Art. 1. Articolo unico.
Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13 , la chiusura degli sportelli.
Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13 , la chiusura degli sportelli.