Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6666/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 6666/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. Mariagrazia Poli,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Angela Liliana Lagreca,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di aver contratto matrimonio civile in Brasile con la parte convenuta in data 11.01.1995. Dalla loro unione è nato il figlio (13.03.2003). Per_1
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Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa di incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la convivenza.
Ha precisato di aver svolto lavori saltuari e di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo domestico nonché di essere comproprietaria insieme al marito della casa familiare.
Ha altresì dichiarato di essersi trasferita in Lombardia dove svolge attività di disbrigo pratiche. Il marito invece ha svolto l'attività di fotografo e percepisce una pensione pari ad € 479,00 mensili.
Ha lamentato che il marito ha distratto somme comuni da un conto corrente personale per € 300.000,00.
Ha affermato che il figlio svolge l'attività di cameriere ed
è economicamente autosufficiente.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi;
un contributo al proprio mantenimento pari ad €
1.500,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
10.06.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha lamentato che la moglie si è allontanata ingiustificatamente dalla casa familiare in Gravina in Puglia nel 2023.
Ha dichiarato di aver svolto l'attività di fotografo e di percepire una pensione di circa € 500,00 mensili. Mentre la moglie ha sempre lavorato durante la vita matrimoniale e attualmente presta la propria attività lavorativa in
Lombardia.
Ha negato che la moglie si sia dedicata alla cura del menage familiare.
Ha precisato che il figlio non è economicamente autosufficiente e vive insieme a lui nella casa coniugale.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale con addebito a carico della moglie;
nulla disporsi a titolo di contributo muliebre. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 17.12.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 16.07.2024.
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I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 17.03.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6666/2024 introdotto con ricorso del 10.06.2024 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del
[...] Controparte_1
P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
[...]
(Crateus Ceara (Brasile), 10.11.1960) e Parte_1
(Gravina in Puglia (BA), 08.07.1952) che in Controparte_1
Fortaleza (Brasile), in data 24.09.2011, hanno contratto matrimonio civile trascritto nei registri degli atti di 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 18.03.2025 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) nulla disposto per la casa familiare;
3) fissato il contributo muliebre in € 350,00; 3) nulla disposto a titolo di mantenimento in favore del figlio.
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matrimonio del Comune di Trani al n. 46, parte II, serie C, anno 1995;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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