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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4577 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., promossa da:
, C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1998, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Perugia,
Strada Fontana- La Trinità n. 23/A, presso e nello studio dell'Avv. Emma Contarini che la rappresenta e difende in virtù di giusta delega estesa in calce all'atto di citazione
( fax 0753722947); Email_1
Attrice
Contro
C.F. nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Magione, Via del Falco, 13, elettivamente domiciliato in Perugia, Via della Trinità, 1/A presso lo studio dell'Avv. Maria Antonia Merlino e dell'Avv. Rita Puce, che lo rappresentano e difendono in forza di mandato esteso in calce alla comparsa di costituzione e risposta (Pec:
Em_
fax Email_2 Email_4
075/5171957);
Convenuto
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. Conclusioni delle parti: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• Emettere, ai sensi dell'art. 277 cc, i provvedimenti che si ritengono necessari per
l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore;
• Condannare il Sig. al versamento, in favore della ricorrente, di un importo CP_1
determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;
• Rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del Sig.
[...]
con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore del CP_1
minore;
• Condannare il Sig. al risarcimento dei danni derivanti al minore dal mancato CP_1
riconoscimento di paternità;
• Condannare altresì il medesimo a risarcire il danno subito dalla perdita del rapporto parentale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In via istruttoria chiede che il Giudice, rimessa la causa in istruttoria, ammetta le prove capitolate nella memoria ex art. 183, VI co n.2 cpc.”; per il convenuto: “1) Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al riconoscimento di paternità del figlio minore da parte del sig. Persona_1
per i motivi esposti negli atti difensivi. Parte_2
2) Respingere la richiesta di condanna al risarcimento del danno derivati al minore dal mancato riconoscimento di paternità per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione
e risposta e ribadite nelle memorie autorizzate ex art. 183 VI° comma cpc.
3) Respingere la richiesta di condanna chiesta nei confronti del sig. di risarcire il CP_1
danno subito dal minore dalla perdita del rapporto parentale per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nelle memorie ex art. 183 VI° comma cpc.
4) Respingere la richiesta di ogni determinazione di importi a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore.
5) Respingere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento del minore, già quantificata in € 200,00 mensili versata dal sig. CP_1 6) Confermare tutto quanto già stabilito in merito al diritto di visita e frequentazione del convenuto con il figlio minore nonché, proprio alla luce dei rapporti Persona_1
consolidati con il bambino, autorizzare il sig. a tenere presso di sè il minore un fine CP_1
settimana al mese.
Con vittoria di spese ed onorari professionali del giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale di
Perugia dichiari che il sig. è padre biologico del minore CP_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; chiede che il Tribunale di Perugia determini l'assegno
[...]
mensile di mantenimento del minore a carico del padre nella misura ritenuta congrua in relazione ai suoi redditi dichiarati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_3
convenuto in giudizio il sig. chiedendone la dichiarazione di paternità nei CP_1
confronti del figlio minore autorizzando il minore ad aggiungere il cognome Persona_2
paterno a quello materno ed adottando i provvedimenti ritenuti necessari per il suo mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ha anche chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti al minore dal mancato riconoscimento di paternità e del danno da perdita del rapporto parentale.
L'attrice ha esposto in punto di fatto: di avere intrattenuto con il una relazione, CP_1
durata un anno e sette mesi, dalla quale è nato, il 28.2.2019, il piccolo Persona_2
riconosciuto alla nascita solo dalla madre;
che il convenuto, dopo un periodo di convivenza, in prossimità del parto si era allontanato senza interessarsi della compagna e del bambino, che aveva rifiutato di riconoscere ed al cui mantenimento non aveva contribuito. L'attrice ha quindi riferito di essersi dovuta occupare da sola di tutte le spese necessarie per il figlio, pur non disponendo di redditi propri e trovandosi costretta a chiedere sostegno economico ai propri genitori, e di aver ripetutamente provato ad instaurare un contatto tra il minore ed il convenuto, il quale in un primo momento aveva negato di essere il padre biologico del bambino e poi aveva preteso dalla ex compagna una contribuzione alla spesa necessaria per eseguire l'esame del DNA.
Il sig. si è costituito con comparsa depositata il 14.1.22, nella quale ha CP_1
contrastato la versione dei fatti esposta dall'attrice, precisando di avere avuto solo 16 anni al tempo del rapporto amoroso con lei, durato meno di quanto riferito in ricorso ed interrottosi ben sette mesi prima la nascita del bambino a causa dei comportamenti da lei tenuti durante la relazione. Ha aggiunto di essere rimasto sorpreso e spaventato alla notizia del parto, anche in ragione della propria giovanissima età e di avere comunque tentato il raggiungimento di un accordo una volta superato l'iniziale momento di confusione. Ha dato atto di essere in attesa degli esiti del test del DNA, cui si era sottoposto sostenendone alla fine interamente i costi, pur avendo limitatissime risorse economiche, percependo un misero stipendio di circa euro 300 mensili. Ha contestato quindi la possibilità di attribuire il mancato riconoscimento del figlio al proprio comportamento ed ha concluso chiedendo che, accertata la propria paternità, venisse determinato un importo di mantenimento proporzionato alla propria situazione economica, emettendo i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore e rigettando le altre domande.
La causa è stata istruita documentalmente. Nel corso del procedimento, è stato attivato un monitoraggio da parte del Servizio Sociale sulle condizioni del nucleo familiare e del minore ed è stato attivato a favore di quest'ultimo – affetto da difficoltà di sviluppo comunicativo e linguistico - un percorso valutativo presso il Servizio specialistico, del quale non sono stati restituiti gli esiti.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.12.24, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1. Il convenuto nel precisare le proprie conclusioni ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere in merito alla domanda di riconoscimento di paternità del minore, dando atto che gli esami ematologici cui si è sottoposto hanno confermato la sua paternità. L'attrice, da parte sua, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Ciò non di meno detta pronuncia appare necessaria, poiché secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, ai non contestati esiti degli esami ematologici cui si è sottoposto il convenuto
– attributivi della paternità nei confronti del minore – non è seguito il riconoscimento del figlio naturale presso l'ufficio dello stato civile.
Alla dichiarazione giudiziale di paternità segue per legge l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita del minore. Ritiene inoltre il collegio che in conformità alla richiesta avanzata nell'atto introduttivo debba disporsi l'aggiunta del cognome paterno a quello materno che il minore ha assunto al momento della nascita, trattandosi di opzione senza dubbio conforme all'interesse del piccolo Per_2
che ha un'età (6 anni) in cui l'identità personale non può certo considerarsi
[...]
definitivamente consolidata nella trama dei rapporti personali e sociali con l'uso del solo matronimico.
2. Nel corso del procedimento le parti hanno di propria iniziativa avviato un rapporto di frequentazione tra padre e figlio, che ha avuto un andamento altalenante. In un primo momento era emersa la capacità delle parti di organizzare in autonomia momenti di incontro, nel senso che la ed il riuscivano ad accordarsi per incontrarsi almeno una Per_2 CP_1
volta a settimana, anche condividendo l'acquisto di beni necessari per il bambino o i pasti, tanto che, nel formalizzare in via provvisoria un calendario di visita, si era provveduto in conformità al sostanziale accordo delle parti (prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il bambino il sabato o la domenica nella fascia oraria concordata;
v. verbale di udienza del 17.1.23). Era stato concordato tra le parti anche l'importo di euro 200 mensili dell'assegno di mantenimento dovuto dal per il figlio e la ripartizione in pari misura delle spese CP_1
straordinarie. Nell'ulteriore corso del giudizio si è avuto un peggioramento della situazione e della relazione tra le parti, che ha inciso negativamente sulla frequenza e regolarità delle occasioni di incontro padre-figlio.
Il Servizio Sociale, incaricato di relazionare sulle condizioni di vita del nucleo e del minore, nella relazione depositata il 19.6.24 riferiva di avere appreso dal padre della sua intenzione di occuparsi del figlio solo sotto il profilo della contribuzione al mantenimento e di volerlo sentire e vedere “quando possibile”, con la precisazione di non voler avere “responsabilità circa la crescita del bambino” definendosi il convenuto a sua volta un “bambino” (v. relazione datata
14.6.24). Nella successiva relazione di aggiornamento il Servizio Sociale riferisce che il padre vede il figlio quando può compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e sostiene di avere “un buon rapporto” con il bambino. La madre, si legge nella relazione, ha da ultimo condotto il figlio minore in Marocco per circa un mese, facendogli accumulare consistenti assenze scolastiche dal primo anno di scuola primaria, senza concordare con il padre detto allontanamento e senza avvisarlo. Si apprende, sempre leggendo la relazione, che la madre si sarebbe recata in Marocco anche per assumere informazioni “circa la documentazione utile per un eventuale trasferimento con il minore” (v. relazione depositata il 27.11.24).
In una situazione così connotata non è dubbia l'opportunità di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, che appare funzionale a favorire, nell'interesse del piccolo, il miglioramento della capacità di comunicazione tra i genitori ed una maggiore responsabilizzazione di entrambi nel prendersi cura in modo adeguato e tutelante delle sue esigenze di equilibrata crescita.
Pur essendo in facoltà dei genitori, entrambi affidatari, concordare liberamente le occasioni di incontro e permanenza del figlio con ciascuno, è necessario predisporre una regolamentazione che varrà come disciplina minima per il caso non vi sia diverso accordo. Deve quindi prevedersi che il padre possa incontrare e tenere con sé il bambino per un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente in un giorno del fine settimana, e per intere giornate nei periodi di vacanza scolastica;
va anche prevista, anche in ragione della età, ormai non più tenera, di la possibilità di introdurre occasioni di pernottamento presso il padre. Persona_2
L'importo dell'assegno di mantenimento ordinario, provvisoriamente fissato su accordo delle parti in euro 200,00 mensili, deve essere aumentato ad euro 300,00 mensili;
importo che appare congruo considerando, per un verso, che la madre non svolge alcuna attività lavorativa perché, a quanto pare, sta portando a termine il proprio percorso di studi universitario;
per altro verso, del fatto che la madre è l'unico genitore a farsi carico di ogni esigenza di cura e accudimento del minore, non potendo contare, ad oggi, su alcuna collaborazione paterna nella gestione del figlio o su alcuna forma di contribuzione diretta al suo mantenimento. La somma indicata appare inoltre proporzionata alla capacità economica del padre che, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, ha visto aumentare progressivamente la propria retribuzione media, che nell'anno 2024 non è inferiore ad euro 1500,00 mensili (v. buste paga ed estratti di conto corrente). All'importo del mantenimento ordinario deve aggiungersi la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, per la cui individuazione e gestione potrà essere applicato il “Protocollo del Tribunale di Perugia in materia di mantenimento e spese straordinarie per la prole” datato 1 giugno
2016, in uso presso l'ufficio, che chiarisce anche quali sono le spese straordinarie per le quali è necessario/non è necessario il preventivo accordo tra i genitori. 3. L'attrice ha anche chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni derivati dal mancato riconoscimento di paternità e da “perdita del rapporto parentale”.
Dette domande di risarcimento sono da ricondurre all'illecito endofamiliare attinente al rapporto filiale nel caso in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può certamente integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (art. 30 Cost.) e dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. 5652/2012).
Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e dovrà pertanto essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Il requisito soggettivo dell'illecito non si identifica “con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento"; detti indizi debbono condurre alla possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità, pur ignorandone “colpevolmente, tutti i segnali, lasciando
i figli privi della figura paterna e delle cure necessarie, attendendo con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale” (cfr. Cass. 26205/2013).
Nel caso di specie, è pacifico che i rapporti tra padre e madre si siano interrotti prima della nascita del bambino e non vi sono elementi per desumere, anche a livello indiziario, che il ancora minorenne quando nacque il bambino, potesse essere sufficientemente CP_1
consapevole della propria paternità. Parimenti pacifico è che prima dell'introduzione del giudizio (iscritto a ruolo il 20.9.21) il convenuto non negò la propria disponibilità a sottoporsi ad accertamenti ematologici ma la condizionò alla contribuzione economica da parte della madre e che decise poi di procedere agli accertamenti ematologici in autonomia, documentandone le risultanze. Alla luce di quanto fin qui, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento perché, valutata la condotta del convenuto, non può dirsi raggiunta prova della esistenza del presupposto soggettivo dell'illecito.
Non è nemmeno predicabile, nel caso specifico, un danno da perdita parentale, considerando che il convenuto, appena ha avuto certezza della propria paternità sul minore si è subito attivato sia per instaurare con lui un rapporto di frequentazione sia per farsi carico delle sue esigenze di mantenimento versando un contributo mensile e partecipando alle spese straordinarie (sebbene su queste ultime siano insorti conflitti tra le parti). Si aggiunga che la tenera età di al momento in cui è iniziata la frequentazione con il padre (circa Persona_2
tre anni) ha impedito che il minore potesse elaborare una sofferenza per l'assenza della figura paterna e/o per aver vissuto con la consapevolezza di non essere stato desiderato e voluto, con la conseguenza che debbono escludersi ripercussioni sullo sviluppo psico-fisico del minore e sulla dimensione affettiva e relazionale.
Le domande di risarcimento danno non possono quindi trovare accoglimento.
Le spese processuali, infine, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della condotta processuale, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara che nato a [...] il [...], è figlio naturale di Persona_2
nato in [...] il [...]. CP_1
2) Dispone che assuma il cognome paterno posponendolo a quello Persona_2
della madre, sì da chiamarsi Persona_3
3) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le consequenziali annotazioni all'atto di nascita.
4) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Persona_2
con collocazione abitativa presso la madre.
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e, in mancanza di altro accordo: un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente nel sabato o nella domenica pomeriggio e, un intero giorno a settimana nei periodi di vacanza scolastica e durante la vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'uno e con l'altro; invita le parti a concordare occasioni di pernottamento del figlio minore presso il padre, da effettuarsi in corrispondenza a fine settimana alternati.
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_3
entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, per loro necessarie, secondo il Protocollo in uso presso l'ufficio.
7) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè) Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4577 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., promossa da:
, C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1998, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Perugia,
Strada Fontana- La Trinità n. 23/A, presso e nello studio dell'Avv. Emma Contarini che la rappresenta e difende in virtù di giusta delega estesa in calce all'atto di citazione
( fax 0753722947); Email_1
Attrice
Contro
C.F. nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Magione, Via del Falco, 13, elettivamente domiciliato in Perugia, Via della Trinità, 1/A presso lo studio dell'Avv. Maria Antonia Merlino e dell'Avv. Rita Puce, che lo rappresentano e difendono in forza di mandato esteso in calce alla comparsa di costituzione e risposta (Pec:
Em_
fax Email_2 Email_4
075/5171957);
Convenuto
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. Conclusioni delle parti: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• Emettere, ai sensi dell'art. 277 cc, i provvedimenti che si ritengono necessari per
l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore;
• Condannare il Sig. al versamento, in favore della ricorrente, di un importo CP_1
determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;
• Rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del Sig.
[...]
con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore del CP_1
minore;
• Condannare il Sig. al risarcimento dei danni derivanti al minore dal mancato CP_1
riconoscimento di paternità;
• Condannare altresì il medesimo a risarcire il danno subito dalla perdita del rapporto parentale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In via istruttoria chiede che il Giudice, rimessa la causa in istruttoria, ammetta le prove capitolate nella memoria ex art. 183, VI co n.2 cpc.”; per il convenuto: “1) Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al riconoscimento di paternità del figlio minore da parte del sig. Persona_1
per i motivi esposti negli atti difensivi. Parte_2
2) Respingere la richiesta di condanna al risarcimento del danno derivati al minore dal mancato riconoscimento di paternità per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione
e risposta e ribadite nelle memorie autorizzate ex art. 183 VI° comma cpc.
3) Respingere la richiesta di condanna chiesta nei confronti del sig. di risarcire il CP_1
danno subito dal minore dalla perdita del rapporto parentale per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nelle memorie ex art. 183 VI° comma cpc.
4) Respingere la richiesta di ogni determinazione di importi a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore.
5) Respingere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento del minore, già quantificata in € 200,00 mensili versata dal sig. CP_1 6) Confermare tutto quanto già stabilito in merito al diritto di visita e frequentazione del convenuto con il figlio minore nonché, proprio alla luce dei rapporti Persona_1
consolidati con il bambino, autorizzare il sig. a tenere presso di sè il minore un fine CP_1
settimana al mese.
Con vittoria di spese ed onorari professionali del giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale di
Perugia dichiari che il sig. è padre biologico del minore CP_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; chiede che il Tribunale di Perugia determini l'assegno
[...]
mensile di mantenimento del minore a carico del padre nella misura ritenuta congrua in relazione ai suoi redditi dichiarati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_3
convenuto in giudizio il sig. chiedendone la dichiarazione di paternità nei CP_1
confronti del figlio minore autorizzando il minore ad aggiungere il cognome Persona_2
paterno a quello materno ed adottando i provvedimenti ritenuti necessari per il suo mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ha anche chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti al minore dal mancato riconoscimento di paternità e del danno da perdita del rapporto parentale.
L'attrice ha esposto in punto di fatto: di avere intrattenuto con il una relazione, CP_1
durata un anno e sette mesi, dalla quale è nato, il 28.2.2019, il piccolo Persona_2
riconosciuto alla nascita solo dalla madre;
che il convenuto, dopo un periodo di convivenza, in prossimità del parto si era allontanato senza interessarsi della compagna e del bambino, che aveva rifiutato di riconoscere ed al cui mantenimento non aveva contribuito. L'attrice ha quindi riferito di essersi dovuta occupare da sola di tutte le spese necessarie per il figlio, pur non disponendo di redditi propri e trovandosi costretta a chiedere sostegno economico ai propri genitori, e di aver ripetutamente provato ad instaurare un contatto tra il minore ed il convenuto, il quale in un primo momento aveva negato di essere il padre biologico del bambino e poi aveva preteso dalla ex compagna una contribuzione alla spesa necessaria per eseguire l'esame del DNA.
Il sig. si è costituito con comparsa depositata il 14.1.22, nella quale ha CP_1
contrastato la versione dei fatti esposta dall'attrice, precisando di avere avuto solo 16 anni al tempo del rapporto amoroso con lei, durato meno di quanto riferito in ricorso ed interrottosi ben sette mesi prima la nascita del bambino a causa dei comportamenti da lei tenuti durante la relazione. Ha aggiunto di essere rimasto sorpreso e spaventato alla notizia del parto, anche in ragione della propria giovanissima età e di avere comunque tentato il raggiungimento di un accordo una volta superato l'iniziale momento di confusione. Ha dato atto di essere in attesa degli esiti del test del DNA, cui si era sottoposto sostenendone alla fine interamente i costi, pur avendo limitatissime risorse economiche, percependo un misero stipendio di circa euro 300 mensili. Ha contestato quindi la possibilità di attribuire il mancato riconoscimento del figlio al proprio comportamento ed ha concluso chiedendo che, accertata la propria paternità, venisse determinato un importo di mantenimento proporzionato alla propria situazione economica, emettendo i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore e rigettando le altre domande.
La causa è stata istruita documentalmente. Nel corso del procedimento, è stato attivato un monitoraggio da parte del Servizio Sociale sulle condizioni del nucleo familiare e del minore ed è stato attivato a favore di quest'ultimo – affetto da difficoltà di sviluppo comunicativo e linguistico - un percorso valutativo presso il Servizio specialistico, del quale non sono stati restituiti gli esiti.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.12.24, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
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1. Il convenuto nel precisare le proprie conclusioni ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere in merito alla domanda di riconoscimento di paternità del minore, dando atto che gli esami ematologici cui si è sottoposto hanno confermato la sua paternità. L'attrice, da parte sua, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Ciò non di meno detta pronuncia appare necessaria, poiché secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, ai non contestati esiti degli esami ematologici cui si è sottoposto il convenuto
– attributivi della paternità nei confronti del minore – non è seguito il riconoscimento del figlio naturale presso l'ufficio dello stato civile.
Alla dichiarazione giudiziale di paternità segue per legge l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita del minore. Ritiene inoltre il collegio che in conformità alla richiesta avanzata nell'atto introduttivo debba disporsi l'aggiunta del cognome paterno a quello materno che il minore ha assunto al momento della nascita, trattandosi di opzione senza dubbio conforme all'interesse del piccolo Per_2
che ha un'età (6 anni) in cui l'identità personale non può certo considerarsi
[...]
definitivamente consolidata nella trama dei rapporti personali e sociali con l'uso del solo matronimico.
2. Nel corso del procedimento le parti hanno di propria iniziativa avviato un rapporto di frequentazione tra padre e figlio, che ha avuto un andamento altalenante. In un primo momento era emersa la capacità delle parti di organizzare in autonomia momenti di incontro, nel senso che la ed il riuscivano ad accordarsi per incontrarsi almeno una Per_2 CP_1
volta a settimana, anche condividendo l'acquisto di beni necessari per il bambino o i pasti, tanto che, nel formalizzare in via provvisoria un calendario di visita, si era provveduto in conformità al sostanziale accordo delle parti (prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il bambino il sabato o la domenica nella fascia oraria concordata;
v. verbale di udienza del 17.1.23). Era stato concordato tra le parti anche l'importo di euro 200 mensili dell'assegno di mantenimento dovuto dal per il figlio e la ripartizione in pari misura delle spese CP_1
straordinarie. Nell'ulteriore corso del giudizio si è avuto un peggioramento della situazione e della relazione tra le parti, che ha inciso negativamente sulla frequenza e regolarità delle occasioni di incontro padre-figlio.
Il Servizio Sociale, incaricato di relazionare sulle condizioni di vita del nucleo e del minore, nella relazione depositata il 19.6.24 riferiva di avere appreso dal padre della sua intenzione di occuparsi del figlio solo sotto il profilo della contribuzione al mantenimento e di volerlo sentire e vedere “quando possibile”, con la precisazione di non voler avere “responsabilità circa la crescita del bambino” definendosi il convenuto a sua volta un “bambino” (v. relazione datata
14.6.24). Nella successiva relazione di aggiornamento il Servizio Sociale riferisce che il padre vede il figlio quando può compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e sostiene di avere “un buon rapporto” con il bambino. La madre, si legge nella relazione, ha da ultimo condotto il figlio minore in Marocco per circa un mese, facendogli accumulare consistenti assenze scolastiche dal primo anno di scuola primaria, senza concordare con il padre detto allontanamento e senza avvisarlo. Si apprende, sempre leggendo la relazione, che la madre si sarebbe recata in Marocco anche per assumere informazioni “circa la documentazione utile per un eventuale trasferimento con il minore” (v. relazione depositata il 27.11.24).
In una situazione così connotata non è dubbia l'opportunità di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, che appare funzionale a favorire, nell'interesse del piccolo, il miglioramento della capacità di comunicazione tra i genitori ed una maggiore responsabilizzazione di entrambi nel prendersi cura in modo adeguato e tutelante delle sue esigenze di equilibrata crescita.
Pur essendo in facoltà dei genitori, entrambi affidatari, concordare liberamente le occasioni di incontro e permanenza del figlio con ciascuno, è necessario predisporre una regolamentazione che varrà come disciplina minima per il caso non vi sia diverso accordo. Deve quindi prevedersi che il padre possa incontrare e tenere con sé il bambino per un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente in un giorno del fine settimana, e per intere giornate nei periodi di vacanza scolastica;
va anche prevista, anche in ragione della età, ormai non più tenera, di la possibilità di introdurre occasioni di pernottamento presso il padre. Persona_2
L'importo dell'assegno di mantenimento ordinario, provvisoriamente fissato su accordo delle parti in euro 200,00 mensili, deve essere aumentato ad euro 300,00 mensili;
importo che appare congruo considerando, per un verso, che la madre non svolge alcuna attività lavorativa perché, a quanto pare, sta portando a termine il proprio percorso di studi universitario;
per altro verso, del fatto che la madre è l'unico genitore a farsi carico di ogni esigenza di cura e accudimento del minore, non potendo contare, ad oggi, su alcuna collaborazione paterna nella gestione del figlio o su alcuna forma di contribuzione diretta al suo mantenimento. La somma indicata appare inoltre proporzionata alla capacità economica del padre che, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, ha visto aumentare progressivamente la propria retribuzione media, che nell'anno 2024 non è inferiore ad euro 1500,00 mensili (v. buste paga ed estratti di conto corrente). All'importo del mantenimento ordinario deve aggiungersi la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, per la cui individuazione e gestione potrà essere applicato il “Protocollo del Tribunale di Perugia in materia di mantenimento e spese straordinarie per la prole” datato 1 giugno
2016, in uso presso l'ufficio, che chiarisce anche quali sono le spese straordinarie per le quali è necessario/non è necessario il preventivo accordo tra i genitori. 3. L'attrice ha anche chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni derivati dal mancato riconoscimento di paternità e da “perdita del rapporto parentale”.
