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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2296/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1958 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Testa Filippo del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in ES (AL) il
15/09/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 1996.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 218 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in ES (AL) il 15/09/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi danno atto di aver già definito prima di oggi tutti i rapporti giuridici patrimoniali sorti e/o afferenti al periodo di coniugio ad eccezione della consegna dei mobili siti nell'immobile di ES (AL) costituenti la sala, che era dei genitori del Dott. Pt_1
, e composta di tavolo, n.ro 6 sedie, libreria e n.ro 2 mobili bassi che verranno
[...] consegnati dalla sig.ra al Dott. entro Aprile 2025 e quanto infra disposto Pt_2 Pt_1 al punto 4) che segue;
2. si dà atto che i coniugi sono titolari di conti correnti, depositi titoli ed altri investimenti, precisando al riguardo che ciascun coniuge ha mantenuto la titolarità esclusiva sulle proprie risorse finanziarie, polizze e/o investimenti di natura personale e ai medesimi singolarmente riferiti;
3. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo pagina 2 di 3 al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere per le causali del presente atto, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione;
4. si dà atto che i coniugi a definizione di tutti i rapporti giuridici patrimoniali convengono che in sede di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum la somma di euro
[...] Parte_2
100.000.= (centomila) da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile n.ro
7406572791-07 emesso da Banca Unicredit S.p.A il 5.07.2024, intestato alla sig.ra Pt_2
e consegnato in data 19.07.2024 all'Avv. Filippo Testa che lo ha trattenuto fiduciariamente e che lo consegnerà alla propria assistita al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio;
5. si dà atto che ciascuna parte provvederà al pagamento del rispettivo legale senza vincolo di solidarietà.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2296/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1958 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Testa Filippo del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in ES (AL) il
15/09/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 1996.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 218 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in ES (AL) il 15/09/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi danno atto di aver già definito prima di oggi tutti i rapporti giuridici patrimoniali sorti e/o afferenti al periodo di coniugio ad eccezione della consegna dei mobili siti nell'immobile di ES (AL) costituenti la sala, che era dei genitori del Dott. Pt_1
, e composta di tavolo, n.ro 6 sedie, libreria e n.ro 2 mobili bassi che verranno
[...] consegnati dalla sig.ra al Dott. entro Aprile 2025 e quanto infra disposto Pt_2 Pt_1 al punto 4) che segue;
2. si dà atto che i coniugi sono titolari di conti correnti, depositi titoli ed altri investimenti, precisando al riguardo che ciascun coniuge ha mantenuto la titolarità esclusiva sulle proprie risorse finanziarie, polizze e/o investimenti di natura personale e ai medesimi singolarmente riferiti;
3. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo pagina 2 di 3 al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere per le causali del presente atto, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione;
4. si dà atto che i coniugi a definizione di tutti i rapporti giuridici patrimoniali convengono che in sede di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum la somma di euro
[...] Parte_2
100.000.= (centomila) da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile n.ro
7406572791-07 emesso da Banca Unicredit S.p.A il 5.07.2024, intestato alla sig.ra Pt_2
e consegnato in data 19.07.2024 all'Avv. Filippo Testa che lo ha trattenuto fiduciariamente e che lo consegnerà alla propria assistita al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio;
5. si dà atto che ciascuna parte provvederà al pagamento del rispettivo legale senza vincolo di solidarietà.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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