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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2843/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa RO Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rappr.te p.t. – Arch. Giuseppe Dimartino, autorizzato in forza della Delib. G.M. n. 243 dell'8.10.2024 - esecutiva ai sensi di legge, rappresentato e difeso ex art. 2, comma 12, L. n. 244/2007 dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, nel cui Ufficio è elettivamente domiciliato in
Ragusa, Viale del Fante - Palazzo ex Provincia, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Giarratana (RG), Via Gen. G. Azzaro, 25 Controparte_1
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Dr. P.IVA_2 CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e
[...] C.F._1
difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Stefano Schininà, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Via Marsala, 36;
APPELLATA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 114/2024 del Giudice di Pace di
Ragusa, pubblicata il 04.04.2024, non notificata, emessa nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3987/2022 R.G., con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dal stesso avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
464/2022, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, su istanza di CP_1
con cui era stato intimato all'Amministrazione comunale il pagamento
[...] in favore della predetta società della somma di € 2.538,20, oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Chiedeva
l'appellante” rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -accogliere nella forma e nel merito il presente appello ed i motivi su cui è fondato;
e, per l'effetto, -riformare ed annullare la sentenza impugnata n. 114/2024 del
Giudice di Pace di Ragusa, privandola di qualsiasi giuridica efficacia;
nonché,
-accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ed i relativi motivi di cui all'atto di citazione dell'11.11.2022 avanti al Giudice di Pace di Ragusa, nonché le difese esplicitate e le conclusioni adottate in 1° grado dal Parte_1
in ordine all'annullamento ed alla revoca del dec.-ing. n.
[...]
464/2022 del Giudice di Pace di Ragusa;
-annullare, revocare e comunque privare di qualsiasi efficacia giuridica il dec.-ing. n. 464/2022 del Giudice di
Pace di Ragusa opposto in 1° grado;
-disattendere e rigettare in toto ogni ragione di credito azionata da nei confronti del Controparte_1 [...]
perché del tutto inammissibile ed infondata in fatto e Parte_1 in diritto sia sull'an che sul quantum debetur;
-emanare ogni conseguente ed inerente statuizione;
-condannare l'appellata al pagamento delle spese di giudizio relativamente ad entrambi i gradi”. 4
Si costituiva la quale chiedeva “In via principale Controparte_1
respingere l'impugnazione avversaria, confermando la Sentenza di primo grado;
- In via subordinata, previo accoglimento dell'appello incidentale, respingere l'impugnazione avversaria, confermando la Sentenza di primo grado;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la in CP_3 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ha effettuato in favore del il servizio di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1
condannare l'ente, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad un indennizzo pari ad €
2.538,20, pacificamente ritenuto equo dalle parti in giudizio. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso acconto alcuno”.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto destituiti di fondamento appaiono i motivi di doglianza sollevati dalla parte appellante, i quali sono pienamente confutati dalle risultanze documentali e testimoniali acquisite in atti, nonché dalle compiute argomentazioni addotte dalla controparte, che si condividono appieno.
Occorre preliminarmente precisare che, con decreto ingiuntivo n.
464/2022, il Giudice di Pace di Ragusa, su istanza della . Parte_2
ingiungeva al il pagamento della somma di Parte_1
€ 2.538,20, oltre ad interessi di mora, a fronte del servizio di trasferimento di tutti i cassoni e delle attrezzature allocate nel Centro di raccolta di Pt_3
presso il nuovo Centro di C.da Cozzo Fava, nonché per i lavori di
[...] pulizia e bonifica dell'area. 5
In particolare, la . deduceva di aver effettuato tale Parte_2
servizio in forza dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di
[...]
n. 10 del giorno 8.6.2022. Parte_1
Il dal canto suo, evidenziava che “l'importo richiesto in Pt_1
pagamento non fa parte dei corrispettivi scaturenti dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti odierne contendenti…”.
Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, tenuto conto delle prove fornite dalla parte opposta, ha ritenuto che il servizio svolto da . Pt_2 fosse effettivamente diverso ed ulteriore rispetto a quelli rientranti nel contratto di appalto, evidenziando altresì che le questioni attinenti alla copertura finanziaria delle spese non possano pregiudicare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio interesse di risparmio di spesa, con violazione dei princìpi desumibili dall'art. 41 Cost., come affermato dalla giurisprudenza amministrativa sul punto.
Il Giudice di primo grado ha altresì correttamente ritenuto che l'ordinanza sindacale n. 10/22 fosse un provvedimento amministrativo, come tale impugnabile dinanzi al TAR, e quindi non qualificabile quale ordinanza contingibile ed urgente, adottato a conclusione di un iter amministrativo articolato e complesso, rivolto alla . quale Parte_2
ditta affidataria del servizio di igiene ambientale, in virtù del contratto di appalto risalente all'anno 2019.
In particolare, l'ordinanza del Sindaco ordinava al gestore del servizio di igiene urbana, in data 8 giugno 2022, di utilizzare, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, il nuovo centro di raccolta di C.da Cozzo Fava,
e di trasferirvi tutte le casse scarrabili e le altre attrezzature.
L'intervento svolto dalla . non può ritenersi ricompreso Pt_2 nelle prestazioni previste dal contratto di appalto n. 2843 del 7.2.2019, risalendo il contratto di appalto allegato in atti dal al 7.2.2019, Pt_1 mentre la delibera della Giunta comunale, riguardante l'approvazione del progetto del nuovo Centro di Raccolta di C.da Cozzo Fava, recava data
10.7.2021. 6
È del tutto evidente, dunque, come la prestazione oggetto del presente giudizio tragga origine da un'esigenza sopravvenuta, a seguito della progettazione e della realizzazione del nuovo centro di raccolta.
Il contratto di appalto, risalente al 2019, non contemplava al suo interno alcuna ipotesi di trasferimento da un Centro di raccolta ad un altro, né di pulizia e bonifica del vecchio centro di raccolta.
Il Giudice di Pace, dunque, ha correttamente ritenuto dovute le somme richieste dalla odierna appellata.
L'impegno assunto da non è neppure ricomprensibile CP_4 nell'ambito dell'offerta tecnica presentata nel 2019, in seno all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di igiene urbana, trattandosi di obbligazioni assolutamente diverse ed indipendenti tra di esse, contenendo l'offerta tecnica una serie di obbligazioni in capo al gestore aggiudicatario, tra cui la dotazione di una serie di attrezzature presso il Centro di raccolta, del tutto distinta da quelle ordinate al gestore in data 8.6.2022 (servizio di trasferimento da un centro di raccolta ad un altro di casse scarrabili ed attrezzature varie, nonché bonifica dell'area di ). Parte_3
L'ente pubblico può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio, che risulti inadeguato rispetto alla prestazione pretesa. Invero, diversamente opinandosi, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa (cfr. sentenza n. 1638 del 21/10/2022, TAR Lecce), con violazione dei princìpi desumibili dall'art. 41 Cost. (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 2.12.2002 n.
6624). 7
Alla luce delle circostanze rappresentate in atti, appare con evidenza come le prestazioni eseguite dalla . oggetto della fattura sottesa Pt_2 al decreto ingiuntivo impugnato in primo grado, siano ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste in seno al contratto di appalto, intervenuto tra le parti odierne, tenuto conto peraltro dell'epoca di realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti, posteriore rispetto a quella di stipula del rapporto in questione.
Altrettanto pacificamente è emersa l'avvenuta regolare esecuzione di tali prestazioni, come confermato da tutti i testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado.
Lo stesso peraltro, in sede di giudizio di primo grado, non ha Pt_1 contestato il calcolo del quantum dovuto, al fine di evitare l'espletamento di apposita CTU.
Una volta accertato che le prestazioni di trasferimento dei cassoni e di altre attrezzature dal precedente al nuovo centro di raccolta, nonché di pulizia e bonifica del sito precedente, non rientrano tra quelle contrattualmente previste, il opponente, odierno appellante, non Pt_1 può esimersi dall'obbligo di pagare all'altra parte il corrispettivo dovuto, in ragione dell'espletata ulteriore attività, dallo stesso richiesta, configurandosi in caso contrario un ingiustificato indebito arricchimento.
Come correttamente rilevato dalla parte appellata, infatti, in conformità ai princìpi espressi dalla giurisprudenza amministrativa succitata, la libertà di iniziativa privata non può essere lesa dalla gestione della spesa pubblica e dall'assenza di un'adeguata copertura finanziaria dell'Ente pubblico, non potendosi far gravare sul soggetto privato una manchevolezza della Pubblica Amministrazione, che aveva richiesto tali ulteriori prestazioni.
Corretto, pertanto, deve ritenersi l'operato del Giudice di Pace di
Ragusa, e condivisibile è la valutazione dallo stesso svolta, e ciò a prescindere dalla qualificazione dell'ordinanza sindacale n. 10/22 quale ordinanza contingibile e urgente, come sostenuto dall'appellato, o, piuttosto, quale ordine di servizio da ricomprendere nell'alveo del contratto 8
di appalto, come sostenuto dalla parte opponente per giustificare la non debenza delle somme richieste in sede monitoria.
Ad ogni modo il Giudice di Pace di Ragusa non cade in contraddizione sul punto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, avendo piuttosto lo stesso configurato l'ordinanza in questione quale atto di natura amministrativa, emesso all'esito di una complessa procedura amministrativa.
Il riferimento al contratto di appalto si giustifica non già al fine di ricomprendere nelle prestazioni contrattuali già eseguite anche quelle oggetto del decreto opposto, bensì in ragione della qualità di affidatario e gestore del servizio di igiene pubblica rivestita dalla società opposta, in virtù, appunto, del citato contratto.
Ne consegue che l'appello in esame andrà rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 114/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, 9
pubblicata il 04.04.2024 (proc. n. 3987/2022 R.G.), e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le CP_3 Parte_2 spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa RO Scollo