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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 450/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
– SI - in via Fiume, n° 14 - Cod. Fisc. , di professione: CodiceFiscale_1 operaio, titolo di studio: licenza scuola media inferiore,
E
nata a [...] il [...] – Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
- residente in [...], di professione:
[...] badante, titolo di studio: licenza scuola media inferiore,
assistiti rispettivamente dall'Avv. Borgheresi Stefano per il IG. e l'Avv. Parte_1
Angela Picardi per la IG.ra Parte_2
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 5.3.2025 ) avente ad oggetto: scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 23.4.2025 :
Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni :
1. i ricorrenti vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare ove riterrà̀ opportuno la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, ma fermo restando l'obbligo di comunicarsi e fornire, reciprocamente, ogni indicazione utile all'altro in caso di eventuale mutamento, e fino alla maggiore età̀ dei figli;
2. il figlio , essendo oramai ampiamente maggiorenne, sarà libero di Per_1 frequentare i propri genitori e stare con l'uno o l'altro a proprio piacimento. A oggi, e nei prossimi mesi, a ogni buon conto, avrà la propria dimora con il padre, e, stante la sua mancanza di autonomia patrimoniale, sarà mantenuto secondo le modalità qui stabilite e concordate anche per gli altri fratelli fino alla sua completa indipendenza economica.
Per_
3. le altre figlie, e , sono affidate a entrambi i genitori, ai sensi Per_3 dell'art. 337 ter, c.c.. Gli stessi seguendo e osservando la disciplina dell'affido CONDIVISO tra entrambi i genitori e al fine di favorire entrambi i reciproci rapporti con le proprie figlie, dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle ragazze;
4. i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulle minori, ma con collocamento prevalente e conseguente residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione del padre sita in Poggibonsi (SI) in Via Fiume, n° 14 – attuale abitazione e residenza delle stesse;
5. detta abitazione, che era la vecchia casa adibita ad abitazione coniugale, rimarrà quindi in godimento esclusivo del padre unitamente ai figli (ogni bene personale, arredo e corredo di proprietà esclusiva della IG.ra è già Parte_2 stato ritirato dalla stessa, e la sottoscrizione della presente ne da prova di formale quietanza).
6. i ricorrenti si scambiano sin da ora il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, nonché l'autorizzazione eventuale a inserire le stesse figlie sul proprio passaporto, o di documenti equipollenti a ciascuno di essi rilasciato, e/o che alle stesse minori sia rilasciato passaporto individuale;
si obbligano altresì a confermare tale consenso, quando possa occorrere, nelle forme e modalità richieste dai competenti Uffici – nonché ogni altro documento equipollente, e/o i documenti di identità, i permessi per visite mediche o specialistiche, per attività sportive o ricreative, gite e quant'altro scolastiche e parascolastiche, per qualunque ragione fiscale o di istruzione delle minori.
7. IN PARTICOLARE, I GENITORI, IN OSSEQUIO ALLE PRESCRIZIONI INDICATE EX ART. 473- BIS.12, COMMA 4, C.P.C., PROVVEDONO A PROPORRE IL SEGUENTE PIANO GENITORIALE:
SUL DIRITTO DI VISITA E SULLE VACANZE:
Dal lun.- ven.: 8. Fermo restando l'ampio diritto di visita della madre, che potrà vederle ogni qual volta lo desideri, portandole seco, con un congruo avvertimento (di non meno di 36 ore) e per circa 3 ore, durante la settimana le figlie staranno presso il padre, il quale si occuperà delle loro varie esigenze, eccetto che il martedì e il giovedì. Il martedì la madre potrà andare a prendere le figlie presso la casa paterna dopo il proprio orario di lavoro o scolastico orientativamente dalle 15 alle ore 17. Il giovedì la madre potrà andare a prenderle presso la casa paterna dopo il proprio orario di lavoro o scolastico - orientativamente le ore 14:00
- per ivi riportarle entro le ore 21.
Fine settimana (sabato e domenica compresi):
9. A fine settimana alternati: • il Sabato la madre potrà andare a prendere le figlie presso la casa paterna dopo il proprio orario di lavoro o scolastico, orientativamente dalle 15 per poi riportarle entro le ore 17;
• la la madre potrà andare a prendere le figlie presso la casa Per_4 paterna la mattina dalle ore 08/09:00 e se le porterà seco, per l'intera giornata, accompagnandole all'abitazione paterna entro le ore 21.
Vacanze estive: 10. Durante le vacanze estive, cioè in Luglio/Agosto, la madre avrà la facoltà di trascorrere 2 settimane intere con le stesse minori. Dette settimane però, non potranno mai essere consecutive tra loro. Le settimane e le località delle vacanze dovranno essere comunicate per iscritto, reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno.
In ciascuno di detti periodi, che potranno essere suddivisi in giorni o più alternati, la madre avrà il diritto di portare seco le figlie ove più lo desideri, fatti comunque salvi gli impegni scolastici, ludici, sportivi e di organizzazione di vita, anche futuri, delle figlie. I genitori prevedono l'ipotesi che, in caso di mancato accordo, essi decideranno ad anni alterni i periodi, che ciascuno potrà dedicare al suo diritto. Le spese dei viaggi con ciascun genitore per portare seco le minori, sostenute dall'uno o dall'altro, durante le vacanze o le festività, saranno sopportati in via autonoma e senza rivalsa sull'altro genitore dal genitore che ne preveda la necessità e con il quale effettueranno la vacanza.
Festività 11. Durante questi periodi canonici (ergo: Natale, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua e compleanno delle minori), si seguirà il calendario classico sopra indicato per i giorni infrasettimanali.
Mantenimento
12. Per le spese ordinarie e straordinarie.
Ordinarie: I figli saranno interamente a carico del genitore con cui essi stanno o si trovano nel momento in cui si viene a creare l'esigenza di spesa. In considerazione però del fatto che la maggior parte delle spese sarà sostenute dal padre, specie per alloggio e viveri, l'assegno unico e ogni altra forma di aiuto che provenga dallo Stato o dagli Enti Locali o altre similari organizzazioni, enti o associazioni anche private, spetterà al padre in forma esclusiva.
Straordinarie: saranno al 50% tra i genitori, che si intenderanno come suddivise dal Tribunale competente – e come meglio sotto specificato .
Istruzione 13. Per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, le stesse sono assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle volontà, degli interessi e delle aspirazioni delle minori. Le relative spese saranno sempre equamente distribuite tra i genitori al 50%, sia nella scelta dell'istituto scolastico, che delle spese scolastiche ed extrascolastiche. Le scelte riguardanti gli impegni e le attività extrascolastici (comprese gite, attività sportive e corsi) saranno prese di comune accordo tra i genitori, avvertendo e informando tempestivamente l'altro genitore e tenendo conto del primario interesse e della salute delle minori. In caso di disaccordo, prevarrà la scelta che tuteli nella maniera più completa le minori e, nell'eventualità in cui non sia possibile individuare ciò, sarà adito il Tribunale competente.
Tempo Libero 14. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative al loro tempo libero, allo sport e allo svago, nonché attività ludiche ed extrascolastiche sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni e della volontà e/o interesse delle minori.
Obblighi dei genitori 15. Entrambi i genitori, per garantire la crescita serena delle minori, si impegnano a vivere i loro reciproci rapporti personali, secondo uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, riconoscendole entrambe necessarie per un equilibrato sviluppo delle figlie, e assumendosi ciascuno l'obbligo civile e umano di favorire i rapporti delle minori con l'altro genitore e con le rispettive famiglie di origine.
In tal senso, le Parti si impegnano:
a) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per la crescita delle figlie;
b) ad avvisarsi reciprocamente in caso di spostamenti significativi per più giorni lasciando il proprio recapito, anche telefonico, e permettendo e facilitando il contatto con l'altro genitore anche via cavo e/o in video chiamata;
d) a mantenere una comunicazione funzionale con i figli.
Visite mediche e salute
16. I genitori si accorderanno reciprocamente e con congruo preavviso su tutte le cure mediche, terapeutiche, di routine e specialistiche delle figlie. Le scelte riguardanti il pediatra, il medico curante, specialisti, interventi medici o trattamenti sanitari, saranno presi di comune accordo, avvertendo e informando tempestivamente l'altro genitore. In caso di disaccordo, prevarrà la scelta che tuteli nella maniera più completa le minori e, nell'eventualità in cui non sia possibile individuare ciò, sarà adito il Tribunale competente.
Rapporti sentimentali dei genitori con al diritto di convivenza dei Controparte_1 Genitori: 17. I Genitori dovranno vivere le proprie relazioni con nuovi partner senza alcun coinvolgimento delle figlie, almeno nei prossimi 3 anni dalla promulgazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Diritti dei Terzi (di visita dei Nonni):
18. I Genitori dovranno concordare insieme il diritto di visita dei nonni, garantendo loro di poter trascorrere del tempo con le loro nipotine a meno che esigenze logistiche non limitino di fatto detto diritto. Resta però inteso che detto diritto non dovrà prevaricare quello dei genitori, nè potranno sostituirsi agli stessi, quantomeno in caso di disponibilità dell'altro genitore.
In particolare: sulle condizioni economiche inerenti il mantenimento della famiglia.
19. I Ricorrenti essendo entrambi economicamente autosufficienti non sono destinatari di reciproci provvedimenti economici di mantenimento di alcun genere o tipo, rinunciando reciprocamente ad avanzare qualsivoglia richiesta nei confronti dell'altro, dichiarando con la sottoscrizione della presente, di non aver nulla da pretendere e/o da richiedere a titolo di alimenti o di mantenimento l'uno dall'altro.
20. In merito al mantenimento delle figlie, le spese ordinarie saranno interamente a carico del genitore con cui essi stanno o si trovano nel momento in cui si viene a creare l'esigenza di spesa.
21. Per le spese straordinarie i ricorrenti stabiliscono e concordano che siano suddivise a seconda della tipologia, ergo in: scolastiche, extrascolastiche, mediche (non coperte dal SSN) e voluttuarie. I ricorrenti perciò dovranno contribuire per il 50% relativamente a dette spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle sportive, per la mensa scolastica, e straordinarie in genere – e meglio indicate nelle tabelle del Tribunale di Siena come esemplificazione e criterio guida. Dette spese saranno rimborsate previa presentazione degli idonei giustificativi documentali. Per quanto riguarda detta tipologia di spese, quelle che per necessità e urgenza dovessero prospettarsi non differibili, dovranno essere rimborsate dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa. I genitori si dovranno altresì impegnare a stabilire concordemente le spese voluttuarie, che saranno, sempre per le causali sopra esposte, a carico di ciascun genitore per il 50%. Nella malaugurata ipotesi che tale accordo non fosse raggiunto, per quest'ultima tipologia di spesa (la voluttuaria), la stessa sarà a completo carico della parte che ne prevede la necessità.
22. l'assegno unico sarà erogato tutto in favore del padre, con conseguente rinuncia da parte della madre al suo percepimento. La sottoscrizione del presente ricorso, avrà altresì anche detto valore formale di rinuncia. In ogni caso tale rinuncia dovrà essere intesa come integrazione del mantenimento, onde per cui, nella ipotesi per cui detto assegno unico non dovesse essere più erogato in favore del IG. la IG.ra verserà quale contributo di Parte_1 Parte_2 mantenimento la stessa somma oggi percepita per l'assegno unico al 50%. In considerazione del fatto che la maggior parte delle spese sarà sostenute dal padre, specie per alloggio e viveri, stessa sorte dell'assegno unico dovrà sortire per ogni altra forma di aiuto che provenga dallo Stato o dagli Enti Locali o altre similari organizzazioni, enti o associazioni anche private, che quindi dovrà essere di esclusiva spettanza del padre.