Dette domande di risarcimento sono da ricondurre all'illecito endofamiliare attinente al rapporto filiale nel caso in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può certamente integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (art. 30 Cost.) e dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. 5652/2012).
Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e dovrà pertanto essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Il requisito soggettivo dell'illecito non si identifica “con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento"; detti indizi debbono condurre alla possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità, pur ignorandone “colpevolmente, tutti i segnali, lasciando
i figli privi della figura paterna e delle cure necessarie, attendendo con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale” (cfr. Cass. 26205/2013).
Nel caso di specie, è pacifico che i rapporti tra padre e madre si siano interrotti prima della nascita del bambino e non vi sono elementi per desumere, anche a livello indiziario, che il ancora minorenne quando nacque il bambino, potesse essere sufficientemente CP_1
consapevole della propria paternità. Parimenti pacifico è che prima dell'introduzione del giudizio (iscritto a ruolo il 20.9.21) il convenuto non negò la propria disponibilità a sottoporsi ad accertamenti ematologici ma la condizionò alla contribuzione economica da parte della madre e che decise poi di procedere agli accertamenti ematologici in autonomia, documentandone le risultanze. Alla luce di quanto fin qui, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento perché, valutata la condotta del convenuto, non può dirsi raggiunta prova della esistenza del presupposto soggettivo dell'illecito.
Non è nemmeno predicabile, nel caso specifico, un danno da perdita parentale, considerando che il convenuto, appena ha avuto certezza della propria paternità sul minore si è subito attivato sia per instaurare con lui un rapporto di frequentazione sia per farsi carico delle sue esigenze di mantenimento versando un contributo mensile e partecipando alle spese straordinarie (sebbene su queste ultime siano insorti conflitti tra le parti). Si aggiunga che la tenera età di al momento in cui è iniziata la frequentazione con il padre (circa Persona_2
tre anni) ha impedito che il minore potesse elaborare una sofferenza per l'assenza della figura paterna e/o per aver vissuto con la consapevolezza di non essere stato desiderato e voluto, con la conseguenza che debbono escludersi ripercussioni sullo sviluppo psico-fisico del minore e sulla dimensione affettiva e relazionale.
Le domande di risarcimento danno non possono quindi trovare accoglimento.
Le spese processuali, infine, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della condotta processuale, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara che nato a [...] il [...], è figlio naturale di Persona_2
nato in [...] il [...]. CP_1
2) Dispone che assuma il cognome paterno posponendolo a quello Persona_2
della madre, sì da chiamarsi Persona_3
3) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le consequenziali annotazioni all'atto di nascita.
4) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Persona_2
con collocazione abitativa presso la madre.
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e, in mancanza di altro accordo: un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente nel sabato o nella domenica pomeriggio e, un intero giorno a settimana nei periodi di vacanza scolastica e durante la vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'uno e con l'altro; invita le parti a concordare occasioni di pernottamento del figlio minore presso il padre, da effettuarsi in corrispondenza a fine settimana alternati.
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_3
entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, per loro necessarie, secondo il Protocollo in uso presso l'ufficio.
7) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè) Il Presidente
(Gaia Muscato)