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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11356/2024, promossa da
( in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale della Parte_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caruso Alberto;
P.IVA_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002641944 e OI-002641943 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- In via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate, aventi il medesimo contenuto, notificate sia alla
1 società ricorrente che al legale rappresentante, in quanto soggetti obbligati in solido, in data
04.11.2024, concorrendone gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni proposte;
ed anche in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente non è in grado di adempiere al relativo pagamento in unica soluzione non avendone la liquidità necessaria;
nonché dell'irreparabile pregiudizio che alla stessa deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall' CP_1
- In via principale, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ordinanze ingiunzione impugnate e della pretesa recuperatoria portata a conoscenza in data 04.11.2024, per totale difetto di motivazione e per la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 7 L. 212/2000, 12 L. 212/2000 e 7 lett. D) D.L. 70/2011;
- In via principale, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ordinanze-ingiunzione impugnate notificate in data 04.11.2024 per tutte le causali sopra spiegate in parte narrativa del presente ricorso, e, conseguentemente, annullarle, dichiararle nulle, ovvero con qualsiasi altra formula renderle giuridicamente inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte della società ricorrente e del suo legale rappresentante all' . CP_1
Con memoria del 17.4.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver avviato CP_1
il procedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze opposte, in effetti annullate come da successivo provvedimento depositato in pari data, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 22.4.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto in atti, chiedendo condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 19.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_1
schermate di annullamento e di definizione del procedimento sanzionatorio allegate alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
2 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte per l'intervenuta definizione del procedimento sanzionatorio induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11356 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 19/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11356/2024, promossa da
( in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale della Parte_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caruso Alberto;
P.IVA_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002641944 e OI-002641943 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- In via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate, aventi il medesimo contenuto, notificate sia alla
1 società ricorrente che al legale rappresentante, in quanto soggetti obbligati in solido, in data
04.11.2024, concorrendone gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni proposte;
ed anche in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente non è in grado di adempiere al relativo pagamento in unica soluzione non avendone la liquidità necessaria;
nonché dell'irreparabile pregiudizio che alla stessa deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall' CP_1
- In via principale, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ordinanze ingiunzione impugnate e della pretesa recuperatoria portata a conoscenza in data 04.11.2024, per totale difetto di motivazione e per la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 7 L. 212/2000, 12 L. 212/2000 e 7 lett. D) D.L. 70/2011;
- In via principale, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ordinanze-ingiunzione impugnate notificate in data 04.11.2024 per tutte le causali sopra spiegate in parte narrativa del presente ricorso, e, conseguentemente, annullarle, dichiararle nulle, ovvero con qualsiasi altra formula renderle giuridicamente inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte della società ricorrente e del suo legale rappresentante all' . CP_1
Con memoria del 17.4.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver avviato CP_1
il procedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze opposte, in effetti annullate come da successivo provvedimento depositato in pari data, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 22.4.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto in atti, chiedendo condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 19.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_1
schermate di annullamento e di definizione del procedimento sanzionatorio allegate alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
2 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte per l'intervenuta definizione del procedimento sanzionatorio induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11356 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 19/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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