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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 212. Assemblea degli iscritti all'Albo 1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
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Raccolta Normativa PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; VISTO il decreto del Presidente …
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Giurisprudenza • 6
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