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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 163/24 RG
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e nonché in sost. Per_1 Per_2 Per_3 di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 163/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (contumace):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 6.8.22, alle CP_2
10:30 circa, la Fiat Panda tg FK941JJ, di proprietà di e condotta dallo stesso, mentre CP_5 stava percorrendo, sulla corsia di destra, la v. Massa Avenza, in prossimità del centro commerciale Mare-Monti veniva colpita dalla Toyota tg DL499PM, di proprietà di e condotta Controparte_4 dallo stesso, che, dalla corsia di sinistra della medesima strada, sulla quale si trovava, si spostava verso quella di destra senza accorgersi della presenza della Panda;
che quest'ultima riportava danni per € 2.886,78 iva compresa, oltre € 200,00 iva compresa per fermo tecnico;
che il gli aveva CP_5 ceduto il credito;
che la compagnia assicurativa gli aveva versato solo € 1.403,03.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace lo la non contestato l'an della domanda, ha sostenuto la CP_4 CP_3 satisfattività della somma versata, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 234/23, il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, condannando la convenuta a versare all'attore, al netto della somma già versata di € 1.543,33, l'ulteriore somma di
€ 1.022,87.
Il ha proposto appello, sostenendo da un lato che anche l'iva (esclusa dal giudice di CP_2 primo grado) era dovuta, dall'altro che, essendo la somma versata stragiudizialmente comprensiva anche di € 140,30 per onorari, l'importo da detrarre non era di € 1.543,33, bensì di € 1.403,03.
Di nuovo contumace lo la ha contestato tali pretese, chiedendo quindi il CP_4 CP_3 rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Sull'iva.
Al netto del problema se, quando il danneggiato è un soggetto titolare di partita iva, quest'ultima sia dovuta oppure no, occorre osservare che nel caso di specie il danneggiato non è direttamente il , bensì il il quale, pacificamente, non è titolare di partita iva. CP_2 CP_5
Posto che il credito insorto in capo a quest'ultimo era sicuramente comprensivo dell'iva, non c'è dunque dubbio che, anche una volta ceduto, esso sia rimasto immutato, anche se il è CP_2 titolare di partita iva. A seguito della cessione, il credito muta infatti solo il titolare attivo, per il resto rimanendo totalmente inalterato.
Al deve conseguentemente essere riconosciuta anche l'iva e pertanto l'importo del CP_2 credito da riconoscere è pari ad € (2.886,78 + 199,00 =) 3.085,78.
2. Sull'importo da sottrarre.
Le spese legali della fase stragiudiziale, in caso di mancato accordo e di instaurazione della causa, rientrano in quelle di quest'ultima e vengono liquidate unitamente ad esse.
L'importo da sottrarre al credito, come sopra quantificato, comprende dunque l'intera somma versata dalla vale a dire € 1.543,33. CP_3
3. Conclusione. Il ha diritto di ricevere dalla non la somma di € 1.022,87, riconosciuta dal CP_2 CP_3 giudice di primo grado, bensì quella di € (3.085,78 + 1.543,33 =) 1.542,45.
Detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, i convenuti-appellati vanno dunque condannati a versare all'attore l'ulteriore somma di € (1.542,45 – 1.022,87 =) 519,58, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalla fattura al saldo.
4. Sulle spese del primo grado.
In conseguenza di quanto precede, le spese del primo grado vanno nuovamente liquidate, commisurandole al maggior scaglione di valore nel quale si colloca la somma riconosciuto al . CP_2
Esse verranno liquidate unitariamente per le due fasi di giudizio.
5. Sulle spese dell'appello.
Le spese del presente appello, liquidate in dispositivo unitamente a quelle del primo grado, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna i convenuti-appellati a versare al l'ulteriore somma di € 519,58, oltre interessi come CP_2 indicato;
condanna i convenuti-appellati a rifondere al le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 64,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e nonché in sost. Per_1 Per_2 Per_3 di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 163/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (contumace):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 6.8.22, alle CP_2
10:30 circa, la Fiat Panda tg FK941JJ, di proprietà di e condotta dallo stesso, mentre CP_5 stava percorrendo, sulla corsia di destra, la v. Massa Avenza, in prossimità del centro commerciale Mare-Monti veniva colpita dalla Toyota tg DL499PM, di proprietà di e condotta Controparte_4 dallo stesso, che, dalla corsia di sinistra della medesima strada, sulla quale si trovava, si spostava verso quella di destra senza accorgersi della presenza della Panda;
che quest'ultima riportava danni per € 2.886,78 iva compresa, oltre € 200,00 iva compresa per fermo tecnico;
che il gli aveva CP_5 ceduto il credito;
che la compagnia assicurativa gli aveva versato solo € 1.403,03.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace lo la non contestato l'an della domanda, ha sostenuto la CP_4 CP_3 satisfattività della somma versata, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 234/23, il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, condannando la convenuta a versare all'attore, al netto della somma già versata di € 1.543,33, l'ulteriore somma di
€ 1.022,87.
Il ha proposto appello, sostenendo da un lato che anche l'iva (esclusa dal giudice di CP_2 primo grado) era dovuta, dall'altro che, essendo la somma versata stragiudizialmente comprensiva anche di € 140,30 per onorari, l'importo da detrarre non era di € 1.543,33, bensì di € 1.403,03.
Di nuovo contumace lo la ha contestato tali pretese, chiedendo quindi il CP_4 CP_3 rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Sull'iva.
Al netto del problema se, quando il danneggiato è un soggetto titolare di partita iva, quest'ultima sia dovuta oppure no, occorre osservare che nel caso di specie il danneggiato non è direttamente il , bensì il il quale, pacificamente, non è titolare di partita iva. CP_2 CP_5
Posto che il credito insorto in capo a quest'ultimo era sicuramente comprensivo dell'iva, non c'è dunque dubbio che, anche una volta ceduto, esso sia rimasto immutato, anche se il è CP_2 titolare di partita iva. A seguito della cessione, il credito muta infatti solo il titolare attivo, per il resto rimanendo totalmente inalterato.
Al deve conseguentemente essere riconosciuta anche l'iva e pertanto l'importo del CP_2 credito da riconoscere è pari ad € (2.886,78 + 199,00 =) 3.085,78.
2. Sull'importo da sottrarre.
Le spese legali della fase stragiudiziale, in caso di mancato accordo e di instaurazione della causa, rientrano in quelle di quest'ultima e vengono liquidate unitamente ad esse.
L'importo da sottrarre al credito, come sopra quantificato, comprende dunque l'intera somma versata dalla vale a dire € 1.543,33. CP_3
3. Conclusione. Il ha diritto di ricevere dalla non la somma di € 1.022,87, riconosciuta dal CP_2 CP_3 giudice di primo grado, bensì quella di € (3.085,78 + 1.543,33 =) 1.542,45.
Detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, i convenuti-appellati vanno dunque condannati a versare all'attore l'ulteriore somma di € (1.542,45 – 1.022,87 =) 519,58, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalla fattura al saldo.
4. Sulle spese del primo grado.
In conseguenza di quanto precede, le spese del primo grado vanno nuovamente liquidate, commisurandole al maggior scaglione di valore nel quale si colloca la somma riconosciuto al . CP_2
Esse verranno liquidate unitariamente per le due fasi di giudizio.
5. Sulle spese dell'appello.
Le spese del presente appello, liquidate in dispositivo unitamente a quelle del primo grado, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna i convenuti-appellati a versare al l'ulteriore somma di € 519,58, oltre interessi come CP_2 indicato;
condanna i convenuti-appellati a rifondere al le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 64,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari