Decreto decisorio 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 25/11/2021, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01691/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2015, proposto da
Aurore Development s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Valerio Migliorini, con domicilio eletto presso lo Studio AN Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Cavallino Treporti, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del nulla osta demaniale rilasciato dal Comune di Cavallino Treporti per variazione al contenuto della concessione a lavori di riqualificazione di area in concessione indentificato con n. di prot. 43622 del 18 settembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 dicembre 2015;
Rilevato altresì che in data 31 dicembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 23 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO