Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4238/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4238/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Assicurazione contro i danni” e vertente:
TRA c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla Via Pietro Coletta 7 - 80014 ed elett.te dom.to in P.zza Gabriele D'Annunzio (NA) scala B - interno 18 - 80126 presso lo studio dell'Avv. Marco Tartarone, CF C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di di procura agli atti come da deposito telematico del 27.10.2024 ;
-parte attrice- CONTRO
società con sede in Milano alla Via Scarsellini, Controparte_1
14 c.a.p. 20161 PIVA , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in CP_2 calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F. con studio in Napoli, al C.F._3
Viale Augusto 162 insieme elett.te domiciliati in Caivano, presso lo studio dell'Avv. Ponticelli Giuseppe alla Via G. Bovio, 1;
-Convenuta-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.10.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con atto di citazione notificato in data 6.4.21 a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, il sig. evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la società in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., al fine di ottenere l'indennizzo in virtù della polizza numero 8001515573-13 (Aviva Cover Drive) sottoscritta copertura dei rischi connessi ai danni afferenti all'autovettura Smart Forfour Brabus targata FN 064 ZR, di sua proprietà. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, l'attore deduceva che la suddetta vettura era stata immatricolata per la prima volta in data 22/11/2016 ed assicurata anche contro il rischio di furto totale o parziale per un valore assicurato pari ad € 17.500,00. Rappresentava che, dal giorno 25.07.2020 al 27.07.2020 l'autovettura Smart Forfour Brabus targata FN 064 ZR, veniva regolarmente ricoverata in un posto protetto - (abitazione privata), e dotata di antifurto, in Giugliano in Campania alla Via E. Fermi 30/31 – 80014; che, in data 27.07.2020, intorno alle ore 15.00 presso l'indicata abitazione, ritrovava la vettura manomessa, rilevando che la stessa aveva riportato i seguenti danni : “Paraurti ant. primer Assorbitore urti paraurti ant. Griglia paraurti ant. Supporto paraurti ant. Spoiler paraurti ant. Proiettore A led Sx Proiettore A led c/funz. welcome Dx Proiettore fendinebbia Sx Proiettore fendinebbia Dx Supporto proiettore fendinebbia Fanalino ant. Sx Fanalino ant. Dx Cofano ant. primer Stemma S/disp avviso anticolisione Griglia alluminio C/impianto riscaldamento Montante ant. con ossatura parziale vano porta Dx Porta ant. Dx Serratura porta ant. Dx Scendente porta ant. Dx Raschiavetro est. porta ant. Dx Raschiavetro int. porta ant. Guarnizione perimetrale scendente porta ant. Dx Maniglia porta ant. P/allest. Pure Dx Supporto maniglia est. porta ant. Dx Modanatura montante post. porta ant. Dx Pannello int. porta ant. P/allest. Pure Dx Altoparlante porta ant. C/Suond system Dx Alzacristallo elettr. porta ant. C/protez. antincastro Dx Blocco comandi alzacristalli Modanatura interruttori alzacristalli ant. Dx Interruttore alzacristalli porta ant. Retrovisore est. Dx Cristallo retrovisore est. P/retrovis. regolab.elettr. Dx Calotta retrovisore est. Dx Porta post. Dx Serratura porta post. Dx Modanatura raschiavetro est. porta post. C/chiusura Dx comfort Supporto maniglia est. porta post. Dx Maniglia porta post. P/allest. porta post. Dx Guarnizione Controparte_4 orientabile porta post. Dx Pannello int. porta post. Passion. CP_5
Maniglia int. apertura porta post. P/allest. Passion/Brabus Dx Altoparlante porta post. Dx Mascherina altoparlante porta post. Dx Interruttore regolazione retrovisore est. Imbottitura schienale sedile ant. sist intrattenimento van Dx post Imbottitura cuscino sedile ant. iso-fix sed post/ smart Dx passio Fodera schienale sedile ant. nero similpelle Dx Fodera cuscino sedile ant. nero tessuto Dx
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Resistenza sedile ant. riscaldato C/riscaldamento sed ant Dx Telaio schienale sedile ant. P/sed tipo 4/5 Dx Copertura lat. est. telaio cuscino sedile ant. C/risc sed Dx tipo 1 Copertura lat. int. telaio cuscino sedile ant. Dx Leva/pomello regolazione altezza sedile ant. Dx Leva regolazione schienale sedile ant. Dx Portello post. primer Lunotto Pannello int. portello post. Braccio tergilunotto Spazzola tergilunotto. Motorino tergilunotto Fanale stop supplementare Scritta post. casa Stemma post. Asta ammortizzante portello post. Sx Asta ammortizzante portello post. Dx Serratura portello post. Interruttore abitacolo apertura portello post. Aggancio serratura portello post. Display navigatore satellitare C/sistem navigazionedisplay Autoradio autoradio 55C S/sound system Volante Sport Dispositivo airbag lato guida Copertura inf. devioguidasgancio Copertura sup. devioguidasgancio Blocco comandi tergicristalli P/fendinebbia Blocco comando volante luci Devioguidasgancio Detrazione per sostituzione Portello e Lunotto Detrazioni per Tempi Indiretti. Danni da effrazionie sia all'esterno, che all'interno dell'autovettura”. Allegava le foto effettuate nell'immediatezza successiva al rinvenimento nelle predette condizioni, la denuncia sporta presso Legione Carabinieri Campania stazione di Giugliano in Campania, sostenendo di aver adempiuto a quanto prescritto dalla normativa vigente, facendo sottoporre ad ispezione tecnica il proprio veicolo ad un collaboratore di studio quale fiduciario della convenuta impresa Testimone_1 assicuratrice. Contestava che, a seguito dell'ispezione del veicolo, formulava regolare richiesta accesso atti in modo da esaminare l'elaborato peritale, ed eccepiva di aver rilevato nello stesso molteplici errori, ovvero, ex multis, che tra le voci danno mancavano due voci fondamentali, ossia i danni da effrazione esterno abitacolo ed interno abitacolo. A seguito dei dedotti rilievi, proseguiva l'attore, invitava la compagnia nonché il fiduciario, Dott. a svolgere Controparte_1 CP_6 nuovamente, e di persona, le operazioni peritali sul teatro del sinistro, in modo da potersi sincerare sulle voci danno non menzionate ma palesemente evidenti nonché a confutare quanto era all'attenzione delle Autorità di polizia ed assumersi ogni responsabilità nel merito delle valutazioni. Eccepiva che tale richiesta rimaneva priva di ogni riscontro, e che la compagnia non formulava alcuna offerta di Controparte_1 risarcimento, né comunicava i motivi ostativi;
pertanto, ne rilevava l'inadempienza ai sensi dell'art.12.2.10 (pagamento dell'indennizzo) delle condizioni di assicurazione Aviva Cover Drive. Deduceva altresì che, a seguito al mancato pagamento, in ossequio all'art.12.2.8 ( liquidazione dei danni e nomina dei periti ) delle condizioni di assicurazione Aviva Cover Drive, azionava la procedura arbitrale, che aveva inizio in data 28.10.2020 ed evidenziava che anche in questa sede il fiduciario della compagnia, dott. non CP_6 formulava alcuna contestazione in merito al contratto regolarmente n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
stipulato con la spett.le pronunciandosi Controparte_1 negativamente solo sul quantum. Rilevava infine, che in data 09.11.2020 si chiudevano le operazioni peritali con disaccordo anche sulla nomina del terzo arbitro e dunque che con istanza al Presidente del Tribunale di Napoli Nord richiedeva la nomina di un terzo perito avviando il procedimento con Rg. n. 94/2021; che il Presidente del Tribunale di Napoli Nord designava nel suddetto procedimento l'ing. , quale terzo perito per la Persona_1 quantificazione dei danni subiti a seguito del furto parziale dell'autovettura Smart Forfour Brabus targata FN 064 ZR. In data 03 Febbraio 2021 si componeva il Collegio presso lo studio del terzo arbitro Ing. per espletare le operazioni di rito e lo stesso, dopo Persona_1 aver esaminato la documentazione relativa al procedimento arbitrale, precisando i motivi della decisione, concludeva riconoscendo il diritto all'indennizzo dell'istante che quantificava pari ad un importo complessivo di “€ 11.833,05, lordo, dovendosi considerare uno scoperto del 15%, pari ad € 1.454,88 oltre IVA come per legge pari ad un importo complessivo di € 1.774,95, come da condizioni di polizza.” (cfr. contenuto motivazioni riportate nell'atto di parte attrice). Rappresentava ancora l'attore che in data 24.03.2021 il fiduciario della compagnia convenuta Dott. in sede di sottoscrizione del CP_6 lodo arbitrale, si esprimeva con esito non favorevole, e che fronte dell'invito a procedere al pagamento dell'indennizzo così come statuito da Lodo Arbitrale notificato alla compagnia Aviva in data 25.03.2021, la stessa comunicava l'impossibilità a procedere al pagamento del danno, per i seguenti motivi : “Ci riferiamo, in particolare, al fatto che il numero di telaio relativo alla detta Smart tg. FN064ZR è risultato differente, nei valori numerici, tra quelli indicati in denuncia e perizia collegiale rispetto alla perizia del tecnico della Compagnia, visura Ancitel e perizia Ing. ” Per_1
Deduceva l'attore che in data 30.03.2021 a seguito di tale comunicazione si recava presso la Stazione CC Giugliano in Campania per rettificare l'errore materiale di trascrizione, o refuso di stampa da parte dell'agente di Polizia Giudiziaria che provvedeva ad integrare la denuncia orale. Tuttavia, stante la mancata offerta di risarcimento pervenuta dalla Compagnia, la citava a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 20.07.2021, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Nel merito: previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto parziale meglio descritto in narrativa, condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma di €10.058,10 ovvero la maggiore
o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali.- In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale rappresentante p.t. della società convenuta e per testi sui fatti di cui alla narrativa rubricati per separati capitoli 1 - 3 - 3.1 – […]-ordinare l'esibizione della perizia effettuata dal fiduciario della compagnia (art. 210 e ss. c.p.c.), si chiede,
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inoltre, disporsi, per la sola ipotesi di contestazione sul quantum, C.T.U. estimativa del danno. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alle luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Si costituiva in giudizio la impugnando in toto le Controparte_1 domande, le affermazioni, le tesi e le conclusioni rassegnate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto generico, poco chiaro e carente dei fondamentali requisiti di cui agli artt. 38, 163, co. 3, n. 3, 4, 5 e 7 cod. proc. civ, all'uopo rilevando aver parte attrice del tutto omesso l'indicazione dei dati necessari e richiesti dalla legge per l'individuazione delle modalità di accadimento e delle notizie utili ai fini dell'accertamento dei fatti, così violando il suo diritto di difesa garantito dall'art. 24, 2° co. Cost Contestava in ogni caso nel merito l'avversa domanda, disconoscendo il fatto storico, così come dedotto ex adverso e, per l'effetto, l'obbligo a corrispondere l'indennizzo postulato. Segnatamente, contestava gli eventi di manomissione e furto parziale asseritamente subiti dal veicolo Smart Forfour Brabus, tg. FN064ZR, occorsi tra il giorno 25/07/2020 e 27/07/2020 e le modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato. Rappresentava, elencandoli, che, in brevissimo lasso di tempo, erano stati denunciati alla Compagnia assicurativa una pluralità di sinistri relativi a furto di veicoli garantiti, successivamente ritrovati ma con ingenti danni all'abitacolo e asportazione di varie parti del veicolo, con elementi comuni a tutti gli eventi, atti a fondare alimentare i dubbi e le perplessità sulla narrata dinamica. In riferimento al caso di specie la compagnia rilevava essere emerse anomalie, evidenziando che il sig. stipulava con la Parte_1
Compagnia Aviva la polizza odiernamente invocata in data 09/07/2020, ovvero circa 10 giorni prima rispetto al verificarsi dei fatti per cui è causa;
che in sede di stipula di polizza, il sig. indicava che il valore Parte_1 assicurato fosse pari ad euro 17.500,00, corrispondente al prezzo di acquisto del bene;
che acquisito presso il competente ufficio PRA la copia atti di prima immatricolazione, dall'analisi del predetto documento si rilevava che il veicolo era stato acquistato dal in data Parte_1
08/07/2020, ovvero poche settimane prima rispetto al verificarsi dell'atto vandalico;
che dalla disamina del certificato cronologico si rilevava che il veicolo interessato dai fatti di causa aveva subito, in breve arco di tempo, ben 5 passaggi di proprietà, avvenuti: - in data n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
15/05/2018; - in data 22/05/2018; - in data 24/05/2018; - in data 08/03/2018; - in data 08/07/2020. In altri termini, che in un breve arco temporale (due anni e 2 mesi), il veicolo attoreo subiva cinque passaggi di proprietà. Altresì rilevava la Compagnia assicurativa, che il , Parte_1 nella dichiarazione rilasciata alla compagnia ante causam, precisava che il giorno 25/07/2020 aveva parcheggiato il FN064ZR, CP_7 all'interno della proprietà di un suo amico, tale sig. , Persona_2 una villetta a schiera sita al suddetto civico con un'area esterna recintata che si estende lungo tre lati della proprietà, regolarmente chiusa e con il Block Shaft inserito;
che ritornato il giorno 27/07/2020 notava l'auto danneggiata con asportazione di diverse parti della vettura. Riferiva, altresì, che giunto presso l'abitazione suindicata, notava nell'immediato che il cancello di ingresso era danneggiato, ovvero tranciato lungo lo scudo di ancoraggio del catenaccio, precisando inoltre che il veicolo era privo di allarme sonoro e satellitare e che l'abitazione non era dotata di telecamere di video sorveglianza. Inoltre, evidenziava la Compagnia, che risultava dai rilievi fotografici allegati che l'autovettura veniva parcheggiata nella parte posteriore dell'abitazione di via Fermi, una viletta a schiera, in una posizione tale da non renderla visibile ad eventuali vicini: l'immobile è composto da una casa al piano rialzato, con duplice accesso al cortile, sia dalla porta di ingresso che dal balcone della cucina. Il veicolo garantito, come dichiarato dall'assicurato, sarebbe stato parcheggiato nella parte più interna del cortile, al di là del gazebo in ferro, ivi presente. Dunque, che atteso quanto dichiarato dall'assicurato all'informatore della convenuta, nei giorni di presunto accadimento del sinistro non era presente alcuno nella dimora in via Fermi e, interrogati in merito, i vicini avrebbero risposto di non aver avvistato anomalie. Evidenziava la Compagnia che il cancello di ingresso, tranciato nell'occasione tramite flex, si elevava verticalmente per poco meno di due metri, dunque dubitava del motivo per cui gli ignoti malfattori avrebbero manomesso il cancello di ingresso, quando, in realtà, avrebbero potuto far passare al di sopra di esso le parti asportate dal veicolo assicurato. Sempre nel merito, la convenuta eccepiva l'omessa prova del danno, all'uopo contestava che dall'esame della documentazione prodotta in sede di perizia contrattuale era possibile rilevare che il sig. Parte_1 non aveva fornito idonea prova delle proprie pretese indennitarie. In particolare, che dalla visura Ancitel del 16.02.2021, relativa al veicolo assicurato, risultava che il numero di telaio fosse il seguente WME4530621Y093912; in sede di perizia stragiudiziale, effettuata, per conto di Aviva, dallo veniva indicato Parte_2 come numero di telaio WME4530621Y093912; In sede di denuncia di sinistro presso i CC di Giugliano in Campania, il sig. Parte_1
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dichiarava come numero di telaio WME4533421K077798. Nell'elaborato peritale collegiale del CTU ing. si leggeva Persona_1 il numero di telaio WME4533421K077798, mentre la perizia espletata dallo Studio Tecnico ing. riportava quale telaio del Persona_1 veicolo il n. WME4530621Y093912. Dunque, alla luce della discrasia emersa, la Compagnia assumeva non aver ritenuto possibile procedere al pagamento dell'indennizzo. Eccepiva in sostanza che, alla luce delle incertezze in merito all'individuazione del veicolo oggetto di manomissione e furto, atteso che la denuncia, da sola e a fronte della contestazione della compagnia dello stesso fatto storico posto a fondamento della domanda, non costituisse alcun elemento probatorio, parte istante non aveva adempiuto all'onere, su di essa gravante, di prova del buon fondamento delle proprie pretese indennitarie, ragion per cui tale incertezza in ordine al fatto storico non poteva che non ricadere sul sig. . Parte_1
In subordine chiedeva dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato per violazione degli obblighi sullo stesso gravanti caso di sinistro, ex artt. 1913-1915 c.c Contestava da ultimo il quantum della richiesta attorea, sottolineando l'esagerazione dolosa della richiesta con conseguente perdita di diritto all'indennizzo. Opponeva altresì i limiti dei massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di polizza e concludeva: -in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
-Nel merito: rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
3. accertare e dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto; - accertare e dichiarare la perdita al diritto all'indennizzo, per esagerazione dolo sa del danno;
- condannare l'attore alla refusione in favore di Aviva delle spese sostenute per la costituzione nel presente gestione stragiudiziale della vertenza; -emettere ogni altro provvedimento del caso;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, il giudizio veniva rinviato al 9.5.2022, ai fini della valutazione delle eventuali istanze istruttorie. Alla data da ultimo indicata, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte attrice, veniva ammessa la prova testimoniale, e disposto rinvio per il relativo espletamento alla data del 21.09. 2023. Compariva e veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_2
All'esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare del 28.10.2024 trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c 2. In via preliminare va rigettata, in quanto infondata, la eccepita nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di pagamento di indennizzo) che la “causa petendi” (rischio entrante nella copertura garantita dalla polizza stipulata tra le parti), sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.; ragion per cui l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia. È da ritenersi poi senza alcun dubbio sussistente la legittimazione passiva della compagnia convenuta giusta polizza numero 8001515573-13 (Aviva Cover Drive) a garanzia dei rischi per l'autovettura Smart Forfour Brabus targata FN 064 ZR;
trattasi di circostanza documentata, non contestata dalla compagnia convenuta e riscontrata anche dalla relazione tecnica redatta dal perito incaricato dalla società. Va altresì dichiarata preliminarmente la proponibilità della domanda;
ed invero, qualora nella clausola di un contratto di assicurazione sia prevista una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (cfr. Cass. 14302/1999; Cass. 4954/1999; Cass. 3609/1999; Cass. 1680/1999). Resta comunque fermo il diritto delle parti di adire l'Autorità giudiziaria (cfr. art.20 nota informativa polizza, produzione parte attrice, memorie 183.6, primo termine) Orbene, va evidenziato che parte attrice, ha fondato la propria pretesa creditoria sulla scorta di una perizia avente ad oggetto la determinazione della somma indennizzabile, espletata nell'ambito di un procedimento. n. 94/2021 r.g.a.c., giudiziale di volontaria giurisdizionale per nomina di un n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
terzo arbitro instaurato dal medesimo odierno opposto innanzi a questo stesso Tribunale. Ora, in merito giova premettere che la giurisprudenza di legittimità assolutamente costante sul punto (a partire da Cass. Sez. I, sentenza n. 4840 del 25 ottobre 1978) ha precisato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione in virtù del quale le parti demandano a terzi la composizione di eventuali contrasti può essere di due tipi: ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto deve essere qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale;
per converso, ove le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo) — il cui risultato le parti medesime s'impegnano ad accettare quale fonte di regolazione del loro rapporto — , tale patto deve essere qualificato come
“perizia contrattuale”. Con specifico riferimento all'assicurazione contro i danni, inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di perizia contrattuale, che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni” (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2002, n. 14909; Cass., Sez. III, 19711/2004, n. 21881; Cass., Sez. III, 19/0172001, n. 790; Cass., Sez, I, 28/08/1995, n. 9032). La conclusione non cambierebbe neppure quando i contraenti demandino ai periti la risoluzione di una controversia concernente la mera quantificazione dei danni. Anche in questo caso, infatti, le due figure differiscono tra di loro quanto al contenuto dell'incarico, che, nel primo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel secondo attiene all'intera controversia. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire che la perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel genus del mandato e che entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento agli esperti nominati di un mandato per una definizione negoziale. Resta ferma, tuttavia, la distinzione concettuale tra i due istituti: si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale;
si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate (cfr. Cass., Sez. III, 12/05/2005, n. 10023; Cass., Sez. III, 24/05/2004, n. 9996; Cass., Sez. III, 23/10/1998, n. 10554)
3. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato. In via del tutto preliminare occorre osservare che non è venuta assolutamente in contestazione tra le parti né la sussistenza tra loro di un contratto di assicurazione che garantiva il rischio per gli eventi di danno occorsi nel caso di specie, né la effettiva verificazione storica del detto evento di danno assicurato. Tra l'altro come anzidetto, tra le parti risulta essere stata ritualmente effettuato il ricorso alla procedura arbitrale ai sensi degli articoli 6.7.e 10.4 delle condizioni di polizza, allegate in atti, non essendosi verificato accordo tra le parti. Tuttavia, a ben vedere nel caso di specie può ben dirsi che si tratti di perizia contrattuale atteso che le parti non hanno demandato agli arbitri nominati la soluzione di questioni giuridiche e che, piuttosto, che abbiano fatto riferimento all'art.
6.7 delle condizioni contrattuali laddove ci si riferisce, per la natura delle questioni sottoposte all'attenzione dei soggetti nominati, alla perizia contrattuale. Ciò posto, per quanto concerne, la questione della vincolatività o meno della perizia contrattuale in ordine all'accertamento delle cause generatrici dell'evento, si osserva quanto segue. La S.C., da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 25/10/1978, Rv. 394538), ha affermato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale", circostanza verificatasi nel caso di specie. Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n.
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10705 del 10/05/2007, Rv. 596994; Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 22/06/2005, Rv. 583780; Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004, Rv. 573091). Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti (cfr. Cass. 2996/2016). Nel caso di specie, è indubbio dal tenore delle natura delle questioni sottoposte ai soggetti nominati e dalla circostanza che si sia ricorso alla procedura predetta in ragione del disaccordo delle parti in fase anteriore, che si tratti di perizia contrattuale. In particolare, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante correlato ad un vizio della volontà, e di risoluzione, se vi è inadempimento (cfr. Cass. 18906/2017), circostanza non verificatasi nel caso di specie da parte della compagnia convenuta. Ora, come incontestato tra le parti, come emergente dalle norme contrattuali tra le stesse vigenti in relazione alle condizioni di polizza in atti ed in relazione anche agli stessi quesiti rivolti al collegio peritale (così come risultanti dal relativo processo verbale conclusivo di perizia in atti), emerge chiaramente che ai periti nominati dalle parti erano devolute proprio valutazioni prettamente tecniche tese all'accertamento dell'evento di danno dedotto dall'assicurato, nonché alla liquidazione dell'indennizzo allo stesso eventualmente spettante, il che porta senza alcun dubbio ad inquadrare giuridicamente quella svolta nel caso di specie nell'ambito di una vera e propria perizia contrattuale. In merito, la giurisprudenza di legittimità consolidata della Suprema Corte ha più volte specificato che “La clausola di un contratto di Assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del danno, in mancanza di accordo diretto sull'entità del danno stesso e sulla misura degli indennizzi, concreta la previsione di una perizia contrattuale, la quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o piu terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.” (cfr. Cass. 5544/1981); cosicché gli unici validi motivi di impugnazione di un tale atto (avente, a tutti gli effetti, valore negoziale tra le parti) non possono che essere quelli relativi ai vizi del consenso (art. 1427 c.c.)
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ovvero afferenti le cause di nullità del contratto (art. 1418 c.c.) — cfr. Corte App. Milano, cit. —.
Ebbene, nel caso di specie, l'assicurazione ha mosso contestazioni che non provano affatto il venir meno di una delle condizioni essenziali di polizza, piuttosto evidenziando aspetti meramente ipotetici ed astratti, a formulare mere congetture dubitative circa una eventuale coincidenza tra gli elementi di pregressi sinistri. Tuttavia, una tale deduzione, oltre che indimostrata, involge valutazioni di mero fatto e tecniche che sono state già devolute, risolte ed accettate pattiziamente tra le parti ad opera della perizia contrattuale espletata. Ed invero, il verbale di tale perizia, nell'arrivare a quantificare il danno indennizzabile, risulta aver anche risolto a monte la questione circa la univoca e diretta ricollegabilità eziologica dei danni riscontrati in contraddittorio al preciso evento oggetto di indagine, rientrando a pieno titolo nel mandato conferito ai periti, tra l'altro, il compito di “indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro” (cfr. perizia contrattuale in atti). Nè le eccezioni sollevate in tal senso dalla convenuta sono atte concretamente a configurare alcuna specifica ipotesi di invalidità della perizia contrattuale conclusa. Quanto, alla perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c. eccepita in subordine dalla convenuta, da un lato va detto che sarebbe stato onere probatorio della Compagnia Assicurativa — non assolto nella specie — quello di dimostrare il prodursi di un qualche concreto pregiudizio patrimoniale da essa subito per effetto della formale violazione contrattuale denunciata, idonea a determinare, pro quota, la proporzionale riduzione del diritto dell'assicurato all'indennizzo dovuto e, dall'altro lato, va osservato che, trattandosi di sinistro verificatisi in costanza del medesimo contratto assicurativo qui dedotto in lite e gestiti dalla medesima Compagnia Assicurativa, neppure astrattamente potrebbe discorrersi di reticenze o false dichiarazioni rese dall'assicurato idonee ad incidere, in senso negativo, sul suo diritto all'indennizzo. Ed invero, va rammentato che le reticenze o le inesattezze del contraente che vertono su circostanze notorie o note all'assicuratore usando l'ordinaria diligenza non violano gli obblighi di collaborazione e informazione che gravano sul contraente (così come chiaramente specificato da Cass. 15939/2000; Cass. 7697/1991; Cass. 8352/1987). Tanto doverosamente premesso, nella vicenda in esame la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa. A fronte di ciò l'Assicurazione convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, eccepiva l'esclusione n. 4238/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 4238/2021 R.G.A.C.
della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato. Va rilevato che in ottemperanza alle norme contrattuali l'attore aveva trasmesso alla compagnia, denuncia dell'evento, in cui indicava luogo, data, orario. (cfr. fascicolo parte attrice). In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
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Mette conto ribadire che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/1/2018 n. 1558). L'assicurato, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo. Nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il verificarsi del furto.
Di contro, deve ritenersi che l'assicurazione non abbia provato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esclusione della polizza. Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, non emergendo risultanze di segno contrario, è da ritenersi dimostrato in via documentale il verificarsi dell'evento descritto in polizza, il concretizzarsi del rischio coperto dalla garanzia;
può dirsi quindi provato il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato di conseguire l'indennizzo sulla base della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta, osservandosi che l'evento per cui è causa (furto parziale con danni al veicolo) verificatosi durante il periodo di validità della copertura assicurativa, da ritenersi oggetto dalla garanzia assicurativa. Per tutto quanto esposto e motivato, alla luce delle risultanze documentali, dell'istruttoria e dell'espletato procedimento ante causam, in accoglimento della domanda attrice, la convenuta è tenuta a risarcire parte attrice della somma di € 10.058,10 IVA inclusa, così come statuito nei dispositivi del collegio peritale cui le parti hanno devoluto la definizione della procedura. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia, determinato in ragione del criterio del decisum, e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
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PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
e per l'effetto,
2- CONDANNA la convenuta alla liquidazione Controparte_8 dell'importopari ad euro € 10.058,10, oltre interessi dalla data della messa in mora e sino al soddisfo;
3- Condanna parte convenuta, al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 270,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.;
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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