattato io la fotografia nel 2014, non ricordo il giorno preciso ma mi pare fosse settembre;
il giorno in cui ho scattato la fotografia il sig. aveva già depositato Pt_2
il materiale che si vede nella fotografia;
io ho gli ho chiesto di toglie il materiale visto che era sulla proprietà di mia sorella e lui invece ha messo la scala, davanti a me, che si vede raffigurata;
preciso che lì non c'è mai stato un passaggio;
io dopo questo episodio sono andato dai Carabinieri;
io non ho mai visto passare di lì il sig. ; Pt_2
preciso che la scala è stata messa solo in quel momento in risposta alla mia richiesta di togliere il materiale;
dopo l'episodio che ho raccontato io sono andato dall'Avv.
Taddei per far rispettare la proprietà di mia sorella, su richiesta di mia sorella;
faccio presente che dopo essere stato dall'Avv. Taddei i ricorrenti hanno tolto tutto il materiale”. Il teste ha, inoltre, aggiunto che “dopo l'episodio del 2014 è CP_1
successo tre volte che i sig.ri avessero messo il materiale sul fondo di mia Pt_2
sorella, quando lei era al lavoro, e poi su richiesta di mia sorella io ho sempre chiamato i Carabinieri e il sig. rimuoveva tutto” (cfr. verbale udienza 6 febbraio Pt_2
2023).
Tali dichiarazioni, come detto, devono essere considerate attendibili risultando corroborate, da un lato, dalla lettera di data 12 dicembre 2014 in atti, di cui si è detto sopra (doc. 5 ricorrente); dall'altro lato, dalla dichiarazione resa dal teste TE
, il quale ha dichiarato di aver ricevuta una richiesta di intervento circa sette- Tes_4
otto anni fa sui fondi oggetto del presente giudizio e ha riferito (pur non ricordandosi di interventi successivi) di aver in seguito saputo che i difensori delle parti si erano scambiati delle missive per cercare di trovare un accordo, per cui effettivamente i
Carabinieri furono messi a conoscenza degli sviluppi della vicenda anche dopo quell'intervento del 2014: “circa sette/otto anni fa la sig.ra aveva richiesto il CP_1
nostro intervento in ordine alla parte di fondo che vedo raffigurata nella fotografia n.
5; da quello che ricordo in quell'occasione la sig.ra aveva lamentato che i CP_1
sig.ri passavano sulla sua proprietà, noi poi eravamo intervenuti suoi luoghi di Pt_2
causa; da quello che so successivamente i difensori delle parti si erano scambiati delle missive per cercare di trovare un accordo, lo so perché eravamo stati portati a conoscenza di ciò; non ricordo di altre richieste di intervento successive”.
9 Va, dunque, ritenuto significativo quanto dichiarato del teste , ossia che dopo CP_1
l'episodio del 2014 ci sarebbero stati solo tre ulteriori episodi in cui i ricorrenti hanno depositato materiale sul fondo per cui è causa, nonché va ritenuto rilevante anche quanto ulteriormente dichiarato dal predetto teste, secondo cui “preciso che lì non c'è mai stato un passaggio”, stante l'attendibilità della sua deposizione, per le ragioni esposte.
Allo stesso modo, di particolare rilievo risulta la deposizione resa dal teste di parte convenuta , il quale ha dichiarato di non aver mai visto i ricorrenti Testimone_5
passare sul fondo per cui è causa né depositarvi materiali. Ad avviso di questo Giudice tali dichiarazioni risultano attendibili in quanto il teste ha da vent'anni una conoscenza diretta dei luoghi di causa, recandosi con cadenza mensile dalla sig.ra per fare CP_1
dei lavoretti, e non essendo egli legato da vincoli familiari con alcuna delle parti in causa: “riconosco i luoghi di causa di cui alla fotografia n. 5 che mi viene mostrata;
li conosco perché da circa vent'anni frequento quei luoghi, vado dalla sig.ra a CP_1
darle una mano, fare dei lavoretti, ad esempio con la legna;
ho una frequentazione mensile dei luoghi, a volte vado di più a volte meno, dipende dai periodi dell'anno; io non ho mai visto i sig.ri passare sul fondo che vendo raffigurato nella Persona_1 foto né ho mai visto materiale depositato”.
Orbene, anche alla luce di tale deposizione, si evince che non vi sia stato alcun passaggio dei ricorrenti né deposito di materiali sul fondo per cui è causa connotato da caratteri di stabilità e continuità: se così fosse stato, infatti, in almeno qualche occasione il teste – il quale, da molti anni, mensilmente si reca sui luoghi – avrebbe dovuto avvedersene e invece ciò non è mai accaduto. Ne discende che, anche laddove ritenuto che, negli anni, qualche passaggio o deposito di materiali vi siano stato, ciò non può che essere accaduto in modo sporadico e occasionale: e ciò rende ulteriormente attendibile quanto dichiarato dal teste , atteso che condotte sporadiche ed Tes_5
occasionali ben avrebbero potuto essere poste in essere nelle giornate in cui il teste non era presente, pur frequentando egli in modo assiduo, ma non quotidiano, i luoghi per cui è causa. Peraltro, va osservato che le condotte sporadiche, e risalenti nel tempo, sono sempre state prontamente contrastate dalla parte convenuta (come dichiarato dal teste e corroborato dagli ulteriori elementi in atti, di cui si è detto sopra), CP_4
10 circostanza che rende ulteriormente significativa la detta dichiarazione testimoniale, essendo ragionevole ritenere che eventuali passaggi/depositi di materiale, una volta contrastati, non siano poi stati ripetutamente reiterati, ragione per cui il teste Tes_5
non ha mai visto passare i ricorrenti sul fondo di causa né ha mai visto materiale depositato.
Alla luce di quanto sopra, non risultano provati comportamenti di parte ricorrente riconducibili al concreto esercizio delle facoltà proprie del diritto di proprietà, non sussistendo, pertanto, alcuna situazione di possesso tutelabile in capo ai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta nonché considerato che le fasi fase cautelare e di reclamo sono già state liquidate). Considerata, altresì, l'inammissibilità delle domande di natura petitoria sia di parte ricorrente che convenuta, ricorrono giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite della presente fase, ponendosi la restante metà a carico dei ricorrenti soccombenti nel merito possessorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara inammissibili le domande di natura petitoria;
2. rigetta la domanda di natura possessoria svolta dalla parte ricorrente;
3. compensa per ½ le spese di lite e condanna i ricorrenti a rimborsare alla convenuta la restante metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.479,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 5 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra
Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2022
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 Entrambi con l'avv. Rosa Michela Rizzi ricorrenti contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3 Con l'avv. Giacomo Dellasega
(nata a [...] il [...]) Controparte_2
(nata a [...] il [...]) Controparte_3 convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 13 novembre
2024
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito: respingere in quanto infondate le conclusioni meritali formulate da parte CP_1
in quanto irrituali e tardive e inammissibili per i motivi dedotti negli atti;
e per
[...]
l'effetto accertare e dichiarare che la parte del terreno recintata con la nuova costruzione abusiva dell'agosto 2021 e identificata nel documento depositato sub 4 e più precisamente nel quadrato delimitato dalla linea tratteggiata arancione ed
1 evidenziata in giallo è parte integrante dell'andito comune alle pp.mm. 1-2-3-4-5-6-7 della p.ed. 35 ed accertare e dichiarare che i confini tra la p.ed. 35 e la p.ed. 38 e p.f.
25/2 sono quelli evidenziati nella planimetria/stato di confronto di cui al nostro documento depositato sub n. 20; in subordine posta la contestazione dei confini tra i due immobili p.ed. 35 e p.ed. 38 nonché p.f. 25/2 ai sensi dell'art. 950 c.c. determinare la fissazione giudiziale del confine tra gli immobili contigui anche a seguito di espletanda CTU con condanna di parte convenuta a rilasciare e restituire a parte
e la striscia di terreno risultante di loro proprietà a seguito della Pt_1 Pt_2
fissazione della linea di confine con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con
l'apposizione dei termini di confine ai sensi dell'art. 951 c.c. a spese comuni;
in ulteriore subordine: qualora siano ritenute tardive e quindi inammissibili le domande meritali di parte si formula medesima eccezione di tardività in ordine alle Pt_1
domande svolte da parte nella Istanza di fissazione del giudizio di merito. In CP_1
ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari delle fasi del giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA GENETIN ALBINA: “in via preliminare: dichiararsi improponibili/inammissibili le nuove domande formulate dai ricorrenti ( rivendica proprietà ed accertamento/regolamento dei confini tra le proprietà) in quanto tardive dovendo le stesse esser contenute nel ricorso introduttivo del 23/8/2022: - dichiararsi inammissibili e/o tardive le domande tutte formulate in comparsa di data 20/11/2023 dai ricorrenti;
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva nel presente giudizio dei ricorrenti e non avendo Parte_1 Parte_2
essi titolo per far valere le domande svolte;
nel merito: respingersi con sentenza di merito le domande tutte svolte dai ricorrenti sia di possesso e/o esercizio di servitù che di utilizzo e/o di proprietà del pezzo di terreno per cui è causa nonchè di danno, dichiarando ed accertando l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo e di deposito sulla
p.ed. 38 di proprietà a favore della p.ed. 35 di proprietà Rasom-Pezzei; - si CP_1 rinnova l'eccezione formulata dalla convenuta “feci sed jure feci” in CP_1 quanto l'opera in questione è stata eseguita sul terreno di proprietà .” CP_1
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., depositato in data 24 agosto 2022, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo: “-assumere i provvedimenti di rito e di legge e disporre, inaudita
[...]
altera parte posta la prova documentale (riconoscimento del passaggio e della superficie di terreno descritto nel documento 5 lettera avv. Taddei 09.01.2015 e rappresentato graficamente nel doc. 4 e documentazione della pratica edilizia dell'amministrazione comunale) o in subordine previa l'instaurazione del contraddittorio e fissazione di udienza di comparizione delle parti, la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi così come erano prima dell'inizio dei lavori previa demolizione o rimozione dell'opera; e per l'effetto - inibire alle resistenti/convenute la continuazione del comportamento di spoglio e/o molestia come in narrativa descritto;
-ordinare la reintegra e/o la manutenzione dei ricorrenti nel pieno possesso del passaggio e della superficie di terreno come descritto in narrativa
e graficamente evidenziato nel doc. n. 4 e nella mappa allegata al doc. 5 oltre ad ordinare la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi così come erano prima dell'inizio dei lavori previa demolizione ed arretramento o rimozione o riduzione dell'opera recinzione e soprastante cordolo in mattoni con legatura superficiale in malta di cemento rappresentata graficamente nell'allegato 4 e 5 nelle parti ritenute illecite e/o illegittime;
2) voglia comunque disporre ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno per rimediare all'abuso ed alla sua pericolosità ed altresì per rimediare ad ulteriori abusi o per evitarli;
3) condannare le resistenti/convenuti al risarcimento a favore dei ricorrenti dei danni agli stessi patiti nella misura che sarà eventualmente ritenuta e eventualmente quantificata in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari dei giudizi.”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere stati proprietari della p.ed. 35 in C.C. Vigo di Fassa/Vich e di averne donato la nuda proprietà ai figli in data 19 gennaio 2022, essendo, quindi, ora usufruttuari;
i ricorrenti hanno rappresentato che tale p.ed. 35 è suddivisa in sette porzioni materiali e che essi sono stati proprietari, ora usufruttuari, degli anditi posti a
3 piano S1 comuni alle porzioni materiali da 1 a 7. Più precisamente, i ricorrenti hanno esposto che a piano S1 insiste un primo andito comune alle pp.mm. da 1 a 7 destinato a passaggio e a deposito di materiali e piccoli attrezzi, attraverso il quale si raggiunge un secondo andito comune alle pp.mm. da 1 a 7 destinato a prato/giardino dell'intera abitazione, asserendo che da sempre è stato costante il loro passaggio, nonché dei loro familiari, dall'attuale piano sopra il garage al primo andito comune e da lì al secondo andito comune, scavalcando il muretto ivi presente. I ricorrenti hanno, infatti, esposto che dal terrazzo costruito (nel 2000) sopra il garage, ed insistente a piano terra, non esiste una scala in muratura per arrivare agli anditi comuni, cosicché essi da sempre passano sopra il parapetto della terrazza, scendendo al piano inferiore appoggiando una scala a pioli sul muro della terrazza.
I sig.ri e hanno, quindi, esposto che tra il 2014 e il 2015 è intercorsa Pt_1 Pt_2 corrispondenza tra il legale della sig.ra e i ricorrenti, con cui l'odierna CP_1
convenuta lamentava il preteso accesso illegittimo alla p.f. 25/2 da parte dei ricorrenti, chiedendo la liberazione dell'andito oggetto del presente giudizio. I ricorrenti hanno, poi, rappresentato che, dopo anni di silenzio, in data 25 agosto 2021 il sig.
[...]
, fratello e zio delle resistenti – proprietarie per la quota di 1/3 indivisa della CP_4
confinante p.f. 25/2 (ora estinta ed incorporata alla p.ed. 38) – ha costruito un muretto addossandolo al muro del garage della p.ed. 35, lo ha cementato nella parte superiore e vi ha sopra apposto un palo di ferro e ha chiuso il terreno di proprietà Rasom/Pezzei con la vecchia recinzione, così impendendo del tutto il passaggio tra i due anditi esterni e con appropriazione di parte del terreno della p.ed. 35.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sola convenuta
(le altre convenute sono state dichiarate contumaci all'udienza del 19 CP_1
ottobre 2022), la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti o, quantomeno, del sig. per non essere né proprietario né Pt_2
usufruttuario del fondo oggetto di causa;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ed in particolare che dalla corrispondenza occorsa nel 2015 possa evincersi alcun riconoscimento della situazione da parte sua della situazione di fatto come descritta dai ricorrenti: la convenuta ha, infatti, asserito di aver visto i ricorrenti passare sull'andito oggetto di causa per la prima volta solamente nel 2014 e di essersi, quindi,
4 rivolta ad un legale, rappresentando che dopo quell'occasione non ci sono più stati tentativi da parte dei ricorrenti di occupare il fondo. La convenuta ha poi eccepito che dal tenore del ricorso non è chiaro se i ricorrenti agiscono a tutela del possesso quale situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà o di servitù, contestandone in ogni caso i relativi presupposti. La convenuta ha, inoltre, dedotto di aver eretto il muretto oggetto di causa in prosecuzione del proprio orto, invocando il principio “feci, sed iure feci”.
All'udienza del 19 ottobre 2022 la difesa di parte ricorrente ha specificato di agire a tutela del possesso corrispondente all'esercizio di diritto di proprietà sull'andito oggetto di causa.
All'esito della fase interdittale e della relativa istruttoria, il Giudice ha pronunciato ordinanza di data 3 aprile 2023, con cui ha rigettato il ricorso, sull'assunto che i ricorrenti non avessero assolto l'onere di provare la sussistenza di un possesso tutelabile sulla parte di andito oggetto di causa.
Tale ordinanza è stata oggetto di reclamo.
Con ordinanza di data 15 giugno 2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata.
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c., la parte convenuta ha chiesto la CP_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Sono quindi rassegnate le seguenti conclusioni: - respingersi con sentenza di merito le domande tutte svolte dai ricorrenti sia di possesso di servitù che di utilizzo e/o proprietà del pezzo di terreno e di danno, dichiarando l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo e di deposito sulla p.ed. 38 di proprietà a favore CP_1 della p.ed. 35 di proprietà Rasom-Pezzei, con il favore delle spese.”.
Nel giudizio di merito possessorio si sono costituiti e Parte_1 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito: respingere in quanto infondate le conclusioni formulate da parte CP_1
; e per l'effetto accertare e dichiarare che la parte del terreno recintata con la
[...] nuova costruzione abusiva dell'agosto 2021 e identificata nel documento depositato sub 4 e più precisamente nel quadrato delimitato dalla linea tratteggiata arancione ed evidenziata in giallo è parte integrante dell'andito comune alle pp.mm. 1-2-3-4-5-6-7
5 della p.ed. 35 ed accertare e dichiarare che i confini tra la p.ed. 35 e la p.ed. 38 e p.f.
25/2 sono quelli evidenziati nella planimetria/stato di confronto di cui al nostro documento depositato sub n. 20; in subordine posta la contestazione dei confini tra i due immobili p.ed. 35 e p.ed. 38 nonchè p.f. 25/2 ai sensi dell'art. 950 c.c. determinare la fissazione giudiziale del confine tra gli immobili contigui anche a seguito di espletanda CTU con condanna di parte convenuta a rilasciare e restituire a parte
e la striscia di terreno risultante di loro proprietà a seguito della Pt_1 Pt_2
fissazione della linea di confine con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con
l'apposizione dei termini di confine ai sensi dell'art. 951 c.c. a spese comuni. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari delle fasi del giudizio.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi (nella fase cautelare) ed è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 13 novembre 2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Giova premettere che il procedimento possessorio, di cui all'art. 703 c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati;
la seconda (di cui all'art. 703, co. 4 c.p.c.), a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria.
Orbene, ritiene questo Giudice che le domande di carattere petitorio svolte in questa sede dai ricorrenti (azioni di rivendicazione, di regolamento di confini e di apposizione di termini) nonché la domanda di carattere petitorio svolta dalla convenuta CP_1
(negatoria servitutis) siano inammissibili, essendo state versate all'interno del
[...]
procedimento possessorio, pur nella sua fase a cognizione piena: “Rileva a tal fine il principio espresso da Cass. n. 10588/2012, secondo cui il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi".
Ne consegue che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria;
detta facoltà, tuttavia,
6 non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con una separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" ed un
"petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (conf. Cass. n. 6881/1991).” (cfr.
Cass. 24236/2022).
Ciò posto, ritiene questo Giudice di confermare le statuizioni assunte con ordinanza di data 3 aprile 2023, come confermate in sede di reclamo con ordinanza collegiale di data
15 giugno 2023, con rigetto delle domande di natura possessoria svolte dai ricorrenti.
Preliminarmente, va osservato, come già evidenziato nell'ordinanza di data 3 aprile
2023, che i ricorrenti hanno agito in veste di asseriti possessori del fondo oggetto di causa, facendo valere la situazione di fatto sottostante, a nulla rilevando, quindi, le relative deduzioni di parte convenuta in punto di difetto di legittimazione attiva, afferendo a profili di natura petitoria, che, come detto, esulano dal presente giudizio.
Passando al merito della pretesa, ossia all'asserita sussistenza di una situazione di possesso corrispondente al diritto di proprietà del fondo per cui è causa da parte dei ricorrenti, va ribadito in questa sede che, dall'istruttoria condotta, non è emersa la relativa prova.
Ed invero, da una valutazione complessiva delle prove testimoniali assunte all'udienza del 6 febbraio 2023 e dalla corrispondenza acquisita in atti risulta – a tutto voler riconoscere – che ci sia stato sì, da parte dei ricorrenti, un passaggio/deposito di materiale sul fondo per cui è causa, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, ciò può ritenersi avvenuto solo in modo occasionale e risalente nel tempo, e financo prontamente contrastato dalla parte convenuta, di talché le condotte dei ricorrenti non possono in alcun modo integrare una situazione di possesso tutelabile, corrispondente al diritto di proprietà della porzione di fondo del caso che occupa.
Al riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che dalla corrispondenza prodotta in atti è possibile evincere, al più, un utilizzo del fondo oggetto di causa da parte dei ricorrenti nel periodo prossimo al 2014, circostanza di per sé sola inidonea a fondare la sussistenza di un possesso tutelabile, tanto più considerato che tale utilizzo era stato in quelle occasioni contestato dalla parte convenuta (cfr. lettera del 12 dicembre 2014,
7 doc. 5 parte ricorrente) e che non vi sono ulteriori elementi in atti da cui evincere che negli anni successivi vi fu un utilizzo del fondo da parte dei ricorrenti connotato da caratteri di stabilità e continuità.
In particolare, va osservato che il teste di parte ricorrente , da anni Testimone_1
tecnico di riferimento dei ricorrenti, escusso all'udienza del 6 febbraio 2023, ha dichiarato di aver avuto una conoscenza diretta del fatto che i ricorrenti depositassero del materiale sull'andito oggetto di causa solo con riguardo al periodo 2010-2012, mentre nulla può dire con riguardo al periodo successivo: “non so dire con che frequenza avvenisse il passaggio attraverso l'andito; nel 2010-2012 avevo presentato in Comune una pratica per la regolarizzazione di una legnaia che si trova a valle del garage per accedere alla quale occorre passare attraverso l'andito che vedo raffigurato nella foto;
da quello che avevo potuto verificare una decina di anni fa nell'andito c'era del materiale depositato;
in tempi più recenti non ho visto direttamente i sig.ri passare per l'andito né depositare materiale”. Persona_1
Quanto poi alle dichiarazioni rese della teste di parte ricorrente nuora Testimone_2
dei ricorrenti – secondo cui “Da quello che ricordo da sempre, cioè da quando io frequento quei luoghi, vedevo mio suocero, mio marito, mio cognato scendere per la scala che vedo raffigurata;
ricordo che le persone di cui ho appena detto lasciavano lungo il tratto di muro, al di qua della rete, che evidenzio con il colore arancione nella foto n.5, del materiale e lì tagliavano l'erba e tenevano in ordine;
questa situazione si
è protratta fino alla scorsa estate del 2022, quando il passaggio è stato bloccato” (cfr. verbale di udienza del 6 febbraio 2023) – deve evidenziarsi che tali dichiarazioni non risultano ben circostanziate sotto il profilo temporale, risultando generiche (non permettono di stabilire se le condotte descritte abbiano o meno avuto carattere sporadico), e come tali risultano compatibili con le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta , fratello di da ritenersi maggiormente CP_4 CP_1
attendibili in quanto corroborate da ulteriori elementi in atti.
In particolare, va osservato che il teste ha raccontato di aver scattato lui la CP_1
fotografia (doc. 5) che ritrae sulla scala a pioli appoggiata sulla porzione Parte_2
di fondo per cui è causa, dove costui aveva già depositato del materiale, rivolgendosi, quindi, ai Carabinieri e al legale autore della lettera di cui sopra: “preciso che ho
8 scattato io la fotografia nel 2014, non ricordo il giorno preciso ma mi pare fosse settembre;
il giorno in cui ho scattato la fotografia il sig. aveva già depositato Pt_2
il materiale che si vede nella fotografia;
io ho gli ho chiesto di toglie il materiale visto che era sulla proprietà di mia sorella e lui invece ha messo la scala, davanti a me, che si vede raffigurata;
preciso che lì non c'è mai stato un passaggio;
io dopo questo episodio sono andato dai Carabinieri;
io non ho mai visto passare di lì il sig. ; Pt_2
preciso che la scala è stata messa solo in quel momento in risposta alla mia richiesta di togliere il materiale;
dopo l'episodio che ho raccontato io sono andato dall'Avv.
Taddei per far rispettare la proprietà di mia sorella, su richiesta di mia sorella;
faccio presente che dopo essere stato dall'Avv. Taddei i ricorrenti hanno tolto tutto il materiale”. Il teste ha, inoltre, aggiunto che “dopo l'episodio del 2014 è CP_1
successo tre volte che i sig.ri avessero messo il materiale sul fondo di mia Pt_2
sorella, quando lei era al lavoro, e poi su richiesta di mia sorella io ho sempre chiamato i Carabinieri e il sig. rimuoveva tutto” (cfr. verbale udienza 6 febbraio Pt_2
2023).
Tali dichiarazioni, come detto, devono essere considerate attendibili risultando corroborate, da un lato, dalla lettera di data 12 dicembre 2014 in atti, di cui si è detto sopra (doc. 5 ricorrente); dall'altro lato, dalla dichiarazione resa dal teste TE
, il quale ha dichiarato di aver ricevuta una richiesta di intervento circa sette- Tes_4
otto anni fa sui fondi oggetto del presente giudizio e ha riferito (pur non ricordandosi di interventi successivi) di aver in seguito saputo che i difensori delle parti si erano scambiati delle missive per cercare di trovare un accordo, per cui effettivamente i
Carabinieri furono messi a conoscenza degli sviluppi della vicenda anche dopo quell'intervento del 2014: “circa sette/otto anni fa la sig.ra aveva richiesto il CP_1
nostro intervento in ordine alla parte di fondo che vedo raffigurata nella fotografia n.
5; da quello che ricordo in quell'occasione la sig.ra aveva lamentato che i CP_1
sig.ri passavano sulla sua proprietà, noi poi eravamo intervenuti suoi luoghi di Pt_2
causa; da quello che so successivamente i difensori delle parti si erano scambiati delle missive per cercare di trovare un accordo, lo so perché eravamo stati portati a conoscenza di ciò; non ricordo di altre richieste di intervento successive”.
9 Va, dunque, ritenuto significativo quanto dichiarato del teste , ossia che dopo CP_1
l'episodio del 2014 ci sarebbero stati solo tre ulteriori episodi in cui i ricorrenti hanno depositato materiale sul fondo per cui è causa, nonché va ritenuto rilevante anche quanto ulteriormente dichiarato dal predetto teste, secondo cui “preciso che lì non c'è mai stato un passaggio”, stante l'attendibilità della sua deposizione, per le ragioni esposte.
Allo stesso modo, di particolare rilievo risulta la deposizione resa dal teste di parte convenuta , il quale ha dichiarato di non aver mai visto i ricorrenti Testimone_5
passare sul fondo per cui è causa né depositarvi materiali. Ad avviso di questo Giudice tali dichiarazioni risultano attendibili in quanto il teste ha da vent'anni una conoscenza diretta dei luoghi di causa, recandosi con cadenza mensile dalla sig.ra per fare CP_1
dei lavoretti, e non essendo egli legato da vincoli familiari con alcuna delle parti in causa: “riconosco i luoghi di causa di cui alla fotografia n. 5 che mi viene mostrata;
li conosco perché da circa vent'anni frequento quei luoghi, vado dalla sig.ra a CP_1
darle una mano, fare dei lavoretti, ad esempio con la legna;
ho una frequentazione mensile dei luoghi, a volte vado di più a volte meno, dipende dai periodi dell'anno; io non ho mai visto i sig.ri passare sul fondo che vendo raffigurato nella Persona_1 foto né ho mai visto materiale depositato”.
Orbene, anche alla luce di tale deposizione, si evince che non vi sia stato alcun passaggio dei ricorrenti né deposito di materiali sul fondo per cui è causa connotato da caratteri di stabilità e continuità: se così fosse stato, infatti, in almeno qualche occasione il teste – il quale, da molti anni, mensilmente si reca sui luoghi – avrebbe dovuto avvedersene e invece ciò non è mai accaduto. Ne discende che, anche laddove ritenuto che, negli anni, qualche passaggio o deposito di materiali vi siano stato, ciò non può che essere accaduto in modo sporadico e occasionale: e ciò rende ulteriormente attendibile quanto dichiarato dal teste , atteso che condotte sporadiche ed Tes_5
occasionali ben avrebbero potuto essere poste in essere nelle giornate in cui il teste non era presente, pur frequentando egli in modo assiduo, ma non quotidiano, i luoghi per cui è causa. Peraltro, va osservato che le condotte sporadiche, e risalenti nel tempo, sono sempre state prontamente contrastate dalla parte convenuta (come dichiarato dal teste e corroborato dagli ulteriori elementi in atti, di cui si è detto sopra), CP_4
10 circostanza che rende ulteriormente significativa la detta dichiarazione testimoniale, essendo ragionevole ritenere che eventuali passaggi/depositi di materiale, una volta contrastati, non siano poi stati ripetutamente reiterati, ragione per cui il teste Tes_5
non ha mai visto passare i ricorrenti sul fondo di causa né ha mai visto materiale depositato.
Alla luce di quanto sopra, non risultano provati comportamenti di parte ricorrente riconducibili al concreto esercizio delle facoltà proprie del diritto di proprietà, non sussistendo, pertanto, alcuna situazione di possesso tutelabile in capo ai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta nonché considerato che le fasi fase cautelare e di reclamo sono già state liquidate). Considerata, altresì, l'inammissibilità delle domande di natura petitoria sia di parte ricorrente che convenuta, ricorrono giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite della presente fase, ponendosi la restante metà a carico dei ricorrenti soccombenti nel merito possessorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara inammissibili le domande di natura petitoria;
2. rigetta la domanda di natura possessoria svolta dalla parte ricorrente;
3. compensa per ½ le spese di lite e condanna i ricorrenti a rimborsare alla convenuta la restante metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.479,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 5 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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