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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
28.03.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 17,38
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La CA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 11389 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. DANIELE AGNELLO dal Parte_1
quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to in , Controparte_1 CP_1
C/O AVVOCATURA COMUNALE PIAZZA MARINA, 39, e rappr.to e difeso dall'avv.
ER AN RI dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. CP_2
NN MO, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti.
OGGETTO: condannatorio Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata C.T.U.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico dallo stesso patito in conseguenza del sinistro occorsogli in , CP_1
lungo il Corso dei Mille, in data 30.07.2019 a causa di un asserito dissesto della pavimentazione.
Precisava l'attore che mentre percorreva a bordo della sua bicicletta il corso dei Mille, giunto all'intersezione con Piazza Scaffa, cadeva per terra dopo essere incappato in un tombino asseritamente non perfettamente aderente al manto stradale.
Con comparsa del 05.12.2022 si costituiva in giudizio il convenuto il quale CP_1
contestava gli assunti di parte attrice escludeva qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso ed in ipotesi di condanna chiedeva di essere manlevato dall che citava in giudizio. CP_2
Anche l si costituiva in giudizio, contestando le domande tutte risarcitorie e di CP_2
manleva avanzate nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza.
Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno evidenziare come in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso. Spetta, peraltro, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
In altri termini, la mancata esatta acquisizione probatoria in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa causatrice dei danni lamentati e l'evento dannoso in sé ricade in capo all'attore, in quanto gravato dal relativo onere.
Ora, nel caso di specie, la sola prova testimoniale del sig. non si Testimone_1
ritiene idonea a superare le perplessità sollevate dal convenuto, il quale ha negato il CP_1
verificarsi del sinistro e la propria responsabilità in relazione al lamentato danno e quindi non possono dirsi acquisiti elementi sufficienti a far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere, elementi sufficienti a provare il fatto lamentato dallo stesso in citazione nonché il nesso di causalità tra i danni riportati e l'evento dedotto.
Dalla produzione fotografica versata in atti, il tombino/caditoia che avrebbe procurato la caduta del ciclista, appare in buone condizione e l'unico teste escusso nel corso del giudizio non ricordava diversi dettagli, adducendo a giustificazione il tempo trascorso. Il teste escusso nello specifico ha riferito “ … Quel giorno si trovava in testa del gruppetto composto da da Per_1 Per_1
me e da giunti in prossimità del ponte ammiraglio, dove vi è lo snodo del tram, Parte_2
è passato sul tombino ivi presente che a quanto pare era basculante e non ben infisso al Per_1
suolo che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Infanti al passaggio di il tombino si è sollevato Per_1
leggermente facendogli perdere l'equilibrio. Noi a seguire ci siamo fermati per prestargli soccorso
ed abbiamo subito allertato l'autoambulanza.”. Dalle dichiarazioni testè riportate, emerge a chiare lettere che il teste non abbia visto sollevarsi il tombino. Che il tombino non fosse ben infisso al suolo appare più che altro una circostanza riferitagli dallo stesso o comunque dedotta Pt_1
dal teste.
Né il teste è apparso attendibile alla luce dei diversi non ricordo. Ed, invero, a seguito di richieste di alcuni dettagli, il teste ha risposto con dei non ricordo che comunque rendono le sue dichiarazioni inverosimili. Nello specifico il teste escusso se da un lato ha dichiarato di non ricordare se fosse o meno intervenuta la Polizia, né se l'autoambulanza abbia portato via con se il sig. riferendo appunto “ Abbiamo anche allertato i vigili urbani ma non ricordo se siano Pt_1
o meno intervenuti. E' trascorso un bel pò di tempo. Non ricordo neanche se il 118 abbia portato
via con se il sig. infatti noi avevamo allertato anche i suoi parenti e dopo il loro Pt_1
intervento noi siamo andati via infatti mi pare che l'autoambulanza ancora non fosse neanche
arrivata. Ricordo invece che la bicicletta a seguito della caduta non era utilizzabile in quanto si era
danneggiata, e quindi l'abbiamo lasciata in custodia in un negozio nelle vicinanze. Il tombino mi
pare che fosse dell' ” dall'altro ricordava con precisione l'allocazione del tombino e le sue CP_3
caratteristiche.
Appare inverosimile infatti che il teste ricordasse con precisione il punto esatto del tombino e le caratteristiche dello stesso, ma non riuscisse a ricordare l'intervento delle autorità e del 118,
circostanze che comunque non necessitano di un particolare sforzo di memoria.
Ciò posto, alla luce di quanto riferito dal teste, ed avuto riguardo alla produzione fotografica versata in atti, non può dirsi raggiunta la prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità
indicate in atto di citazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, ed in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto, le sole dichiarazioni del teste escusso si appalesano eccessivamente fragili per sostenere la dinamica narrata in citazione.
Alla luce delle carenze probatorie sopra riscontrate, la pretesa risarcitoria di parte attrice,
non può, quindi, trovare accoglimento. Va detto, ancora, che i dati documentali allegati in citazione afferiscono esclusivamente alla documentazione medica che nulla aggiungono in ordine alle modalità dell'assunto sinistro rispetto a quanto dichiarato dal teste.
Senza contare, in ultimo, che il convenuto costituitosi in giudizio ha mosso CP_1
contestazioni sia sulla realtà del sinistro come prospettato da parte attrice, rimarcando la sussistenza dell'onere probatorio in capo alla stessa in punto di danni subiti e di loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, sia sull'entità delle lamentate lesioni. Dalle superiori considerazioni discende che sulla effettiva dinamica del sinistro non sono stati forniti elementi sufficienti a consentirne la ricostruzione, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento del sig.
Pt_1
Né va tralasciato, infine, che il sig. in sede di C.T.U. abbia riferito al Consulente Pt_1
di essere caduto a causa di un tombino “sotto livellato”, circostanza che però non emerge né dalle immagini fotografiche prodotte, né tanto meno dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Deriva da ciò che la domanda non possa trovare in questa sede accoglimento e vada respinta.
Considerato tuttavia che il nominato C.T.U medico legale ha comunque accertata la sussistenza di un danno in capo al sig. ritenendolo compatibile con la dinamica Pt_1
riferitagli, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
Le spese della espletata C.T.U rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 21/11/2025
Il G.O.T
EL La CA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
28.03.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 17,38
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La CA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 11389 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. DANIELE AGNELLO dal Parte_1
quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to in , Controparte_1 CP_1
C/O AVVOCATURA COMUNALE PIAZZA MARINA, 39, e rappr.to e difeso dall'avv.
ER AN RI dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. CP_2
NN MO, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti.
OGGETTO: condannatorio Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata C.T.U.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico dallo stesso patito in conseguenza del sinistro occorsogli in , CP_1
lungo il Corso dei Mille, in data 30.07.2019 a causa di un asserito dissesto della pavimentazione.
Precisava l'attore che mentre percorreva a bordo della sua bicicletta il corso dei Mille, giunto all'intersezione con Piazza Scaffa, cadeva per terra dopo essere incappato in un tombino asseritamente non perfettamente aderente al manto stradale.
Con comparsa del 05.12.2022 si costituiva in giudizio il convenuto il quale CP_1
contestava gli assunti di parte attrice escludeva qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso ed in ipotesi di condanna chiedeva di essere manlevato dall che citava in giudizio. CP_2
Anche l si costituiva in giudizio, contestando le domande tutte risarcitorie e di CP_2
manleva avanzate nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza.
Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno evidenziare come in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso. Spetta, peraltro, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
In altri termini, la mancata esatta acquisizione probatoria in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa causatrice dei danni lamentati e l'evento dannoso in sé ricade in capo all'attore, in quanto gravato dal relativo onere.
Ora, nel caso di specie, la sola prova testimoniale del sig. non si Testimone_1
ritiene idonea a superare le perplessità sollevate dal convenuto, il quale ha negato il CP_1
verificarsi del sinistro e la propria responsabilità in relazione al lamentato danno e quindi non possono dirsi acquisiti elementi sufficienti a far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere, elementi sufficienti a provare il fatto lamentato dallo stesso in citazione nonché il nesso di causalità tra i danni riportati e l'evento dedotto.
Dalla produzione fotografica versata in atti, il tombino/caditoia che avrebbe procurato la caduta del ciclista, appare in buone condizione e l'unico teste escusso nel corso del giudizio non ricordava diversi dettagli, adducendo a giustificazione il tempo trascorso. Il teste escusso nello specifico ha riferito “ … Quel giorno si trovava in testa del gruppetto composto da da Per_1 Per_1
me e da giunti in prossimità del ponte ammiraglio, dove vi è lo snodo del tram, Parte_2
è passato sul tombino ivi presente che a quanto pare era basculante e non ben infisso al Per_1
suolo che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Infanti al passaggio di il tombino si è sollevato Per_1
leggermente facendogli perdere l'equilibrio. Noi a seguire ci siamo fermati per prestargli soccorso
ed abbiamo subito allertato l'autoambulanza.”. Dalle dichiarazioni testè riportate, emerge a chiare lettere che il teste non abbia visto sollevarsi il tombino. Che il tombino non fosse ben infisso al suolo appare più che altro una circostanza riferitagli dallo stesso o comunque dedotta Pt_1
dal teste.
Né il teste è apparso attendibile alla luce dei diversi non ricordo. Ed, invero, a seguito di richieste di alcuni dettagli, il teste ha risposto con dei non ricordo che comunque rendono le sue dichiarazioni inverosimili. Nello specifico il teste escusso se da un lato ha dichiarato di non ricordare se fosse o meno intervenuta la Polizia, né se l'autoambulanza abbia portato via con se il sig. riferendo appunto “ Abbiamo anche allertato i vigili urbani ma non ricordo se siano Pt_1
o meno intervenuti. E' trascorso un bel pò di tempo. Non ricordo neanche se il 118 abbia portato
via con se il sig. infatti noi avevamo allertato anche i suoi parenti e dopo il loro Pt_1
intervento noi siamo andati via infatti mi pare che l'autoambulanza ancora non fosse neanche
arrivata. Ricordo invece che la bicicletta a seguito della caduta non era utilizzabile in quanto si era
danneggiata, e quindi l'abbiamo lasciata in custodia in un negozio nelle vicinanze. Il tombino mi
pare che fosse dell' ” dall'altro ricordava con precisione l'allocazione del tombino e le sue CP_3
caratteristiche.
Appare inverosimile infatti che il teste ricordasse con precisione il punto esatto del tombino e le caratteristiche dello stesso, ma non riuscisse a ricordare l'intervento delle autorità e del 118,
circostanze che comunque non necessitano di un particolare sforzo di memoria.
Ciò posto, alla luce di quanto riferito dal teste, ed avuto riguardo alla produzione fotografica versata in atti, non può dirsi raggiunta la prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità
indicate in atto di citazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, ed in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto, le sole dichiarazioni del teste escusso si appalesano eccessivamente fragili per sostenere la dinamica narrata in citazione.
Alla luce delle carenze probatorie sopra riscontrate, la pretesa risarcitoria di parte attrice,
non può, quindi, trovare accoglimento. Va detto, ancora, che i dati documentali allegati in citazione afferiscono esclusivamente alla documentazione medica che nulla aggiungono in ordine alle modalità dell'assunto sinistro rispetto a quanto dichiarato dal teste.
Senza contare, in ultimo, che il convenuto costituitosi in giudizio ha mosso CP_1
contestazioni sia sulla realtà del sinistro come prospettato da parte attrice, rimarcando la sussistenza dell'onere probatorio in capo alla stessa in punto di danni subiti e di loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, sia sull'entità delle lamentate lesioni. Dalle superiori considerazioni discende che sulla effettiva dinamica del sinistro non sono stati forniti elementi sufficienti a consentirne la ricostruzione, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento del sig.
Pt_1
Né va tralasciato, infine, che il sig. in sede di C.T.U. abbia riferito al Consulente Pt_1
di essere caduto a causa di un tombino “sotto livellato”, circostanza che però non emerge né dalle immagini fotografiche prodotte, né tanto meno dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Deriva da ciò che la domanda non possa trovare in questa sede accoglimento e vada respinta.
Considerato tuttavia che il nominato C.T.U medico legale ha comunque accertata la sussistenza di un danno in capo al sig. ritenendolo compatibile con la dinamica Pt_1
riferitagli, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
Le spese della espletata C.T.U rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 21/11/2025
Il G.O.T
EL La CA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44