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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13087/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZO BETTINELLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
CONVERSO (c.f. ), con l'avv. CESTER ANGELO CP_1 C.F._2
e contro
(c.f. , con l'avv. ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_1
MINEO
RESISTENTI
Oggetto: attribuzione quota pensione di reversibilità
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato 28.10.2024, domandava l'attribuzione di quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità . cat.VO n. 10039541 in seguito al decesso di il 24.06.2024, ex coniuge dal 1970 al CP_3 Persona_1
2003, con attribuzione della quota residua del 30% alla resistente, coniuge superstite, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del sig. , con interessi legali medio tempore maturati. Per_1
Con comparsa di costituzione dell'8.04.2025, la resistente domandava preliminarmente e in rito dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in favore del Tribunale di Rovigo, in quanto luogo di ultima residenza del de cuius della cui pensione di reversibilità si discute e, comunque, quale foro della residenza della resistente. Nel merito, domandava rigettarsi la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, instando per l'attribuzione a sé di quota pari al 70% della pensione di reversibilità ovvero la CP_3 percentuale ritenuta di giustizia. CP_ si costitutiva in data 03.03.2025, dichiarandosi solo interessato a recepire la decisione del Tribunale in ordine alla ripartizione della pensione di cui trattasi, previo accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del relativo diritto.
pagina 1 di 3 All'udienza del 29.5.2025, sentite le parti, la causa era trattenuta in decisione.
* * *
L'eccezione di incompetenza merita accoglimento.
La ricorrente reputa la competenza del Tribunale di Brescia in forza di due alternativi criteri, ossia in quanto già giudice del divorzio e, comunque, in quanto Tribunale del luogo di adempimento dell'obbligazione.
Il primo evidenziato criterio appare inconferente. Invero, il giudice che ha emesso la sentenza di divorzio (Tribunale di
Brescia, sent. 970/2003), una volta determinato l'assetto personale e patrimoniale degli interessi degli ormai ex coniugi, non è per ciò stesso munito della competenza a scrutinare le vicende successive che ineriscano al rapporto tra questi ultimi, dovendosi al contrario vagliare di volta in volta il criterio di competenza rilevante, a seconda dell'oggetto del contendere. Nel caso di specie, la res controversa non consta, all'evidenza, nelle determinazioni consequenziali alla pronuncia sul divorzio (i.e. assegno divorzile, mantenimento figli e relative eventuali modifiche), bensì nella attribuzione CP_ della quota di spettanza dell'obbligazione dell' tenuta a corrispondere la pensione di reversibilità del de cuius.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione delle norme codicistiche generali richiamate dall'art. 473 bis. 11 comma 2 c.p.c. che, come si dirà infra, conducono all'individuazione di altro giudice competente.
Anche il secondo evidenziato criterio appare inconferente.
Secondo la ricorrente, al caso di specie si applicherebbe il foro alternativo delle obbligazioni ai sensi del comb. disp. art. 1182 comma 3 c.c., in forza del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta presso il domicilio del creditore, e dell'art. 20 c.p.c., che individua il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione nel luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Luogo individuabile, secondo la ricorrente, nel Comune della sua CP_ residenza in Rodengo Saiano (BS), presso cui dovrebbe eseguire l'obbligazione di pagamento della quota di pensione a lei spettante.
Le richiamate disposizioni normative non si reputano tuttavia applicabili al caso di specie.
Affinché si possa discorrere dell'individuazione del luogo in cui è sorta o deve essere adempiuta un'obbligazione, appare in re ipsa indispensabile che la stessa sia già venuta ad esistenza: nella vicenda odierna, tuttavia, ciò non è mai accaduto,
CP_ in quanto la ricorrente, ad oggi, non risulta titolare nei confronti di (della cui obbligazione si tratta) di alcun diritto a ricevere la prestazione dedotta, bensì di una mera aspettativa;
circostanza chiaramente evincibile dalla documentazione
CP_ relativa della pensione del de cuius, recante la sola resistente quale unica titolare – allo stato – del diritto alla
CP_ reversibilità (docc. 1 e 2 . Ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione in favore anche della ricorrente è, infatti, necessario l'esperimento di un'azione volta alla pronuncia di una sentenza avente natura costitutiva, con la quale, solo,
CP_ verrà in essere l'obbligazione dedotta nei confronti di
Sicché il luogo in cui dev'essere eseguita l'unica obbligazione allo stato esistente si individua nel luogo della residenza della resistente in Loreo (RO), in base al quale si radica la competenza del Tribunale di Rovigo, ex comb. disp. artt. 1182
c.c. e. 20 c.p.c..
Non sussistono ulteriori criteri alternativi per il radicamento della competenza in diverso Tribunale ex art. 18 c.p.c.., risultando la residenza della resistente pacificamente in Loreo.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni per pronunziare l'incompetenza dell'adito Tribunale, in favore del
Tribunale di Rovigo, e conseguentemente per assegnare termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
In punto di spese di lite, deve osservarsi che il giudice che accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio, così definendo il giudizio davanti a sé pendente, è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (cfr. Cass. 22541/2006, secondo cui quando il giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a sé, deve provvedere
sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente).
Venendo in rilievo altresì il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di seguito dettagliate sono poste a carico della parte ricorrente, per avere incardinato il presente giudizio innanzi ad un giudice privo della necessaria competenza per territorio. Merita inoltre precisarsi che, in ossequio al principio più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 8388/2017, secondo cui il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.), le spese di cui trattasi dovranno essere sostenute dalla parte personalmente, nonostante la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CP_ Spese che liquidano in favore della sola resistente, non avendo spiegato analoga eccezione in rito, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, secondo i parametri medio/minimi per causa di valore di € 21.424,08 (rateo pensione del de cuius moltiplicato per anni due, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c.), in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale (segnatamente, €
1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Rovigo;
2. fissa in mesi tre il termine per l'eventuale riassunzione del procedimento avanti al Giudice dichiarato competente;
3. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in complessivi € 1.800,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_
4. nulla sulle spese di lite tra la ricorrente ed
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Ordinanza redatta in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio generico, dr. Bergamelli Nicola.
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13087/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZO BETTINELLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
CONVERSO (c.f. ), con l'avv. CESTER ANGELO CP_1 C.F._2
e contro
(c.f. , con l'avv. ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_1
MINEO
RESISTENTI
Oggetto: attribuzione quota pensione di reversibilità
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato 28.10.2024, domandava l'attribuzione di quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità . cat.VO n. 10039541 in seguito al decesso di il 24.06.2024, ex coniuge dal 1970 al CP_3 Persona_1
2003, con attribuzione della quota residua del 30% alla resistente, coniuge superstite, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del sig. , con interessi legali medio tempore maturati. Per_1
Con comparsa di costituzione dell'8.04.2025, la resistente domandava preliminarmente e in rito dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in favore del Tribunale di Rovigo, in quanto luogo di ultima residenza del de cuius della cui pensione di reversibilità si discute e, comunque, quale foro della residenza della resistente. Nel merito, domandava rigettarsi la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, instando per l'attribuzione a sé di quota pari al 70% della pensione di reversibilità ovvero la CP_3 percentuale ritenuta di giustizia. CP_ si costitutiva in data 03.03.2025, dichiarandosi solo interessato a recepire la decisione del Tribunale in ordine alla ripartizione della pensione di cui trattasi, previo accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del relativo diritto.
pagina 1 di 3 All'udienza del 29.5.2025, sentite le parti, la causa era trattenuta in decisione.
* * *
L'eccezione di incompetenza merita accoglimento.
La ricorrente reputa la competenza del Tribunale di Brescia in forza di due alternativi criteri, ossia in quanto già giudice del divorzio e, comunque, in quanto Tribunale del luogo di adempimento dell'obbligazione.
Il primo evidenziato criterio appare inconferente. Invero, il giudice che ha emesso la sentenza di divorzio (Tribunale di
Brescia, sent. 970/2003), una volta determinato l'assetto personale e patrimoniale degli interessi degli ormai ex coniugi, non è per ciò stesso munito della competenza a scrutinare le vicende successive che ineriscano al rapporto tra questi ultimi, dovendosi al contrario vagliare di volta in volta il criterio di competenza rilevante, a seconda dell'oggetto del contendere. Nel caso di specie, la res controversa non consta, all'evidenza, nelle determinazioni consequenziali alla pronuncia sul divorzio (i.e. assegno divorzile, mantenimento figli e relative eventuali modifiche), bensì nella attribuzione CP_ della quota di spettanza dell'obbligazione dell' tenuta a corrispondere la pensione di reversibilità del de cuius.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione delle norme codicistiche generali richiamate dall'art. 473 bis. 11 comma 2 c.p.c. che, come si dirà infra, conducono all'individuazione di altro giudice competente.
Anche il secondo evidenziato criterio appare inconferente.
Secondo la ricorrente, al caso di specie si applicherebbe il foro alternativo delle obbligazioni ai sensi del comb. disp. art. 1182 comma 3 c.c., in forza del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta presso il domicilio del creditore, e dell'art. 20 c.p.c., che individua il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione nel luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Luogo individuabile, secondo la ricorrente, nel Comune della sua CP_ residenza in Rodengo Saiano (BS), presso cui dovrebbe eseguire l'obbligazione di pagamento della quota di pensione a lei spettante.
Le richiamate disposizioni normative non si reputano tuttavia applicabili al caso di specie.
Affinché si possa discorrere dell'individuazione del luogo in cui è sorta o deve essere adempiuta un'obbligazione, appare in re ipsa indispensabile che la stessa sia già venuta ad esistenza: nella vicenda odierna, tuttavia, ciò non è mai accaduto,
CP_ in quanto la ricorrente, ad oggi, non risulta titolare nei confronti di (della cui obbligazione si tratta) di alcun diritto a ricevere la prestazione dedotta, bensì di una mera aspettativa;
circostanza chiaramente evincibile dalla documentazione
CP_ relativa della pensione del de cuius, recante la sola resistente quale unica titolare – allo stato – del diritto alla
CP_ reversibilità (docc. 1 e 2 . Ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione in favore anche della ricorrente è, infatti, necessario l'esperimento di un'azione volta alla pronuncia di una sentenza avente natura costitutiva, con la quale, solo,
CP_ verrà in essere l'obbligazione dedotta nei confronti di
Sicché il luogo in cui dev'essere eseguita l'unica obbligazione allo stato esistente si individua nel luogo della residenza della resistente in Loreo (RO), in base al quale si radica la competenza del Tribunale di Rovigo, ex comb. disp. artt. 1182
c.c. e. 20 c.p.c..
Non sussistono ulteriori criteri alternativi per il radicamento della competenza in diverso Tribunale ex art. 18 c.p.c.., risultando la residenza della resistente pacificamente in Loreo.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni per pronunziare l'incompetenza dell'adito Tribunale, in favore del
Tribunale di Rovigo, e conseguentemente per assegnare termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
In punto di spese di lite, deve osservarsi che il giudice che accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio, così definendo il giudizio davanti a sé pendente, è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (cfr. Cass. 22541/2006, secondo cui quando il giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a sé, deve provvedere
sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente).
Venendo in rilievo altresì il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di seguito dettagliate sono poste a carico della parte ricorrente, per avere incardinato il presente giudizio innanzi ad un giudice privo della necessaria competenza per territorio. Merita inoltre precisarsi che, in ossequio al principio più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 8388/2017, secondo cui il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.), le spese di cui trattasi dovranno essere sostenute dalla parte personalmente, nonostante la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CP_ Spese che liquidano in favore della sola resistente, non avendo spiegato analoga eccezione in rito, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, secondo i parametri medio/minimi per causa di valore di € 21.424,08 (rateo pensione del de cuius moltiplicato per anni due, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c.), in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale (segnatamente, €
1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Rovigo;
2. fissa in mesi tre il termine per l'eventuale riassunzione del procedimento avanti al Giudice dichiarato competente;
3. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in complessivi € 1.800,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_
4. nulla sulle spese di lite tra la ricorrente ed
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Ordinanza redatta in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio generico, dr. Bergamelli Nicola.
pagina 3 di 3