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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerri eri Giudice rel atore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 921 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Nieri, presso il cui studio, sito in Bientina (PI), Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 39, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis c.p.c., depositato in data 27.03.2024, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale perché disponesse la modifica delle
[...]
condizioni stabilite nel provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa in data
25.01.2023. In particolare, la ricorrente chi edeva : di disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” alla madre della minore
[...]
(nata a [...] il [...]), con collocazione prevalent e Per_1
presso la stessa e con competenze genitori ali concentrat e in capo alla signora in ordine alle scelte più importanti riguardanti la figlia, quali quell e Pt_1
relative all a salute, all'educazione, all' istruzione ed alla residenza abituale;
di regolamentare il regime di visita del padre;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 di €300,00 a titolo di mantenimento della figlia, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
di ordinare al datore di lavoro del di versare dirett amente ogni mese CP_1
la somma dovuta dallo stesso alla ricorrent e.
1.1. A tal fine e per quanto di interesse, deduceva che:
a) il resistente non aveva ottemperato agli obblighi del provvedimento del
Tribunale di Pisa del 25.01.2023 , violando sia l'obbligo di mantenimento sia quello di corresponsione del 50% delle spese straordinarie, nulla versando all a ricorrente, al punto che la stessa aveva dovuto recuperare le somme per il tramite di procedura esecutiva presso terzi (nella speci e, la CMC Marin e srl, datrice di lavoro del sig. ); CP_1
c) per l'omesso versamento del contributo di mantenimento il sig. era CP_1 stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato del 07.11.2023;
d) il sig. aveva altresì omesso di osservare la disciplina del diritto di CP_1
visita, non prendendo mai con sé la figlia durante la settimana e limitandosi a tenere la stessa due volte al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
e) l'accudimento della minore, sia per quanto riguarda va la salute sia per quanto riguardava l'istruzione era di fatto del egat a totalmente all a sig.ra tant o Pt_1
che il sig. non era conosciuto né dalle maestre né dal pediat ra dell a CP_1
minore; f) le condizioni economiche della sig.ra non erano mutate, svolgendo la Pt_1
stessa lavori saltuari ed affidandosi agli sporadici aiuti dei familiari.
2. , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva Controparte_1
di talchè, all'udienza del 18.07.2024, ne veniva dichiarata la contum acia.
3. La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali e sentita la ricorrente che dichiarava “le maestre non conoscono il padre. Dal provvediment o
viene un fine settimana alternato ma non rispetta sempre il provvedimento. La
viene a prendere il sabato e poi la riporta domenica verso le sei o dopo cena. In
un mese una o due volte. Durante la settima na non chiama mai la bambina. Io lo informo anche a mezzo whatsapp mi dice che va bene, ma non s'interessa. In una visita medica è venuto il mio rag azzo ad accompagnarmi. A lui non interessa
nulla. Lui mi ha detto che non ha ferie. La bambina lo chiama ma lui non
risponde. Dal punto di vista economico non contribuisce. Lui non vuole fare le
cose per la bambina. Io lavoro a nero. Il papà lavora e perce pisce un reddito di
1714,29 per quattordici mensilità come da dichiarazione del terzo. Lui mi ha detto che non mi dà i soldi perché li spenderei per me stessa”, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Pisa in data
25.01.2023 è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati .
4.1. L'affidamento della prol e ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenz a o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, i n particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento (cfr Tribunale
di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli,
non solo in senso material e, ma anche sotto il profilo morale, in quant o sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunal e
Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati com e una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitorial e.
Ciò detto, deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse del CP_1
nei confronti della figlia trovi evident e riscontro - oltre che nelle allegazioni della madre, che ha riferito di come il resistente non abbia attuato il diritto di visita per come configurato da questo Tri bunale nei provvedimenti del
25.01.2023, né si è mai prodigato sotto il profilo dell'accudimento o dell'educazione andando a conoscere le maestre della figlia o il pediatra -, nella volontà stessa di non partecipare all'odierno giudizio, indice evidente dell'assenza di coinvolgimento del padre nella vita della minore.
Il disinteresse è ulteriormente comprovato dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, che ha costretto la sig.ra ad avviare la procedura di Pt_1
esecuzione presso terzi e che si è tradotta nel decreto di giudizio immediato per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p.
Al fine di evit are che il persistent e disinteresse del padre nei confronti dell a figlia possa gravemente comprom ettere una serena ed equilibrata crescit a della minore stessa, appare altresì necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelt e di maggiore interesse relative ad ogni aspett o della vita della figlia.
Per tali motivi, si ritiene di disporre l'affidamento c.d. “super -esclusivo” alla madre.
4.2. Quanto al diritto di visita del padre, è da confermarsi, aderendo alle richieste di parte ricorrente, il regime indicato dal provvedi mento del 25.01.2023.
4.3. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di aumentare il contributo al mantenimento in favore della figlia da euro 250 ad euro 300.
La domanda è fondata. Val e al riguardo considerare che il disposto affidament o esclusivo comporta delle ricadut e in termini di maggiore accudimento che necessitano di essere compensate con un aumento del mantenimento pari ad € 300.
Detta somma appare propo rzionata alle capacit à redditual i delle parti, atteso che parte ricorrent e svolge lavori occasionali mentre parte resistent e percepisce una retribuzione lorda mensile pari ad € 1714,29 .
In punto di spese straordinari e, deve rimanere ferm a la previsione del l a ripartizione al 50% già disposta con il provvedimento del 25.01.2023.
4.4. Nessun ordine di pagamento a carico del datore di lavoro può essere disposto dal
Tribunale, stante l'attuale vigenza dell'art. 473-bis.37 c.p.c. a mente del quale è
il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo a notificare, dopo la costituzione in morta del debitore, il provvedimento giudiziale direttament e ai terzi tenuti a corrispondere periodi cament e somme di denaro al soggetto obbligato,
con la richiesta di versargli direttam ente le somme dovute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ,
tenuto conto dei paramet ri minimi di cui al DM di riferimento .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 27.03.2024 , proposto da
nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, a modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di
Pisa in data 25.01.2023, così provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore Persona_1
alla madre, anche in relazione all e decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, sal ute, scelta dell a residenza abituale), con collocazione prevalente della minore presso la stessa;
2) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre quale contributo per il mantenimento della minore l'importo mensile di €300,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici ISTAT da corrispondersi ent ro il
15 di ogni mese;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 850,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 25 novembre 2024.
Si comunichi.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerri eri Giudice rel atore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 921 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Nieri, presso il cui studio, sito in Bientina (PI), Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 39, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis c.p.c., depositato in data 27.03.2024, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale perché disponesse la modifica delle
[...]
condizioni stabilite nel provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa in data
25.01.2023. In particolare, la ricorrente chi edeva : di disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” alla madre della minore
[...]
(nata a [...] il [...]), con collocazione prevalent e Per_1
presso la stessa e con competenze genitori ali concentrat e in capo alla signora in ordine alle scelte più importanti riguardanti la figlia, quali quell e Pt_1
relative all a salute, all'educazione, all' istruzione ed alla residenza abituale;
di regolamentare il regime di visita del padre;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 di €300,00 a titolo di mantenimento della figlia, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
di ordinare al datore di lavoro del di versare dirett amente ogni mese CP_1
la somma dovuta dallo stesso alla ricorrent e.
1.1. A tal fine e per quanto di interesse, deduceva che:
a) il resistente non aveva ottemperato agli obblighi del provvedimento del
Tribunale di Pisa del 25.01.2023 , violando sia l'obbligo di mantenimento sia quello di corresponsione del 50% delle spese straordinarie, nulla versando all a ricorrente, al punto che la stessa aveva dovuto recuperare le somme per il tramite di procedura esecutiva presso terzi (nella speci e, la CMC Marin e srl, datrice di lavoro del sig. ); CP_1
c) per l'omesso versamento del contributo di mantenimento il sig. era CP_1 stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato del 07.11.2023;
d) il sig. aveva altresì omesso di osservare la disciplina del diritto di CP_1
visita, non prendendo mai con sé la figlia durante la settimana e limitandosi a tenere la stessa due volte al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
e) l'accudimento della minore, sia per quanto riguarda va la salute sia per quanto riguardava l'istruzione era di fatto del egat a totalmente all a sig.ra tant o Pt_1
che il sig. non era conosciuto né dalle maestre né dal pediat ra dell a CP_1
minore; f) le condizioni economiche della sig.ra non erano mutate, svolgendo la Pt_1
stessa lavori saltuari ed affidandosi agli sporadici aiuti dei familiari.
2. , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva Controparte_1
di talchè, all'udienza del 18.07.2024, ne veniva dichiarata la contum acia.
3. La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali e sentita la ricorrente che dichiarava “le maestre non conoscono il padre. Dal provvediment o
viene un fine settimana alternato ma non rispetta sempre il provvedimento. La
viene a prendere il sabato e poi la riporta domenica verso le sei o dopo cena. In
un mese una o due volte. Durante la settima na non chiama mai la bambina. Io lo informo anche a mezzo whatsapp mi dice che va bene, ma non s'interessa. In una visita medica è venuto il mio rag azzo ad accompagnarmi. A lui non interessa
nulla. Lui mi ha detto che non ha ferie. La bambina lo chiama ma lui non
risponde. Dal punto di vista economico non contribuisce. Lui non vuole fare le
cose per la bambina. Io lavoro a nero. Il papà lavora e perce pisce un reddito di
1714,29 per quattordici mensilità come da dichiarazione del terzo. Lui mi ha detto che non mi dà i soldi perché li spenderei per me stessa”, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Pisa in data
25.01.2023 è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati .
4.1. L'affidamento della prol e ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenz a o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, i n particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento (cfr Tribunale
di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli,
non solo in senso material e, ma anche sotto il profilo morale, in quant o sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunal e
Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati com e una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitorial e.
Ciò detto, deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse del CP_1
nei confronti della figlia trovi evident e riscontro - oltre che nelle allegazioni della madre, che ha riferito di come il resistente non abbia attuato il diritto di visita per come configurato da questo Tri bunale nei provvedimenti del
25.01.2023, né si è mai prodigato sotto il profilo dell'accudimento o dell'educazione andando a conoscere le maestre della figlia o il pediatra -, nella volontà stessa di non partecipare all'odierno giudizio, indice evidente dell'assenza di coinvolgimento del padre nella vita della minore.
Il disinteresse è ulteriormente comprovato dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, che ha costretto la sig.ra ad avviare la procedura di Pt_1
esecuzione presso terzi e che si è tradotta nel decreto di giudizio immediato per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p.
Al fine di evit are che il persistent e disinteresse del padre nei confronti dell a figlia possa gravemente comprom ettere una serena ed equilibrata crescit a della minore stessa, appare altresì necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelt e di maggiore interesse relative ad ogni aspett o della vita della figlia.
Per tali motivi, si ritiene di disporre l'affidamento c.d. “super -esclusivo” alla madre.
4.2. Quanto al diritto di visita del padre, è da confermarsi, aderendo alle richieste di parte ricorrente, il regime indicato dal provvedi mento del 25.01.2023.
4.3. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di aumentare il contributo al mantenimento in favore della figlia da euro 250 ad euro 300.
La domanda è fondata. Val e al riguardo considerare che il disposto affidament o esclusivo comporta delle ricadut e in termini di maggiore accudimento che necessitano di essere compensate con un aumento del mantenimento pari ad € 300.
Detta somma appare propo rzionata alle capacit à redditual i delle parti, atteso che parte ricorrent e svolge lavori occasionali mentre parte resistent e percepisce una retribuzione lorda mensile pari ad € 1714,29 .
In punto di spese straordinari e, deve rimanere ferm a la previsione del l a ripartizione al 50% già disposta con il provvedimento del 25.01.2023.
4.4. Nessun ordine di pagamento a carico del datore di lavoro può essere disposto dal
Tribunale, stante l'attuale vigenza dell'art. 473-bis.37 c.p.c. a mente del quale è
il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo a notificare, dopo la costituzione in morta del debitore, il provvedimento giudiziale direttament e ai terzi tenuti a corrispondere periodi cament e somme di denaro al soggetto obbligato,
con la richiesta di versargli direttam ente le somme dovute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ,
tenuto conto dei paramet ri minimi di cui al DM di riferimento .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 27.03.2024 , proposto da
nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, a modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di
Pisa in data 25.01.2023, così provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore Persona_1
alla madre, anche in relazione all e decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, sal ute, scelta dell a residenza abituale), con collocazione prevalente della minore presso la stessa;
2) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre quale contributo per il mantenimento della minore l'importo mensile di €300,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici ISTAT da corrispondersi ent ro il
15 di ogni mese;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 850,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 25 novembre 2024.
Si comunichi.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori