Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità del sollecito per omessa/irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'agente della riscossione non ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento, rendendo nullo l'atto conseguenziale (sollecito). L'omessa prova della notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Il credito IMU 2012 si è prescritto il 31 dicembre 2017. In assenza di prova della notifica di atti interruttivi, il credito era già prescritto alla data di notifica del sollecito (31 luglio 2023).

  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa/irregolare notifica

    L'agente della riscossione non ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento, comportando la nullità dell'atto consequenziale (sollecito) e, per derivazione, della cartella stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 40
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo