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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 415/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
dott.ssa Cusolito Viviana Presidente dott.ssa Acacia Ivana Consigliere dott.ssa La Rosa Stefania Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415-2020 R.G., promossa
DA
(c.f. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._3 dagli Avv.ti Domenicantonio Scordo (c.f. ) e Carmelo C.F._4
Macrì (c.f. ), indirizzo PEC: C.F._5
Email_1
Appellanti
CONTRO
(codice fiscale e partita i.v.a. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall 'avv. (codice fiscale ), indirizzo di Controparte_2 C.F._6 posta elettronica certificata Email_2
Appellata e Appellante incidentale
E
e Controparte_3 _4
Appellati contumaci
avente ad oggetto: risarcimento danni per morte di un congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'08.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, gli avv.ti Avv.
Domenico Antonio Scordo e Avv. Carmelo Macrì, difensori degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni” si riporta a quanto dedotto, eccepito
e richiesto nei propri atti e scritti difensivi da aversi qui integralmente riprodotti
e trascritti, nessuno escluso, in particolar modo si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati. Impugna e contesta quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'appellata perchè infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, inammissibile e comunque non supportato da nessuna evidenza di fatto o processuale. Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita che la causa venga rinviata per la trattazione ed ammissione dei mezzi istruttori. In ogni caso, si precisano le conclusioni, riportandosi a quelle formulate negli scritti difensivi di parte”.
L'avv. nell'interesse dell'appellata Controparte_2 [...]
, formulava le seguenti conclusioni “ piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello adita, rigettate le contrarie istanze, difese ed eccezioni, (sull'appello incidentale) in accoglimento del I motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società di assicurazioni, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, riconoscere come colposo il comportamento della vittima, e, per l'effetto, previa Controparte_5
statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa
pag. 2/45 misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia;
in accoglimento del II motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società di assicurazioni, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, riconoscere come colposo il comportamento della vittima, e, per l'effetto, Controparte_5
previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia;
con vittoria, comunque, di spese del giudizio;
rigettare integralmente la domanda proposta dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata. Precisate, pertanto, le conclusioni, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza ai sensi dell'art.
190 c.p.c. (vecchia formulazione)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2
e , fratelli e cognato della vittima, Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio la IA nonché i Controparte_1
signori e , dinanzi al Tribunale di Locri Controparte_3 _4
esponendo:
- che il giorno 27/05/2011, verso le ore 06,30 circa, sulla SS 106 al Km
71+400 nel Comune di Bianco (RC), si era verificato un incidente stradale in pag. 3/45 cui aveva perso la vita il minore , nato a [...] il Controparte_5
12/02/1994, rispettivamente figlio di , fratello di Parte_1 Parte_2
e e cognato di;
-che il minore
[...] Parte_3 Parte_4
viaggiava a bordo dell'autovettura Renault Clio di colore blu, Tg. DY744GR, di proprietà di , nato a [...] il [...], residente in Controparte_3
Africo (R.C.) via Mazzini,1, trav. I, e condotta dal sig. , nato a _4
Locri (RC) il 16/05/1990, residente in [...], trav. I;
-che le Forze dell'Ordine (Stazione Carabinieri di Africo Nuovo) intervenute sul luogo del sinistro avevano accertato che l'autovettura in questione viaggiava con senso di marcia , Controparte_6
quando giunta in prossimità di una curva destrosa, dapprima era andata ad impattare contro il guardrail posto sulla destra della carreggiata, dopo di che violentemente era andata a sbattere contro il muro di cemento armato posto sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia dell'auto, per poi ribaltarsi più volte sulla carreggiata stradale, finendo la sua corsa ribaltata;
-che i militari intervenuti unitamente al medico del 118 avevano accertato il decesso del minore avvenuto a seguito dei Controparte_5
numerosi traumi subiti in conseguenza dell'incidente;
-che, successivamente, veniva accertato che il conducente _4
, ricoverato per le lesioni subite presso l'Ospedale di Locri, al controllo
[...]
alcolemico risultava aver assunto delle sostanze alcoliche che, misurate alle ore 10,52, erano pari a 1,01 g/l, quindi superiore a 0,8 g/l previsto come limite massimo e risultava sprovvisto di patente di guida;
-che in conseguenza degli accertamenti effettuati, il _4
veniva denunciato alla competente autorità per rispondere dei reati p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. B, comma 2 bis e comma 2 sexies CdS, nonché del reato p. e p. 589, comma 2 c.p. e art. 61, n. 3 c.p., con procedimento iscritto al pag. 4/45 nr. 1099/2011 RGNR, che si concludeva con sentenza di condanna, essendosi acclarata la sua respionsabilità.
Alla luce delle descritte premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità indicate in premessa e che gli attori hanno diritto ad essere risarciti di tutti i danni subiti, per gli effetti, accertare e determinare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti il sinistro de quo, che allo stato si quantificano come segue: complessivi €
444.050,00; ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con diverso atto di citazione, iscritto al n RG. 1213/2013, , Parte_1
padre della vittima, conveniva dinanzi al Tribunale di Locri – Sez. Civile, la
IA , nonché i Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_3
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il _4
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità indicate in premessa e che l'attore ha diritto ad essere risarcito di tutti
i danni subiti;
per gli effetti, accertare e determinare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti il sinistro de quo, che allo stato si quantificano come segue: - per il danno tanatologico determinare in modo
pag. 5/45 personalizzato sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, e comunque non inferiore alla misura massima prevista dalle tabelle in uso presso l'intestato
Tribunale pari ad € 326.150,00; - per il danno psichico proprio la somma di €
113.904,00 quale danno biologico permanente e temporaneo;
- per le spese funerarie la somma di € 4.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo”.
In entrambi i giudizi si costituiva la sola IA
[...]
, mentre veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 CP_3
e .
[...] _4
La IA chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p., essendosi , e Parte_1 Parte_2 [...]
costituiti parte civile nel processo penale. Instava, inoltre, per la Parte_3
riunione dei due giudizi. Nel merito, chiedeva che venisse rigettata la domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata. Eccepiva, poi, il concorso di colpa del defunto per aver scelto Controparte_5
consapevolmente di salire a bordo di una vettura condotta da un soggetto sprovvisto di patente e in stato di ebbrezza e per non aver indossato la cintura di sicurezza. Contestava, inoltre, la possibilità di risarcire il danno iure hereditatis vantato dagli attori per essere deceduto Controparte_5
immediatamente dopo l'impatto. Rilevava, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata.
Con provvedimento datato 18/03/2014 il Giudicante del tempo rigettava la richiesta di sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in quanto non ricorrevano i presupposti ex lege.
pag. 6/45 In data 09/07/2014, il procedimento iscritto al n. RG 1213/2013 veniva riunito al giudizio iscritto al n. 1191/2013. Con ordinanza del 29/06/2015, il
Tribunale di Locri, su apposita istanza, provvedeva a liquidare una provvisionale nei confronti degli attori , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
quantificata in € 45.000,00 cadauno.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, all'udienza del
20.04.2016, sulle circostanze di fatto capitolate ed oggetto di causa, mentre non era espletato l'interrogatorio formale per assenza degli interrogandi e . _4 Controparte_3
Veniva, inoltre, disposta dal GOT consulenza tecnica d'ufficio medico- legale (c.t.u. designato dott. , sulla persona dei tre Persona_1
congiunti al fine di accertare la natura, la durata, l'entità e la CP_5
compatibilità del (presunto) danno iure proprio da questi lamentato in conseguenza del decesso del loro congiunto e quant'altro ritenuto, sul punto, utile e conducente ai fini di causa.
Con il deposito e l'esame dell'elaborato peritale e dopo avere ricevuto i chiarimenti richiesti da parte del consulente tecnico di ufficio, si chiudeva sostanzialmente l'istruzione probatoria del processo di primo grado.
All'udienza dell'11/09/2019, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza n.1192 pubblicata il 16.12.2019 il Tribunale di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al n.
1191/2013 RG e 1213/2013 RG, così statuiva: “ 1) accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva a;
2) _4
pag. 7/45 condanna , e Controparte_1 Controparte_3 _4
, in solido tra loro, al pagamento in favore: • in favore di della
[...] Parte_1
somma di € 4000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di €
220.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € Parte_2
70.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € 85.000,00 a titolo Parte_3
di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € 12.010,00 a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di , e Parte_2 Parte_3
delle spese di giudizio, liquidandole in € 18.948,68 ( di cui € 700,68 Parte_4
per spese e € 18.248,00 per compensi, aumentati per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2), oltre I.V.A., c.p.a con pag. 8/45 aliquote di legge e spese generali nella misura del 15%; 4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1
liquidandole in € 19.458,68 ( di cui € 1096,68 per spese e € 18.452,00 per compensi), oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15% 5) pone gli oneri della C.T.U., liquidati con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Il Tribunale di Reggio Calabria, preliminarmente, con riferimento alla richiesta, formulata dalla compagnia convenuta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.p. per la pendenza di un giudizio penale a carico di in cui gli attori , e _4 Parte_1 Parte_2
erano costituiti parte civile, la stessa veniva ritenuta Parte_3
abbandonata, non essendo stata riproposta successivamente all'ordinanza del18.3.2014.
In ogni caso, precisava che la sospensione necessaria del giudizio civile
è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.
Nel merito riteneva provata la dinamica del sinistro, la responsabilità nella causazione del sinistro di e la presenza a bordo del veicolo _4
di , il quale era stato provato nel processo penale che non Controparte_5
indossasse la cintura di sicurezza.
Utilizzava, ai fini della ricostruzione dell'evento e del riparto di responsabilità, anche la consulenza tecnica espletata in sede di indagini preliminari nel proc. penale N. 1099/2011, a firma del consulente ER
, nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
[...]
pag. 9/45 Locri, procedimento conclusosi con l'affermazione della penale responsabilità del . _4
Il tecnico della Procura ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
era alla guida del veicolo su cui era trasportato _4 CP_5
e stava percorrendo la SS106 (E90) con direzione di marcia Reggio
[...]
Calabria- Catanzaro, quando, giunto in prossimità del km 71+300 si trovava a percorrere la corsia riservata al senso opposto. Percorreva, quindi, altri 30 mt, lasciando una traccia gommosa radente che suggerisce il rientro sulla propria corsia di marcia, ma andava a sbattere con la fiancata destra contro il guardrail posto al margine della carreggiata piegando il palo di sostegno e flettendo le bande ondulate nonché lasciando tracce di penumatici di destra oltre il margine bituminoso. Riprendeva di rimbalzo la sede stradale, proiettandosi con elevata energia cinetica contro il muro di contenimento della scarpata posto sulla sinistra della carreggiata alla distanza di mt 45 dove impattava con estrema violenza. Il veicolo lasciava profonde scalfiture sul muro e si ribaltava su se stesso, scarrocciando per ulteriori mt. 55 e durante tale ultima fase il trasportato usciva dall'abitacolo e Controparte_5
rimaneva sul manto stradale privo di vita. Il consulente del PM, facendo riferimento alle due collisioni e alla posizione di quiete raggiunta, ha ricostruito la velocità di circolazione del veicolo condotto da _4
in oltre 170 km/h e quindi ben oltre il limite massimo consentito per
[...]
quel tratto di strada pari a 50 km/h.; ciò ha integrato indubbiamente la violazione dell'art. 142 CdS. In ordine alla posizione assunta dal veicolo prima di iniziare la frenata, e cioè nella corsia riservata al senso opposto di marcia, ciò è stato ricondotto dal tecnico, con ragionamento logico ed in modo del tutto plausibile, allo stato di alterazione psicofisica del sul quale è _4
stata rilevata (vedasi certificazione in atti) la presenza di sostanza alcolica
pag. 10/45 pari a 1,01 g/l allorquando il limite meassimo consentito è pari a 0,50
g/l, concretandosi, dunque, la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) CdS.
Tale dinamica, invero non contestata dalla IA convenuta, è stata acclarata dal Tribunale di Locri, Sez. Penale, con sentenza n. 893/2016,
R.G.N.R. 1099/2011, che ha dichiarato la piena responsabilità del Sig. _4
in ordine al verificarsi del sinistro stradale.
[...]
Essendo, dunque, indubbia la responsabilità del convenuto _4
, valutava se la condotta della vittima avesse inciso quale concausa
[...]
della verificazione dell'evento.
Evidenziava che il terzo danneggiato condivide la responsabilità con il danneggiante solo se, con un contributo eziologico (che può estrinsecarsi sia in una condotta attiva che in una condotta passiva), si inserisce nella serie causale dalla quale discende l'evento dannoso, situazione questa che non ravvisava nel caso di specie, atteso che non solo non vi era prova che il fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente, ma CP_5
mancava una cooperazione della condotta della vittima di essere salito a bordo del veicolo condotto dal nella determinazione del sinistro. _4
Con riferimento al rilievo da attribuire alla circostanza che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza, rammentava che che l''art. 172 del Codice Strada prevede non solo l'obbligo per il conducente ed il passeggero trasportato in un veicolo di indossare la cintura di sicurezza e ciò ovviamente per prevenire le conseguenze dannose in caso di incidente ma, dispone, anche che il conducente del veicolo debba assicurarsi che i dispositivi di sicurezza siano efficienti;
inoltre, secondo quello che è l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, il conducente deve “pretendere” che i e il trasportato indossi effettivamente le cinture sino all'ipotesi di rifiutare il trasporto.
pag. 11/45 Rilevava, però, che il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno.
Evidenziava che, nel caso di specie, non è stato dimostrato che l'uso dei presidi di sicurezza avrebbe potuto evitare o attenuare le conseguenze dannose del sinistro, anche in considerazione della violenza degli urti che hanno preceduto la fuoriuscita del dell'abitacolo. CP_5
Disattendeva, pertanto, la richiesta della compagnia assicuratrice di riduzione degli obblighi risarcitori in ragione della condotta colposa della vittima.
Statuiva, con riferimento alla quantificazione del danno, che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subìto, ma non deve comportare duplicazioni risarcitorie, sicché spettava al giudice accertarne l'effettiva consistenza, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate nel caso concreto.
Riteneva che, per quanto riguarda il danno biologico in capo agli eredi, consistente non nella semplice sofferenza morale scaturente da eventi luttuosi come quello oggetto di causa, quanto piuttosto in una vera e propria lesione alla propria integrità psichica, esso fosse da escludere, ritendendolo non sufficientemente provato, disattendendo le risultanze della Ctu espletata nel corso del giudizio sul punto.
Sosteneva, per quanto riguarda il danno da lesione del rapporto parentale spettante iure proprio agli eredi della vittima, che il padre e i fratelli della vittima possono usufruire del regime probatorio semplificato, riconoscendolo, alla luce del quadro probatorio esistente, nella misura pag. 12/45 determinata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, liquidando il danno patito dal padre, , in € 220.000,00 (in una forbice che va Parte_1
da € 165.960,00 a € 331.920,00); il fratello in € 70.000,00 (in una forbice Pt_2
che va da € 24.020,00 a € 144.130,00); la RE visto il particolare Parte_3
legame emerso dall'istruttoria svolta, in € 85.000,00 (valore medio tra il minimo e il massimo previsto). Con riferimento, invece, a , Parte_4
trattandosi non di un parente, ma di un affine in linea collaterale di secondo grado in euro 12.010,00.
Per ciò che concerne il danno morale cd. catastrofale subito dalla vittima, richiesto dagli attori iure hereditatis, esso veniva escluso dal giudice, in quanto, sostanziandosi nella sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente e presupponendo, quindi, lo stato di coscienza della vittima, si riteneva che non era stato dimostrato che l'attore fosse rimasto vivo al momento dell'impatto e, in ogni caso, non era emerso che lo stesso fosse stato cosciente e, quindi, non poteva procedersi al risarcimento di tale voce di danno.
Rigettava la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dagli attori per la consulenza di parte del dott. . Persona_3
Applicava il principio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite.
§§§
Con atto di citazione del 23.07.2020 i sigg.ri , Parte_1 [...]
e proponevano appello avverso l'indicata Parte_3 Parte_2
sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
pag. 13/45 “1) sul mancato riconoscimento del “danno non patrimoniale patito iure proprio” agli attori per la perdita del loro congiunto (pagg. 11 e 12 sentenza).
Le parti appellanti affermavano che il Giudice di prime cure disattendeva erroneamente le risultanze della consulenza medica disposta dal
Tribunale stesso (ctu del dott. , al fine di accertare il danno di natura Per_1
psichica derivato agli attori, a causa dell'evento morte del proprio congiunto.
Asserivano di aver adeguatamente sorretto la richiesta di liquidazione del “danno proprio”, allegando idonea certificazione medica, nonché perizia di parte redatta da professionista qualificato.
Si dolevano del fatto che il Tribunale non aveva in alcun modo spiegato perché avesse assunto una posizione nettamente divergente rispetto a quella del suo ausiliario tecnico (ma anche del consulente di parte), integrando così un grave vizio motivazionale.
“2) sulla quantificazione del “danno da perdita del rapporto parentale”
Le parti appellanti asserivano che il giudice di primo grado, pur riconoscendo la particolare situazione familiare dei superstiti e il danno da perdita del rapporto parentale, riteneva di applicare le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, adottate dal Tribunale di primo grado, stabilendo un risarcimento nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dalle stesse, quando ricorrevano i presupposti, pur riconosciuti, per l'abbandono del criterio tabellare, anche nella previsione massima, in quanto inadeguate a ristorare il danno effettivo così come rappresentato e provato in corso di giudizio.
Sostenevano che vi erano tutti i presupposti, nel caso di specie, per superare i limiti stabiliti dalle tabelle di Milano o, quantomeno, applicarle nel pag. 14/45 loro limite massimo e, perciò, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nel senso richiesto proprio in punto di quantificazione del danno.
“3) danno iure hereditatis… e danno biologico – danno terminale”
Parte appellante lamentava che il Giudice avrebbe errato nel non riconoscere il danno cd. catastrofale in capo alla vittima, nonché quello biologico terminale, trasmissibile iure hereditatis agli appellanti, motivandolo sulla circostanza che non sarebbe stata data prova del fatto che l'attore era rimasto vivo subito dopo l'impatto. Gli appellanti affermavano che il minore non sarebbe deceduto subito dopo l'impatto, Controparte_5
ma sarebbe sopravvissuto per un certo periodo, avendo tutto il tempo di percepire il dolore delle lesioni mortali subite a causa dell'incidente.
“4) sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute dagli attori per l'assistenza tecnica da parte del CTP
” Persona_3
Parti appellanti sostenevano che la CTP da essi espletata ha natura di allegazione difensiva tecnica e le relative spese rientrano, di conseguenza, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
“5) sul mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per
l'assistenza nella fase preliminare e nel procedimento penale da parte degli avv.ti Criaco-Lagazzo (totale assenza di motivazione).”
Le parti appellanti asserivano che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di statuire sulla richiesta di liquidazione di detta voce di danno.
§§§
pag. 15/45 Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame principale per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, al fine di riconoscere come colposo il comportamento della vittima, , a causa della mancata adozione della cintura di Controparte_5
sicurezza e della circostanza di essere salito a bordo di una vettura condotta da soggetto senza patente e in stato di ebrezza alcolica e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente, il risarcimento del danno in favore degli eredi e, conseguentemente, condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia.
Con ordinanza del 21.04.2021 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e Controparte_3
_4
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
§§§
pag. 16/45 Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art.
342 c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che
l'atto d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
La finalità dell'art. 342 c.p.c. è infatti quella di consentire al giudice e alla controparte di individuare agevolmente le ragioni della contestazione e non quella di imporre una rigida formalità che possa pregiudicare il diritto di difesa dell'appellante (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2019, n. 30459). (Cass. Civ., Sez.
VI, 24.07.2013, n. 18020).
Pertanto, un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'art. 342 c.p.c. risulterebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sanciti dall'art. 24 Cost., il quale garantisce il diritto di difesa, e dall'art. 111 Cost., che impone il principio del giusto processo.
Le argomentazioni su cui si fondano le contestazioni sono senz'altro idonee a puntualizzare quali siano le modifiche richieste, rispecchiando quanto indicato dalle SSUU della Corte di Cassazione, ord. n.36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
pag. 17/45 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
L'art. 342 c.p.c. richiede che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l'esame alle questioni controverse.
Principi recentemente confermati dalla Suprema Corte che ha puntualizzato “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno , non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
– previsto dall'art. 342, comma 1, cpc- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte , anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione , ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata , siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure “(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del
25.01.2023).
Nella fattispecie in esame, gli indicati requisiti sono stati osservati: sono state specificatamente indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'atto di appello è, pertanto, dotato del necessario corredo espositivo, illustrativo ed argomentativo, richiesto ai fini della sua ammissibilità.
§§§
pag. 18/45 Andando a verificare il merito, in relazione agli specifici motivi di gravame principale, si osserva quanto segue.
“1) sul mancato riconoscimento del “danno non patrimoniale patito iure proprio” agli attori per la perdita del loro congiunto”.
Parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure non ha motivato sufficientemente perché si sia discostato dalle risultanze della Ctu
(ma anche del consulente di parte), integrando così un vizio motivazionale.
Ha evidenziato che, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, la decisione impugnata è da considerarsi viziata, in quanto era dovere del giudice disporre una nuova perizia, ritenendo di doversi discostare dal parere dello specialista, perché l'indagine presupponeva particolari cognizioni scientifiche.
Le doglianze sono infondate.
Si premette che la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Ne consegue che l'autorità giudicante che abbia disposto una consulenza tecnica può anche disattenderne le risultanze ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
È pacifico, dunque, il principio per cui le conclusioni del C.T.U. non hanno valore vincolante per il giudice di merito (in quanto peritus peritorum), potendo quest'ultimo liberamente, purché motivatamente, disattenderle (Cass. civ., 14/03/2019, n. 7354; Cass. civ., 21/12/2017, n. 30733; Cass.
pag. 19/45 civ., 7/08/2014, n. 17757; Cass. civ., 3/03/2011, n. 5148; Cass. civ., 22/11/2010, n.
23592).
Esposti i principi regolatori in materia, si osserva, nel caso di specie, che il Tribunale di prime cure ha diffusamente motivato, in termini analitici ed esenti da vizi (logici o giuridici), le ragioni che imponevano di discostarsi dalle risultanze peritali.
E ciò con riguardo, in particolare, già ancor prima della sentenza, poiché con ordinanza dell'11.12.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2018, ha affermato “che i chiarimenti forniti dal CTU, dott. Per_1
, non hanno superato le perplessità manifestate dalla convenuta
[...]
tanto da ritenere inopportuno disporre la Controparte_1
rinnovazione della consulenza alla luce della scarna e circoscritta temporalmente documentazione medica in atti (non rilasciata tra l'altro da una struttura pubblica) e del lasso di tempo trascorso dall'evento traumatico (che priverebbe di qualsivoglia utilità i test psico – diagnostici necessari per verificare la presenza di un DPTS)”.
Dunque, già nel corso dell'attività processuale, il Tribunale ha tenuto conto delle osservazioni mosse dalle parti alla relazione peritale, al punto da invitare il perito a rendere dei chiarimenti.
Nell'esaminare i chiarimenti resi dal Ctu il Giudice, non ha, poi, ravvisato la necessità di un rinnovo dell'accertamento tecnico per l'insussistenza di elementi idonei al riguardo.
Si rileva che il giudice di prime cure, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare.
pag. 20/45 In sede di motivazione della sentenza impugnata il Tribunale ha specificato “Per quanto riguarda, invece, il danno biologico, consistente dunque non nella semplice sofferenza morale scaturente da eventi luttuosi come quello oggetto di causa, quanto piuttosto in una vera e propria lesione alla propria integrità psichica, la quale deve costituire, esso deve formare oggetto di apposito accertamento medico. Nel caso di specie, il precedente Giudicante ha disposto CTU medico legale pur in difetto di adeguata documentazione medica di cui l'ausiliario potesse avvalersi. Era, infatti, presente agli atti del giudizio, oltre ad una consulenza di parte, un unico certificato medico, tra l'altro non rilasciato da struttura pubblica, per ciascun familiare, risalente temporalmente a diversi anni dopo dell'occorso, tale da non consentire di ricondurre causalmente la patologia accertata all'evento luttuoso.
Dunque, si ritiene che la CTU avesse carattere esplorativo. In ogni caso, ritiene il Giudicante che le risultanze della consulenza siano da disattendere, risultando le stesse identiche per tutti e tre i periziati e soprattutto non adeguatamente motivate: in particolare, anche all'indomani dei chiarimenti richiesti, non sono emersi gli elementi posti a sostegno della diagnosi effettuata.
Ed invero, sebbene nella diagnosi di “disturbo post traumatico da stress” assuma centralità il colloquio strutturato, per l'esame delle condizioni mentali si assumono necessari i test mentali quale utile supporto per la quantificazione del danno stesso. In ogni caso, a distanza di molti anni dall'occorso e considerando il deficit di certificazione medica che comprovasse
l'emergere della patologia in prossimità del lutto e il perdurare della stessa fino all'epoca dell'accertamento peritale, deve ritenersi che le conclusioni del CTU non siano sorrette da adeguato supporto logico- motivazionale”.
pag. 21/45 Quindi, il Tribunale ha ampiamente e motivatamente argomentato il dissenso alle conclusioni e alla metodologia di accertamento operata dal tecnico d'ufficio.
Si rileva, inoltre, che la parte che lamenta un difetto di motivazione ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza, attraverso rilievi alquanto generici, senza illustrare su quali elementi le conclusioni del dott. potessero essere considerate riconoscimento e prova del diritto Per_1
richiesto dai sigg.ri CP_5
Per contro, il giudice di prime cure ha esaustivamente indicato le lacune presenti nella relazione e che le considerazioni mediche risultano eccessivamente sintetiche e ripetitive atteso che ha riscontrato le stesse problematiche per tutti e tre i periziandi.
Ha evidenziato che il tecnico non ha argomentato il perché della ricorrenza, nei tre casi sottoposti al suo esame, della patologia diagnosticata
(il disturbo post traumatico da stress) che avrebbe causato nei tre attori un'invalidità permanente del 12%, del 12% e del 13% del loro complessivo stato di integrità psichica.
A fronte di una carenza documentale in atti, il Ctu ha omesso ogni riferimento alla certificazione clinica acquisita che documenti la patologia psichiatrica;
ancora, mancano precisi riferimenti temporali circa il decorso clinico e l'evoluzione della malattia. Mancano gli elementi per individuare un iter diagnostico e terapeutico seguito dai periziandi;
mancano riferimenti specifici e documentazione di eventuali terapie farmacologiche eseguite dai periziandi;
manca la descrizione di un valido e dettagliato esame clinico –
pag. 22/45 obiettivo specialistico dei periziandi;
mancano i riferimenti e le dimostrazioni del rispetto dei criteri diagnostici stabiliti per la diagnosi di DPTS.
Con riferimento, invece, al fatto che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del parere del ctp si rileva che, in ogni caso, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e fondati su elementi esaurienti e fondati sugli atti e sull'attività processuale espletata.
§§§
“2) sulla quantificazione del “danno da perdita del rapporto parentale”
Le parti appellanti hanno affermato che il giudice di primo grado, pur riconoscendo i principi integranti il danno da perdita del rapporto parentale, nonché la particolare situazione familiare dei superstiti, ha ritenuto di applicare le tabelle Milanesi, in uso presso il Tribunale, stabilendo un risarcimento nella misura (circa) media tra il minimo e il massimo previsto dalle stesse, quando ricorrevano i presupposti, pur riconosciuti, per l'abbandono del criterio tabellare, anche nella previsione massima, in quanto inadeguate a ristorare il danno effettivo così come rappresentato e provato in corso di giudizio.
Hanno chiesto, dunque, l'applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità integranti nuovi criteri attraverso anche il
“sistema a punti”.
Il motivo è fondato.
pag. 23/45
Si rileva che il Tribunale ha affermato “Per ciò che riguarda, invece, il danno da perdita del rapporto parentale, il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, si presume abbia determinato un danno patrimoniale in capo ai soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, per la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare. In tal caso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Cass. Civ., n. 4253/2012, Cass. Civ. n.
10527/2011).”.
“Nel caso in esame, il padre e i fratelli della vittima possono usufruire del regime probatorio semplificato ai fini dell'accertamento del danno da lesione del rapporto parentale, familiare, dovendosi ritenere il pregiudizio sussistente secondo il principio dell'"id quod plerumque accidit", nonché della mancata insorgenza di elementi di segno contrario denotanti la sussistenza di contrasti tra i soggetti, familiari interessati, o finanche di rottura di tale legame. Al contrario, la prova testimoniale ha acclarato che il padre ed il fratello della vittima convivessero con questa. Per ciò che riguarda la RE , Parte_3
ella, anche all'indomani del matrimonio, ha continuato a vivere nello stesso stabile di . È infatti emerso che l'attrice, dopo la morte della madre, si CP_5
è presa cura del fratello fin da quando questi aveva nove anni”
“Siffatto quadro probatorio porta a ritenere che sussiste in capo al padre, alla RE ed al fratello di il diritto al risarcimento del danno Controparte_5
non patrimoniale nella misura determinata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale
pag. 24/45 di Milano e, applicate da questo Tribunale: in particolare il danno patito dal padre, , può quantificarsi in € 220.000,00 (in una forbice che va da Parte_1
€ 165.960,00 a € 331.920,00); per quanto riguarda il fratello il danno Pt_2
patito può quantificarsi in € 70.000,00 (in una forbice che va da € 24.020,00 a €
144.130,00); per la RE , visto il particolare legame emerso Parte_3
dall'istruttoria svolta, si ritiene equo quantificare il danno patito in € 85.000,00
(valore medio tra il minimo e il massimo previsto).”
Non può non considerarsi che il primo giudice abbia effettuato una liquidazione del danno ai minimi/medi tabellari.
La detta liquidazione non è condivisibile.
Il Giudice di primo grado non ha motivato la ragione secondo cui la liquidazione è stata effettuata secondo i criteri minimi/medi adottati, atteso che era necessario motivare la detta scelta, indicando le relative circostanze poste a sostegno dell'anzidetto criterio di calcolo.
E' da evidenziare anzitutto che, con riguardo all'entità del danno risarcibile, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass.
Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021).
pag. 25/45 Sul punto, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n.
31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ.
n. 25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018; cfr. Cass. civ. n.
22397/2022).
Ai fini della concreta liquidazione del predetto danno, le tabelle di elaborazione giurisprudenziale, consentono di tenere conto delle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno
(v. Cass. civ. n. 25541/2022).
Si evidenzia che dalla data della sentenza di primo grado (16.12.2019) ad oggi, tuttavia, si è assistito al progressivo affinamento dei criteri finalizzati ad assicurare una tendenziale omogeneità di giudizio in materia di
pag. 26/45 liquidazione dei danni di natura non patrimoniale e, in particolare, al reiterato aggiornamento delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le ultime delle quali adottate il 4.6.2024 – ed alle quali questa Corte intende attenersi.
Si osserva, sul punto, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata ( Cass. n. 25213 del 19/09/2024).
La tabella alla quale occorre fare riferimento ai fini della presente decisione - conformemente agli ultimi arresti giurisprudenziali - è quella milanese del giugno 2024.
Ed, infatti, principio affermato dalla Corte di legittimità è quello per cui, nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla S.C., secondo cui, «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
pag. 27/45 l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Le tabelle di Milano del 2024, elaborate a seguito di tale pronuncia, rispettano ed applicano i principi elaborati dalla Corte di cassazione.
Sono state considerate, infatti, le circostanze indicate dalla Cassazione
e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: 1) l'età della vittima primaria;
2) l'età della vittima secondaria;
3) la convivenza;
4) l'esistenza di superstiti;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva”, la quinta è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Inoltre, è da evidenziare sul punto come, in ipotesi di cambiamento delle tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto nelle more tra l'introduzione del giudizio
e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cassazione civile sez. III,
29/05/2015, n.11152).
Le tabelle del 2024 consentono di graduare, pertanto, l'aspetto relativo alla natura della relazione, che nel caso di specie, appare, peraltro, particolarmente delicato, atteso che dagli atti risulta che il pag. 28/45 decesso del minore è intervenuto all'interno di un nucleo familiare ove la madre della vittima, era deceduta in data 14/11/2003, quando il Persona_4
minore aveva nove anni;
i germani e erano, Parte_3 Pt_2 CP_5
quindi, orfani di madre. Per sopperire all'assenza della figura materna la RE ha, peraltro, dovuto accollarsi l'onere di diventare la figura Parte_3
femminile di riferimento per il fratello minore, tanto che la vittima ha continuato a vivere con assiduità nel nucleo familiare della RE Parte_3
anche dopo il matrimonio della stessa avvenuto in data 03/04/2011.
Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere riformata.
Nel caso di specie la vittima aveva 17 anni quando Controparte_5
si è verificato il sinistro;
il padre 50 anni;
il fratello 26 Parte_1 Pt_2
anni; la RE 23 anni. Parte_3
Secondo la relativa tabella del 2024, il c.d. “valore punto” per la perdita del figlio è pari ad € 3.911,00 (con c.d. “cap“di € 391.103,18), mentre per la perdita del fratello è pari ad € 1.698,00 (con c.c. “cap” di € 169.830,60).
Applicando dunque le nuove tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del congiunto Controparte_5
- deceduto all'età di quasi 17 anni - va complessivamente determinato come segue:
• Quanto al padre , l'importo del risarcimento deve Parte_1
essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 50 anni al momento dell'incidente, è genitore della vittima ed era convivente, pervenendosi all'importo di € 348.079,00 così determinato:
• Valore del Punto Base: € 3.911,00; Punti in base all'età del congiunto:20; Punti in base all'età della vittima: 26; punti pag. 29/45 per convivenza tra congiunto e vittima 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ; Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio 15); Punti totali riconosciuti: 74
• Quanto al fratello l'importo del risarcimento Parte_2
deve essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 26 anni al momento dell'incidente, è fratello della vittima, era convivente, pervenendosi all'importo di € 110.0370,00, così determinato:
• Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto:18; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio
15); Punti totali riconosciuti:50.
• Quanto alla RE l'importo del Parte_3
risarcimento deve essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 23 anni al momento dell'incidente, è RE della vittima ed era convivente per un certo periodo, pervenendosi all'importo di 144.330,00, così determinato:
• Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto:18; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ; Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio 15); Punti totali riconosciuti:70.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici pag. 30/45 ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. n. 18771/2019; Cass. n.
11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 25.05.2011) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo
§§§
Con riferimento al motivo “3) danno iure hereditatis… e danno biologico – danno terminale” si osserva quanto segue.
Le parti appellanti hanno lamentato un'erronea valutazione, operata dal giudice di primo grado, nel sostenere che non sia stata data prova del fatto che era rimasto vivo subito dopo l'impatto. Controparte_5
Hanno sostenuto che, dopo l'incidente lo sfortunato ragazzo è sopravvissuto per un lasso di tempo apprezzabile e ciò si desumerebbe dal fatto che il suo corpo è stato rinvenuto distante dal veicolo sul quale
pag. 31/45 viaggiava; da ciò ne discenderebbe la circostanza che egli avrebbe tentato di allontanarsi dal veicolo e, quindi, sarebbe stato lucido. Pertanto, avrebbe maturato in proprio il diritto ad essere risarcito, Controparte_5
diritto trasmissibile agli eredi.
Chiedevano, quindi, il riconoscimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale o danno catastrofale in capo alla vittima, trasmissibili iure hereditatis.
Il motivo è privo di pregio.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza 23 marzo 2024 n. 7923).
Il danno biologico terminale è, quindi, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, quindi, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che, progressivamente, peggiori fino a cagionare la pag. 32/45 morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. E' richiesto, infatti, che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo.
Con riferimento a tale danno biologico terminale, mel caso di specie, alla luce del complesso probatorio sopra esposto, è condivisibile la statuizione del giudice che ha ritenuto che, anche a voler ritenere che non Controparte_5
sia morto sul colpo, va rilevato che al momento dell'intervento dei soccorsi egli era sicuramente deceduto. Quindi tra il verificarsi del sinistro e la morte non sarebbe intercorso un lasso di tempo “apprezzabile” e quindi tale da potersi ravvisare una lesione dell'integrità personale della vittima suscettibile di ristoro.
Quanto al danno morale terminale o danno catastrofale, il Giudice di primo grado ha affermato che non è stato dimostrato che l'attore fosse rimasto vivo al momento dell'impatto e, in ogni caso, non è emerso che lo stesso fosse cosciente e che, pertanto, non si poteva procedere al risarcimento anche di tale voce di danno.
Anche detta statuizione è condivisibile.
Il fatto che il corpo di sia stato trovato distante dal veicolo, CP_5
perché sbalzato fuori, a seguito dell'impatto, non costituisce dimostrazione in giudizio della lucidità della vittima nell'imminenza del decesso, in quanto la distanza del corpo dall'auto potrebbe essere la conseguenza del fatto che, appunto, egli sia stato sbalzato fuori dall'auto, come dimostrato dal compendio probatorio in atti.
Alla luce dei dati probatori e della giurisprudenza sopra richiamati, deve riconoscersi che correttamente la sentenza di primo grado ha escluso la pag. 33/45 sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da lucida agonia e del danno biologico terminale.
§§§
Con riferimento al motivo “4) Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute dagli attori per
l'assistenza tecnica da parte del CTP ”. Persona_3
Le parti appellanti insistono sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del tecnico di parte dott. Persona_3
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Sez. 2 del 03.01.2013 n. 84; Cass. sez. 3 del 20.02.2015
n. 3380).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non è stato documentata un'attività del consulente di parte nell'ambito del presente giudizio quale una relazione di parte o osservazioni alla ctu, anche al fine di verificare la congruità dell'importo richiesto.
Quindi, sul punto, il Tribunale ha correttamente evidenziato “……. che non meritino ristoro le spese sostenute da , e Parte_1 Parte_2
per l'assistenza tecnica ad opera del consulente Parte_3
, per un importo pari a € 4.800,00 cadauno: non risulta Persona_3
versata in atto alcuna consulenza di parte e è documentata esclusivamente la partecipazione del consulente di parte al sopralluogo svolto dall'ispettore nel corso del giudizio penale. Non si tratta dunque di una voce di spese ER
afferenti al presente giudizio e, anche a voler intendere l'istanza come una
pag. 34/45 domanda di risarcimento di un ulteriore voce di danno scaturente dal sinistro, la stessa risulta essere stata allegata tardivamente”.
§§§
Con riferimento al motivo n. “5) sul mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per l'assistenza nella fase preliminare e nel procedimento penale da parte degli avv.ti Criaco-Lagazzo (totale assenza di motivazione)” , le parti appellanti hanno affermato che al Giudice di primo grado è completamente sfuggita la richiesta di liquidazione di detta voce di danno per cui non si è pronunciato in alcun modo.
Il motivo è infondato.
Si rileva che nell'atto di gravame viene indicato che “ nel primo grado era stato prodotto il ricorso ex art. 702 cpc notificato al signor in Parte_1
data 11/01/2018, attraverso il quale l'Avv. Daniela Lagazzo chiedeva che lo stesso venisse condannato al pagamento di € 10.030,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA ed € 504,11 quali spese esenti, per le prestazioni professionali dettagliatamente indicate nel ricorso, tutte attinenti al procedimento penale e di costituzione di parte civile per l'incidente per cui è causa”.
Dunque, le stesse parti appellanti hanno affermato che hanno proposto ricorso ex art. 702 bis cpc per il recupero dei crediti professionali dei loro difensori per un'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento penale per l'incidente stradale de quo.
Pertanto, non costituisce oggetto del presente giudizio e, giustamente, il Giudice non espresso alcuna statuizione sul punto.
§§§
pag. 35/45 APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_1
[...]
I MOTIVO
Secondo la compagnia assicurativa la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura proprio perché non indossava la cintura di sicurezza ed è proprio in conseguenza della fuoriuscita dall'abitacolo e del conseguente urto del corpo sull'asfalto che si è verificato il decesso.
È infatti fatto notorio che il corretto uso delle cinture di sicurezza, proprio perché trattiene il corpo in posizione all'interno della vettura, avrebbe certamente impedito proprio il verificarsi dell'evento morte. Il mancato uso della cintura di sicurezza costituisce comunque, quantomeno, una concausa dell'evento morte.
In riforma della sentenza di primo grado ha chiesto darsi atto che: la vittima è stata sbalzata fuori dell'abitacolo perché non utilizzava la cintura di sicurezza il mancato uso della cintura di sicurezza aumenta notevolmente il rischio di morte in caso di incidente stradale proprio in relazione allo sbalzo del corpo al di fuori dell'abitacolo, così come infatti si è verificato nel caso di specie;
sussiste concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza;
per l'effetto, previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia.
Il motivo non merita accoglimento.
pag. 36/45 Nel caso di specie, occorre accertare se la condotta della vittima - sulla base della ricostruzione dell'incidente effettuata dal primo giudice - sia stata eziologicamente capace di concorrere nella determinazione dell'evento dannoso per l'omesso uso delle cinture di sicurezza.
Nel caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 34625 del 12/12/2023).
In termini analoghi, “Il mancato allacciamento della cintura di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che abbia avuto nella produzione delle lesioni, può escludere il diritto al risarcimento, ovvero può ridurre tale diritto in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso purché, per un verso, chi invoca l'omesso uso corretto delle cinture dia concreta prova di tale circostanza e, per altro verso, che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità razionale evitato o ridotto il danno” (Cassazione civile sez. VI,
27/08/2019, n. 21747).
Sulla base di tali premesse, nel caso di specie non sussistono sufficienti elementi per affermare, con l'elevata credibilità razionale richiesta, che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare o ridurre il danno.
Dunque, si condivide quanto statuito dal Giudice di primo grado ove afferma che “la compagnia convenuta non ha dimostrato in alcun modo che
l'utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe scongiurato l'evento letale o avrebbe comportato comunque delle conseguenze più lievi”.
pag. 37/45 A tale considerazione deve aggiungersene un'altra, sostenuta dal
Giudice di primo grado e condivisa dalla Corte: non è, infatti, possibile stabilire, sulla base del compendio in atti, né è stato possibile disporre un approfondimento medico-legale in modo da acclarare che l'evento morte sarebbe stato evitato se il avesse fatto utilizzo delle cinture di CP_5
sicurezza, dal momento che non è stato versato agli atti del giudizio il risultato dell'esame autoptico allo scopo di verificare il tipo di lesioni riportate e quali tra le lesioni riportate siano state letali.
Era onere della società assicuratrice fornire quanto necessari per accertare quanto accaduto: sulla scorta degli elementi in atti, non è possibile sostenere che l'evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in maniera diversa, se il minore avesse indossato la cintura Controparte_5
di sicurezza;
pertanto, il motivo non può essere accolto.
Il MOTIVO
La società assicuratrice ha chiesto, tramite appello incidentale, la riforma della sentenza, statuendo “che l'avere preso posto sul veicolo condotto da un soggetto privo della relativa patente di guida ed in evidente stato di ubriachezza costituisca da parte della vittima,
, trasportato sull'autovettura, un comportamento Controparte_5
colposo di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo. Per l'effetto, previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, con conseguente statuizione di condanna degli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia”.
Il motivo è privo di pregio.
pag. 38/45
La questione si innesta nella interpretazione dell'articolo 1227, primo comma, c.c., che è una delle norme del codice civile disciplinanti la responsabilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della natura - che deve essere colposa - della condotta rilevante.
Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all'articolo 1227, primo comma, occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295/2017).
Nel confermare il suindicato principio la Suprema Corte, già prima con la pronuncia n. 27010/2005, ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso.
Inoltre, il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'articolo 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito.
pag. 39/45 Affinché possa dirsi che tale contegno “colposo” abbia effettivamente concorso alla “causazione” di tale tipologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare (generica o – come nella specie – specifica) alla cui osservanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale. Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare (Cass. Civ. n.
34625/2023).
Orbene, nel valutare tale profilo, il giudice di merito dovrà guardarsi dal rischio “di confondere impropriamente (segnatamente sul piano linguistico- concettuale, e dunque sul terreno operativo) le prospettive di valutazione concernenti, da un lato, l'accertamento del nesso di causalità”, e, dall'altro,
l'accertamento della colpa” dello stesso soggetto (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 29 settembre 2021, n. 26304, Rv. 662534-01). Difatti, se “la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del «più probabile che non»”, l'altra indagine, ovvero quello sulla colpa, “attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento” esaminato, e in particolare “alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi” ( Cass. Sez. 3, sent. 26304 del 2021, cit.).
Dunque, in caso di domanda di risarcimento del danno «iure proprio» proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità
pag. 40/45 della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo stesso ascritta.
Per ritenere, quindi, che il danneggiato concorra con suo fatto colposo a cagionare il danno è necessario che egli attui una materiale condotta, tale da incidere nella produzione del danno stesso, al cui verificarsi egli ha, così attivamente cooperato.
Orbene, fatta applicazione degli esposti principi nella fattispecie in esame, si rileva che l'avere (di appena 17 anni) accettato il Controparte_5
trasporto sull'auto condotta da senza patente e in stato di ebbrezza _4
non configura che egli abbia posto in essere una condizione dell'evento-danno, cioè un antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato.
Non può affermarsi, invero, che, nel caso in esame, si sia, fra conducente e trasportato, formato il consenso alla circolazione con consapevole partecipazione del trasportato alla condotta colposa del conducente e, quindi, l'accettazione del trasporto non può valere quale accettazione dei relativi rischi, né può costituire antecedente necessario per la determinazione del danno.
Pertanto, non si ravvisa tra l'azione di e l'evento un Controparte_5
rapporto di causalità, non potendo la sua condotta assurgere a cooperazione attiva incidente nella determinazione dell'evento.
Inoltre, non viene indicata dai ricorrenti alcuna prova specifica che avrebbe dimostrato che il trasportato era consapevole del superamento da parte del conducente del tasso alcolico consentito, prova necessaria per qualificare colposa la condotta di , ovvero la sua scelta di Controparte_5
pag. 41/45 farsi trasportare sulla vettura guidata da : si limita invece la società _4
assicuratrice ad asserire che l'ebbrezza di era evidente. Questa _4
genericità della doglianza la inficia sotto un profilo ulteriore rispetto a quello finora vagliato, considerato che è notorio che non sempre il superamento del tasso alcolico legale si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che lo abbia oltrepassato, così da poter essere immediatamente percepito da ogni persona di media attenzione e prudenza, a maggior ragione di un giovane ragazzo.
Quindi, si conferma quanto statuito dal Tribunale sul punto.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In punto di spese del giudizio di primo grado, la rideterminazione di una parte del danno liquidato, giustifica la condanna a carico di
[...]
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_3 _4
loro, delle spese del primo grado a degli attori di primo grado, liquidate in
Euro € 29.194,10, cosi determinate: valore della causa Euro 348.079,00
(considerato il valore più elevato liquidato - Cass. 10367/2024), scaglione da €
260.001 a € 520.000, valori medi, di cui € € 3.544,00 per fase di studio, €
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase trattazione/istruttoria, €
6.164,00 per fase decisionale, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) di Euro 6.737,10, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive.
In tema di spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento di taluno dei motivi di appello e il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società assicurativa giustifica la condanna, a carico degli appellati in solido,
pag. 42/45 del pagamento delle spese, liquidate in € 26.154,70 (considerato il valore più elevato liquidato - Cass. 10367/2024 – Euro 348.079,00, scaglione da € 260.001
a € 520.000, valori medi, di cui € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase trattazione/istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) di Euro € 6.035,70, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive – ), che dovrà essere corrisposta da e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro in favore dei difensori distrattari ex art. 93 _4
cpc di Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellanti, che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. e di e
[...] Controparte_3
, avverso la sentenza n.1192 pubblicata il 16.12.2019 dal Tribunale _4
di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. In riforma dell'impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al Controparte_3 _4
pagamento della somma di € 348.079,00 a favore di;
Parte_1
pag. 43/45 della somma di € 110.0370,00, a favore di Parte_2
della somma di € 144.330,00 a favore di a Parte_3
titolo di risarcimento per danno non patrimoniale da rapporto parentale, previa detrazione di quanto già corrisposto;
oltre interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta nel resto l'appello principale.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
4. Condanna e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del _4
primo grado di giudizio, liquidate nella somma di pari a €
26.154,70, in favore degli attori di primo grado;
5. Condanna e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del _4 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di pari a € 29.194,10, in favore dei difensori distrattarii ex art. 93 cpc degli appellanti, che ne hanno fatto richiesta.
6. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello incidentale.
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Viviana Cusolito
pag. 44/45
pag. 45/45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
dott.ssa Cusolito Viviana Presidente dott.ssa Acacia Ivana Consigliere dott.ssa La Rosa Stefania Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415-2020 R.G., promossa
DA
(c.f. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._3 dagli Avv.ti Domenicantonio Scordo (c.f. ) e Carmelo C.F._4
Macrì (c.f. ), indirizzo PEC: C.F._5
Email_1
Appellanti
CONTRO
(codice fiscale e partita i.v.a. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall 'avv. (codice fiscale ), indirizzo di Controparte_2 C.F._6 posta elettronica certificata Email_2
Appellata e Appellante incidentale
E
e Controparte_3 _4
Appellati contumaci
avente ad oggetto: risarcimento danni per morte di un congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'08.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, gli avv.ti Avv.
Domenico Antonio Scordo e Avv. Carmelo Macrì, difensori degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni” si riporta a quanto dedotto, eccepito
e richiesto nei propri atti e scritti difensivi da aversi qui integralmente riprodotti
e trascritti, nessuno escluso, in particolar modo si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati. Impugna e contesta quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'appellata perchè infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, inammissibile e comunque non supportato da nessuna evidenza di fatto o processuale. Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita che la causa venga rinviata per la trattazione ed ammissione dei mezzi istruttori. In ogni caso, si precisano le conclusioni, riportandosi a quelle formulate negli scritti difensivi di parte”.
L'avv. nell'interesse dell'appellata Controparte_2 [...]
, formulava le seguenti conclusioni “ piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello adita, rigettate le contrarie istanze, difese ed eccezioni, (sull'appello incidentale) in accoglimento del I motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società di assicurazioni, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, riconoscere come colposo il comportamento della vittima, e, per l'effetto, previa Controparte_5
statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa
pag. 2/45 misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia;
in accoglimento del II motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società di assicurazioni, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, riconoscere come colposo il comportamento della vittima, e, per l'effetto, Controparte_5
previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia;
con vittoria, comunque, di spese del giudizio;
rigettare integralmente la domanda proposta dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata. Precisate, pertanto, le conclusioni, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza ai sensi dell'art.
190 c.p.c. (vecchia formulazione)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2
e , fratelli e cognato della vittima, Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio la IA nonché i Controparte_1
signori e , dinanzi al Tribunale di Locri Controparte_3 _4
esponendo:
- che il giorno 27/05/2011, verso le ore 06,30 circa, sulla SS 106 al Km
71+400 nel Comune di Bianco (RC), si era verificato un incidente stradale in pag. 3/45 cui aveva perso la vita il minore , nato a [...] il Controparte_5
12/02/1994, rispettivamente figlio di , fratello di Parte_1 Parte_2
e e cognato di;
-che il minore
[...] Parte_3 Parte_4
viaggiava a bordo dell'autovettura Renault Clio di colore blu, Tg. DY744GR, di proprietà di , nato a [...] il [...], residente in Controparte_3
Africo (R.C.) via Mazzini,1, trav. I, e condotta dal sig. , nato a _4
Locri (RC) il 16/05/1990, residente in [...], trav. I;
-che le Forze dell'Ordine (Stazione Carabinieri di Africo Nuovo) intervenute sul luogo del sinistro avevano accertato che l'autovettura in questione viaggiava con senso di marcia , Controparte_6
quando giunta in prossimità di una curva destrosa, dapprima era andata ad impattare contro il guardrail posto sulla destra della carreggiata, dopo di che violentemente era andata a sbattere contro il muro di cemento armato posto sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia dell'auto, per poi ribaltarsi più volte sulla carreggiata stradale, finendo la sua corsa ribaltata;
-che i militari intervenuti unitamente al medico del 118 avevano accertato il decesso del minore avvenuto a seguito dei Controparte_5
numerosi traumi subiti in conseguenza dell'incidente;
-che, successivamente, veniva accertato che il conducente _4
, ricoverato per le lesioni subite presso l'Ospedale di Locri, al controllo
[...]
alcolemico risultava aver assunto delle sostanze alcoliche che, misurate alle ore 10,52, erano pari a 1,01 g/l, quindi superiore a 0,8 g/l previsto come limite massimo e risultava sprovvisto di patente di guida;
-che in conseguenza degli accertamenti effettuati, il _4
veniva denunciato alla competente autorità per rispondere dei reati p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. B, comma 2 bis e comma 2 sexies CdS, nonché del reato p. e p. 589, comma 2 c.p. e art. 61, n. 3 c.p., con procedimento iscritto al pag. 4/45 nr. 1099/2011 RGNR, che si concludeva con sentenza di condanna, essendosi acclarata la sua respionsabilità.
Alla luce delle descritte premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità indicate in premessa e che gli attori hanno diritto ad essere risarciti di tutti i danni subiti, per gli effetti, accertare e determinare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti il sinistro de quo, che allo stato si quantificano come segue: complessivi €
444.050,00; ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con diverso atto di citazione, iscritto al n RG. 1213/2013, , Parte_1
padre della vittima, conveniva dinanzi al Tribunale di Locri – Sez. Civile, la
IA , nonché i Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_3
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il _4
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità indicate in premessa e che l'attore ha diritto ad essere risarcito di tutti
i danni subiti;
per gli effetti, accertare e determinare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti il sinistro de quo, che allo stato si quantificano come segue: - per il danno tanatologico determinare in modo
pag. 5/45 personalizzato sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, e comunque non inferiore alla misura massima prevista dalle tabelle in uso presso l'intestato
Tribunale pari ad € 326.150,00; - per il danno psichico proprio la somma di €
113.904,00 quale danno biologico permanente e temporaneo;
- per le spese funerarie la somma di € 4.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo”.
In entrambi i giudizi si costituiva la sola IA
[...]
, mentre veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 CP_3
e .
[...] _4
La IA chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p., essendosi , e Parte_1 Parte_2 [...]
costituiti parte civile nel processo penale. Instava, inoltre, per la Parte_3
riunione dei due giudizi. Nel merito, chiedeva che venisse rigettata la domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata. Eccepiva, poi, il concorso di colpa del defunto per aver scelto Controparte_5
consapevolmente di salire a bordo di una vettura condotta da un soggetto sprovvisto di patente e in stato di ebbrezza e per non aver indossato la cintura di sicurezza. Contestava, inoltre, la possibilità di risarcire il danno iure hereditatis vantato dagli attori per essere deceduto Controparte_5
immediatamente dopo l'impatto. Rilevava, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata.
Con provvedimento datato 18/03/2014 il Giudicante del tempo rigettava la richiesta di sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in quanto non ricorrevano i presupposti ex lege.
pag. 6/45 In data 09/07/2014, il procedimento iscritto al n. RG 1213/2013 veniva riunito al giudizio iscritto al n. 1191/2013. Con ordinanza del 29/06/2015, il
Tribunale di Locri, su apposita istanza, provvedeva a liquidare una provvisionale nei confronti degli attori , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
quantificata in € 45.000,00 cadauno.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, all'udienza del
20.04.2016, sulle circostanze di fatto capitolate ed oggetto di causa, mentre non era espletato l'interrogatorio formale per assenza degli interrogandi e . _4 Controparte_3
Veniva, inoltre, disposta dal GOT consulenza tecnica d'ufficio medico- legale (c.t.u. designato dott. , sulla persona dei tre Persona_1
congiunti al fine di accertare la natura, la durata, l'entità e la CP_5
compatibilità del (presunto) danno iure proprio da questi lamentato in conseguenza del decesso del loro congiunto e quant'altro ritenuto, sul punto, utile e conducente ai fini di causa.
Con il deposito e l'esame dell'elaborato peritale e dopo avere ricevuto i chiarimenti richiesti da parte del consulente tecnico di ufficio, si chiudeva sostanzialmente l'istruzione probatoria del processo di primo grado.
All'udienza dell'11/09/2019, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza n.1192 pubblicata il 16.12.2019 il Tribunale di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al n.
1191/2013 RG e 1213/2013 RG, così statuiva: “ 1) accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva a;
2) _4
pag. 7/45 condanna , e Controparte_1 Controparte_3 _4
, in solido tra loro, al pagamento in favore: • in favore di della
[...] Parte_1
somma di € 4000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di €
220.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € Parte_2
70.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € 85.000,00 a titolo Parte_3
di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 secondo i criteri indicati in parte motiva;
• in favore di della somma di € 12.010,00 a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di , e Parte_2 Parte_3
delle spese di giudizio, liquidandole in € 18.948,68 ( di cui € 700,68 Parte_4
per spese e € 18.248,00 per compensi, aumentati per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2), oltre I.V.A., c.p.a con pag. 8/45 aliquote di legge e spese generali nella misura del 15%; 4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1
liquidandole in € 19.458,68 ( di cui € 1096,68 per spese e € 18.452,00 per compensi), oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15% 5) pone gli oneri della C.T.U., liquidati con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Il Tribunale di Reggio Calabria, preliminarmente, con riferimento alla richiesta, formulata dalla compagnia convenuta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.p. per la pendenza di un giudizio penale a carico di in cui gli attori , e _4 Parte_1 Parte_2
erano costituiti parte civile, la stessa veniva ritenuta Parte_3
abbandonata, non essendo stata riproposta successivamente all'ordinanza del18.3.2014.
In ogni caso, precisava che la sospensione necessaria del giudizio civile
è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.
Nel merito riteneva provata la dinamica del sinistro, la responsabilità nella causazione del sinistro di e la presenza a bordo del veicolo _4
di , il quale era stato provato nel processo penale che non Controparte_5
indossasse la cintura di sicurezza.
Utilizzava, ai fini della ricostruzione dell'evento e del riparto di responsabilità, anche la consulenza tecnica espletata in sede di indagini preliminari nel proc. penale N. 1099/2011, a firma del consulente ER
, nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
[...]
pag. 9/45 Locri, procedimento conclusosi con l'affermazione della penale responsabilità del . _4
Il tecnico della Procura ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
era alla guida del veicolo su cui era trasportato _4 CP_5
e stava percorrendo la SS106 (E90) con direzione di marcia Reggio
[...]
Calabria- Catanzaro, quando, giunto in prossimità del km 71+300 si trovava a percorrere la corsia riservata al senso opposto. Percorreva, quindi, altri 30 mt, lasciando una traccia gommosa radente che suggerisce il rientro sulla propria corsia di marcia, ma andava a sbattere con la fiancata destra contro il guardrail posto al margine della carreggiata piegando il palo di sostegno e flettendo le bande ondulate nonché lasciando tracce di penumatici di destra oltre il margine bituminoso. Riprendeva di rimbalzo la sede stradale, proiettandosi con elevata energia cinetica contro il muro di contenimento della scarpata posto sulla sinistra della carreggiata alla distanza di mt 45 dove impattava con estrema violenza. Il veicolo lasciava profonde scalfiture sul muro e si ribaltava su se stesso, scarrocciando per ulteriori mt. 55 e durante tale ultima fase il trasportato usciva dall'abitacolo e Controparte_5
rimaneva sul manto stradale privo di vita. Il consulente del PM, facendo riferimento alle due collisioni e alla posizione di quiete raggiunta, ha ricostruito la velocità di circolazione del veicolo condotto da _4
in oltre 170 km/h e quindi ben oltre il limite massimo consentito per
[...]
quel tratto di strada pari a 50 km/h.; ciò ha integrato indubbiamente la violazione dell'art. 142 CdS. In ordine alla posizione assunta dal veicolo prima di iniziare la frenata, e cioè nella corsia riservata al senso opposto di marcia, ciò è stato ricondotto dal tecnico, con ragionamento logico ed in modo del tutto plausibile, allo stato di alterazione psicofisica del sul quale è _4
stata rilevata (vedasi certificazione in atti) la presenza di sostanza alcolica
pag. 10/45 pari a 1,01 g/l allorquando il limite meassimo consentito è pari a 0,50
g/l, concretandosi, dunque, la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) CdS.
Tale dinamica, invero non contestata dalla IA convenuta, è stata acclarata dal Tribunale di Locri, Sez. Penale, con sentenza n. 893/2016,
R.G.N.R. 1099/2011, che ha dichiarato la piena responsabilità del Sig. _4
in ordine al verificarsi del sinistro stradale.
[...]
Essendo, dunque, indubbia la responsabilità del convenuto _4
, valutava se la condotta della vittima avesse inciso quale concausa
[...]
della verificazione dell'evento.
Evidenziava che il terzo danneggiato condivide la responsabilità con il danneggiante solo se, con un contributo eziologico (che può estrinsecarsi sia in una condotta attiva che in una condotta passiva), si inserisce nella serie causale dalla quale discende l'evento dannoso, situazione questa che non ravvisava nel caso di specie, atteso che non solo non vi era prova che il fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente, ma CP_5
mancava una cooperazione della condotta della vittima di essere salito a bordo del veicolo condotto dal nella determinazione del sinistro. _4
Con riferimento al rilievo da attribuire alla circostanza che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza, rammentava che che l''art. 172 del Codice Strada prevede non solo l'obbligo per il conducente ed il passeggero trasportato in un veicolo di indossare la cintura di sicurezza e ciò ovviamente per prevenire le conseguenze dannose in caso di incidente ma, dispone, anche che il conducente del veicolo debba assicurarsi che i dispositivi di sicurezza siano efficienti;
inoltre, secondo quello che è l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, il conducente deve “pretendere” che i e il trasportato indossi effettivamente le cinture sino all'ipotesi di rifiutare il trasporto.
pag. 11/45 Rilevava, però, che il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno.
Evidenziava che, nel caso di specie, non è stato dimostrato che l'uso dei presidi di sicurezza avrebbe potuto evitare o attenuare le conseguenze dannose del sinistro, anche in considerazione della violenza degli urti che hanno preceduto la fuoriuscita del dell'abitacolo. CP_5
Disattendeva, pertanto, la richiesta della compagnia assicuratrice di riduzione degli obblighi risarcitori in ragione della condotta colposa della vittima.
Statuiva, con riferimento alla quantificazione del danno, che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subìto, ma non deve comportare duplicazioni risarcitorie, sicché spettava al giudice accertarne l'effettiva consistenza, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate nel caso concreto.
Riteneva che, per quanto riguarda il danno biologico in capo agli eredi, consistente non nella semplice sofferenza morale scaturente da eventi luttuosi come quello oggetto di causa, quanto piuttosto in una vera e propria lesione alla propria integrità psichica, esso fosse da escludere, ritendendolo non sufficientemente provato, disattendendo le risultanze della Ctu espletata nel corso del giudizio sul punto.
Sosteneva, per quanto riguarda il danno da lesione del rapporto parentale spettante iure proprio agli eredi della vittima, che il padre e i fratelli della vittima possono usufruire del regime probatorio semplificato, riconoscendolo, alla luce del quadro probatorio esistente, nella misura pag. 12/45 determinata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, liquidando il danno patito dal padre, , in € 220.000,00 (in una forbice che va Parte_1
da € 165.960,00 a € 331.920,00); il fratello in € 70.000,00 (in una forbice Pt_2
che va da € 24.020,00 a € 144.130,00); la RE visto il particolare Parte_3
legame emerso dall'istruttoria svolta, in € 85.000,00 (valore medio tra il minimo e il massimo previsto). Con riferimento, invece, a , Parte_4
trattandosi non di un parente, ma di un affine in linea collaterale di secondo grado in euro 12.010,00.
Per ciò che concerne il danno morale cd. catastrofale subito dalla vittima, richiesto dagli attori iure hereditatis, esso veniva escluso dal giudice, in quanto, sostanziandosi nella sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente e presupponendo, quindi, lo stato di coscienza della vittima, si riteneva che non era stato dimostrato che l'attore fosse rimasto vivo al momento dell'impatto e, in ogni caso, non era emerso che lo stesso fosse stato cosciente e, quindi, non poteva procedersi al risarcimento di tale voce di danno.
Rigettava la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dagli attori per la consulenza di parte del dott. . Persona_3
Applicava il principio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite.
§§§
Con atto di citazione del 23.07.2020 i sigg.ri , Parte_1 [...]
e proponevano appello avverso l'indicata Parte_3 Parte_2
sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
pag. 13/45 “1) sul mancato riconoscimento del “danno non patrimoniale patito iure proprio” agli attori per la perdita del loro congiunto (pagg. 11 e 12 sentenza).
Le parti appellanti affermavano che il Giudice di prime cure disattendeva erroneamente le risultanze della consulenza medica disposta dal
Tribunale stesso (ctu del dott. , al fine di accertare il danno di natura Per_1
psichica derivato agli attori, a causa dell'evento morte del proprio congiunto.
Asserivano di aver adeguatamente sorretto la richiesta di liquidazione del “danno proprio”, allegando idonea certificazione medica, nonché perizia di parte redatta da professionista qualificato.
Si dolevano del fatto che il Tribunale non aveva in alcun modo spiegato perché avesse assunto una posizione nettamente divergente rispetto a quella del suo ausiliario tecnico (ma anche del consulente di parte), integrando così un grave vizio motivazionale.
“2) sulla quantificazione del “danno da perdita del rapporto parentale”
Le parti appellanti asserivano che il giudice di primo grado, pur riconoscendo la particolare situazione familiare dei superstiti e il danno da perdita del rapporto parentale, riteneva di applicare le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, adottate dal Tribunale di primo grado, stabilendo un risarcimento nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dalle stesse, quando ricorrevano i presupposti, pur riconosciuti, per l'abbandono del criterio tabellare, anche nella previsione massima, in quanto inadeguate a ristorare il danno effettivo così come rappresentato e provato in corso di giudizio.
Sostenevano che vi erano tutti i presupposti, nel caso di specie, per superare i limiti stabiliti dalle tabelle di Milano o, quantomeno, applicarle nel pag. 14/45 loro limite massimo e, perciò, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nel senso richiesto proprio in punto di quantificazione del danno.
“3) danno iure hereditatis… e danno biologico – danno terminale”
Parte appellante lamentava che il Giudice avrebbe errato nel non riconoscere il danno cd. catastrofale in capo alla vittima, nonché quello biologico terminale, trasmissibile iure hereditatis agli appellanti, motivandolo sulla circostanza che non sarebbe stata data prova del fatto che l'attore era rimasto vivo subito dopo l'impatto. Gli appellanti affermavano che il minore non sarebbe deceduto subito dopo l'impatto, Controparte_5
ma sarebbe sopravvissuto per un certo periodo, avendo tutto il tempo di percepire il dolore delle lesioni mortali subite a causa dell'incidente.
“4) sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute dagli attori per l'assistenza tecnica da parte del CTP
” Persona_3
Parti appellanti sostenevano che la CTP da essi espletata ha natura di allegazione difensiva tecnica e le relative spese rientrano, di conseguenza, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
“5) sul mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per
l'assistenza nella fase preliminare e nel procedimento penale da parte degli avv.ti Criaco-Lagazzo (totale assenza di motivazione).”
Le parti appellanti asserivano che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di statuire sulla richiesta di liquidazione di detta voce di danno.
§§§
pag. 15/45 Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame principale per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, al fine di riconoscere come colposo il comportamento della vittima, , a causa della mancata adozione della cintura di Controparte_5
sicurezza e della circostanza di essere salito a bordo di una vettura condotta da soggetto senza patente e in stato di ebrezza alcolica e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente, il risarcimento del danno in favore degli eredi e, conseguentemente, condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia.
Con ordinanza del 21.04.2021 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e Controparte_3
_4
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
§§§
pag. 16/45 Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art.
342 c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che
l'atto d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
La finalità dell'art. 342 c.p.c. è infatti quella di consentire al giudice e alla controparte di individuare agevolmente le ragioni della contestazione e non quella di imporre una rigida formalità che possa pregiudicare il diritto di difesa dell'appellante (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2019, n. 30459). (Cass. Civ., Sez.
VI, 24.07.2013, n. 18020).
Pertanto, un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'art. 342 c.p.c. risulterebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sanciti dall'art. 24 Cost., il quale garantisce il diritto di difesa, e dall'art. 111 Cost., che impone il principio del giusto processo.
Le argomentazioni su cui si fondano le contestazioni sono senz'altro idonee a puntualizzare quali siano le modifiche richieste, rispecchiando quanto indicato dalle SSUU della Corte di Cassazione, ord. n.36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
pag. 17/45 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
L'art. 342 c.p.c. richiede che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l'esame alle questioni controverse.
Principi recentemente confermati dalla Suprema Corte che ha puntualizzato “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno , non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
– previsto dall'art. 342, comma 1, cpc- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte , anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione , ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata , siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure “(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del
25.01.2023).
Nella fattispecie in esame, gli indicati requisiti sono stati osservati: sono state specificatamente indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'atto di appello è, pertanto, dotato del necessario corredo espositivo, illustrativo ed argomentativo, richiesto ai fini della sua ammissibilità.
§§§
pag. 18/45 Andando a verificare il merito, in relazione agli specifici motivi di gravame principale, si osserva quanto segue.
“1) sul mancato riconoscimento del “danno non patrimoniale patito iure proprio” agli attori per la perdita del loro congiunto”.
Parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure non ha motivato sufficientemente perché si sia discostato dalle risultanze della Ctu
(ma anche del consulente di parte), integrando così un vizio motivazionale.
Ha evidenziato che, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, la decisione impugnata è da considerarsi viziata, in quanto era dovere del giudice disporre una nuova perizia, ritenendo di doversi discostare dal parere dello specialista, perché l'indagine presupponeva particolari cognizioni scientifiche.
Le doglianze sono infondate.
Si premette che la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Ne consegue che l'autorità giudicante che abbia disposto una consulenza tecnica può anche disattenderne le risultanze ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
È pacifico, dunque, il principio per cui le conclusioni del C.T.U. non hanno valore vincolante per il giudice di merito (in quanto peritus peritorum), potendo quest'ultimo liberamente, purché motivatamente, disattenderle (Cass. civ., 14/03/2019, n. 7354; Cass. civ., 21/12/2017, n. 30733; Cass.
pag. 19/45 civ., 7/08/2014, n. 17757; Cass. civ., 3/03/2011, n. 5148; Cass. civ., 22/11/2010, n.
23592).
Esposti i principi regolatori in materia, si osserva, nel caso di specie, che il Tribunale di prime cure ha diffusamente motivato, in termini analitici ed esenti da vizi (logici o giuridici), le ragioni che imponevano di discostarsi dalle risultanze peritali.
E ciò con riguardo, in particolare, già ancor prima della sentenza, poiché con ordinanza dell'11.12.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2018, ha affermato “che i chiarimenti forniti dal CTU, dott. Per_1
, non hanno superato le perplessità manifestate dalla convenuta
[...]
tanto da ritenere inopportuno disporre la Controparte_1
rinnovazione della consulenza alla luce della scarna e circoscritta temporalmente documentazione medica in atti (non rilasciata tra l'altro da una struttura pubblica) e del lasso di tempo trascorso dall'evento traumatico (che priverebbe di qualsivoglia utilità i test psico – diagnostici necessari per verificare la presenza di un DPTS)”.
Dunque, già nel corso dell'attività processuale, il Tribunale ha tenuto conto delle osservazioni mosse dalle parti alla relazione peritale, al punto da invitare il perito a rendere dei chiarimenti.
Nell'esaminare i chiarimenti resi dal Ctu il Giudice, non ha, poi, ravvisato la necessità di un rinnovo dell'accertamento tecnico per l'insussistenza di elementi idonei al riguardo.
Si rileva che il giudice di prime cure, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare.
pag. 20/45 In sede di motivazione della sentenza impugnata il Tribunale ha specificato “Per quanto riguarda, invece, il danno biologico, consistente dunque non nella semplice sofferenza morale scaturente da eventi luttuosi come quello oggetto di causa, quanto piuttosto in una vera e propria lesione alla propria integrità psichica, la quale deve costituire, esso deve formare oggetto di apposito accertamento medico. Nel caso di specie, il precedente Giudicante ha disposto CTU medico legale pur in difetto di adeguata documentazione medica di cui l'ausiliario potesse avvalersi. Era, infatti, presente agli atti del giudizio, oltre ad una consulenza di parte, un unico certificato medico, tra l'altro non rilasciato da struttura pubblica, per ciascun familiare, risalente temporalmente a diversi anni dopo dell'occorso, tale da non consentire di ricondurre causalmente la patologia accertata all'evento luttuoso.
Dunque, si ritiene che la CTU avesse carattere esplorativo. In ogni caso, ritiene il Giudicante che le risultanze della consulenza siano da disattendere, risultando le stesse identiche per tutti e tre i periziati e soprattutto non adeguatamente motivate: in particolare, anche all'indomani dei chiarimenti richiesti, non sono emersi gli elementi posti a sostegno della diagnosi effettuata.
Ed invero, sebbene nella diagnosi di “disturbo post traumatico da stress” assuma centralità il colloquio strutturato, per l'esame delle condizioni mentali si assumono necessari i test mentali quale utile supporto per la quantificazione del danno stesso. In ogni caso, a distanza di molti anni dall'occorso e considerando il deficit di certificazione medica che comprovasse
l'emergere della patologia in prossimità del lutto e il perdurare della stessa fino all'epoca dell'accertamento peritale, deve ritenersi che le conclusioni del CTU non siano sorrette da adeguato supporto logico- motivazionale”.
pag. 21/45 Quindi, il Tribunale ha ampiamente e motivatamente argomentato il dissenso alle conclusioni e alla metodologia di accertamento operata dal tecnico d'ufficio.
Si rileva, inoltre, che la parte che lamenta un difetto di motivazione ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza, attraverso rilievi alquanto generici, senza illustrare su quali elementi le conclusioni del dott. potessero essere considerate riconoscimento e prova del diritto Per_1
richiesto dai sigg.ri CP_5
Per contro, il giudice di prime cure ha esaustivamente indicato le lacune presenti nella relazione e che le considerazioni mediche risultano eccessivamente sintetiche e ripetitive atteso che ha riscontrato le stesse problematiche per tutti e tre i periziandi.
Ha evidenziato che il tecnico non ha argomentato il perché della ricorrenza, nei tre casi sottoposti al suo esame, della patologia diagnosticata
(il disturbo post traumatico da stress) che avrebbe causato nei tre attori un'invalidità permanente del 12%, del 12% e del 13% del loro complessivo stato di integrità psichica.
A fronte di una carenza documentale in atti, il Ctu ha omesso ogni riferimento alla certificazione clinica acquisita che documenti la patologia psichiatrica;
ancora, mancano precisi riferimenti temporali circa il decorso clinico e l'evoluzione della malattia. Mancano gli elementi per individuare un iter diagnostico e terapeutico seguito dai periziandi;
mancano riferimenti specifici e documentazione di eventuali terapie farmacologiche eseguite dai periziandi;
manca la descrizione di un valido e dettagliato esame clinico –
pag. 22/45 obiettivo specialistico dei periziandi;
mancano i riferimenti e le dimostrazioni del rispetto dei criteri diagnostici stabiliti per la diagnosi di DPTS.
Con riferimento, invece, al fatto che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del parere del ctp si rileva che, in ogni caso, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e fondati su elementi esaurienti e fondati sugli atti e sull'attività processuale espletata.
§§§
“2) sulla quantificazione del “danno da perdita del rapporto parentale”
Le parti appellanti hanno affermato che il giudice di primo grado, pur riconoscendo i principi integranti il danno da perdita del rapporto parentale, nonché la particolare situazione familiare dei superstiti, ha ritenuto di applicare le tabelle Milanesi, in uso presso il Tribunale, stabilendo un risarcimento nella misura (circa) media tra il minimo e il massimo previsto dalle stesse, quando ricorrevano i presupposti, pur riconosciuti, per l'abbandono del criterio tabellare, anche nella previsione massima, in quanto inadeguate a ristorare il danno effettivo così come rappresentato e provato in corso di giudizio.
Hanno chiesto, dunque, l'applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità integranti nuovi criteri attraverso anche il
“sistema a punti”.
Il motivo è fondato.
pag. 23/45
Si rileva che il Tribunale ha affermato “Per ciò che riguarda, invece, il danno da perdita del rapporto parentale, il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, si presume abbia determinato un danno patrimoniale in capo ai soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, per la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare. In tal caso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Cass. Civ., n. 4253/2012, Cass. Civ. n.
10527/2011).”.
“Nel caso in esame, il padre e i fratelli della vittima possono usufruire del regime probatorio semplificato ai fini dell'accertamento del danno da lesione del rapporto parentale, familiare, dovendosi ritenere il pregiudizio sussistente secondo il principio dell'"id quod plerumque accidit", nonché della mancata insorgenza di elementi di segno contrario denotanti la sussistenza di contrasti tra i soggetti, familiari interessati, o finanche di rottura di tale legame. Al contrario, la prova testimoniale ha acclarato che il padre ed il fratello della vittima convivessero con questa. Per ciò che riguarda la RE , Parte_3
ella, anche all'indomani del matrimonio, ha continuato a vivere nello stesso stabile di . È infatti emerso che l'attrice, dopo la morte della madre, si CP_5
è presa cura del fratello fin da quando questi aveva nove anni”
“Siffatto quadro probatorio porta a ritenere che sussiste in capo al padre, alla RE ed al fratello di il diritto al risarcimento del danno Controparte_5
non patrimoniale nella misura determinata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale
pag. 24/45 di Milano e, applicate da questo Tribunale: in particolare il danno patito dal padre, , può quantificarsi in € 220.000,00 (in una forbice che va da Parte_1
€ 165.960,00 a € 331.920,00); per quanto riguarda il fratello il danno Pt_2
patito può quantificarsi in € 70.000,00 (in una forbice che va da € 24.020,00 a €
144.130,00); per la RE , visto il particolare legame emerso Parte_3
dall'istruttoria svolta, si ritiene equo quantificare il danno patito in € 85.000,00
(valore medio tra il minimo e il massimo previsto).”
Non può non considerarsi che il primo giudice abbia effettuato una liquidazione del danno ai minimi/medi tabellari.
La detta liquidazione non è condivisibile.
Il Giudice di primo grado non ha motivato la ragione secondo cui la liquidazione è stata effettuata secondo i criteri minimi/medi adottati, atteso che era necessario motivare la detta scelta, indicando le relative circostanze poste a sostegno dell'anzidetto criterio di calcolo.
E' da evidenziare anzitutto che, con riguardo all'entità del danno risarcibile, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass.
Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021).
pag. 25/45 Sul punto, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n.
31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ.
n. 25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018; cfr. Cass. civ. n.
22397/2022).
Ai fini della concreta liquidazione del predetto danno, le tabelle di elaborazione giurisprudenziale, consentono di tenere conto delle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno
(v. Cass. civ. n. 25541/2022).
Si evidenzia che dalla data della sentenza di primo grado (16.12.2019) ad oggi, tuttavia, si è assistito al progressivo affinamento dei criteri finalizzati ad assicurare una tendenziale omogeneità di giudizio in materia di
pag. 26/45 liquidazione dei danni di natura non patrimoniale e, in particolare, al reiterato aggiornamento delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le ultime delle quali adottate il 4.6.2024 – ed alle quali questa Corte intende attenersi.
Si osserva, sul punto, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata ( Cass. n. 25213 del 19/09/2024).
La tabella alla quale occorre fare riferimento ai fini della presente decisione - conformemente agli ultimi arresti giurisprudenziali - è quella milanese del giugno 2024.
Ed, infatti, principio affermato dalla Corte di legittimità è quello per cui, nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla S.C., secondo cui, «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
pag. 27/45 l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Le tabelle di Milano del 2024, elaborate a seguito di tale pronuncia, rispettano ed applicano i principi elaborati dalla Corte di cassazione.
Sono state considerate, infatti, le circostanze indicate dalla Cassazione
e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: 1) l'età della vittima primaria;
2) l'età della vittima secondaria;
3) la convivenza;
4) l'esistenza di superstiti;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva”, la quinta è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Inoltre, è da evidenziare sul punto come, in ipotesi di cambiamento delle tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto nelle more tra l'introduzione del giudizio
e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cassazione civile sez. III,
29/05/2015, n.11152).
Le tabelle del 2024 consentono di graduare, pertanto, l'aspetto relativo alla natura della relazione, che nel caso di specie, appare, peraltro, particolarmente delicato, atteso che dagli atti risulta che il pag. 28/45 decesso del minore è intervenuto all'interno di un nucleo familiare ove la madre della vittima, era deceduta in data 14/11/2003, quando il Persona_4
minore aveva nove anni;
i germani e erano, Parte_3 Pt_2 CP_5
quindi, orfani di madre. Per sopperire all'assenza della figura materna la RE ha, peraltro, dovuto accollarsi l'onere di diventare la figura Parte_3
femminile di riferimento per il fratello minore, tanto che la vittima ha continuato a vivere con assiduità nel nucleo familiare della RE Parte_3
anche dopo il matrimonio della stessa avvenuto in data 03/04/2011.
Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere riformata.
Nel caso di specie la vittima aveva 17 anni quando Controparte_5
si è verificato il sinistro;
il padre 50 anni;
il fratello 26 Parte_1 Pt_2
anni; la RE 23 anni. Parte_3
Secondo la relativa tabella del 2024, il c.d. “valore punto” per la perdita del figlio è pari ad € 3.911,00 (con c.d. “cap“di € 391.103,18), mentre per la perdita del fratello è pari ad € 1.698,00 (con c.c. “cap” di € 169.830,60).
Applicando dunque le nuove tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del congiunto Controparte_5
- deceduto all'età di quasi 17 anni - va complessivamente determinato come segue:
• Quanto al padre , l'importo del risarcimento deve Parte_1
essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 50 anni al momento dell'incidente, è genitore della vittima ed era convivente, pervenendosi all'importo di € 348.079,00 così determinato:
• Valore del Punto Base: € 3.911,00; Punti in base all'età del congiunto:20; Punti in base all'età della vittima: 26; punti pag. 29/45 per convivenza tra congiunto e vittima 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ; Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio 15); Punti totali riconosciuti: 74
• Quanto al fratello l'importo del risarcimento Parte_2
deve essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 26 anni al momento dell'incidente, è fratello della vittima, era convivente, pervenendosi all'importo di € 110.0370,00, così determinato:
• Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto:18; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio
15); Punti totali riconosciuti:50.
• Quanto alla RE l'importo del Parte_3
risarcimento deve essere determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 23 anni al momento dell'incidente, è RE della vittima ed era convivente per un certo periodo, pervenendosi all'importo di 144.330,00, così determinato:
• Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto:18; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12: ; Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio 15); Punti totali riconosciuti:70.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici pag. 30/45 ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. n. 18771/2019; Cass. n.
11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d. “attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 25.05.2011) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo
§§§
Con riferimento al motivo “3) danno iure hereditatis… e danno biologico – danno terminale” si osserva quanto segue.
Le parti appellanti hanno lamentato un'erronea valutazione, operata dal giudice di primo grado, nel sostenere che non sia stata data prova del fatto che era rimasto vivo subito dopo l'impatto. Controparte_5
Hanno sostenuto che, dopo l'incidente lo sfortunato ragazzo è sopravvissuto per un lasso di tempo apprezzabile e ciò si desumerebbe dal fatto che il suo corpo è stato rinvenuto distante dal veicolo sul quale
pag. 31/45 viaggiava; da ciò ne discenderebbe la circostanza che egli avrebbe tentato di allontanarsi dal veicolo e, quindi, sarebbe stato lucido. Pertanto, avrebbe maturato in proprio il diritto ad essere risarcito, Controparte_5
diritto trasmissibile agli eredi.
Chiedevano, quindi, il riconoscimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale o danno catastrofale in capo alla vittima, trasmissibili iure hereditatis.
Il motivo è privo di pregio.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza 23 marzo 2024 n. 7923).
Il danno biologico terminale è, quindi, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, quindi, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che, progressivamente, peggiori fino a cagionare la pag. 32/45 morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. E' richiesto, infatti, che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo.
Con riferimento a tale danno biologico terminale, mel caso di specie, alla luce del complesso probatorio sopra esposto, è condivisibile la statuizione del giudice che ha ritenuto che, anche a voler ritenere che non Controparte_5
sia morto sul colpo, va rilevato che al momento dell'intervento dei soccorsi egli era sicuramente deceduto. Quindi tra il verificarsi del sinistro e la morte non sarebbe intercorso un lasso di tempo “apprezzabile” e quindi tale da potersi ravvisare una lesione dell'integrità personale della vittima suscettibile di ristoro.
Quanto al danno morale terminale o danno catastrofale, il Giudice di primo grado ha affermato che non è stato dimostrato che l'attore fosse rimasto vivo al momento dell'impatto e, in ogni caso, non è emerso che lo stesso fosse cosciente e che, pertanto, non si poteva procedere al risarcimento anche di tale voce di danno.
Anche detta statuizione è condivisibile.
Il fatto che il corpo di sia stato trovato distante dal veicolo, CP_5
perché sbalzato fuori, a seguito dell'impatto, non costituisce dimostrazione in giudizio della lucidità della vittima nell'imminenza del decesso, in quanto la distanza del corpo dall'auto potrebbe essere la conseguenza del fatto che, appunto, egli sia stato sbalzato fuori dall'auto, come dimostrato dal compendio probatorio in atti.
Alla luce dei dati probatori e della giurisprudenza sopra richiamati, deve riconoscersi che correttamente la sentenza di primo grado ha escluso la pag. 33/45 sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da lucida agonia e del danno biologico terminale.
§§§
Con riferimento al motivo “4) Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute dagli attori per
l'assistenza tecnica da parte del CTP ”. Persona_3
Le parti appellanti insistono sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del tecnico di parte dott. Persona_3
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Sez. 2 del 03.01.2013 n. 84; Cass. sez. 3 del 20.02.2015
n. 3380).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non è stato documentata un'attività del consulente di parte nell'ambito del presente giudizio quale una relazione di parte o osservazioni alla ctu, anche al fine di verificare la congruità dell'importo richiesto.
Quindi, sul punto, il Tribunale ha correttamente evidenziato “……. che non meritino ristoro le spese sostenute da , e Parte_1 Parte_2
per l'assistenza tecnica ad opera del consulente Parte_3
, per un importo pari a € 4.800,00 cadauno: non risulta Persona_3
versata in atto alcuna consulenza di parte e è documentata esclusivamente la partecipazione del consulente di parte al sopralluogo svolto dall'ispettore nel corso del giudizio penale. Non si tratta dunque di una voce di spese ER
afferenti al presente giudizio e, anche a voler intendere l'istanza come una
pag. 34/45 domanda di risarcimento di un ulteriore voce di danno scaturente dal sinistro, la stessa risulta essere stata allegata tardivamente”.
§§§
Con riferimento al motivo n. “5) sul mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per l'assistenza nella fase preliminare e nel procedimento penale da parte degli avv.ti Criaco-Lagazzo (totale assenza di motivazione)” , le parti appellanti hanno affermato che al Giudice di primo grado è completamente sfuggita la richiesta di liquidazione di detta voce di danno per cui non si è pronunciato in alcun modo.
Il motivo è infondato.
Si rileva che nell'atto di gravame viene indicato che “ nel primo grado era stato prodotto il ricorso ex art. 702 cpc notificato al signor in Parte_1
data 11/01/2018, attraverso il quale l'Avv. Daniela Lagazzo chiedeva che lo stesso venisse condannato al pagamento di € 10.030,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA ed € 504,11 quali spese esenti, per le prestazioni professionali dettagliatamente indicate nel ricorso, tutte attinenti al procedimento penale e di costituzione di parte civile per l'incidente per cui è causa”.
Dunque, le stesse parti appellanti hanno affermato che hanno proposto ricorso ex art. 702 bis cpc per il recupero dei crediti professionali dei loro difensori per un'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento penale per l'incidente stradale de quo.
Pertanto, non costituisce oggetto del presente giudizio e, giustamente, il Giudice non espresso alcuna statuizione sul punto.
§§§
pag. 35/45 APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_1
[...]
I MOTIVO
Secondo la compagnia assicurativa la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura proprio perché non indossava la cintura di sicurezza ed è proprio in conseguenza della fuoriuscita dall'abitacolo e del conseguente urto del corpo sull'asfalto che si è verificato il decesso.
È infatti fatto notorio che il corretto uso delle cinture di sicurezza, proprio perché trattiene il corpo in posizione all'interno della vettura, avrebbe certamente impedito proprio il verificarsi dell'evento morte. Il mancato uso della cintura di sicurezza costituisce comunque, quantomeno, una concausa dell'evento morte.
In riforma della sentenza di primo grado ha chiesto darsi atto che: la vittima è stata sbalzata fuori dell'abitacolo perché non utilizzava la cintura di sicurezza il mancato uso della cintura di sicurezza aumenta notevolmente il rischio di morte in caso di incidente stradale proprio in relazione allo sbalzo del corpo al di fuori dell'abitacolo, così come infatti si è verificato nel caso di specie;
sussiste concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza;
per l'effetto, previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia.
Il motivo non merita accoglimento.
pag. 36/45 Nel caso di specie, occorre accertare se la condotta della vittima - sulla base della ricostruzione dell'incidente effettuata dal primo giudice - sia stata eziologicamente capace di concorrere nella determinazione dell'evento dannoso per l'omesso uso delle cinture di sicurezza.
Nel caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 34625 del 12/12/2023).
In termini analoghi, “Il mancato allacciamento della cintura di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che abbia avuto nella produzione delle lesioni, può escludere il diritto al risarcimento, ovvero può ridurre tale diritto in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso purché, per un verso, chi invoca l'omesso uso corretto delle cinture dia concreta prova di tale circostanza e, per altro verso, che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità razionale evitato o ridotto il danno” (Cassazione civile sez. VI,
27/08/2019, n. 21747).
Sulla base di tali premesse, nel caso di specie non sussistono sufficienti elementi per affermare, con l'elevata credibilità razionale richiesta, che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare o ridurre il danno.
Dunque, si condivide quanto statuito dal Giudice di primo grado ove afferma che “la compagnia convenuta non ha dimostrato in alcun modo che
l'utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe scongiurato l'evento letale o avrebbe comportato comunque delle conseguenze più lievi”.
pag. 37/45 A tale considerazione deve aggiungersene un'altra, sostenuta dal
Giudice di primo grado e condivisa dalla Corte: non è, infatti, possibile stabilire, sulla base del compendio in atti, né è stato possibile disporre un approfondimento medico-legale in modo da acclarare che l'evento morte sarebbe stato evitato se il avesse fatto utilizzo delle cinture di CP_5
sicurezza, dal momento che non è stato versato agli atti del giudizio il risultato dell'esame autoptico allo scopo di verificare il tipo di lesioni riportate e quali tra le lesioni riportate siano state letali.
Era onere della società assicuratrice fornire quanto necessari per accertare quanto accaduto: sulla scorta degli elementi in atti, non è possibile sostenere che l'evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in maniera diversa, se il minore avesse indossato la cintura Controparte_5
di sicurezza;
pertanto, il motivo non può essere accolto.
Il MOTIVO
La società assicuratrice ha chiesto, tramite appello incidentale, la riforma della sentenza, statuendo “che l'avere preso posto sul veicolo condotto da un soggetto privo della relativa patente di guida ed in evidente stato di ubriachezza costituisca da parte della vittima,
, trasportato sull'autovettura, un comportamento Controparte_5
colposo di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo. Per l'effetto, previa statuizione della percentuale di responsabilità di tale comportamento colposo quale concausa dell'evento lesivo, ridurre proporzionalmente, nella stessa misura percentuale, il risarcimento del danno in favore degli eredi, attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti principali, con conseguente statuizione di condanna degli stessi alla restituzione in favore della società assicuratrice delle somme scaturenti da tale pronuncia”.
Il motivo è privo di pregio.
pag. 38/45
La questione si innesta nella interpretazione dell'articolo 1227, primo comma, c.c., che è una delle norme del codice civile disciplinanti la responsabilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della natura - che deve essere colposa - della condotta rilevante.
Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all'articolo 1227, primo comma, occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295/2017).
Nel confermare il suindicato principio la Suprema Corte, già prima con la pronuncia n. 27010/2005, ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso.
Inoltre, il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'articolo 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito.
pag. 39/45 Affinché possa dirsi che tale contegno “colposo” abbia effettivamente concorso alla “causazione” di tale tipologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare (generica o – come nella specie – specifica) alla cui osservanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale. Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare (Cass. Civ. n.
34625/2023).
Orbene, nel valutare tale profilo, il giudice di merito dovrà guardarsi dal rischio “di confondere impropriamente (segnatamente sul piano linguistico- concettuale, e dunque sul terreno operativo) le prospettive di valutazione concernenti, da un lato, l'accertamento del nesso di causalità”, e, dall'altro,
l'accertamento della colpa” dello stesso soggetto (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 29 settembre 2021, n. 26304, Rv. 662534-01). Difatti, se “la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del «più probabile che non»”, l'altra indagine, ovvero quello sulla colpa, “attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento” esaminato, e in particolare “alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi” ( Cass. Sez. 3, sent. 26304 del 2021, cit.).
Dunque, in caso di domanda di risarcimento del danno «iure proprio» proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità
pag. 40/45 della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo stesso ascritta.
Per ritenere, quindi, che il danneggiato concorra con suo fatto colposo a cagionare il danno è necessario che egli attui una materiale condotta, tale da incidere nella produzione del danno stesso, al cui verificarsi egli ha, così attivamente cooperato.
Orbene, fatta applicazione degli esposti principi nella fattispecie in esame, si rileva che l'avere (di appena 17 anni) accettato il Controparte_5
trasporto sull'auto condotta da senza patente e in stato di ebbrezza _4
non configura che egli abbia posto in essere una condizione dell'evento-danno, cioè un antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato.
Non può affermarsi, invero, che, nel caso in esame, si sia, fra conducente e trasportato, formato il consenso alla circolazione con consapevole partecipazione del trasportato alla condotta colposa del conducente e, quindi, l'accettazione del trasporto non può valere quale accettazione dei relativi rischi, né può costituire antecedente necessario per la determinazione del danno.
Pertanto, non si ravvisa tra l'azione di e l'evento un Controparte_5
rapporto di causalità, non potendo la sua condotta assurgere a cooperazione attiva incidente nella determinazione dell'evento.
Inoltre, non viene indicata dai ricorrenti alcuna prova specifica che avrebbe dimostrato che il trasportato era consapevole del superamento da parte del conducente del tasso alcolico consentito, prova necessaria per qualificare colposa la condotta di , ovvero la sua scelta di Controparte_5
pag. 41/45 farsi trasportare sulla vettura guidata da : si limita invece la società _4
assicuratrice ad asserire che l'ebbrezza di era evidente. Questa _4
genericità della doglianza la inficia sotto un profilo ulteriore rispetto a quello finora vagliato, considerato che è notorio che non sempre il superamento del tasso alcolico legale si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che lo abbia oltrepassato, così da poter essere immediatamente percepito da ogni persona di media attenzione e prudenza, a maggior ragione di un giovane ragazzo.
Quindi, si conferma quanto statuito dal Tribunale sul punto.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In punto di spese del giudizio di primo grado, la rideterminazione di una parte del danno liquidato, giustifica la condanna a carico di
[...]
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_3 _4
loro, delle spese del primo grado a degli attori di primo grado, liquidate in
Euro € 29.194,10, cosi determinate: valore della causa Euro 348.079,00
(considerato il valore più elevato liquidato - Cass. 10367/2024), scaglione da €
260.001 a € 520.000, valori medi, di cui € € 3.544,00 per fase di studio, €
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase trattazione/istruttoria, €
6.164,00 per fase decisionale, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) di Euro 6.737,10, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive.
In tema di spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento di taluno dei motivi di appello e il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società assicurativa giustifica la condanna, a carico degli appellati in solido,
pag. 42/45 del pagamento delle spese, liquidate in € 26.154,70 (considerato il valore più elevato liquidato - Cass. 10367/2024 – Euro 348.079,00, scaglione da € 260.001
a € 520.000, valori medi, di cui € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase trattazione/istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) di Euro € 6.035,70, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive – ), che dovrà essere corrisposta da e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro in favore dei difensori distrattari ex art. 93 _4
cpc di Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellanti, che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. e di e
[...] Controparte_3
, avverso la sentenza n.1192 pubblicata il 16.12.2019 dal Tribunale _4
di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. In riforma dell'impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al Controparte_3 _4
pagamento della somma di € 348.079,00 a favore di;
Parte_1
pag. 43/45 della somma di € 110.0370,00, a favore di Parte_2
della somma di € 144.330,00 a favore di a Parte_3
titolo di risarcimento per danno non patrimoniale da rapporto parentale, previa detrazione di quanto già corrisposto;
oltre interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta nel resto l'appello principale.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
4. Condanna e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del _4
primo grado di giudizio, liquidate nella somma di pari a €
26.154,70, in favore degli attori di primo grado;
5. Condanna e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del _4 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di pari a € 29.194,10, in favore dei difensori distrattarii ex art. 93 cpc degli appellanti, che ne hanno fatto richiesta.
6. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello incidentale.
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Viviana Cusolito
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