Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4052/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4052/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a OR (TO) il 26/12/1974 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VACCANEO MAURO*
E
nato/a SA (AL) il 30/03/1972 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRUA ANDREA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“Il sig. , successivamente alla separazione, ha lasciato la casa coniugale, che per effetto del Pt_2
presente procedimento viene quindi definitivamente assegnata alla moglie, mentre il marito risulta trasferitosi in Nizza Monf.to (AT), Via Valle San Giovanni n.
5. Per spirito conciliativo ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, a titolo di mera riconoscenza morale per l'apporto economico e materiale che il sig. ha dato alla moglie in costanza di matrimonio, e per il fatto Pt_2
che il marito ha rinunciato a qualsiasi diritto di abitazione sull'immobile dov'era prima residente, di proprietà della moglie, le parti convengono le seguenti pattuizioni economiche.
1. I ricorrenti, in data
21 ottobre 2024, previo conferimento di mandato di vendita all'agenzia immobiliare M & G case di
Nizza Monferrato, hanno venduto il loro immobile sito in Canelli (AT), sito in Via Alba n. 118, foglio
14, particella 913, sub. 23, cat A2, cl. 2, del quale sono comproprietari al 50%. L'immobile è stato venduto alla somma di € 30.000, e il ricavato, dedotto il compenso spettante all'agenzia, è stato corrisposto interamente al sig. .
2. Con decorrenza dal mese in cui verrà omologato il presente Pt_2 divorzio, e sempre a titolo di riconoscimento per l'apporto economico in costanza di matrimonio, la sig.ra si impegnerà inoltre a versare al sig. la somma mensile di € 300,00 per anni Pt_1 Pt_2 cinque, per un totale complessivo quindi di € 18.000,00. 3. La sig.ra si è fatta carico del 50% Pt_1
delle spese straordinarie relative all'immobile ceduto al marito, già deliberate (relative alla sostituzione della caldaia), per un importo a suo carico pari a € 966,50 e che ha già corrisposto al condominio;
4. Successivamente all'omologa del divorzio le parti estingueranno altresì i due conti correnti attualmente cointestati, dividendo equamente il saldo residuo. Le parti sono economicamente indipendenti e autonome e, pertanto, non vi è imposizione di assegno divorzile. I ricorrenti dichiarano di avere come sopra definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra gli stessi intercorso in occasione e in dipendenza del matrimonio e delle obbligazioni assunte in sede di separazione e dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, se non le pattuizioni assunte con il presente atto. Le parti dichiarano innanzi ai rispettivi difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di volere rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale e che, ex art. 473 bis c.p.c. c. 2, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Le parti dichiarano altresì innanzi ai rispettivi difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente. All'uopo, sottoscrivono personalmente il presente ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e producono, in allegato all'originale, la copia scansionata contenente le rispettive sottoscrizioni”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
SA (AL) il 30/03/1972, celebrato in CASSINASCO in data 25/08/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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