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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA BA Presidente rel.
RE Di ER UD
RI AN UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1 avv. DELLA CORTE PATRIZIA per procura in atti
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Parte_2
c.f. C.F._2 avv. GAGLIARDI MANUELA e BICCI LUCA per procura in atti - CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
8.4.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.
sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 30/10/2025 :
1 "Voglia il Tribunale Ill.mo, a parziale modifica della sentenza n. 559/2018 del
20/07/2018 del Tribunale della Spezia, ridurre a complessivi 700,00 (settecento) euro
l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e , con riduzione ad Per_1 Per_2
euro 350,00, allorché inizierà la specializzazione retribuita e/o comunque il Per_1
tirocinio presso i medici di base con adeguato riconoscimento economico - minimo
1.200 € mensili netti -, e sino a che anche non avrà raggiunto l'indipendenza Per_2
economica, disponendo il pagamento dell'assegno direttamente a queste ultime entro il giorno 15 di ogni mese, le spese straordinarie di mantenimento (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN o specialistiche private, di formazione extra universitarie, ludiche, sportive) continueranno ad essere sostenute al 50%, purché previamente concordate e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie, con conferma delle altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. Spese del giudizio compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio in 559/2018 Parte_1 di questo Tribunale, pacificamente passata in giudicato, ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , con Per_1 Per_2 versamento di retto alle stesse, adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Parte convenuta si è costituita opponendosi all'accoglimento della domande e contestando le allegazioni del ricorrente.
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione espletato dal UD delegato all'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.., il UD delegato ha disposto indagini da parte della Guardia di Finanza nei confronti del
Pt_1
Alla successiva udienza in data 30.10.2025, dato atto del deposito delle informative richieste, i procuratori delle parti hanno dichiarato l'avvenuto raggiungimento di un accordo e, autorizzati dal UD delegato, hanno quindi rassegnato congiuntamente le
2 conclusioni sulle quali la causa è stata contestualmente rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, le modifiche concordate sono conformi a legge, rispondenti all'interesse economico delle figlie, e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
La natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 553/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio così provvede su conclusioni congiunte delle parti:
A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 559/2018 pronunciata in data 20.7.2018 da questo Tribunale
Riduce a complessivi 700,00 (settecento) euro l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e , con riduzione ad euro 350,00, allorché inizierà la Per_1 Per_2 Per_1 specializzazione retribuita e/o comunque il tirocinio presso i medici di base con adeguato riconoscimento economico - minimo 1.200 € mensili netti -, e sino a che anche Per_2 non avrà raggiunto l'indipendenza economica, disponendo il pagamento dell'assegno direttamente a queste ultime entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie di mantenimento (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal
SSN o specialistiche private, di formazione extra universitarie, ludiche, sportive) continueranno ad essere sostenute al 50%, purché previamente concordate e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie, con conferma delle altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente estensore
IA BA
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