23. I ricorrenti, a fronte di una concordata e voluta da entrambi ripartizione del patrimonio, ivi compresa la casa coniugale, hanno stabilito di procedere, in via bonaria e definitiva, allo scioglimento e/o alla divisione del loro patrimonio, così come costituito – nell'attuale stato di consistenza – sia da beni immobili e mobili di proprietà comune e indivisa;
24. A fronte della complessità e delicatezza degli accordi qui sottoscritti, nonché del valore del presente atto quale compravendita per quota, considerato però il possibile ma malaugurato diniego che ciascuna parte potrebbe eventualmente opporre in sede di comparizione delle parti davanti all'Ill.Mo Presidente del Tribunale di Siena per ottenere l'accoglimento del presente ricorso, nonché all'accettazione delle presenti condizioni per lo scioglimento del loro matrimonio, entrambi i coniugi, liberamente e coscientemente, si obbligano, in caso di formale diniego in detta sede, e, quindi, di inadempimento, a risarcire per intero ogni danno, spesa, onere o peso che fosse in tal modo inferto all'altro coniuge adempiente per la violazione dell'obbligo della buona fede contrattuale – in quanto le successive clausole sono condizioni imprescindibili anche per la cessazione del loro rapporto di coniugio;
25. Pertanto, per gli effetti di cui all'art. 1460, c.c., visti i rapporti intercorrenti tra i IGg.ri e derivanti dalle condizioni sopra espresse le Parte_2 Parte_1 parti, liberamente e spontaneamente, intendono legare indissolubilmente tutte le loro prestazioni e controprestazioni, così come sopra specificate statuendo nella presente scrittura la seguente condizione risolutiva:
▪ che le parti del presente contratto, reciprocamente, rescindano o risolvano lo stesso, a qualsivoglia titolo e/o ragione.
▪ nella malaugurata ipotesi che una delle parti, contravvenendo al divieto sopra espresso, dovesse risolvere e/o rescindere dal suddetto contratto a qualsivoglia titolo e/o ragione, le parti concordemente stabiliscono che tale circostanza dovrà intendersi quale verificarsi della condizione risolutiva sopra indicata e, pertanto, risolva la presente scrittura, con le modalità di cui in appresso, la quale pertanto perderà efficacia e non produrrà effetti se non i seguenti:
▪ qualora una delle parti, a qualsivoglia titolo e/o ragione, risolvesse o recedesse dal presente contratto, il presente contratto si risolverà automaticamente e le sole condizioni di natura patrimoniale precedentemente concordate per lo scioglimento del loro matrimonio, dovranno ritenersi non valide e non accettate, libero ciascuno di tutelare i propri interessi patrimoniali ed economici nelle sedi preposte, ivi compresa per la violata buona fede contrattuale, e fermo l'obbligo per il risolvente o recedente di risarcire in toto l'altro – per un importo già oggi deciso tra le parti quale clausola penale e pari al valore del mutuo da pagare per intero alla data della violazione.
▪ Nel caso invece in cui le parti rispettino gli impegni qui assunti, il presente atto si intende valido e vincolante tra le parti stesse con tutti i conseguenti effetti di legge e di ragione, senza ulteriori formalità.
26. La premessa fino a qui portata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e ne costituisce la causa e i motivi onde per cui i ricorrenti, liberamente e spontaneamente intendono procedere, così come con il presente atto provvedono, a effettuare un negozio di compravendita di beni immobiliari. Atto posto in essere sempre quale condizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e in ottemperanza e adempimento anche delle condizioni poste in separazione, anche in considerazione di cui al punto 25 e 26.
27. Conseguentemente, a tutti gli effetti di legge, la IG.ra vende e Parte_2 trasferisce al IG. il quale, a sua volta, accetta e acquista con Parte_1 contestuale assegnazione a suo favore del pieno “diritto di abitazione” della casa e annessi, e con ogni conseguenziale assunzione da parte di costui dei relativi oneri ed effetti attivi e passivi, la di lei quota di proprietà indivisa del 50% del bene immobile qui di seguito indicato e descritto:
A) casa coniugale: appartamento, a uso civile abitazione, posto al piano quarto e composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e tre terrazze, con annesso un locale a uso soffitta di proprietà esclusiva posto al piano quinto, collegato all'appartamento sia da scala interna che da scala esterna. Il tutto come e meglio risulta raffigurato nella planimetria catastale che, vista e approvata dalle parti e debitamente firmata, si allega al presente atto al n° 11, bene sito in Poggibonsi, via Fiume, n° 14.
A.
1. L'unità immobiliare oggetto di compravendita, e correttamente intestata alla parte venditrice, risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 9, particella 92 sub. 14, cat. A/2, cl. 2, di vani 5, superficie catastale mq. 97, rendita catastale €. 400,25 - come risulta dalla denuncia di variazione, per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata all'Agenzia del Territorio di Siena in data 11 Maggio 2020, protocollo n° SI0011572, in atti dal 12.05.2020.
A.
2. Confini: vano scale condominiali, proprietà , proprietà Persona_5
, parti comuni, salvo se altri. Persona_6
Precisazioni Immobiliari
28. La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile in oggetto e comprende ogni accessorio, accessione, annessioni, pertinenze e dipendenze, nonché le proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare sopra descritta.
29. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n° 192/2005 e successive modifiche, si allega al presente atto al numero 12 l'attestato di prestazione energetica redatto in data 22 gennaio 2019 dal Geom. iscritto al CP_2 Collegio dei Geometri della Provincia di Siena al n° 570, trasmesso telematicamente alla regione Toscana in data 6 febbraio 2019, dal quale risulta che la porzione immobiliare in oggetto appartiene alla classe energetica F. Visto il lasso di tempo intercorso, e l'assoluta mancanza di modifica dello stato dei luoghi, la stessa attestazione avrà regolare valore ad ogni fine di legge.
30. La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica dell'appartamento in oggetto e la sottoscrizione del presente atto varrà anche come quietanza in merito. Dichiara inoltre di essere stata informata che il suddetto attestato ha una validità temporale massimo di 10 anni e decorre dalla data del suo rilascio è che l'attestato stesso deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione e di riqualificazione che modifica classe energetica del bene in oggetto.
31.) La parte venditrice dichiara che tutti gli impianti a servizio dell'appartamento oggetto di compravendita sono conformi alla normativa vigente all'epoca della loro realizzazione e quindi non grava a carico della parte venditrice nessun obbligo di adeguamento degli impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta.
Dichiarazioni ex D.P.R. N° 380/2001
32. La venditrice, debitamente avvisata sulle sanzioni comminate dalla legge per le dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che lo costruzione del fabbricato di cui è parte l'immobile oggetto del presente contratto è stato effettuata in data anteriore al giorno primo settembre 1967, e precisamente in esecuzione licenza edilizia numero 2166 del 9 settembre 1960 e con rilascio di abitabilità in data 15 maggio 1962 al numero 31 e abitabilità in data 26 settembre 1962 al numero 57.
33. Dichiara inoltre che successivamente a tale data l'immobile stesso non è stato oggetto di interventi edilizi di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione amministrative, né sottoposta ad alcuna opera o lavoro di modifica o trasformazione, a eccezione:
• di alcune modifiche interne, di prospetto e formazione di balconi, non autorizzati, per i quali ai sensi dell'articolo 35 la legge numero 47 del 28 febbraio 1185 e successive proroghe modificazioni, è stata rilasciata dal Comune Poggibonsi la concessione edilizia in sanatoria n° 565 del 20 marzo 1993;
• dei lavori di ristrutturazione eseguiti in conformità alla relazione di asseveramento presentata al Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive proroghe e modificazioni in data 18 gennaio 1992, protocollo n° 953 - pratica edilizia numero 92/99.
34. La Venditrice dichiara altresì̀ che lo stato di fatto dell'unità immobiliare compravenduta è conforme alla planimetria catastale regolarmente depositata in catasto, ai dati catastali sopra indicati e all'intestazione catastale stessa dell'unità, peraltro come risulta dalla perizia allegata al presente atto.
• Le Parti dichiarano altresì che:
◦ sarà onere e obbligo esclusivo delle Parti Ricorrenti, curare la trascrizione e voltura del verbale – atto di trasferimento - presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Conservatore e il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione.
◦ la certificazione di conformità urbanistica e catastale dell'immobile sopra indicato, rilasciata in data 11.05.2020, dal Geom. è ancora valida e CP_2 attuale.
◦ l'attestato di prestazione energetica dell'edificio de quo, rilasciata in data 22.01.2019, dal Geom. è ancora valida ed attuale. CP_2
◦ l'immobile in oggetto non ha subito alcuna modifica strutturale né alcuna variazione edilizia, né variazione agli impianti dopo la data di rilascio della certificazione e dell'attestazione, e pertanto risulta conforme alle normative urbanistiche e catastali in vigore al momento della sua redazione, nonché a quelle in materia di impianti termici.
◦ ai sensi della normativa vigente, la certificazione di conformità e l'attestazione energetica, non hanno superato il termine di 10 anni dalla loro emissione e, pertanto, sono ancora in corso di piena validità, potendo produrre ogni effetto di legge legato a detti atti.
◦ La conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari, ex art. 29 comma 1 bis, legge 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Provenienza
35. La venditrice dichiara di essere piena ed esclusiva proprietaria della quota del 50% dell'immobile venduto con il presente contratto per averne fatto acquisto con atto a rogito del Notaio , Rep. 140544, Racc. 23232, il giorno 25.05.2020 Per_7
(così come si evince dal doc.to n° 8 che si produce in allegato) unitamente all'odierno acquirente che, all'epoca, aveva acquistato il rimanente 50% dell'intero immobile.
36. L'immobile sopra descritto, viene peraltro oggi venduto nello stato di fatto ben conosciuto dall'acquirente, che ha già il 50% della quota dell'intero, e in particolare, l'acquirente conosce che entrambe le parti l'hanno ricevuto dal IG. Tes_1
, con l'atto di compravendita sopra indicato al punto n° 35, comunque
[...] allegato al presente atto complessivo e che le parti dichiarano di ben conoscere e al quale fanno pieno riferimento per tutto quanto in esso contenuto e in particolar modo per le precisazioni in esso fatte.
37. Tutti detti documenti, sopra e sotto richiamati, sono perfettamente conosciuti dalle parti che ne dispensano l'allegazione con sottoscrizione alla presente, a fronte anche dell'oggetto particolare della compravendita, quindi di una quota di essa da parte dell'altro comproprietario che ha già partecipato al contratto di acquisto con il quale l'attuale venditrice ha ricevuto il bene.
Garanzie
38. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'art. 35 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha abrogato l'art. 13 del D.M. (Ministero Sviluppo Economico) 22 gennaio 2008 n. 37 prevedeva obblighi di documentazioni e certificazioni sugli impianti. Comunque, in relazione a tale DM:
• la parte venditrice, con il consenso della parte acquirente ai sensi dell'art. 1490 c.c., non garantisce che gli impianti di cui la consistenza immobiliare trasferita è dotata nonchè quelli condominiali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza applicabile all'epoca della loro realizzazione e/o della loro modifica;
• le parti, di comune accordo, convengono di non allegare al presente atto alcuna dichiarazione di conformità e/o dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7 del citato D.M., esonerando altresì la parte venditrice dall'obbligo di consegna di qualsiasi documentazione richiamata dal citato DM. A tal proposito la parte acquirente si dichiara a conoscenza delle conseguenze connesse alla eventuale non conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza, sollevando la parte venditrice da ogni onere e responsabilità conseguente. Le parti si danno atto che il prezzo pattuito tiene conto della situazione sopra rappresentata. Stante però la comproprietà ab origine del bene tra le Parti del presente atto, nonché la validità odierna della conformità espletata al momento del rogito Rep. N° 140544, Racc. n° 23232, del 25.05.2020, le stesse Parti intendono avvalersi del suddetto atto a cui fanno pieno riferimento ad ogni effetto o vincolo di legge, dichiarando di non aver mai modificato lo stato dei luoghi posteriormente all'acquisto dello stesso (così come risulta dal doc. n° 15, prodotto in allegato).
39. Garantisce la parte venditrice la piena e buona proprietà e la disponibilità delle proprie quote dell'unità immobiliare in oggetto, la legittima provenienza, la regolarità urbanistica ed edilizia, l'esenzione da vizi e la libertà da pesi, vincoli – anche ai sensi della ex legge 1089/1939 oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali) – oneri reali e personali, da ipoteche (salvo quella accesa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per l'erogazione del mutuo e sotto indicata), servitù apparenti e non apparenti, censi, livelli, privilegi anche fiscali, liti pendenti, ingiunzioni amministrative, diritti di prelazione, di affittanza agraria e di terzi in genere, oneri e spese di qualsiasi genere, arretrati anche di imposte, e ogni altro peso od onere che possa diminuire la commerciabilità e il valore, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, volendo, in caso contrario, rispondere dell'evizione come per legge, a eccezione appunto del contratto di mutuo Rep. N° 140545 Racc. n° 232333, sottoscritto il 25.05.2020 tra le attuali parti e l'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, pertanto perfettamente conosciuto da entrambe.
40. La compravendita viene fatta e accettata con tutti i relativi annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, adiacenze e pertinenze, accessori e accessioni, dipendenze, eventuali servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui l'unità immobiliare in oggetto oggi si trova, nulla escluso od eccettuato e con tutti gli enti e spazi, diritti e obblighi che per legge o volontà delle parti sono condominiali. A tal proposito:
• le parti dichiarano che relativamente all'appartamento in contratto non esistono, alla data odierna, spese condominiali straordinarie già deliberate ma non ancora sostenute, restando espressamente responsabile la parte venditrice nei confronti della parte acquirente di ogni eventuale pregressa pendenza, anche per quanto attiene il pagamento delle spese già deliberate.
• tutte le spese relative ai contratti e alle forniture delle utenze elettriche, telefoniche, alla rete dell'acqua e del gas, così come le eventuali spese tecniche per la richiesta di accampionamento al N.C.E.U. del bene oggetto della presente scrittura, saranno a carico solidale delle parti fino alla stipula della presente, dopo di che entreranno in vigore le regole sopra e sotto determinate e saranno a carico del proprietario al momento del trasferimento della proprietà, ergo, dal momento dell'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio davanti all'Ecc.Mo Tribunale.
41. Le parti si impegnano altresì a presentare a cure e spese comuni ogni documento necessario o previsto o imposto dalla legge per rendere efficace il presente contratto nonché ogni altra incombenza di natura catastale e similare.
42. Il trasferimento è fatto e accettato a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, affissi ed infissi, usi e servitù, adiacenze, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili oggi si trovano, ben noti alle parti che vi hanno anche abitato insieme fino a poco tempo fa. Sono compresi nel suddetto trasferimento, in giusto rapporto tra la parte e il tutto, i proporzionali diritti condominiali su tutte quelle parti del maggior fabbricato che ai sensi dell'art. 1117, c.c. sono comuni agli edifici.
Prezzo
43. Le parti, informate e perfettamente consapevoli in ordine alle previsioni di cui al comma 21 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 che, con modifica della disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 497 e 498 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, stabilisce l'obbligo di indicare il corrispettivo pattuito e prevede le conseguenze derivanti dalla occultazione del corrispettivo, le parti stesse dichiarano che il prezzo, di comune accordo, per la quota del 50% dell'intero immobile è stato convenuto e stabilito nella somma di Euro 90.000,00 (novantamila/00), pari all'accollo del 50% del residuo mutuo acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 25.05.2020, e sotto meglio descritto. Conseguentemente, il valore complessivo dell'intero immobile è pari ad €. 180.000,00 e la quota del 50% qui compravenduta e che rappresenta il prezzo del presente atto è pari ad €. 90.000,00. Il IG. Pt_1
pertanto, pone in essere la presente compravendita con assunzione e accollo
[...] quale corrispettivo di ogni obbligazione inerente il mutuo fondiario e ipotecario, accesso sull'immobile con la Banca Monte dei Paschi di Siena, a nome di entrambi i coniugi. Detto mutuo è stato contratto il 25.05.2020, con scadenza di 30 anni, davanti al Notaio , recante il numero di repertorio 140545, raccolta n° Per_8 23233, ed il cui piano di ammortamento si allega alla presente quale doc.to n° 8. Si precisa altresì che tutte le rate del mutuo, a oggi, dalla stipula a quella scaduta nel mese corrente, sono state interamente sostenute e versate dal IG. Parte_1 anche per la quota parte della IG.ra , conseguentemente, essendo Parte_2 stata un'obbligazione che, invece, avrebbe dovuto gravare su entrambi, il prezzo del bene pagato dalla parte acquirente corrisponderà all'intero costo del mutuo fin dalla sua accensione per la quota spettante alla moglie, ergo per €. 90.000,00. All'uopo, quindi, le parti stabiliscono che il IG. contestualmente alla Parte_1 pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, e al trasferimento del bene effettuato dall'Ecc.Mo Tribunale in sentenza, sarà tenuto a manlevare indenne la IG.ra da qualsivoglia pregiudizio e onere relativo al mutuo, Parte_2 anche accessorio o semplicemente connesso, che dovesse sorgere sino alla definitiva liberazione da ogni obbligazione inerente il mutuo. Conseguentemente, dalla sentenza di cui sopra, il IG. si impegna a rimborsare totalmente Parte_1 in proprio le rate di mutuo che andranno a maturare dopo tale data. Il presente contratto di compravendita avviene con funzione e natura solutoria e a tacitazione e definizione di qualunque reciproca pretesa (salvo quanto qui ulteriormente previsto). Il IG. allo stesso titolo, accetta e si accolla, quale Parte_1 corrispettivo della compravendita del 50% dell'immobile de quo, il mutuo esistente sull'immobile contratto con la Banca Monte dei Paschi.
44. Le parti dichiarano che detto prezzo di € 90.000,00 – versato per mezzo dell'accollo del mutuo (ed in piccola parte già anticipato con il pagamento delle rate ad oggi già scadute saldate interamente dal IG. , sarà pagato dalla parte Pt_1 acquirente alla parte venditrice a saldo e tacitazione di ogni altra pretesa per l'acquisto a suo favore delle suddette quote di proprietà del citato bene. Parimenti, la IG.ra accetta tale pagamento, dichiarando, con la sottoscrizione Parte_2 della presente, di non aver a oggi mai saldato nemmeno per quota, alcuna rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, benchè spettante anche a lei, nonché di essere interamente ed integralmente tacitata e soddisfatta, e di null'altro avere da ricevere o pretendere dal IG. per la compravendita qui posta in Parte_1 essere. La parte venditrice rinuncia espressamente all'accensione di ipoteca legale a sua garanzia sull'immobile, ed esonerando espressamente il competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Siena da qualsiasi responsabilità al riguardo, il tutto previa emanazione della relativa sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi, contenente, altresì, il trasferimento del bene da l'uno all'altro, da parte dell'Ecc.Mo Tribunale di Siena in Camera di Consiglio. Il conservatore dei RRII sarà dispensato quindi dall'iscrivere ipoteca legale.
45. La parte venditrice rinuncia - in quanto occorrer possa - a interessi di qualsiasi natura anche compensativi ex art. 1499 Codice Civile. 47. Il valore sopra apposto dell'immobile, e oggetto della compravendita, si fonda sull'importo pagato poco tempo fa dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, stimato e valutato dalla banca in sede di erogazione del mutuo, comprensivo degli oneri e accessori legati al mutuo che, di fatto, alterano e aumentano considerevolmente il prezzo stesso dell'immobile. Detto valore rappresenterà la controprestazione del presente contratto di compravendita. Le parti, di comune accordo, quindi, riconoscono, reciprocamente, alla proprietà compravenduta, che con il presente atto viene trasferita al IG. (pro-quota del 50%) il valore di €. 66.000,00 Parte_1 (sessantaseimila/00), che è così ricavato:
• Valore dell'immobile acquistato nel 2020 dai ricorrenti: €. 132.000,00 (per accensione di mutuo per il capitale, oltre interessi);
• Detta somma ha rappresentato il capitale su cui è stato erogato il mutuo agli stessi, su cui sono stati calcolate le spese e gli interessi, facendo conseguentemente lievitare il prezzo reale di acquisto del bene a circa €. 180.000,00, complessivi (circa, perchè i tassi di interessi del mutuo sono fluttuanti e variano secondo il periodo); • pertanto, su detto valore complessivo dell'intero immobile di €. 180.000,00 – la quota compravenduta con il presente atto ammonta al 50%, pari ad €. 90.000,00; • detto valore è ricavato dal calcolo eseguito sommando al capitale iniziale erogato per il mutuo, gli oneri accessori e gli interessi pattuiti, calcolati per 30 anni (concordato per la durata del mutuo stesso) e che quindi, rappresentata, di fatto, il reale valore che il IG. pagherà alla Parte_1 fine per ottenere l'intera proprietà del bene.
Tutti valori evinti dalla documentazione allegata. Nessun altra somma correrà e/o dovrà essere versata tra le Parti per la presente compravendita dell'immobile. 48. Le Parti in ossequio e rispetto dei dettami normativi di cui al comma 22 dell'articolo 35 della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come integrato dall'articolo 1 commi 48 e 49 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), dichiarano di voler adempiere a detto obbligo e di voler effettuare le suddette dichiarazioni così come qui di seguito espresse:
• La venditrice IG.ra e l'acquirente IG. consapevoli Parte_2 Parte_1 ed edotti delle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e quindi anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 22, Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223, e succ. mod. ed int., dichiarano non essere tra le medesime corsa alcuna somma di danaro in merito al suddetto trasferimento, al di fuori o ulteriore a quella sopra prevista e disciplinata dall'art. 24 e corrispondente all'accollo del mutuo per quota parte. Per gli effetti attestano, dichiarano e garantiscono, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratisi edotti delle sanzioni penali di cui al D.P.R. suddetto, ciascuno per quanto lo riguarda: a) che il corrispettivo tra le parti stesse pattuito e sopra dichiarato di Euro 90.000,00 sarà corrisposto unicamente per mezzo di accollo del mutuo acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena, il 25.05.2020, con scadenza di 30 anni, davanti al Notaio , recante il numero di repertorio 140545, raccolta n° 23233; Per_8
b) che le parti non si sono avvalse, per la conclusione dell'affare di cui al presente contratto, di alcun intermediario, ad alcun titolo o ragione, onde per cui alcun emolumento potrà essere rivendicato per la presente compravendita da chicchessia;
c) che l'unità immobiliare sopradescritta, oggetto di compravendita è stata edificataprecisamente in esecuzione di licenza edilizia numero 2166 del 9 settembre 1960 e con rilascio di abitabilità in data 15 maggio 1962 al numero 31 e abitabilità in data 26 settembre 1962 al numero 57.
d) Dichiara inoltre che successivamente a tale data l'immobile stesso non è stato oggetto di interventi edilizi di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione amministrative, né sottoposta ad alcuna opera o lavoro di modifica o trasformazione, ad eccezione:
• di alcune modifiche interne, di prospetto e formazione di balconi, non autorizzati, per i quali ai sensi dell'articolo 35 la legge numero 47 del 28 febbraio 1185 e successive proroghe modificazioni, è stata rilasciata dal Comune Poggibonsi la concessione edilizia in sanatoria n° 565 del 20 marzo 1993;
• dei lavori di ristrutturazione eseguiti in conformità alla relazione di asseveramento presentata al Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive proroghe e modificazioni in data 18 gennaio 1992, protocollo n° 953 - pratica edilizia numero 92/99.
- che detti provvedimenti non sono stati annullati, né sono decaduti, né sono divenuti inefficaci e non sono stati revocati;
e) che al di fuori di queste, l'immobile oggetto della compravendita non è stato oggetto di opere, interventi edilizi, lavori o mutamenti di destinazione d'uso per i quali occorresse il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, D.I.A. o permesso di costruzione, salvo quanto sopra e sotto indicato;
f) che “l'Unità immobiliare sopradescritta è stata regolarmente accatastata al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi e le planimetrie corrispondono allo stato dei luoghi,”;(cfr. “Perizia Estimativa e di conformità urbanistica” doc.to N. 14);
e) La IG.ra dichiara, inoltre, che dalla data di rilascio del Parte_2 certificato di destinazione urbanistica non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e che a oggi non è stata a lei notificata nessuna ordinanza di cui all'articolo 30 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e succ. mod. e int.. Al contempo, quindi, essendo la proprietà dell'unità immobiliare del bene compravenduto, prima del presente atto, posseduta da entrambi i coniugi pro- quota indivisa, ne consegue che l'acquirente sia già in possesso, ai sensi dell'art. 18, L. n° 47/1985 (e succ. mod.), del certificato di destinazione urbanistica relativo a detti beni (cfr. Doc.to N. 16, e che, quindi, non debba essere oggi consegnatogli dal cedente. f) La parte cedente dichiara inoltre che, in osservanza dell'art. 3 Legge 26.7.1990 n. 165, i redditi relativi a detti immobili sono stati rispettivamente e pro-quota, da ciascun coniuge dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è a oggi scaduto.
g) La parte venditrice, valendosi delle facoltà concesse dagli artt. 3 e 76, del DPR n° 445/2000, e a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni stabilite dal c.p. e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 40, II co., L. n° 47/1985 e 47 del T.U. N° 380/2001 e succ. mod. o int., che le opere di costruzione e/o gli interventi già realizzati su tutti gli immobili sono stati eseguiti, come sopra detto, in forza e in conformità delle Concessioni e/o Autorizzazioni Edilizie e/o Denunzie e successive varianti approvate e sopra richiamate. Alcune di esse, peraltro, sono state eseguite dalle stesse parti, onde per cui le stesse si assumono, reciprocamente, ogni onere e responsabilità per quelle di loro competenza e realizzazione.
h ) Sempre e solo ai fini fiscali i coniugi Parte_3 PENALE IN CUI POSSONO INCORRERE, E DEI POTERI DI ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLE E V E N T U A L I SANZIONI AMMINISTRATIVE (da €. 500,00 a €. 10.000,00) a cui possono andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi al valore e al corrispettivo sborsato, ai sensi della vigente normativa, dichiarano i seguenti valori degli immobili:
• per quanto riguarda il valore della quota di proprietà della unità immobiliare compravenduta – a favore del IG. dalla IG.ra Parte_1 Parte_2 (appartamento di civile abitazione in Poggibonsi), lo stesso è pari per intero a € 180.000,00 (centoottantamila/00), e, quindi, ad €. 90.000,00 per il valore della quota del 50% - per l'accollo del mutuo sopra descritto.
• che pertanto è e sarà scambiato tra le parti di questo atto, solo il corrispettivo pari alla quota di mutuo gravante sulla IG.ra , e, Parte_2 quindi, pari al valore della quota compravenduta dalla IG.ra al Parte_2 IG. Parte_1
i) Che, infine, oltre e al di fuori da quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano che, nel presente atto, non è circolata alcuna altra moneta quale corrispettivo per la compravendita (salvo quanto sopra e sotto specificato).
46. Poiché il trasferimento dei beni è effettuato in virtù di accordi intercorsi tra coniugi in regime di comunione dei beni nell'ambito del procedimento per la Loro separazione consensuale, gli stessi dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 in conformità alla sentenza n. 154 del 1999 e quindi il presente atto di trasferimento sarà esente delle imposte di legge, e cioè il pagamento dell'imposta di registro sarà in misura fissa, oltre che delle agevolazioni riguardanti la prima casa, ove applicabili.
46 bis. Le parti del presente atto rappresentano come abbiano acquistato e abbiano avuto all'epoca come oggi (la parte acquirente), diritto all'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge n° 155 del 22 maggio 1993, convertito nella legge n° 243 del 19 luglio 1993 e dalla legge n° 549 del 28 dicembre 1995 e successive modifiche, e a tal fine: l'acquirente dichiara di avere la propria residenza nel Comune Poggibonsi, di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune Poggibonsi oltre alla presente, e di non essere titolare neppure per quota, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa salvo la presente, succedutasi nel tempo a partire dalla legge 22 aprile 1982 numero 168.
Le parti dichiarano infine che l'immobile in oggetto non rientra nella categoria catastale classificati come A/1 – A/8 ed A/9.
47. L'immissione in possesso è già avvenuta da parte dell'acquirente, per la quota da lui già posseduta precedentemente alla stipula del presente atto. Per la quota invece oggi compravenduta e quindi per l'intero immobile, l'immissione in possesso avverrà il giorno della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, contenente altresì il trasferimento del bene. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente atto (per alcuni effetti) o da quella del rogito definitivo (per gli altri non contestuali alla presente), inizieranno a decorrere a profitto e carico dell' acquirente, tutti gli effetti attivi e passivi del presente atto, compresi utili ed oneri.
• Gli effetti giuridici e traslativi del presente atto, per tutte le conseguenze attive e passive, ivi compreso lo stesso accollo del mutuo, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
48. Con riferimento alla legge 19 maggio 1975 n. 151: i signori e Parte_2 dichiarano di essere coniugi in regime patrimoniale di comunione dei Parte_1 beni.
49. Tutte le spese del presente atto (o, eventualmente se purtroppo si renderà necessario, di quello notarile definitivo), conseguenti e dipendenti, comprese le spese per i certificati catastali e la relazione tecnica, saranno sostenute e ripartite a perfetta metà tra i coniugi, in deroga agli usi specifici in materia essendo la presente compravendita effettuata all'interno del più ampio accordo di scioglimento del matrimonio. Qualora parte di dette spese siano anticipate dalla controparte, le medesime le saranno rimborsate, a semplice richiesta, dell'avente diritto. Ognuna delle parti sosterrà personalmente, e senza vincoli di solidarietà, le spese e i compensi professionali del rispettivo Legale di fiducia.
50. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono addivenute alla volontà di compravendere il bene oggetto della presente scrittura, liberamente e spontaneamente, senza l'ausilio alcuno di terzi. Conseguentemente le stesse nulla dovranno a chicchessia a titolo di mediazione della presente compravendita oggetto del presente atto. Con riferimento all'art. 35, comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223 e della legge di conversione n° 248 del 4 agosto 2006, le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. numero 445 del 28 dicembre 2000, e consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleto mendace indicazione dei dati, dichiarano che la presente compravendita è stata conclusa senza intervento di mediatori. 51. Le Parti concordemente stabiliscono che la presente dovrà valere a ogni effetto di legge anche come atto di compravendita. Nella denegata ipotesi però che l'Ecc.Mo Tribunale a ciò non possa o voglia, al fine della conservazione dei contratti, e, quindi, anche in ossequio all'art. 1367, c.c., la presente stipula dovrà intendersi tutta come promessa di compravendita e il rogito definitivo dovrà, comunque, avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza del Tribunale del presente atto, termine entro cui le parti sono comunque obbligate a trasfondere in un rogito notarile le suddette disposizioni. All'uopo, le parti si obbligano altresì a compiere qualunque altro atto necessario a tale fine (produzione documenti etc.). Resta inteso che ogni eventuale spesa e/o tassa inerente a tale attività o atti da compiere, di qualunque genere e dovuta per qualunque motivo, graverà reciprocamente e in parti uguali sui ricorrenti.
52. Pertanto, il perfezionamento della cessione del diritto di proprietà sul bene (che avverrà con la trascrizione del presente atto o in denegata ipotesi di quello futuro alla Conservatoria dei RR.II.), dovrà intendersi come ampia quietanza liberatoria del corrispettivo rappresentato e sopra indicato tra le parti.
53. Al contempo, la IG.ra , vista l'impossibilità alla ricostituzione Parte_2 della convivenza con il marito, al momento della sottoscrizione del presente atto, ritiene necessario trasferire altrove il proprio domicilio/residenza anagrafica, con impegno ed obbligo a trasferirlo entro e non oltre il 15 dicembre 2024.
54. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy, le parti si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi (Uffici / P.A., ecc.) i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla piena esecuzione del presente accordo.
55. I Ricorrenti, pertanto, si danno reciprocamente atto che in ordine alla disciolta comunione hanno proceduto all'acclaramento e definizione di ogni partita debitoria e creditoria e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo o ragione, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio, ECCETTO CHE PER TUTTE le presenti pattuizioni.
56. Per quanto riguarda i regali di matrimonio e gli effetti personali, conti correnti, beni mobili registrati, titoli e depositi fruttiferi od infruttiferi, e qualsivoglia altro valore mobiliare, ivi compresi i mobili e le suppellettili della casa, i coniugi si danno reciproco atto di aver già concordato e attuato la relativa assegnazione e/o divisione, fornendosi reciprocamente quietanza con la sottoscrizione del presente ricorso. Conseguentemente, a tale titolo, nessuno avrà da pretendere dall'altro alcunché, a nessun titolo e/o ragione, essendo ciascuno soddisfatto di tale divisione.
57. Le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione. 58. Il presente atto è voluto e concordato dalle parti le quali dichiarano di approvarlo e in fede lo sottoscrivono nei modi di legge anche ai fini della compravendita della casa coniugale in favore del IG. posta qui in Parte_1 essere e formalizzata. 62. Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli ex art. 1376 e ss., c.c.
59. Le spese relative al presente procedimento saranno in parti uguali suddivise tra entrambi i ricorrenti, mentre ognuno penserà̀ e sarà obbligato per le competenze legali solo nei confronti del proprio difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 dinanzi al Tribunale di Siena chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in NA ( Albania) in data 6.3.2003, dando atto dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di Siena in data 28.9.2023 , cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza
All'esito dell'udienza del 23.4.2025 il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Le spese sono compensate , come previsto dalle parti
Il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere “nulla oppone” in data 5.3.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6.3.2003 in NA ( Albania) tra e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Parte_2 presente sentenza) trascritto agli Atti dello stato civile del Comune di Poggibonsi al n. 72 Parte II Serie C dell'anno 2019 alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggibonsi di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi