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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6528/2020 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Auricchio giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), con sede in Roma, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giulio Tumbarello in forza di procura in atti appellata
Oggetto: azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 6531/2020 resa il 22 aprile 2020 dal
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Libri, nell'ambito del giudizio sub n. 50252/2017 R.G., e pubblicata in data 24 aprile 2020, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la revoca, ex art.
67, comma 2, l.fall., del pagamento di complessivi Euro 10.587,01, eseguito nel semestre antecedente al 17 aprile 2013 ex art. 69-bis, comma 2, l.fall., da in favore di Parte_1 [...]
e conseguentemente condannare al pagamento del predetto complessivo importo CP_1 CP_1
o dell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le ragioni esposte in narrativa. Con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia Ecc..ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis:
1) nel merito, rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare nei confronti dell'appellante, la sentenza
n. 6531/2020 pubblicata il 20.4.2020 (RGN 50252/2017) del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la Parte_1
sentenza 6531/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 24 aprile 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa proposta, volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del pagamento della complessiva somma di euro 10.587,01 eseguito in favore di Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame ha lamentato come il Giudice Parte_2
di prime cure, dopo aver ritenuto raggiunta la prova dell'esecuzione dei pagamenti oggetto di domanda e correttamente individuato il cd. periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l.f., avesse poi inopinatamente escluso che fosse stata dimostrata la Cont conoscenza da parte di dello stato di insolvenza di . Parte_1
L'appellante ha in proposito evidenziato come il primo Giudice fosse venuto meno all'obbligo di valutare nel loro complesso gli elementi di prova offerti dalla procedura (i.e. gli indici desumibili dal bilancio di in bonis al 31.12.2011, Parte_1
il deposito nel marzo 2012 di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. e la conclusione inter partes di un accordo di dilazione del debito), peraltro già atomisticamente dotati di rilevante valenza indiziaria, indagine che, considerata anche la natura di creditore qualificato dell'accipiens, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della configurabilità della scientia decoctionis.
Su tali presupposti ha concluso per l'accoglimento della propria Parte_1
originaria domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
la quale era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, si è Controparte_1
costituita nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame.
L'appellata ha addotto la propria inscientia decotionis, ritenendo del tutto condivisibile la decisione sul punto assunta dal Tribunale.
A tal fine ha precisato come il rapporto di leasing risalisse all'anno 2009 ed avesse avuto regolare andamento, sino a concludersi, proprio con l'accordo in oggetto che aveva sanato un piccolo insoluto di circa 1.400,00 euro, con l'acquisto dell'apparecchiatura oggetto di locazione finanziaria;
sotto altro profilo ha addotto la propria pacifica estraneità all'accordo di ristrutturazione depositato dalla controparte nel marzo 2012 e, su tali presupposti, ha negato di avere avuto alcuna conoscenza dello stato di decozione in cui versava la controparte.
In ogni caso ha eccepito la non revocabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) L. fall.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Come noto, “l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", facente capo all'attore in revocatoria, “è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (così Cass., ord., 17.5.2023, n. 13445; in argomento, tra le molte, Cass., 8.2.2019, n. 3854; Cass., 8.2.2018, n.
3081).
Tale conoscenza “deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore” (così Cass.,
2.7.2007, n. 14978).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, si ritiene che gli elementi indiziari offerti dall'odierna appellante non consentano di inferire l'effettiva consapevolezza, in capo al creditore dello stato di decozione CP_1
in cui versava la debitrice nel momento in cui ha eseguito gli impugnati pagamenti.
Il ragionamento inferenziale cui è tenuto il giudicante, in altri termini, se rapportato come dovuto allo specifico creditore ed alle condizioni in cui lo stesso si è trovato concretamente ad operare nel momento in cui sono avvenuti i pagamenti impugnati per revocatoria, conduce nella fattispecie ad escludere la prova della scientia decoctionis.
Allo scopo si viene ad esaminare gli indici presuntivi invocati dalla procedura, iniziando da quello di carattere “interno”, relativo al rapporto tra le parti.
Come accennato in narrativa, l'attrice ha valorizzato il fatto che i due pagamenti impugnati, rispettivamente eseguiti in data 12 dicembre 2012 per l'importo di euro
5.587,00 e in data 16 gennaio 2013 per l'importo di euro 5.000,00, fossero intervenuti in esecuzione di “un accordo transattivo/piano di rientro tra e Parte_1
; tali pagamenti avrebbero poi natura anomala, posto che uno dei due CP_1
sarebbe stato effettuato anteriormente all'emissione della relativa fattura e per un importo ridotto rispetto a quello dovuto.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che a fronte della pregressa conclusione di un contratto di locazione finanziaria di un'apparecchiatura medica in data
5.11.2009 (come indicato nella fattura prodotta sub 10 da parte attrice) le parti avessero stipulato in data 30 novembre 2012 un accordo per “il pagamento in due tranches” del residuo dovuto a titolo di canone di leasing e opzione finale di acquisto dell'immobile. In dettaglio, con il suddetto accordo era stato previsto:
i)il versamento della somma di euro 5.587,00 in data 10 dicembre 2012, data anticipata rispetto a quella proposta da (15.12.2012) in ragione della Parte_1
richiesta formulata da “per motivi di chiusura contabile”; CP_1
ii) il versamento dell'ulteriore somma di euro 5.000,00 in data 20 gennaio 2013, pagamenti in esito ai quali, secondo quanto espressamente indicato nell'accordo di rateizzazione, la concedente avrebbe provveduto “ad emettere fattura quietanzata del bene” (v. doc. 10 del fascicolo di primo grado di ). Parte_1
La somma che ha chiesto di poter pagare in due rate, contrariamente Parte_1
a quanto addotto dall'appellante, non costituiva un pagamento “parziale”, ma era pari al residuo dovuto per i canoni pregressi, pari ad euro 1.410,00, all'importo dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 ed al prezzo finale d'acquisto dell'apparecchiatura pari ad euro 8.345,01, come si evince dall'estratto contabile prodotto da (v. doc. 10). Parte_1
Tale piano di pagamento in due rate è stato adempiuto da esattamente Parte_1
nei termini convenuti, anzi in anticipo quanto alla seconda rata, che è stata versata in data 16.1.2013 (si rimanda ancora al documento 10 di parte attrice).
Alla luce di tali emergenze si evince che il cd. “accordo transattivo/piano di rientro”, concluso quando il contratto di leasing era pressoché giunto a compimento, si è risolto nella previsione di una brevissima dilazione tramite la quale si è provveduto al pagamento degli ultimi ratei di locazione finanziaria ed al prezzo di opzione, con conseguente acquisto del bene da parte dell'utilizzatrice.
Date queste premesse, la stipulazione del suddetto accordo non consentiva affatto alla società concedente di desumere la definitiva impossibilità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni, e dunque lo stato di irreversibile crisi della stessa, posto appunto che , pur con una minima dilazione, è stata in grado di Parte_1
adempiere integralmente alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria, che ha avuto regolare conclusione. L'elemento indiziario valorizzato dalla procedura, isolatamente considerato, è quindi privo di alcuna efficacia presuntiva dell'insolvenza, non potendo da esso desumersi neppure, a ben vedere, una seria crisi di liquidità.
La conclusione non muta considerando gli indici “esterni” valorizzati dalla curatela, ovvero, come detto, il tenore del bilancio di al 31.12.2011, depositato Parte_1
nel giugno 2012, e il deposito nel marzo 2012 di un ricorso ex art. 182 bis l.f., poi reiterato nel giugno dello stesso anno.
Sul punto, giova subito evidenziare come alcuna rilevanza probatoria possa essere attribuita al deposito dinanzi al Tribunale di Frosinone, in data 12 febbraio 2013, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. ed al successivo deposito, in data 17 aprile 2013, di analoga domanda dinanzi al Tribunale di Roma, posto che tali eventi si sono verificati in epoca successiva all'ultimo dei pagamenti impugnati, eseguito come detto il 16 gennaio 2013, data alla quale va riferita la valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione.
Venendo dunque ai due elementi indiziari valutabili in questa sede, pur volendo prescindere da ogni considerazione circa la loro astratta idoneità a dimostrare l'insolvenza (conclusione quantomeno opinabile, posto che le pur rilevanti perdite di esercizio erano state quasi integralmente coperte con le riserve e per il residuo era stata deliberata la proposizione del ricorso ex art. 182 bis l.f., strumento rivelatore di uno “stato di crisi” e non necessariamente di un'insolvenza conclamata), gli stessi sono privi della prospettata valenza probatoria in ragione della situazione in cui si trovava lo specifico creditore con riguardo alla CP_1
cui peculiare posizione, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, va riferito il ragionamento presuntivo volto a dimostrare la scientia decoctionis.
Premesso che non è stato neppure allegato, da parte dell'attrice, che la CP_1
fosse parte della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., pare dirimente evidenziare come la creditrice non avesse alcun motivo di effettuare verifiche circa la situazione economica e finanziaria di successivamente Parte_1
al marzo 2012 (data di deposito del primo ricorso ex art. 182-bis l.f.) o al giugno 2012 (quando era stato depositato un ulteriore ricorso a fronte della declaratoria di inammissibilità del primo ed era stato pubblicato il bilancio di esercizio al
31.12.2011).
A quelle date, infatti, il rapporto di leasing iniziato nell'anno 2009 aveva regolare andamento (come desumibile dall'estratto contabile prodotto dalla procedura, che non ha del resto neppure allegato il contrario) ed era prossimo al suo integrale adempimento, talché non sussisteva alcuna ragione in forza della quale potersi ritenere che la concedente avesse motivo di dubitare della solvibilità della debitrice ed avesse per l'effetto potuto ritenere necessario verificare le sue condizioni patrimoniali, mediante accesso al registro delle imprese.
La suddetta conclusione è poi predicabile anche a seguito della stipula dell'accordo del 30 novembre 2012, posto che, come sinora evidenziato, il breve piano di rateizzazione concluso a fine contratto, relativo al modesto importo di circa
10.500,00 euro, era stato correttamente adempiuto da nel breve lasso Parte_1
di tempo di circa un mese e mezzo, dopo di che il contratto era cessato.
In assenza di riscontri in tal senso, dunque, non è dato presumere che la CP_1
avesse in concreto avuto cognizione del deposito di un ricorso ex art. 182 bis l.f. e del risultato dell'esercizio al 31.12.2011.
Per l'effetto, gli elementi indiziari valorizzati dall'appellante, quand'anche complessivamente considerati e pur con la dovuta valutazione della natura di creditore qualificato dell'accipiens, non consentono di desumere in via presuntiva la scientia decoctionis.
La conclusione, conforme alle considerazioni già svolte dal primo Giudice, conduce al rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del T.U. delle Spese di Giustizia, deve infine essere accertata la debenza da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 6528/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importi pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6528/2020 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Auricchio giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), con sede in Roma, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giulio Tumbarello in forza di procura in atti appellata
Oggetto: azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 6531/2020 resa il 22 aprile 2020 dal
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Libri, nell'ambito del giudizio sub n. 50252/2017 R.G., e pubblicata in data 24 aprile 2020, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la revoca, ex art.
67, comma 2, l.fall., del pagamento di complessivi Euro 10.587,01, eseguito nel semestre antecedente al 17 aprile 2013 ex art. 69-bis, comma 2, l.fall., da in favore di Parte_1 [...]
e conseguentemente condannare al pagamento del predetto complessivo importo CP_1 CP_1
o dell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le ragioni esposte in narrativa. Con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia Ecc..ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis:
1) nel merito, rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare nei confronti dell'appellante, la sentenza
n. 6531/2020 pubblicata il 20.4.2020 (RGN 50252/2017) del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la Parte_1
sentenza 6531/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 24 aprile 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa proposta, volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del pagamento della complessiva somma di euro 10.587,01 eseguito in favore di Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame ha lamentato come il Giudice Parte_2
di prime cure, dopo aver ritenuto raggiunta la prova dell'esecuzione dei pagamenti oggetto di domanda e correttamente individuato il cd. periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l.f., avesse poi inopinatamente escluso che fosse stata dimostrata la Cont conoscenza da parte di dello stato di insolvenza di . Parte_1
L'appellante ha in proposito evidenziato come il primo Giudice fosse venuto meno all'obbligo di valutare nel loro complesso gli elementi di prova offerti dalla procedura (i.e. gli indici desumibili dal bilancio di in bonis al 31.12.2011, Parte_1
il deposito nel marzo 2012 di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. e la conclusione inter partes di un accordo di dilazione del debito), peraltro già atomisticamente dotati di rilevante valenza indiziaria, indagine che, considerata anche la natura di creditore qualificato dell'accipiens, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della configurabilità della scientia decoctionis.
Su tali presupposti ha concluso per l'accoglimento della propria Parte_1
originaria domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
la quale era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, si è Controparte_1
costituita nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame.
L'appellata ha addotto la propria inscientia decotionis, ritenendo del tutto condivisibile la decisione sul punto assunta dal Tribunale.
A tal fine ha precisato come il rapporto di leasing risalisse all'anno 2009 ed avesse avuto regolare andamento, sino a concludersi, proprio con l'accordo in oggetto che aveva sanato un piccolo insoluto di circa 1.400,00 euro, con l'acquisto dell'apparecchiatura oggetto di locazione finanziaria;
sotto altro profilo ha addotto la propria pacifica estraneità all'accordo di ristrutturazione depositato dalla controparte nel marzo 2012 e, su tali presupposti, ha negato di avere avuto alcuna conoscenza dello stato di decozione in cui versava la controparte.
In ogni caso ha eccepito la non revocabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) L. fall.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Come noto, “l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", facente capo all'attore in revocatoria, “è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (così Cass., ord., 17.5.2023, n. 13445; in argomento, tra le molte, Cass., 8.2.2019, n. 3854; Cass., 8.2.2018, n.
3081).
Tale conoscenza “deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore” (così Cass.,
2.7.2007, n. 14978).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, si ritiene che gli elementi indiziari offerti dall'odierna appellante non consentano di inferire l'effettiva consapevolezza, in capo al creditore dello stato di decozione CP_1
in cui versava la debitrice nel momento in cui ha eseguito gli impugnati pagamenti.
Il ragionamento inferenziale cui è tenuto il giudicante, in altri termini, se rapportato come dovuto allo specifico creditore ed alle condizioni in cui lo stesso si è trovato concretamente ad operare nel momento in cui sono avvenuti i pagamenti impugnati per revocatoria, conduce nella fattispecie ad escludere la prova della scientia decoctionis.
Allo scopo si viene ad esaminare gli indici presuntivi invocati dalla procedura, iniziando da quello di carattere “interno”, relativo al rapporto tra le parti.
Come accennato in narrativa, l'attrice ha valorizzato il fatto che i due pagamenti impugnati, rispettivamente eseguiti in data 12 dicembre 2012 per l'importo di euro
5.587,00 e in data 16 gennaio 2013 per l'importo di euro 5.000,00, fossero intervenuti in esecuzione di “un accordo transattivo/piano di rientro tra e Parte_1
; tali pagamenti avrebbero poi natura anomala, posto che uno dei due CP_1
sarebbe stato effettuato anteriormente all'emissione della relativa fattura e per un importo ridotto rispetto a quello dovuto.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che a fronte della pregressa conclusione di un contratto di locazione finanziaria di un'apparecchiatura medica in data
5.11.2009 (come indicato nella fattura prodotta sub 10 da parte attrice) le parti avessero stipulato in data 30 novembre 2012 un accordo per “il pagamento in due tranches” del residuo dovuto a titolo di canone di leasing e opzione finale di acquisto dell'immobile. In dettaglio, con il suddetto accordo era stato previsto:
i)il versamento della somma di euro 5.587,00 in data 10 dicembre 2012, data anticipata rispetto a quella proposta da (15.12.2012) in ragione della Parte_1
richiesta formulata da “per motivi di chiusura contabile”; CP_1
ii) il versamento dell'ulteriore somma di euro 5.000,00 in data 20 gennaio 2013, pagamenti in esito ai quali, secondo quanto espressamente indicato nell'accordo di rateizzazione, la concedente avrebbe provveduto “ad emettere fattura quietanzata del bene” (v. doc. 10 del fascicolo di primo grado di ). Parte_1
La somma che ha chiesto di poter pagare in due rate, contrariamente Parte_1
a quanto addotto dall'appellante, non costituiva un pagamento “parziale”, ma era pari al residuo dovuto per i canoni pregressi, pari ad euro 1.410,00, all'importo dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 ed al prezzo finale d'acquisto dell'apparecchiatura pari ad euro 8.345,01, come si evince dall'estratto contabile prodotto da (v. doc. 10). Parte_1
Tale piano di pagamento in due rate è stato adempiuto da esattamente Parte_1
nei termini convenuti, anzi in anticipo quanto alla seconda rata, che è stata versata in data 16.1.2013 (si rimanda ancora al documento 10 di parte attrice).
Alla luce di tali emergenze si evince che il cd. “accordo transattivo/piano di rientro”, concluso quando il contratto di leasing era pressoché giunto a compimento, si è risolto nella previsione di una brevissima dilazione tramite la quale si è provveduto al pagamento degli ultimi ratei di locazione finanziaria ed al prezzo di opzione, con conseguente acquisto del bene da parte dell'utilizzatrice.
Date queste premesse, la stipulazione del suddetto accordo non consentiva affatto alla società concedente di desumere la definitiva impossibilità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni, e dunque lo stato di irreversibile crisi della stessa, posto appunto che , pur con una minima dilazione, è stata in grado di Parte_1
adempiere integralmente alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria, che ha avuto regolare conclusione. L'elemento indiziario valorizzato dalla procedura, isolatamente considerato, è quindi privo di alcuna efficacia presuntiva dell'insolvenza, non potendo da esso desumersi neppure, a ben vedere, una seria crisi di liquidità.
La conclusione non muta considerando gli indici “esterni” valorizzati dalla curatela, ovvero, come detto, il tenore del bilancio di al 31.12.2011, depositato Parte_1
nel giugno 2012, e il deposito nel marzo 2012 di un ricorso ex art. 182 bis l.f., poi reiterato nel giugno dello stesso anno.
Sul punto, giova subito evidenziare come alcuna rilevanza probatoria possa essere attribuita al deposito dinanzi al Tribunale di Frosinone, in data 12 febbraio 2013, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. ed al successivo deposito, in data 17 aprile 2013, di analoga domanda dinanzi al Tribunale di Roma, posto che tali eventi si sono verificati in epoca successiva all'ultimo dei pagamenti impugnati, eseguito come detto il 16 gennaio 2013, data alla quale va riferita la valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione.
Venendo dunque ai due elementi indiziari valutabili in questa sede, pur volendo prescindere da ogni considerazione circa la loro astratta idoneità a dimostrare l'insolvenza (conclusione quantomeno opinabile, posto che le pur rilevanti perdite di esercizio erano state quasi integralmente coperte con le riserve e per il residuo era stata deliberata la proposizione del ricorso ex art. 182 bis l.f., strumento rivelatore di uno “stato di crisi” e non necessariamente di un'insolvenza conclamata), gli stessi sono privi della prospettata valenza probatoria in ragione della situazione in cui si trovava lo specifico creditore con riguardo alla CP_1
cui peculiare posizione, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, va riferito il ragionamento presuntivo volto a dimostrare la scientia decoctionis.
Premesso che non è stato neppure allegato, da parte dell'attrice, che la CP_1
fosse parte della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., pare dirimente evidenziare come la creditrice non avesse alcun motivo di effettuare verifiche circa la situazione economica e finanziaria di successivamente Parte_1
al marzo 2012 (data di deposito del primo ricorso ex art. 182-bis l.f.) o al giugno 2012 (quando era stato depositato un ulteriore ricorso a fronte della declaratoria di inammissibilità del primo ed era stato pubblicato il bilancio di esercizio al
31.12.2011).
A quelle date, infatti, il rapporto di leasing iniziato nell'anno 2009 aveva regolare andamento (come desumibile dall'estratto contabile prodotto dalla procedura, che non ha del resto neppure allegato il contrario) ed era prossimo al suo integrale adempimento, talché non sussisteva alcuna ragione in forza della quale potersi ritenere che la concedente avesse motivo di dubitare della solvibilità della debitrice ed avesse per l'effetto potuto ritenere necessario verificare le sue condizioni patrimoniali, mediante accesso al registro delle imprese.
La suddetta conclusione è poi predicabile anche a seguito della stipula dell'accordo del 30 novembre 2012, posto che, come sinora evidenziato, il breve piano di rateizzazione concluso a fine contratto, relativo al modesto importo di circa
10.500,00 euro, era stato correttamente adempiuto da nel breve lasso Parte_1
di tempo di circa un mese e mezzo, dopo di che il contratto era cessato.
In assenza di riscontri in tal senso, dunque, non è dato presumere che la CP_1
avesse in concreto avuto cognizione del deposito di un ricorso ex art. 182 bis l.f. e del risultato dell'esercizio al 31.12.2011.
Per l'effetto, gli elementi indiziari valorizzati dall'appellante, quand'anche complessivamente considerati e pur con la dovuta valutazione della natura di creditore qualificato dell'accipiens, non consentono di desumere in via presuntiva la scientia decoctionis.
La conclusione, conforme alle considerazioni già svolte dal primo Giudice, conduce al rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del T.U. delle Spese di Giustizia, deve infine essere accertata la debenza da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 6528/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importi pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto