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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 5349 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2024, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento, cessione del credito”, avverso la sentenza n. 4611/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2.05.2024, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza in trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
). CodiceFiscale_1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Via Argine,
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 902 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.:
. C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
d'ora in avanti) – in qualità di cessionaria di crediti – ha citato in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, l' di Napoli, per Controparte_3 ottenere l'accertamento del diritto di credito e il conseguente pagamento in suo favore, da parte dell'istituto scolastico:
- di euro 16,472.78 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto delle Note
Debito, che alla data di notifica dell'atto di citazione si assumono scaduti da oltre sei mesi (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 DLgs
192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di euro 120 ex art. 6, co. 2, DLgs 231/02 (euro 40 per ciascuna delle n. 3 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito).
In via subordinata, parte attrice ha chiesto al giudice di prime cure di accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell'istituto scolastico convenuto, di ogni diversa somma ritenuta dovuta, con riferimento al capitale, agli interessi e a titolo risarcitorio e, per l'effetto, condannare il medesimo Istituto al relativo esborso.
In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di rigetto delle precedenti domande,
[...] ha richiesto l'attribuzione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento Pt_1 ex art. 2041 c.c., in ogni caso con la condanna di parte convenuta alle spese.
L'istituto tecnico industriale – di Napoli non si è costituito, Controparte_2 ancorchè ritualmente citato, di guisa che è stato dichiarato contumace dal tribunale.
Con sentenza emessa in data 2.05.2024 il giudice ha respinto la doamnda.
Segnatamente, il tribunale ha preliminarmente rilevato la mancata prova dei presupposti della domanda di pagamento e, dunque, dell'esistenza ed esigibilità dei crediti, che non trovano titolo nella mera cessione né possono essere presunti dalla cessione stessa. Sul punto, si legge nella sentenza di primo grado: “di tanto non pare essere consapevole la Part difesa dell'attrice , giacchè non ha narrativamente precisato gli elementi necessari
Part
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 al fine di verificare la sussistenza dei singoli crediti cedutile che, estinti in ritardo, avrebbero generato il debito per interessi di mora su crediti diversi da quelli relativi a fatture non saldate, né quelli necessari per la quantificazione di tale asserito credito. In sede di introduzione del giudizio, l'attrice si è infatti limitata ad indicare l'importo complessivo preteso, ed il numero delle fatture (tre) dal cui ritardato pagamento sarebbe derivato il diritto alla corresponsione di interessi di mora, affidando a delle
“note debito”, di provenienza unilaterale, che constano di un mero coacervo di dati numerici, il calcolo del dovuto”. Soggiunge il giudice che la difesa di ha Pt_1 omesso di allegare all'atto di citazione sinanche il titolo (la cessione del credito), producendo esclusivamente una missiva, anch'essa generica, non corredata della prova dell'invio alla controparte, oltre ad un documento meramente riepilogativo, da cui risulta un ammontare relativo a crediti ceduti diverso da quello assunto come base di calcolo della somma indicata nell'atto di citazione.
Il tribunale ha poi esaminato una questione ritenuta assorbente: la nullità del rapporto a monte, non essendo stato depositato alcun contratto – tra la cedente ed il debitore ceduto
- avente forma scritta ad substantiam.
Ha affermato, infatti, che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione in un unico documento;
ha rimarcato che secondo giurisprudenza costante la prova dell'esistenza di negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da asseritamente equipollenti mezzi probatori. Nè può valere, precisa il tribunale, a dare la prova del contratto, la non contestazione, in sostituzione dell'atto scritto, perché il difetto di forma scritta è ipotesi di nullità rilevabile ex officio.
Il tribunale ha, infine, respinto la domanda subordinata di riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, per due ordini di ragioni: in primo luogo, per la natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041, facendo notare che l'attore-cessionario avrebbe potuto agire, in ragione dell'inesistenza del credito, nei confronti del cedente ex art. 1266 c.c.; in secondo luogo, perché la attrice ha omesso di provare l'effettivo Pt_2 impoverimento subito, limitandosi a domandare in via generica l'indennizzo ex art. 2041, senza neppure indicare un importo.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 30/11/2024, per i motivi di seguito riportati.
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 2.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il sottostante contratto tra la società fornitrice cedente i crediti (AN) e l' avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. A sostegno di tale CP_1 censura, la difesa di parte attrice ha posto l'accento sulla disciplina eurounitaria e, in particolare, sulle direttive sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, recepite in italia con DLgs 231/02 e DLgs 192/12, chiedendo, altresì, il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla questione della necessità della forma scritta nei contratti tra p.a. e imprese.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che la prova del contratto tra la società fornitrice (AN) e l'Istituto possa fornirsi esclusivamente mediante la sua produzione in giudizio e non anche con equipollenti, negando che si possa ritenere formata mediante il riconoscimento, proveniente dalla controparte, della sua esistenza, oppure mediante comportamenti concludenti.
2.3. Con il terzo motivo si duole del punto di decisione che la condanna a Parte_1 rifondere onorari e spese di lite.
2.4. Con comparsa di costituzione in appello, l'istituto scolastico appellato ha chiesto a codesta Corte il rigetto del gravame perché manifestamente infondato e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite.
2.5. Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 16 aprile 2025, in detta udienza, svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.10.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza dell'8.10.2025 il Consigliere
Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 350, co. 2, c.p.c., alla decisione del collegio, che ha emesso la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
Rilievo assorbente assume, nella definizione della controversia in esame, il mancato deposito della copia del contratto scritto tra la società cedente AN e l'istituto scolastico di Napoli, avente ad oggetto le prestazioni riportate nelle CP_2 CP_2 fatture depositate e per il cui tardivo pagamento sarebbero maturati gli interessi
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 rivendicati. Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, parte attrice – odierna appellante – non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce il diritto di credito, che deve avere forma scritta ad substantiam; né lo stesso è stato depositato nel presente giudizio di appello. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio e da comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
A fronte della linea difensiva di occorre, invece, ribadire che i contratti Pt_1 stipulati con la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già condiviso con pronunce di questa Corte di analogo tenore) la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass. 638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass.,
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Correttamente, dunque il Tribunale di Napoli ha escluso la possibilità di condannare Part l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_4 crediti pecuniari, documentati dalle fatture depositate relative alle prestazioni rese dalla
AN (società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza, si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' di Napoli, non potendo da tali Controparte_3 elementi derivarsi, come detto, una condotta concludente idonea a conseguire gli effetti di un contratto scritto vincolante per la pubblica amministrazione.
3.1. Non ha nessun rilievo sul thema decidendum, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, trattandosi di disciplina esclusivamente dedicata alle modalità di addebito degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, nulla affermando riguardo alla forma dei contratti conclusi con la p.a.. Invero, tale disciplina può venire in rilievo solo dopo che un contratto sia validamente concluso, perché volta a regolare la fase patologica dell'inadempimento. Per la fase antecedente, e quindi quella relativa alla stipula, non può che trovare applicazione la disciplina interna (r.d. 2440/1923, artt. 16 e 17), che non si pone dunque in contrasto con la disciplina eurounitaria, essendo volta alla regolamentazione di una fase contrattuale differente. Ne consegue che la richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Invero, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale sia finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso;
mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA..
3.2. Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, assorbono l'esame del terzo motivo, con cui è censurato il punto di motivazione che dispone la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
negli importi liquidati in Controparte_5 dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 5.200,00 ed 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro di 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4611/2024, pubblicata in Parte_1 data 2.05.2024, nei confronti dell' , così Controparte_3 provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_3
di Napoli le spese di lite del presente grado di giudizio, che
[...] liquida in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 5349 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2024, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento, cessione del credito”, avverso la sentenza n. 4611/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2.05.2024, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza in trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
). CodiceFiscale_1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Via Argine,
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 902 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.:
. C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
d'ora in avanti) – in qualità di cessionaria di crediti – ha citato in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, l' di Napoli, per Controparte_3 ottenere l'accertamento del diritto di credito e il conseguente pagamento in suo favore, da parte dell'istituto scolastico:
- di euro 16,472.78 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto delle Note
Debito, che alla data di notifica dell'atto di citazione si assumono scaduti da oltre sei mesi (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 DLgs
192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di euro 120 ex art. 6, co. 2, DLgs 231/02 (euro 40 per ciascuna delle n. 3 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito).
In via subordinata, parte attrice ha chiesto al giudice di prime cure di accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell'istituto scolastico convenuto, di ogni diversa somma ritenuta dovuta, con riferimento al capitale, agli interessi e a titolo risarcitorio e, per l'effetto, condannare il medesimo Istituto al relativo esborso.
In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di rigetto delle precedenti domande,
[...] ha richiesto l'attribuzione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento Pt_1 ex art. 2041 c.c., in ogni caso con la condanna di parte convenuta alle spese.
L'istituto tecnico industriale – di Napoli non si è costituito, Controparte_2 ancorchè ritualmente citato, di guisa che è stato dichiarato contumace dal tribunale.
Con sentenza emessa in data 2.05.2024 il giudice ha respinto la doamnda.
Segnatamente, il tribunale ha preliminarmente rilevato la mancata prova dei presupposti della domanda di pagamento e, dunque, dell'esistenza ed esigibilità dei crediti, che non trovano titolo nella mera cessione né possono essere presunti dalla cessione stessa. Sul punto, si legge nella sentenza di primo grado: “di tanto non pare essere consapevole la Part difesa dell'attrice , giacchè non ha narrativamente precisato gli elementi necessari
Part
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 al fine di verificare la sussistenza dei singoli crediti cedutile che, estinti in ritardo, avrebbero generato il debito per interessi di mora su crediti diversi da quelli relativi a fatture non saldate, né quelli necessari per la quantificazione di tale asserito credito. In sede di introduzione del giudizio, l'attrice si è infatti limitata ad indicare l'importo complessivo preteso, ed il numero delle fatture (tre) dal cui ritardato pagamento sarebbe derivato il diritto alla corresponsione di interessi di mora, affidando a delle
“note debito”, di provenienza unilaterale, che constano di un mero coacervo di dati numerici, il calcolo del dovuto”. Soggiunge il giudice che la difesa di ha Pt_1 omesso di allegare all'atto di citazione sinanche il titolo (la cessione del credito), producendo esclusivamente una missiva, anch'essa generica, non corredata della prova dell'invio alla controparte, oltre ad un documento meramente riepilogativo, da cui risulta un ammontare relativo a crediti ceduti diverso da quello assunto come base di calcolo della somma indicata nell'atto di citazione.
Il tribunale ha poi esaminato una questione ritenuta assorbente: la nullità del rapporto a monte, non essendo stato depositato alcun contratto – tra la cedente ed il debitore ceduto
- avente forma scritta ad substantiam.
Ha affermato, infatti, che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione in un unico documento;
ha rimarcato che secondo giurisprudenza costante la prova dell'esistenza di negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da asseritamente equipollenti mezzi probatori. Nè può valere, precisa il tribunale, a dare la prova del contratto, la non contestazione, in sostituzione dell'atto scritto, perché il difetto di forma scritta è ipotesi di nullità rilevabile ex officio.
Il tribunale ha, infine, respinto la domanda subordinata di riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, per due ordini di ragioni: in primo luogo, per la natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041, facendo notare che l'attore-cessionario avrebbe potuto agire, in ragione dell'inesistenza del credito, nei confronti del cedente ex art. 1266 c.c.; in secondo luogo, perché la attrice ha omesso di provare l'effettivo Pt_2 impoverimento subito, limitandosi a domandare in via generica l'indennizzo ex art. 2041, senza neppure indicare un importo.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 30/11/2024, per i motivi di seguito riportati.
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 2.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il sottostante contratto tra la società fornitrice cedente i crediti (AN) e l' avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. A sostegno di tale CP_1 censura, la difesa di parte attrice ha posto l'accento sulla disciplina eurounitaria e, in particolare, sulle direttive sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, recepite in italia con DLgs 231/02 e DLgs 192/12, chiedendo, altresì, il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla questione della necessità della forma scritta nei contratti tra p.a. e imprese.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che la prova del contratto tra la società fornitrice (AN) e l'Istituto possa fornirsi esclusivamente mediante la sua produzione in giudizio e non anche con equipollenti, negando che si possa ritenere formata mediante il riconoscimento, proveniente dalla controparte, della sua esistenza, oppure mediante comportamenti concludenti.
2.3. Con il terzo motivo si duole del punto di decisione che la condanna a Parte_1 rifondere onorari e spese di lite.
2.4. Con comparsa di costituzione in appello, l'istituto scolastico appellato ha chiesto a codesta Corte il rigetto del gravame perché manifestamente infondato e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite.
2.5. Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 16 aprile 2025, in detta udienza, svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.10.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza dell'8.10.2025 il Consigliere
Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 350, co. 2, c.p.c., alla decisione del collegio, che ha emesso la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
Rilievo assorbente assume, nella definizione della controversia in esame, il mancato deposito della copia del contratto scritto tra la società cedente AN e l'istituto scolastico di Napoli, avente ad oggetto le prestazioni riportate nelle CP_2 CP_2 fatture depositate e per il cui tardivo pagamento sarebbero maturati gli interessi
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 rivendicati. Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, parte attrice – odierna appellante – non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce il diritto di credito, che deve avere forma scritta ad substantiam; né lo stesso è stato depositato nel presente giudizio di appello. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio e da comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
A fronte della linea difensiva di occorre, invece, ribadire che i contratti Pt_1 stipulati con la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già condiviso con pronunce di questa Corte di analogo tenore) la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass. 638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass.,
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Correttamente, dunque il Tribunale di Napoli ha escluso la possibilità di condannare Part l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_4 crediti pecuniari, documentati dalle fatture depositate relative alle prestazioni rese dalla
AN (società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza, si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' di Napoli, non potendo da tali Controparte_3 elementi derivarsi, come detto, una condotta concludente idonea a conseguire gli effetti di un contratto scritto vincolante per la pubblica amministrazione.
3.1. Non ha nessun rilievo sul thema decidendum, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, trattandosi di disciplina esclusivamente dedicata alle modalità di addebito degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, nulla affermando riguardo alla forma dei contratti conclusi con la p.a.. Invero, tale disciplina può venire in rilievo solo dopo che un contratto sia validamente concluso, perché volta a regolare la fase patologica dell'inadempimento. Per la fase antecedente, e quindi quella relativa alla stipula, non può che trovare applicazione la disciplina interna (r.d. 2440/1923, artt. 16 e 17), che non si pone dunque in contrasto con la disciplina eurounitaria, essendo volta alla regolamentazione di una fase contrattuale differente. Ne consegue che la richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Invero, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale sia finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso;
mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA..
3.2. Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, assorbono l'esame del terzo motivo, con cui è censurato il punto di motivazione che dispone la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
negli importi liquidati in Controparte_5 dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 5.200,00 ed 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro di 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4611/2024, pubblicata in Parte_1 data 2.05.2024, nei confronti dell' , così Controparte_3 provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
R.G. n. 5349/2024 Sentenza Controparte_2 2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_3
di Napoli le spese di lite del presente grado di giudizio, che
[...] liquida in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
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