CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 196 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalle avv.te Nilla Barusi e
Roberta Lezzi, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in
Taranto a via Golfo di Taranto, presso la Sede Provinciale dell'Istituto
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATO -
E
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore,
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione avverso pignoramento presso terzi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 82/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di e avverso l'atto di Pt_1 Controparte_3
pignoramento presso terzi, notificato il 10.1.2018, concernente, tra altri debiti, quelli in favore dell di Taranto, afferenti n. 17 cartelle di pagamento, dettagliatamente Pt_1
indicate nel ricorso introduttivo, tutte presuntivamente notificate tra il 25.7.2008 ed il
9.7.2010, di complessivi €. 19.330,04, e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme portate nelle indicate cartelle ad eccezione di quelle portate nella cartella di pagamento n.
10620080004695133000, con spese processuali compensate per ½ e poste per la residua parte, liquidata in €. 1.250,00, a carico dell Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità con Pt_1
riferimento alla sua condanna alle spese di lite, seppur compensate, con richiesta di essere tenuto totalmente indenne.
Non si costituiva e neppure . Controparte_2 Controparte_1
All'udienza odierna l'appellante non depositava l'attestazione dell'avvenuta notifica dell'appello alle parti appellate.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi previstae disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile nelle controversie di lavoro, non risultando notificato il ricorso in appello né le parti appellate si sono costituite.
L'appello deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello; Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato.
Taranto, 11.6.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 196 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalle avv.te Nilla Barusi e
Roberta Lezzi, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in
Taranto a via Golfo di Taranto, presso la Sede Provinciale dell'Istituto
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATO -
E
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore,
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione avverso pignoramento presso terzi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 82/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di e avverso l'atto di Pt_1 Controparte_3
pignoramento presso terzi, notificato il 10.1.2018, concernente, tra altri debiti, quelli in favore dell di Taranto, afferenti n. 17 cartelle di pagamento, dettagliatamente Pt_1
indicate nel ricorso introduttivo, tutte presuntivamente notificate tra il 25.7.2008 ed il
9.7.2010, di complessivi €. 19.330,04, e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme portate nelle indicate cartelle ad eccezione di quelle portate nella cartella di pagamento n.
10620080004695133000, con spese processuali compensate per ½ e poste per la residua parte, liquidata in €. 1.250,00, a carico dell Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità con Pt_1
riferimento alla sua condanna alle spese di lite, seppur compensate, con richiesta di essere tenuto totalmente indenne.
Non si costituiva e neppure . Controparte_2 Controparte_1
All'udienza odierna l'appellante non depositava l'attestazione dell'avvenuta notifica dell'appello alle parti appellate.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi previstae disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile nelle controversie di lavoro, non risultando notificato il ricorso in appello né le parti appellate si sono costituite.
L'appello deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello; Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato.
Taranto, 11.6.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA