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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PAGAMENTO n. 29120239005208566000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190003229465000 IMU 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 25 gennaio 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , nata il Difensore_2Data 1 a Canicattì ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli Avvocati e Difensore_1 , proponeva ricorso/reclamo avverso il Sollecito di pagamento n. 29120239005208566000, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificato il 31.07.2023 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di€ 715,34, in conseguenza ed in forza della Cartella di pagamento n. 29120190003229465/000, che sarebbe stata notificata in data 08 maggio 2019, che pure impugnava, portante un'iscrizione a ruolo operata dal Comune di Canicattì Servizio I.C.I. per l'Imposta Municipale Unica dell'anno 2012, oltre accessori. La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nel sollecito di pagamento impugnato;
2) nullità del sollecito di pagamento impugnato per mancata e/o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale;
3) nullità della cartella di pagamento richiamata nel sollecito di pagamento impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
4) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Costituzione (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; 5) nullità degli atti presupposti e del sollecito di pagamento impugnato per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche della stessa cartella di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In Via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti all'atto di intimazione di pagamento impugnato, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. I, II, III, IV e V;
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale/quinquennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della Pretesa vantata. Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore, il quale dichiara di essere antistataro per averle personalmente anticipate”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con “Controdeduzioni ex art. 23 D.lgs. 546/1992 con vocazione di terzo” depositate il 04 dicembre 2024, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dl sollecito di pagamento;
rilevava, poi, la disintegrità del contraddittorio e proponeva istanza per la chiamata in causa del Comune di Canicattì, evidenziando che aveva provveduto alla vocazione dell'Ente impositore effettuata tramite la notifica allo stesso in data 04.12.2024 del ricorso e delle controdeduzioni a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it, anche ai fini della litis denuntiatio, e, comunque, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art 39 del d.lgs. 112/99, nonché quale vocazione diretta in giudizio, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva: “CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - - in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D. Lgs 546/92; in via preliminare: disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Canicattì Associazione_1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all'asserita prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo laddove maturata prima dell'iscrizione a ruolo ed all' asserita prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo laddove maturata prima dell'iscrizione a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. Il Comune di Canicattì non si costituiva in giudizio. In data 13 novembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Si osserva preliminarmente che il sollecito di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione è atto autonomamente impugnabile, ragione per cui va respinta l'eccezione avanzata dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione Civile Sez. 5 con l'Ordinanza n. 14784 del 2025 ha confermato che è possibile impugnare il sollecito di pagamento quando il ricorso è fondato su motivi precisi e pertinenti: vizi di forma dell'atto, vizi della notifica o qualora sia il primo atto ricevuto per omessa notifica dell'atto presupposto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 hanno, poi, affermato l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa, aggiungendo che, comunque, tutti gli atti con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione o con un invito bonario a versare quanto dovuto, sono suscettibili di impugnazione: pertanto anche un semplice sollecito. Già con l'ordinanza n. 3466/2021, pubblicata l'11.02.20121, la Corte di Cassazione aveva ribadito che l'avviso bonario, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Sempre preliminarmente si rileva che la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente alla chiamata in causa dell'ente impositore Comune di Canicattì notificando a quest'ultimo il ricorso introduttivo del giudizio e le sue controdeduzioni (cosiddetta
“litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 04.12.2024 all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it, e che quest'ultimo non si è costituito nel giudizio. Sul punto di osserva che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato
“Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie è avvenuta. Fondato è il motivo di ricorso con cui si lamenta la nullità dell'atto impugnato per omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento n. 29120190003229465/000 richiamata nel dettaglio del debito a pagina tre del sollecito in oggetto, su cui questo si fonda. Nessuna prova è stata fornita nel processo da parte dell'Agente della Riscossione della notifica della cartella di pagamento n. 29120190003229465/000 propedeutica all'atto impugnato, ragione per cui quest'ultimo è nullo in quanto nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omessa prova della notifica di un atto presupposto (nella fattispecie la cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (nella fattispecie il sollecito di pagamento). La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Dalla mancata prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, peraltro, discende anche l'accoglimento della censura di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Il credito di cui si chiede il pagamento è costituito dall'Imposta Municipale Unica (IMU) reclamata dal Comune di Canicattì afferente all'anno 2012. Il credito in questione si è prescritto, rilevandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Nella fattispecie l'IMU dell'anno 2012 si sarebbe prescritta il 31 dicembre 2017, ragione per cui, in assenza di prova nel giudizio della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione, il credito azionato a tale titolo era già prescritto alla data di notifica dell'impugnato sollecito di pagamento, avvenuta il 31 luglio 2023, come non contestato nel processo. In conseguenza sono nulli sia il sollecito di pagamento sia la presupposta cartella di pagamento, che vanno annullati. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PAGAMENTO n. 29120239005208566000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190003229465000 IMU 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 25 gennaio 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , nata il Difensore_2Data 1 a Canicattì ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli Avvocati e Difensore_1 , proponeva ricorso/reclamo avverso il Sollecito di pagamento n. 29120239005208566000, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificato il 31.07.2023 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di€ 715,34, in conseguenza ed in forza della Cartella di pagamento n. 29120190003229465/000, che sarebbe stata notificata in data 08 maggio 2019, che pure impugnava, portante un'iscrizione a ruolo operata dal Comune di Canicattì Servizio I.C.I. per l'Imposta Municipale Unica dell'anno 2012, oltre accessori. La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nel sollecito di pagamento impugnato;
2) nullità del sollecito di pagamento impugnato per mancata e/o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale;
3) nullità della cartella di pagamento richiamata nel sollecito di pagamento impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
4) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Costituzione (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; 5) nullità degli atti presupposti e del sollecito di pagamento impugnato per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche della stessa cartella di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In Via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti all'atto di intimazione di pagamento impugnato, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. I, II, III, IV e V;
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale/quinquennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della Pretesa vantata. Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore, il quale dichiara di essere antistataro per averle personalmente anticipate”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con “Controdeduzioni ex art. 23 D.lgs. 546/1992 con vocazione di terzo” depositate il 04 dicembre 2024, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dl sollecito di pagamento;
rilevava, poi, la disintegrità del contraddittorio e proponeva istanza per la chiamata in causa del Comune di Canicattì, evidenziando che aveva provveduto alla vocazione dell'Ente impositore effettuata tramite la notifica allo stesso in data 04.12.2024 del ricorso e delle controdeduzioni a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it, anche ai fini della litis denuntiatio, e, comunque, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art 39 del d.lgs. 112/99, nonché quale vocazione diretta in giudizio, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva: “CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - - in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D. Lgs 546/92; in via preliminare: disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Canicattì Associazione_1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all'asserita prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo laddove maturata prima dell'iscrizione a ruolo ed all' asserita prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo laddove maturata prima dell'iscrizione a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. Il Comune di Canicattì non si costituiva in giudizio. In data 13 novembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Si osserva preliminarmente che il sollecito di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione è atto autonomamente impugnabile, ragione per cui va respinta l'eccezione avanzata dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione Civile Sez. 5 con l'Ordinanza n. 14784 del 2025 ha confermato che è possibile impugnare il sollecito di pagamento quando il ricorso è fondato su motivi precisi e pertinenti: vizi di forma dell'atto, vizi della notifica o qualora sia il primo atto ricevuto per omessa notifica dell'atto presupposto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 hanno, poi, affermato l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa, aggiungendo che, comunque, tutti gli atti con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione o con un invito bonario a versare quanto dovuto, sono suscettibili di impugnazione: pertanto anche un semplice sollecito. Già con l'ordinanza n. 3466/2021, pubblicata l'11.02.20121, la Corte di Cassazione aveva ribadito che l'avviso bonario, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Sempre preliminarmente si rileva che la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente alla chiamata in causa dell'ente impositore Comune di Canicattì notificando a quest'ultimo il ricorso introduttivo del giudizio e le sue controdeduzioni (cosiddetta
“litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 04.12.2024 all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it, e che quest'ultimo non si è costituito nel giudizio. Sul punto di osserva che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato
“Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie è avvenuta. Fondato è il motivo di ricorso con cui si lamenta la nullità dell'atto impugnato per omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento n. 29120190003229465/000 richiamata nel dettaglio del debito a pagina tre del sollecito in oggetto, su cui questo si fonda. Nessuna prova è stata fornita nel processo da parte dell'Agente della Riscossione della notifica della cartella di pagamento n. 29120190003229465/000 propedeutica all'atto impugnato, ragione per cui quest'ultimo è nullo in quanto nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omessa prova della notifica di un atto presupposto (nella fattispecie la cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (nella fattispecie il sollecito di pagamento). La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Dalla mancata prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, peraltro, discende anche l'accoglimento della censura di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Il credito di cui si chiede il pagamento è costituito dall'Imposta Municipale Unica (IMU) reclamata dal Comune di Canicattì afferente all'anno 2012. Il credito in questione si è prescritto, rilevandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Nella fattispecie l'IMU dell'anno 2012 si sarebbe prescritta il 31 dicembre 2017, ragione per cui, in assenza di prova nel giudizio della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione, il credito azionato a tale titolo era già prescritto alla data di notifica dell'impugnato sollecito di pagamento, avvenuta il 31 luglio 2023, come non contestato nel processo. In conseguenza sono nulli sia il sollecito di pagamento sia la presupposta cartella di pagamento, che vanno annullati. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice monocratico Antonino Scaglione