Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 14/04/2026, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2026, proposto da LE RG, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Crispino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Di Bitonto, Carmine Andrea Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del decreto prot. n. 0036998, n. 26 del 23.12.25, emesso dal Sindaco del Comune di Frattamaggiore (NA), notificato a parte ricorrente in data 7.01.26, con il quale il Sindaco ha revocato “ il proprio decreto n. 10/2024, prot. 14253 del 21/05/2025, con il quale è stato nominato Assessore il dott. LE RG, con le seguenti deleghe: Politiche Sociali e Welfare Cittadino, dando atto che la revoca della nomina contenuta in detto decreto comporta la contestuale revoca sia della nomina di assessore sia di tutte le deleghe attribuite; di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco ”;
2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa nel presente giudizio la legittimità della revoca (di cui al decreto sindacale n. 26/2025) dell’incarico di assessore del comune di Frattamaggiore conferito al ricorrente con decreto sindacale n. 10/2024.
Il ricorso è stato corredato, ex art. 30 cod.proc.amm., di una istanza di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto del provvedimento impugnato.
2. – La motivazione della revoca – “[D] ato atto che è venuto meno il rapporto di fiducia con il nominato Assessore, stante le difficoltà a perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco ” – sarebbe, ad avviso del ricorrente, inesistente e comunque generica, non essendo “ riportati atti, fatti e comportamenti da cui possa evincersi il venir meno di quel rapporto di fiducia con il Sindaco e la impossibilità di perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco, ai quali si fa riferimento nel provvedimento ”.
Da qui la dedotta violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 (sub I).
Il denunciato difetto assoluto di motivazione della revoca e la correlata impossibilità di comprenderne la ratio sarebbe indice, altresì, di sviamento di potere da parte del Sindaco, posto che, secondo la prospettazione del ricorrente, “ l’unico fine che si vuole raggiungere con il provvedimento di revoca è quello di escludere il RG dalla vita politica cittadina ”. Il provvedimento impugnato, in ogni caso, sarebbe affetto da manifesta illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà ed irragionevolezza, non essendo comprensibili le ragioni del venir meno del rapporto di fiducia con il Sindaco e dell’impossibilità di perseguire gli obiettivi programmatici: ciò anche perché, nella motivazione della revoca, se ne esclude espressamente la riferibilità a “ valutazioni afferenti a qualità personali o professionali dell'Assessore revocato ” (sub II).
3. – In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Frattamaggiore, eccependo l’infondatezza integrale dell’impugnativa.
4. – Alla camera di consiglio convocata per la decisione sull’istanza di tutela cautelare, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., il Collegio, sussistendone i presupposti, ha trattenuto la controversia in decisione per definirla integralmente con sentenza in forma semplificata.
5. – Il ricorso deve essere respinto.
6. – Si rivela infondata, infatti, tanto la doglianza che si appunta su un presunto deficit motivazionale della revoca, quanto la censura, logicamente connessa, con cui è dedotto l’eccesso di potere del Sindaco sotto i profili dello sviamento e della contraddittorietà manifesta.
6.1. – Nella prospettiva della parte ricorrente il Sindaco di Frattamaggiore si sarebbe sostanzialmente avvalso, per motivare la propria iniziativa, di mere formule di stile e affermazioni del tutto generiche, senza quindi l’indicazione di alcuno specifico elemento di fatto, ovvero di comportamenti “ da cui possa evincersi il venir meno di quel rapporto di fiducia con il Sindaco e la impossibilità di perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco, ai quali si fa riferimento nel provvedimento ” (ricorso, p. 7).
Non sarebbe pertanto possibile comprendere le reali ragioni della revoca; né sussisterebbero, d’altra parte, documenti comprovanti l'assunzione, da parte del ricorrente, di comportamenti, dichiarazioni o atti dal contenuto polemico, o comunque inadeguato, rivolti al Sindaco, alla Giunta o alla maggioranza consiliare.
Questo articolato motivo è destituito di fondamento in ogni suo profilo.
6.2. – Orbene, la nomina e la revoca degli assessori comunali sono disciplinate dall'art. 46 d.lgs. n. 267/2000, in base al quale: il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (ossia garantendo almeno la presenza di entrambi i sessiI, i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (comma 2). Il Sindaco può inoltre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio (comma 4).
6.3. – Per giurisprudenza consolidata, la revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra, perciò, nella piena scelta discrezionale del Sindaco: atto che si caratterizza per il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente anche come delegati, e assegnati ai vari assessorati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4057/2012; id. n. 2015/2017).
6.4. – Da tale presupposto la giurisprudenza trae la conseguenza che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. Il provvedimento sindacale di revoca di un assessore, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, può pertanto basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e, segnatamente, anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare, e alle ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore. Ne consegue, dunque, che “ la motivazione del provvedimento sindacale di revoca di un assessore, la quale deve necessariamente essere presente in virtù della affermata natura di alta amministrazione dell'atto, assume connotati di marcata semplicità e può certamente coincidere con l'avvenuta recisione del rapporto di fiducia tra revocante e revocato in virtù di ragioni, espressamente enunciate o comunque desumibili da atti e comportamenti documentati in giudizio, riconducibili all'indirizzo politico della maggioranza di governo dell'Ente locale (Cons. giust. amm. Sicilia, 25/03/2024, n. 219) ” (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 23/12/2025, n. 397; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 4/04/2025, n. 630).
6.5. – Dal che discende anche un naturale limite al sindacato del giudice amministrativo su siffatti atti di revoca, che non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale per pervenire a verificare la intrinseca congruità dei motivi addotti in concreto a sostegno della singola revoca, né sindacare il merito delle ragioni di opportunità politico-amministrativa addotte a base della revoca. Non si tratta infatti di un provvedimento sanzionatorio, bensì della revoca di un incarico strettamente fiduciario (Cons. Stato, Sez. V, n. 209/2007; n. 803/2012; sez. I, n. 2859/2019; n. 3161/2019; nn. 2743/2013, 4970/2013).
6.6. – Ciò posto, nel caso di specie il decreto impugnato esplicitamente collega la revoca al dato di fatto che è “ venuto meno il rapporto di fiducia con il nominato Assessore, stante la difficoltà a perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco ”; il ricorrente ha subìto la revoca dell'incarico di assessore comunale, dunque, per ragioni di ordine squisitamente politico, le quali, ben esplicitate nel decreto impugnato, sono riferite a criticità emerse nel “ perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco ” che hanno minato, in sostanza, il rapporto fiduciario e condotto alla revoca dell’incarico.
Siffatta scelta, che per quanto osservato è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto entro limiti assai ristretti, dai quali esorbita quanto attiene alla congruità intrinseca di una valutazione ontologicamente politica, risulta, dunque, adeguatamente giustificata da presupposte valutazioni di opportunità politica che il Sindaco ha solo l’onere formale di comunicare al Consiglio comunale, visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all’atto di revoca (Cons. Stato, Sez. I, pareri nn. 2859/2019 e 3161/2019).
6.7. – Si è affermato ripetutamente (cfr. Cons. Stato, Sez. V,19 gennaio 2017, n. 215; Id., 5 dicembre 2012, n. 6228), infatti, che la motivazione dei provvedimenti sindacali di revoca dell’incarico di un singolo assessore ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 2000 “ può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle ripercussioni sul rapporto fiduciario che sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore ”.
7. – L’acclarata sussistenza di un’adeguata motivazione alla base della revoca depriva, inoltre, di ogni verosimiglianza l’ipotesi di parte ricorrente, peraltro sprovvista di qualsivoglia allegazione a supporto, secondo cui, nella specie, si configurerebbe uno sviamento di potere da parte del Sindaco.
8. – E analogamente è a dirsi in ordine alla presunta illogicità del provvedimento impugnato, nel quale, di contro, l’esclusione di ogni collegamento tra la revoca e le “ qualità personali o professionali dell’Assessore revocato ”, lungi dal costituire un elemento sintomatico di irragionevolezza, ovvero un indice di contraddittorietà, appare il risultato della razionale scelta di voler distinguere nettamente il piano delle valutazioni politico-amministrative da quello delle valutazioni personali e professionali. La decisione assunta con l’atto impugnato, in ogni caso, non è contraddetta dall’operato pregresso dell’assessore, non essendo volta a sanzionare del tutto ipotetiche scorrettezze o inadempienze, bensì basata, piuttosto, su una valutazione di mera opportunità politico-amministrativa.
9. – In conclusione, non emergendo profili di difetto di motivazione, irragionevolezza o erroneità manifesta, la revoca in contestazione deve essere reputata legittima. E dalla legittimità della revoca discende la non configurabilità del diritto al risarcimento del danno, onde la domanda di condanna ex art. 30 cod.proc.amm. contestualmente azionata dal ricorso deve essere anch’essa respinta.
10. – Per tutte le ragioni esposte il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, integralmente respinto.
11. – Le spese processuali possono essere infine compensate tra tutte le parti del giudizio, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
PI NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI NO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO