Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2614 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.06.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
Contro
, cod. fisc. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giallombardo Daniele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la società , opponendosi al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 553/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
15.10.2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2146/2024.
In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo, quale foro esclusivo e convenzionale espressamente individuato tra le parti nel contratto.
Costituitasi in data 7.02.2025, parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo.
Orbene, fatte queste premesse, occorre semplicemente prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la quale comporta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali (v., ex multis, Cass.
21300/2024).
Va dunque dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese
in favore del Tribunale di Palermo.
Com'è noto, nel caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare la propria incompetenza e, conseguentemente,
Pag. 2 di 4 disporre la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò deve essere fatto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279, comma 1, c.p.c., atteso che “non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (v. Cass. n. 14594/2012; cfr. anche Cass. 15579/2019).
La controversia, previa indicazione del Tribunale di Palermo quale giudice territorialmente competente, potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice nel termine di cui al dispositivo, con la precisazione che, in caso di riassunzione, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 1372/2016, Cass. 21297/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRENDE ATTO dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente;
DICHIARA la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente il Tribunale di Palermo;
REVOCA, per effetto, il decreto ingiuntivo n. 553/2024 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 15.10.2024;
ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
NULLA sulle spese.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Termini Imerese, in data 26/05/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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