Cass. civ., sez. III, sentenza 01/05/2025, n. 11481
CASS
Sentenza 1 maggio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 8 gennaio 2025, con numero di registro generale 8846/2023. Le parti in causa sono una ricorrente, che ha contestato la legittimità di un piano di distribuzione dei proventi di un'asta, e una controricorrente, che ha sostenuto la validità del piano approvato dal giudice dell'esecuzione. La ricorrente ha sollevato tre motivi di impugnazione, tra cui la presunta nullità della sentenza per violazione dei termini di deposito e la contestazione della legittimità dell'opposizione della controricorrente, sostenendo che quest'ultima fosse tardiva e inammissibile.

Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo, poiché la sospensione feriale non si applica alle opposizioni agli atti esecutivi, e inammissibili i successivi motivi, evidenziando la mancanza di una adeguata esposizione dei fatti processuali e la violazione delle norme di forma. La Corte ha ribadito che la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio, ma può configurarsi come estensione del pignoramento se strutturata come tale. La decisione ha confermato la legittimità del piano di distribuzione, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

Commentari2

  • 1Flash news: La mera notifica dell’atto di pignoramento del bene in comunione al coniuge non debitore non rende quest’ultimo automaticamente esecutato
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 16 maggio 2025

  • 2Espropriazione forzata di un bene in comunione legale
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 20 giugno 2025

    In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/05/2025, n. 11481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11481
Data del deposito : 1 maggio 2025

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