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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da
, nato a [...] (G.B.), il 22.9.1953, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AL, via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'avv. Dario Vitrano, C.F.
[...]
(Fax 091.7308790 – Pec. che lo C.F._2 Email_1 rappresenta, assiste e difende,
RICORRENTE
Contro
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. CodiceFiscale_3
Marcella CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._4 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare nulli e/o illegittimi e comunque inefficace i provvedimenti notificati con lettere raccomandate a.r. del 19.11.2024, a mezzo dei quali l sede di AL, ha chiesto al sig. CP_1
n.q. di erede della sig.ra , la restituzione delle somme di € 880,69, e di Parte_1 Parte_2
€421,43, asseritamente corrisposte in eccedenza sulla pensione n. 04010579, categoria AS, per le ragioni tutte spiegate in narrativa e, per l'effetto;
CP
- Ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste da pari ad €880,69, e ad € 421,43, disponendone la restituzione nel caso in cui le stesse fossero già state trattenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale e nel merito, rigettare il ricorso coltivato da siccome infondato in fatto e in Parte_1 diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo così l dalle domande tutte ex adversis proposte con il CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio.
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale vantato dall Nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a CP_1 fondamento dell'eccezione preliminare di merito il decorso del termine ordinario di prescrizione decennale con riguardo al credito di euro 880,69, in quanto pretesa creditoria asseritamente maturata per il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2004 e richiesto dall solo CP_1 il 19.11.2024, quindi ben oltre il termine decennale per la prescrizione.
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la parziale intervenuta prescrizione del credito previdenziale di euro 421,43 per il periodo che va dall'1.1.2013 al 31.1.2015, essendo intervenendo ad interrompere la prescrizione soltanto il 19.11.2024, quando la maggior parte del credito era già prescritta.
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente sul punto rilevare che il termine prescrizionale decennale relativo al diritto di credito previdenziale pari ad euro 880,69 ha iniziato a decorrere a partire dal 9/2015, ossia dal momento in cui l' ha avviato la procedura amministrativa per il recupero del CP_1 credito in questione.
Pag. 2 a 8
Per quanto concerne invece il termine prescrizionale decennale relativo al diritto di credito previdenziale di euro 421,43, occorre rilevare che anche in questo caso la prescrizione non si è ancora perfezionata, in quanto il relativo termine ha iniziato a decorrere dal 31.1.2015 e l'atto interruttivo di messa in mora è stato notificato al debitore il 19.11.2024, ovvero entro il decennio.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Sul merito
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver ricevuto il 19.11.2024 comunicazione dall in cui è stato accertato che, per i periodi CP_1 che vanno dall'1.01.2002 al 31.12.2004 e dall'1.01.2013 al 31.01.2015, sulla pensione n. 04010579, categoria AS, percepita dalla sig.ra madre deceduta dell'odierno Parte_2 ricorrente, erano stati effettuati pagamenti di importo superiore a quello effettivamente spettante, nella misura complessiva di euro 1.302,12; che l' aveva giustificato la CP_1 superiore richiesta adducendo, rispettivamente, i seguenti motivi: “- Sono state riscosse rate di prestazione superiore a quella spettante”, riguardo la richiesta di restituzione per il periodo che va dall'1.01.2002 al 31.12.2004 e, “- Sono state riscosse rate di presta-zione superiore a quella spettante
- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, in riferimento a quella che va dall'1.01.2013 al 31.01.2015; di aver ricevuto quindi la seguente comunicazione: “… in qualità di erede della sig.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro €880,69”, e di “euro Parte_2 421,43”, informandolo, inoltre, che “… Dovrà provvedere al pagamento di tale somma utilizzando l'Avviso di pagamento pagoPA… entro 30 giorni dalla notifica della presente comunica-zione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto “Avviso di pagamento pagoPA” …”; che la pretesa creditoria avanzata dall è quindi illegittima, poiché le somme di cui l'Ente CP_1 pretende la restituzione sono irripetibili;
che il lamentato pagamento è dipeso, in via esclusiva, da un errore dell'Ente previdenziale che ha versato alla sig.ra Parte_2 madre defunta dell'odierno ricorrente, sig. , rate di prestazione in misura Parte_1 superiore a quelle spettanti;
che il pagamento in questione non è quindi avvenuto per fatti riconducibili alla condotta del padre del ricorrente, in capo al quale non si può ravvisare alcuna forma di responsabilità.
La parte resistente ha invece allegato: che il debito “R.I. 1056511”, sorto sulla citata prestazione cat. AS n. 078-550004010579 di cui era titolare la de , si è Persona_2 determinato a seguito dell'avvenuto accertamento di redditi rilevanti sulla prestazione assistenziale in godimento;
che, nel dettaglio, la ricostituzione reddituale da cui scaturisce il ridetto debito ha ad oggetto la rideterminazione dell'assegno sociale per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, e determina un debito originario di €. 3.838,64; che dalla verifica della posizione reddituale della titolare e del di lei coniuge è emerso che il debito in questione si è determinato per effetto dei redditi da pensione estera del coniuge,
Pag. 3 a 8 redditi che, anche sulla scorta di quanto chiarito nella Circolare n. 195 del 2015, CP_1 debbono sempre essere specificamente dichiarati all avendo una peculiare modalità CP_1 di rappresentazione ai fini previdenziali;
che nel caso di specie l ha effettuato CP_1
l'accertamento del debito entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, in quanto la dante causa del ricorrente e il di lei coniuge hanno comunicato all i dati reddituali per l'anno 2012 a CP_1 mezzo della campagna reddituale “RED” trasmessa in data 31 luglio 2013, di talché la nota di debito del 19 dicembre 2014 è tempestiva, atteso che l' ha esercitato l'attività di CP_1 verifica reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di conoscenza dei dati reddituali certi (cfr. al riguardo la Circolare n. 47 del 2018); che, a seguito della CP_1 comunicazione reddituale testé ricordata, è emerso che la pensione estera del coniuge della sig.ra AL -a decorrere dal 2012- era aumentata di €. 200,00 rispetto all'anno precedente, circostanza, questa, che ha rideterminato l'importo annuo dell'assegno sociale della sig.ra creando in capo ad essa un debito annuo pari all'importo Parte_3 dell'incremento della pensione estera de qua; i redditi dell'anno 2012 hanno inciso sull'assegno sociale erogato nel 2013 (come ex lege n. 122 / 2010) e -riportati in proiezione- anche su quello spettante per i due anni successivi, supponendosi difatti che l'aumento della pensione estera sia permasto invariato anche negli anni seguenti;
che è stata accertata l'avvenuta percezione da parte del coniuge della defunta sig.ra AL di redditi da pensione estera non dichiarati (…ovvero non tempestivamente comunicati) all CP_1 ragion per cui talune quote del ridetto assegno sociale -siccome incumulabili con i redditi de quibus- sono state così indebitamente incassate dalla nominata sig.ra AL.
La questione giuridica controversa
Occorre al riguardo considerare che l'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., in forza del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., gravando, pertanto, l'attore della relativa prova. Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha sempre ritenuto, fino alla sentenza 17.07.2008, n. 19762, che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'Ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. La citata pronuncia di legittimità ha abbandonato questo indirizzo,
Pag. 4 a 8
ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando, invece, una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Il contrasto è stato in seguito risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza resa in data 04.08.2010, n. 18046, alla quale hanno fatto seguito un profluvio di statuizioni conformi, ha osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Dunque, in caso di accertamento negativo dell'indebito previdenziale l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In tema di indebito previdenziale, invero, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4319; Cass., Sez. Lav., n. 15550/19; Cass. n. 26231/2018; Cass., Sez. Lav., 11.02.2016, n. 2739). L'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, in altri termini, grava sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto.
In conclusione, dunque, la giurisprudenza di legittimità, mediante l'applicazione all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale del richiamato principio, secondo cui spetta all'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito, adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore della prova del fatto costitutivo del suo diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che relativamente alle annualità esaminate dall è stata accertata l'avvenuta percezione da parte del coniuge CP_1 della defunta sig.ra AL di redditi da pensione estera non tempestivamente comunicati all ragion per cui talune quote del ridetto assegno sociale -siccome incumulabili con CP_1
i redditi de quibus- sono state così indebitamente incassate dalla nominata sig.ra AL.
Occorre inoltre evidenziare che in materia di pensioni da redditi esteri è onere del percettore del relativo trattamento pensionistico comunicare tali redditi all come CP_1 appunto si evince dall'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008,
Pag. 5 a 8 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati CP_1 interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.
Nel caso di specie, l' ha effettuato l'accertamento del debito entro il termine di cui CP_1 all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, dato che la dante causa del ricorrente e il di lei coniuge hanno comunicato all i dati reddituali per l'anno 2012 a mezzo della campagna reddituale “RED” CP_1 trasmessa in data 31 luglio 2013.
Occorre inoltre considerare che la parte ricorrente non ha provato il mancato rispetto da parte dell del termine per la verifica della situazione reddituale (cfr. al riguardo il CP_1 ricorso giurisdizionale, nella parte in cui il ricorrente ha solo allegato genericamente che
Pag. 6 a 8
“…nella fattispecie in questione, l'Ente ha omesso di provvedere all'accertamento annuale di cui all'art. 13, L. n. 412/91, non curandosi anche di osservare il termine “dell'anno successivo”, previsto dalla medesima norma”). Di contro, in sede di reiezione del ricorso amministrativo, il
[...]
ha dato atto che l ha effettuato l'accertamento del debito entro Controparte_2 CP_1 il termine di cui all'art. 13, co.
2. l. 412 del 1991.
Parimenti, deve ritenersi pienamente rispettato l'obbligo di motivazione da parte dell CP_1 dal momento che dall'esame dei provvedimenti in questa sede impugnati si evincono, seppur in modo sommario e sintetico, ma non superficiale, le ragioni del provvedimento, nonchè i momenti ricognitivi logico-deduttivi (“- Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”… “- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della controversia, nonché di quanto previsto dall'art.152 bis disp.att. c.p.c. con riguardo alla riduzione pari al 20% del compenso spettante ai difensori degli enti pubblici vittoriosi, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.049,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da
, nato a [...] (G.B.), il 22.9.1953, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AL, via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'avv. Dario Vitrano, C.F.
[...]
(Fax 091.7308790 – Pec. che lo C.F._2 Email_1 rappresenta, assiste e difende,
RICORRENTE
Contro
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. CodiceFiscale_3
Marcella CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._4 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare nulli e/o illegittimi e comunque inefficace i provvedimenti notificati con lettere raccomandate a.r. del 19.11.2024, a mezzo dei quali l sede di AL, ha chiesto al sig. CP_1
n.q. di erede della sig.ra , la restituzione delle somme di € 880,69, e di Parte_1 Parte_2
€421,43, asseritamente corrisposte in eccedenza sulla pensione n. 04010579, categoria AS, per le ragioni tutte spiegate in narrativa e, per l'effetto;
CP
- Ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste da pari ad €880,69, e ad € 421,43, disponendone la restituzione nel caso in cui le stesse fossero già state trattenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale e nel merito, rigettare il ricorso coltivato da siccome infondato in fatto e in Parte_1 diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo così l dalle domande tutte ex adversis proposte con il CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio.
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale vantato dall Nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a CP_1 fondamento dell'eccezione preliminare di merito il decorso del termine ordinario di prescrizione decennale con riguardo al credito di euro 880,69, in quanto pretesa creditoria asseritamente maturata per il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2004 e richiesto dall solo CP_1 il 19.11.2024, quindi ben oltre il termine decennale per la prescrizione.
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la parziale intervenuta prescrizione del credito previdenziale di euro 421,43 per il periodo che va dall'1.1.2013 al 31.1.2015, essendo intervenendo ad interrompere la prescrizione soltanto il 19.11.2024, quando la maggior parte del credito era già prescritta.
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente sul punto rilevare che il termine prescrizionale decennale relativo al diritto di credito previdenziale pari ad euro 880,69 ha iniziato a decorrere a partire dal 9/2015, ossia dal momento in cui l' ha avviato la procedura amministrativa per il recupero del CP_1 credito in questione.
Pag. 2 a 8
Per quanto concerne invece il termine prescrizionale decennale relativo al diritto di credito previdenziale di euro 421,43, occorre rilevare che anche in questo caso la prescrizione non si è ancora perfezionata, in quanto il relativo termine ha iniziato a decorrere dal 31.1.2015 e l'atto interruttivo di messa in mora è stato notificato al debitore il 19.11.2024, ovvero entro il decennio.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Sul merito
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver ricevuto il 19.11.2024 comunicazione dall in cui è stato accertato che, per i periodi CP_1 che vanno dall'1.01.2002 al 31.12.2004 e dall'1.01.2013 al 31.01.2015, sulla pensione n. 04010579, categoria AS, percepita dalla sig.ra madre deceduta dell'odierno Parte_2 ricorrente, erano stati effettuati pagamenti di importo superiore a quello effettivamente spettante, nella misura complessiva di euro 1.302,12; che l' aveva giustificato la CP_1 superiore richiesta adducendo, rispettivamente, i seguenti motivi: “- Sono state riscosse rate di prestazione superiore a quella spettante”, riguardo la richiesta di restituzione per il periodo che va dall'1.01.2002 al 31.12.2004 e, “- Sono state riscosse rate di presta-zione superiore a quella spettante
- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, in riferimento a quella che va dall'1.01.2013 al 31.01.2015; di aver ricevuto quindi la seguente comunicazione: “… in qualità di erede della sig.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro €880,69”, e di “euro Parte_2 421,43”, informandolo, inoltre, che “… Dovrà provvedere al pagamento di tale somma utilizzando l'Avviso di pagamento pagoPA… entro 30 giorni dalla notifica della presente comunica-zione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto “Avviso di pagamento pagoPA” …”; che la pretesa creditoria avanzata dall è quindi illegittima, poiché le somme di cui l'Ente CP_1 pretende la restituzione sono irripetibili;
che il lamentato pagamento è dipeso, in via esclusiva, da un errore dell'Ente previdenziale che ha versato alla sig.ra Parte_2 madre defunta dell'odierno ricorrente, sig. , rate di prestazione in misura Parte_1 superiore a quelle spettanti;
che il pagamento in questione non è quindi avvenuto per fatti riconducibili alla condotta del padre del ricorrente, in capo al quale non si può ravvisare alcuna forma di responsabilità.
La parte resistente ha invece allegato: che il debito “R.I. 1056511”, sorto sulla citata prestazione cat. AS n. 078-550004010579 di cui era titolare la de , si è Persona_2 determinato a seguito dell'avvenuto accertamento di redditi rilevanti sulla prestazione assistenziale in godimento;
che, nel dettaglio, la ricostituzione reddituale da cui scaturisce il ridetto debito ha ad oggetto la rideterminazione dell'assegno sociale per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, e determina un debito originario di €. 3.838,64; che dalla verifica della posizione reddituale della titolare e del di lei coniuge è emerso che il debito in questione si è determinato per effetto dei redditi da pensione estera del coniuge,
Pag. 3 a 8 redditi che, anche sulla scorta di quanto chiarito nella Circolare n. 195 del 2015, CP_1 debbono sempre essere specificamente dichiarati all avendo una peculiare modalità CP_1 di rappresentazione ai fini previdenziali;
che nel caso di specie l ha effettuato CP_1
l'accertamento del debito entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, in quanto la dante causa del ricorrente e il di lei coniuge hanno comunicato all i dati reddituali per l'anno 2012 a CP_1 mezzo della campagna reddituale “RED” trasmessa in data 31 luglio 2013, di talché la nota di debito del 19 dicembre 2014 è tempestiva, atteso che l' ha esercitato l'attività di CP_1 verifica reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di conoscenza dei dati reddituali certi (cfr. al riguardo la Circolare n. 47 del 2018); che, a seguito della CP_1 comunicazione reddituale testé ricordata, è emerso che la pensione estera del coniuge della sig.ra AL -a decorrere dal 2012- era aumentata di €. 200,00 rispetto all'anno precedente, circostanza, questa, che ha rideterminato l'importo annuo dell'assegno sociale della sig.ra creando in capo ad essa un debito annuo pari all'importo Parte_3 dell'incremento della pensione estera de qua; i redditi dell'anno 2012 hanno inciso sull'assegno sociale erogato nel 2013 (come ex lege n. 122 / 2010) e -riportati in proiezione- anche su quello spettante per i due anni successivi, supponendosi difatti che l'aumento della pensione estera sia permasto invariato anche negli anni seguenti;
che è stata accertata l'avvenuta percezione da parte del coniuge della defunta sig.ra AL di redditi da pensione estera non dichiarati (…ovvero non tempestivamente comunicati) all CP_1 ragion per cui talune quote del ridetto assegno sociale -siccome incumulabili con i redditi de quibus- sono state così indebitamente incassate dalla nominata sig.ra AL.
La questione giuridica controversa
Occorre al riguardo considerare che l'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., in forza del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., gravando, pertanto, l'attore della relativa prova. Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha sempre ritenuto, fino alla sentenza 17.07.2008, n. 19762, che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'Ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. La citata pronuncia di legittimità ha abbandonato questo indirizzo,
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ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando, invece, una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Il contrasto è stato in seguito risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza resa in data 04.08.2010, n. 18046, alla quale hanno fatto seguito un profluvio di statuizioni conformi, ha osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Dunque, in caso di accertamento negativo dell'indebito previdenziale l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In tema di indebito previdenziale, invero, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4319; Cass., Sez. Lav., n. 15550/19; Cass. n. 26231/2018; Cass., Sez. Lav., 11.02.2016, n. 2739). L'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, in altri termini, grava sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto.
In conclusione, dunque, la giurisprudenza di legittimità, mediante l'applicazione all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale del richiamato principio, secondo cui spetta all'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito, adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore della prova del fatto costitutivo del suo diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che relativamente alle annualità esaminate dall è stata accertata l'avvenuta percezione da parte del coniuge CP_1 della defunta sig.ra AL di redditi da pensione estera non tempestivamente comunicati all ragion per cui talune quote del ridetto assegno sociale -siccome incumulabili con CP_1
i redditi de quibus- sono state così indebitamente incassate dalla nominata sig.ra AL.
Occorre inoltre evidenziare che in materia di pensioni da redditi esteri è onere del percettore del relativo trattamento pensionistico comunicare tali redditi all come CP_1 appunto si evince dall'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008,
Pag. 5 a 8 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati CP_1 interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.
Nel caso di specie, l' ha effettuato l'accertamento del debito entro il termine di cui CP_1 all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, dato che la dante causa del ricorrente e il di lei coniuge hanno comunicato all i dati reddituali per l'anno 2012 a mezzo della campagna reddituale “RED” CP_1 trasmessa in data 31 luglio 2013.
Occorre inoltre considerare che la parte ricorrente non ha provato il mancato rispetto da parte dell del termine per la verifica della situazione reddituale (cfr. al riguardo il CP_1 ricorso giurisdizionale, nella parte in cui il ricorrente ha solo allegato genericamente che
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“…nella fattispecie in questione, l'Ente ha omesso di provvedere all'accertamento annuale di cui all'art. 13, L. n. 412/91, non curandosi anche di osservare il termine “dell'anno successivo”, previsto dalla medesima norma”). Di contro, in sede di reiezione del ricorso amministrativo, il
[...]
ha dato atto che l ha effettuato l'accertamento del debito entro Controparte_2 CP_1 il termine di cui all'art. 13, co.
2. l. 412 del 1991.
Parimenti, deve ritenersi pienamente rispettato l'obbligo di motivazione da parte dell CP_1 dal momento che dall'esame dei provvedimenti in questa sede impugnati si evincono, seppur in modo sommario e sintetico, ma non superficiale, le ragioni del provvedimento, nonchè i momenti ricognitivi logico-deduttivi (“- Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”… “- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della controversia, nonché di quanto previsto dall'art.152 bis disp.att. c.p.c. con riguardo alla riduzione pari al 20% del compenso spettante ai difensori degli enti pubblici vittoriosi, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.049,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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