Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1965, n. 92
Versione
23 marzo 1965
Art. 1. Articolo unico.

Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13 , la chiusura degli sportelli.

Entrata in vigore il 23 marzo 1965
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