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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35759/2019 di R.G.
TRA
(P.IVA ), con sede in Napoli, alla via Parte_1 P.IVA_1
Diocleziano n. 169, in persona dell'amministratore unico sig.ra Parte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Diocleziano n. 442,
[...] presso lo studio dell'avv. Monica Amirante (C.F. ), C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa.
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Vermiglio (TN) – Passo del Tonale,
Loc. Circonvallazione n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vender (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv. Andrea Pagano con studio in Napoli (NA) – Via Chiatamone n. 11.
CONVENUTA
OGGETTO: appaltodi servizi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.01.2025 tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.12.2019 la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la al fine Controparte_1 di sentire dichiarare risolto il contratto tra le parti avente ad oggetto l'appalto di servizi di animazione per inadempimento della società convenuta ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Premetteva l'attrice: a) di avere, in data 19.09.2018, stipulato con la CP_1
un contratto di appalto di servizi di animazione di durata quinquennale,
[...]
con decorrenza dal 7.12.2018 sino al 2.09.2023, in forza del quale la Pt_1 si obbligava a fornire alla società committente, presso l'Hotel Sporting,
[...] sito in Passo del Tonale (TN), ed agli ospiti di quest'ultimo, servizi di animazione diurni e serali, mediante dipendenti e materiali propri;
b) che la società convenuta si obbligava a mettere a disposizione della Parte_1
degli animatori e del suo personale, vitto ed alloggio e si impegnava al pagamento della somma di euro 91.000,00; c) che la nel Controparte_1 settembre 2019, non metteva l'odierna attrice in condizione di adempiere il contratto di appalto e ne interrompeva unilateralmente e ingiustificatamente l'esecuzione; d) che la convenuta richiedeva al dipendente della Parte_1
sig. di lavorare presso di sé direttamente o tramite altra Parte_3
- 2 - società, violando il contratto e incorrendo in una penale di euro 4.000,00; d) che il grave inadempimento della società convenuta legittimava l'odierna attrice ad agire per ottenerne la risoluzione ed il risarcimento dei danni subiti, in ragione dell'incremento patrimoniale che avrebbe conseguito con la regolare esecuzione del contratto.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, per le motivazioni in fatto e diritto di cui innanzi, contrariis reiectis, così provvedere: accerta e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta in p.l.r.p.t. e la risoluzione, per Controparte_1 inadempimento di quest'ultima, del contratto d'appalto di servizi di animazione di cui in premessa;
per l'effetto condannare la società convenuta
in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della attrice, della somma Controparte_1 di € 19.890,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legale, o di altra somma ritenuta di giustizia, sempre e comunque entro il limite della somma di € 25.000,00; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15% spese generali ed oneri fiscali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza e Controparte_1
inammissibilità della domanda attorea. Eccepiva il grave inadempimento della del contratto di appalto, imputando alla stessa: a) la mancata Parte_1
regolarizzazione dei propri dipendenti;
b) la mancata emissione degli scontrini fiscali per le attività gestite presso l'Hotel Sporting, causa di generale malcontento tra i clienti;
c) il mancato rispetto degli accordi economici raggiunti tra le parti. Sicché, dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed agiva in via riconvenzionale onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'attrice e delle problematiche riscontrate nella ricerca di un nuovo partner commerciale.
- 3 - In ragione di quanto dedotto ed eccepito, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “IN MERITO accertati i fatti di cui in narrativa − in via principale dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto (clausola risolutiva espressa) del contratto di appalto di servizi di animazione stipulato tra le parti in data 19.09.2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei punti 2 e 6 del summenzionato accordo per grave inadempimento imputabile in capo a − in via subordinata dichiarare la risoluzione del Parte_1
contratto di appalto di servizi di animazione stipulato tra le parti in data
19.09.2018 per grave inadempimento imputabile in capo a − in Parte_1
ogni caso rigettare le domande di natura risarcitoria svolte nei confronti di da dalla stessa formulate nel proprio atto di CP_1 Parte_1
citazione, perché inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto;
IN VIA
RICONVENZIONALE: − alla luce dell'intervenuta risoluzione del contratto dd. 19.09.2018 e in particolare dell'inadempimento perpetrato da Parte_1 accertare e dichiarare in capo alla stessa l'obbligo di versare a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'odierna convenuta la somma pari ad
Euro 11.800 o la diversa somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria;
IN VIA ISTRUTTORIA: − si chiede di essere ammessi a provare, a mezzo di interrogatorio formale e per testi, le circostanze di cui in narrativa, con riserva di successiva capitolazione, di integrazione e di indicazione del nominativo dei testi;
− si chiede di essere ammessi a dedurre, produrre, provare, modificare e/o specificare tutto quanto dovesse rendersi necessario in relazione all'atteggiamento processuale assunto dalla controparte;
− si fa salva ogni ulteriore istanza anche di richiedere CTU ed esibizione ex art. 210 c.p.c.; − ulteriori deduzioni, depositi e richieste istruttorie, anche testimoniali, riservate ai richiedendi termini di legge;
IN OGNI CASO: − con favore di compensi ex D.
M 55/2014, spese e CNPA”.
- 4 - Sulle posizioni così riassunte, alla prima udienza del 5.11.2020, il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando per l'assunzione dei relativi provvedimenti all'udienza del
5.07.2021, all'esito della quale si riservava. A scioglimento della riserva assunta, fissava l'udienza dell'11.10.2021 per il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferito da parte convenuta al legale rappresentante della società attrice e per l'escussione di due testi;
indi, i procuratori delle parti chiedevano rinviarsi la causa per valutare ipotesi di bonario componimento e il Giudice si riservava. All'udienza del 18.03.2022, sciogliendo la riserva, disponeva la comparizione personale delle parti onde tentare una conciliazione della lite e rinviava la causa all'udienza del
20.06.2022. Dato atto dell'assenza delle parti, la causa veniva nuovamente rinviata per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante dell'attrice e per l'escussione di un teste per parte al 2.02.2023
e poi, per impedimento del G.U., al 23.03.2023. Si procedeva all'interrogatorio della sig.ra , in qualità di legale Parte_2 rappresentante della all'escussione del teste di parte attrice sig. Parte_1
, e la causa veniva rinviata in prosieguo prova Parte_4 all'udienza del 27.11.2023 e poi al 7.12.2023 per impedimento del Giudice.
Alle udienze istruttorie del 7.12.2023, 13.05.2024 e 13.06.2024 venivano escussi i testi sig.ri , Testimone_1 Parte_3
; indi, la causa veniva rinviata per Testimone_2 Tes_3
l'escussione dell'ultimo teste assente giustificato e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024. Raccolta la deposizione del sig.
[...]
, testimone di parte convenuta, la causa veniva rinviata al Tes_4
21.11.2024 e poi al 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.01.2025, il Giudice, dato atto della comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 5 - Sulle depositate comparse conclusionali e repliche la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
Le domande proposte dalle parti sono infondate e vanno rigettate nei termini e per i motivi di seguito precisati.
Nella fattispecie in esame è pacifica tra le parti l'esistenza di un rapporto obbligazionario, in forza del contratto di appalto dalle stesse perfezionato in data 19.09.2018, risultante per tabulas e non oggetto di contestazione.
A costituire oggetto di contestazione è l'inadempimento del menzionato contratto , imputandosi le parti i reciproci inadempimenti, demandando entrambe la risoluzione del contratto per inadempimento.
Orbene, dette domande non meritano accoglimento per due ordini di ragioni.
Anzitutto, nel regolamento contrattuale, segnatamente all'art. 6), rubricato
“Durata”, le odierne parti, e pattuivano un Parte_1 Controparte_1 termine finale di efficacia del contratto, stabilendo che: “Il presente contratto decorre dal 07/12/2018 a tutto il 02/09/2023 salvo eventuali variazioni da concordarsi preventivamente”. Ad oggi, pertanto, in assenza di modifiche concordate tra le parti, il contratto ha cessato di produrre i suoi effetti, essendo ampiamente decorso il termine finale di durata dello stesso.
In secondo luogo, le parti non risultano adempienti dell'onere probatorio, sulle stesse incombente ai fini dell'accertamento delle pretese rispettivamente azionate.
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onus probandi, infatti, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo
- 6 - termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ed, inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ., S.U. 30.10.2001, n.13533).
In specie, parte attrice eccepisce l'inadempimento della Parte_1 CP_1
società committente, per avere quest'ultima unilateralmente interrotto,
[...]
dal mese di settembre 2019, la fornitura di materiali di consumo, di vitto, Parte alloggio e dei relativi servizi in favore degli animatori dipendenti dalla prestazione dovuta in forza del contratto di appalto stipulato in data Parte_1
19.09.2018. Si ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere Parte_1
probatorio sulla stessa incombente in ordine alla pretesa creditoria azionata, essendosi quest'ultima limitata a depositare: il contratto di appalto dei servizi di animazione;
una raccomandata del 16.10.2018, con cui la società convenuta le comunicava la risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 2 e 6 del depositato contratto per grave inadempimento della una pec del 30.10.2019 con cui la Parte_1
odierna attrice, contestando in toto la precedente raccomandata, manifestava l'intenzione di risolvere il contratto per mala fede ed inadempimento della convenuta.
- 7 - Anche le prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio de quo non risultano sufficienti a fondare la pretesa azionata dalla in quanto Parte_1
generiche, non risultando chiaro il momento a partire dal quale la fornitura di materiali veniva interrotta, né alcun elemento idoneo a provare che la fornitura stessa veniva interrotta.
Peraltro, a conferma della natura meramente assertiva delle deduzioni formulate dalla non risulta alcuna contestazione nei confronti della Parte_1
precedente alla proposizione della presente domanda giudiziale, Controparte_1
essendosi la stessa attrice limitata a depositare una pec, datata 30.10.2019, con cui manifestava la propria volontà di risolvere il contratto, soltanto in risposta alla precedente raccomandata ricevuta dalla odierna convenuta in data
16.10.2018 con cui le veniva addebitato l'inadempimento del contratto stipulato.
Quanto alla domanda svolta dalla convenuta questa eccepisce Controparte_1
l'inadempimento della per i seguenti motivi: mancato Parte_1 pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti da parte dell'appaltatrice; mancato invio ai dipendenti della copia del contratto;
indicazione/assicurazione di un ammontare di ore diverso (minore) rispetto a quello effettivamente eseguito;
mancato adeguamento degli importi versati in busta paga in favore del responsabile dell'animazione; mancata tempestiva sostituzione del personale che non aveva superato il periodo di prova;
gestione fiscalmente non corretta delle attività a pagamento svolte all'interno dell'Hotel con danno all'immagine per la struttura ospitante, condotte tutte integranti, ad avviso della un inadempimento dei servizi Controparte_1
contrattualmente pattuiti.
A parere di questo Giudicante, tuttavia, trattasi di un insieme di circostanze che esulano dall'oggetto del contratto, non risultando pertanto integrati gli estremi di un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto
- 8 - e, di conseguenza, l'accoglimento della domanda svolta da parte convenuta.
In forza del contratto di appalto depositato in giudizio, difatti, veniva espressamente pattuito tra le parti, al punto 2), che: “La società Parte_1
s'impegna a fornire il servizio di animazione diurno e serale mediante propri dipendenti (…). La si impegna inoltre ad accollarsi tutte le spese Parte_1
relative ai viaggi, compensi, tasse e contributi degli animatori, ed a garantire la sostituzione degli animatori che per motivi documentati non dovessero essere graditi alla direzione entro una settimana dalla richiesta (…). La
[...]
si impegna inoltre a fornire tutto il materiale di consumo, necessario Parte_1
al buon svolgimento del servizio stesso. La Soc. Alberghiera metterà a disposizione esclusiva e gratuita degli operatori le strutture Parte_1 idonee a svolgere l'attività di animazione ed assistenza, quali: - cabina regia e collegamenti elettrici;
- impianti ed attrezzature sportive;
- impianti audio e luci;
- materiali ed attrezzature per allestimenti e realizzazione di eventuali scenografie in loco;
- uso di fax, fotocopiatrice e stampante (in accordo con il personale della struttura) (…).” Al punto 3): “La si impegna Parte_5
a mettere a disposizione (a titolo gratuito) della sia per gli Parte_1
animatori forniti da questa, che per il personale che periodicamente la Pt_1
invierà per controllare e coadiuvare le attività di animazione, quanto
[...]
segue: - il vitto (Colazione, pranzo, cena. Il pranzo e la cena saranno composti da un primo, un secondo con contorno, frutta e acqua minerale); - l'acqua minerale durante la giornata pari a 2 litri ad animatore;
- gli alloggi in sistemazione decorosa, con cambio settimanale della biancheria.”
Non meritano, inoltre, accoglimento le rispettive domande risarcitorie perché del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
- 9 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dalla volta all'accertamento Parte_1
ed alla declaratoria dell'inadempimento contrattuale della società convenuta ed alla risoluzione del contratto d'appalto dei Controparte_1
servizi di animazione;
- Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_1
19.890,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Rigetta la domanda svolta dalla di risoluzione del Controparte_1
Parte contratto per inadempimento della Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei Controparte_1
confronti della volta alla condanna di quest'ultima al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 11.800,00 a titolo di risarcimento danni;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
Così deciso in Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
- 10 -