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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 964/2022
promosso da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Alessandrini del Foro di AS CE ed elettivamente domiciliato in AS CE, Rua del Papavero n.6, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Paoletti del Foro di AS CE ed elettivamente domiciliato in
AS CE , Viale C. Rozzi n. 13 presso lo studio del difensore;
APPELLATO e nei confronti di
( C.F. ; P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurizio Romagnoli e Gianfranco Esposito
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AS CE n. 142/2022 pubblicata in data 8.3.2022 – responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, quale Giudice dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 142/2022 del giorno 8.03.2022 del Tribunale di AS CE, emessa in data 08.03.2022 nel
Procedimento Civile rubricato al n. 1356/2017 di R.G. ed in pari data depositata in cancelleria, non notificata, in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE: 1)
Accertare e dichiarare la Compagnia Assicurativa (P. IVA Controparte_2
– C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_2 tempore, corrente in (00144) Roma in Viale Cesare Pavese n. 385, in virtù della vigente polizza assicurativa fabbricati n. 120021 - Ramo 68, già polizza n.100021 del
05.07.1991, tenuta a garantire e manlevare il da ogni Parte_1 conseguenza negativa derivante dal giudizio RG n. 1356/2017 e dalle consequenziali negative statuizioni di cui alla sentenza n. 142/2022 e, per l'effetto, condannare la medesima compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig.
[...] in conseguenza del sinistro avvenuto nel mese di novembre 2008 per Controparte_1 cui vi è causa;
2) In ogni caso, rideterminare la somma dovuta al sig. CP_1
a titolo di risarcimento del danno avvenuto a seguito delle infiltrazioni di
[...] acqua verificatesi del mese di novembre 2008 nell'immobile sito presso il
[...] di AS CE, escludendo dal risarcimento, quantificato dal Parte_1
Tribunale di AS CE in euro 22.500,00, la minor somma di € 4.500,00 (di cui €
1.800,00 a titolo di IVA ed € 2.700,00 a titolo di spese tecniche di cantiere) in quanto attinente a voci di danno e poste creditorie, nel caso specifico, non suscettibili di indennizzo;
3) Riformare l'impugnata sentenza quanto alla condanna del
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori, dichiaratisi Parte_1 antistatari, del sig. , oltre che alle rifusione delle ulteriori Controparte_1 spese (ivi compresi i costi di CTU) ed accessori di legge, sia per il giudizio di merito che per la procedura di mediazione e, conseguentemente, disporre la condanna della sola chiamata in causa al rimborso di dette spese, oneri Controparte_2 ed accessori in favore delle controparti. 4) Con vittoria degli onorari e delle spese del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellato ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Controparte_1 adita, con la miglior formula e per i motivi esposti, confermare quanto statuito dalla sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di AS CE in ordine all'accertamento sia della natura che delle cause dei danni riportati dall'appartamento del Sig.
[...]
capi della sentenza non impugnati e sui quali si è formato il giudicato, Controparte_1
e conseguentemente confermare la responsabilità del convenuto: 1) per Parte_1 non aver provveduto alla manutenzione del bene comune ed CP_3 all'eliminazione delle cause stesse del danno;
2) per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
3) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento dei luoghi. Fermo restando l'an e il quantum debeatur, su cui si è formato il giudicato, si rimette all'On. Corte di Appello di Ancona in merito alla fondatezza dei motivi di appello del appellante relativi alla Parte_1 debenza dell'IVA pari ad € 1.800,00 e delle spese tecniche di cantiere pari ad €
2.700,00 (iva inclusa) in favore dell'appellato e, pertanto, chiede che eventualmente
l'appellante sia condannato al risarcimento del danno in favore del Sig. nella CP_1 misura che risulterà dovuta detratto l'importo riportato nella sentenza gravata a titolo di IVA e/o di spese tecniche, oltre al rimborso delle spese di CTU e di quelle anticipate integralmente dal Sig. Si rimette, altresì, completamente alla Controparte_1
Corte di Appello adita relativamente alla sussistenza della copertura assicurativa della polizza n. 120021 (già polizza n. 100021 del 05/07/1991 denominata Polizza Chiara).
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Dell'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita: Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP”. FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di AS CE , con sentenza n. 142/2022 pubblicata in data 8.3.2022, accertava, a seguito della disposta CTU, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al per i danni causati all'appartamento di Parte_1 proprietà di causati da infiltrazioni di acqua dovute alla Controparte_1 cattiva manutenzione del terrazzo e condannava il convenuto CP_3
a pagare in favore del predetto la somma di € 22.500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni rigettando la domanda di manleva che il aveva Parte_1 avanzato nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_4
[..
. Avverso detta sentenza propone appello il lamentandone l'erroneità Parte_1 per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni e alle spese processuali nonchè la rideterminazione del quantum dovuto escludendo dalla quantificazione i costi relativi all'I.V.A e alle spese tecniche di cantiere.
III. , costituendosi, contesta gli assunti della controparte Controparte_1 ribadendo la fondatezza della propria domanda in virtù delle risultanze istruttorie e dell'espletata CTU e chiede di confermare la sentenza impugnata rimettendosi alla
Corte quanto alla valutazione della sussistenza della copertura assicurativa del
. Parte_1
IV. contumace in primo grado, si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio eccependo la mancanza della prova della sussistenza della polizza assicurativa dedotta dall'appellante, la irritualità e la tardività degli atti difensivi della compagnia assicurativa relativi ad altro e diverso giudizio richiamati dall'appellante e conclude chiedendo l' integrale conferma della gravata sentenza.
VI.Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_2 In particolare, contesta la valutazione del primo giudice circa la non operatività della polizza assicurativa denominata “ ” n. 10021 stipulata nel 1991 CP_5 che, secondo l'appellante, si è rinnovata automaticamente anche successivamente alla sua originaria scadenza decennale, cambiando soltanto numero e denominazione.
L'appellante riferisce che detta polizza era stata stipulata nel 1991 - quando ancora non era stato costituito il Condominio – e che era stata attivata ad opera della
Compagnia Assicurativa che all'epoca era proprietaria della CP_6 maggioranza delle unità immobiliari dell'intero fabbricato.
Sostiene che nel corso degli anni, l'avvicendarsi delle diverse compagnie assicurative , da ultimo la fusione per incorporazione di in Controparte_7
ha determinato il cambiamento del numero della Controparte_2 vecchia polizza da “polizza n. 100021 – ramo 68” a “polizza n. 120021 ramo -68” mentre il contenuto, le clausole e le condizioni contrattuali sono rimasti invariati, in particolare è rimasta inalterata la garanzia dei rischi connessi alla responsabilità civile o “garanzia globale fabbricati”.
L'appellante deduce che detta circostanza trova riscontro probatorio nel fatto che la compagnia assicurativa, a fronte della denuncia dell'evento dannoso da parte dell'allora amministratore di condominio, ha aperto il sinistro e ha incaricato il proprio perito di effettuare gli accertamenti del caso così riconoscendo la validità della polizza assicurativa a garanzia del fabbricato.
Deduce, inoltre, che la validità della polizza si evince dalla raccomandata della del 1.2.2013 e dal verbale di rilevazione del danno del 4.9.2012 in quanto CP_2 nella raccomandata la compagnia assicurativa ha indicato, quale polizza attiva di riferimento per il risarcimento dei danni richiesto, la polizza “n. 120021 Ramo 68”, e nel verbale di rilevazione del danno il perito incaricato ha indicato, quale copertura assicurativa di riferimento, la medesima polizza, ovvero la polizza “1C69-68-
00120021” .
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'appellante sostiene, altresì, che la copertura della polizza n. 120021 non riguarda esclusivamente i danni da incendio e osserva che se la copertura della polizza aveva ad oggetto soltanto la garanzia per i danni da incendio , la non avrebbe disposto la CP_2 perizia ma avrebbe comunicato la totale mancanza di una “garanzia globale fabbricati” o di idonea polizza e invece, evidenzia l'appellante, la compagnia assicurativa si è limitata a rifiutare la richiesta di risarcimento ritenendo erroneamente che i danni erano stati causati da “spargimento” di acqua anziché da “infiltrazioni” di acqua.
L'appellante, infine, a sostegno della fondatezza della propria domanda, chiede ammettere la documentazione processuale ( sentenza 119/2021 emessa nel giudizio n. RG 1652/2017 e pubblicata in data 18.2.2021; comparsa di costituzione della nel giudizio n. RG 1522/2019 pendente ) relativa ai Controparte_2 giudizi incardinati innanzi il Tribunale di AS CE dai condomini e Controparte_8
proprietari di altre unità immobiliari del fabbricato che, al pari Controparte_9 dell'dell'appartamento del sono state danneggiate dalle infiltrazioni di acqua CP_1 provenienti dal terrazzo condominiale.
1.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della somma determinata a titolo di risarcimento del danno ritenendo che il giudice di primo grado doveva escludere dal risarcimento i costi relativi all'IVA (€ 1.800,00) e alle spese tecniche di cantiere ( € 2.700,00) indicati dal CTU.
Deduce che il ha venduto il proprio appartamento diversi anni prima CP_1 dell'avvio del giudizio, che non ha interesse ad eseguire alcun intervento di ristrutturazione o di ripristino nell'immobile oramai ceduto a terzi, che non risulta si sia obbligato contrattualmente ad eseguire detti interventi e che, per tali ragioni, non ha diritto al riconoscimento del costo dell'IVA né del costo delle spese di cantiere.
Secondo l'appellante “sarebbe corretta – in via astratta - l'impostazione che il risarcimento del danno patrimoniale sia esteso agli oneri accessori e consequenziali, e dunque che si comprendano l'IVA e gli oneri accessori , anche se la riparazione non è ancora avvenuta, ma purché la liquidazione venga fatta in base alle spese che dovranno essere affrontate o che sia astrattamente possibile effettuare;
non per quelle non più esigibili”.
L'appellante sostiene che nel caso di specie però l'ammontare degli oneri accessori pari d € 4.500,00 (€ 1.800,00+2.700,00) deve essere decurtato dalla quantificazione del risarcimento del danno in virtù del fatto che il non può CP_1 eseguire i lavori di ristrutturazione per le ragioni indicate e che il riconoscimento di detti oneri costituisce un indebito arricchimento.
1.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata in punto di ripartizione delle spese processuali contestando la statuizione sulla compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la Parte_1
terza chiamata in garanzia rimasta contumace. Controparte_2 Lamenta che la compagnia assicurativa , essendo rimasta inerte rispetto alle richieste risarcitorie , anche stragiudiziali, della controparte ha costretto il a sostenere i costi e le spese finalizzati all'accertamento della Parte_1 responsabilità risarcitoria, di conseguenza , secondo l'appellante, deve farsi carico
“oltre che del risarcimento contrattualmente dovuto alla parte danneggiata, anche del rimborso delle spese legali sostenute dal . Parte_1
3. Il primo motivo di appello è infondato.
3.1 Premesso che la documentazione relativa ad altri procedimenti cui fa riferimento la difesa dell'appellante non può essere posta a fondamento Parte_1 della presente decisione in quanto tardiva e inammissibile non risultando di formazione successiva al procedimento di primo grado, va in primo luogo rilevato che l'appellante non ha fornito la prova della sussistenza, alla data del sinistro, di un contratto di assicurazione idoneo a garantire la copertura del rischio dei danni che si sono verificati.
Dalle emergenze disponibili è emersa l'esistenza della polizza assicurativa n.
100021 denominata “Polizza Chiara - Globale Fabbricati Civili ” “ramo 68” stipulata dalla compagnia assicurativa in data 5.7.1991 a garanzia Controparte_10 dell'intero fabbricato per responsabilità civile e per danni da incendio, che prevedeva ulteriori e specifiche garanzie a copertura anche del rischio di danni da eventi atmosferici (cfr. allegato uno alla “Polizza Chiara”).
Tuttavia, non si riscontrano elementi probatori certi in ordine alla continuità di detta polizza e di tutte le garanzie ivi previste al momento del sinistro non potendosi ritenere automatica l'operatività in mancanza di un contratto assicurativo idoneo a dimostrare l'effettiva rinnovazione della polizza alle medesime condizioni e con le stesse garanzie.
Dall'istruttoria risulta che nel 2008 l'appartamento di proprietà del subiva dei CP_1 danni a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale dovute alle abbondanti precipitazioni del mese di novembre, che il CP_1 provvedeva a denunciare l'evento dannoso in data 26.11.2008 all'allora
[...]
e che la compagnia assicurativa incaricava un perito per il Controparte_10 sopralluogo.
Orbene, il fatto che nel verbale di rilevazione del danno redatto dal perito incaricato in data del 4.9.2012 risulta indicata la polizza n. “1C696800120021” dimostra senz'altro l'esistenza di una polizza a tutela del Condominio ma non vale a comprovare che si tratti della stessa polizza stipulata nel 1991 in termini di contenuto e garanzie in mancanza di produzione del relativo contratto e delle allegate condizioni di polizza.
La lettera dell'1.2.2013 con cui la compagnia assicurativa ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni risulta, di per sé, insufficiente a comprovare l'esistenza della polizza per il rischio relativo ai danni da allagamento attesa l'espressione non univoca ivi utilizzata.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alle quietanze di pagamento dei premi assicurativi dal 2012 al 2018 prodotte in atti: il riferimento alla polizza
“Incendio – Ramo 68” n. 120021 non può ritenersi indicativo del contenuto della polizza rispetto al rischio per il quale l'appellante asserisce l'operatività della copertura assicurativa.
In altri termini, il compendio probatorio , complessivamente valutato, non consente di ritenere provato con sufficiente grado di certezza che alla data dell'evento dannoso sussisteva un contratto il cui contenuto includeva le stesse garanzie previste dalla polizza stipulata nel 1991 non potendo il solo riferimento alla polizza “Incendio –
Ramo 68” n. 120021 assurgere a fonte di prova sufficiente a dimostrare l'operatività della copertura assicurativa finalizzata a proteggere il contraente dalla Parte_1 tipologia di rischio che si è concretamente verificato e che ha causato danni all'appartamento del CP_1
A fronte della carenza probatoria circa la sussistenza di idonea polizza assicurativa, l'impugnazione proposta in punto di rigetto della domanda di manleva va respinta.
3.2 Non merita accoglimento neppure la censura relativa all'omessa esclusione del costo dell'Iva e delle spese di cantiere dall'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto al CP_1
Come evidenziato dal giudice di primo grado, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. (…) L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.”(Cass. Sezioni
Unite 2951/2016; Cass. 902/2018).
Il diritto al risarcimento del danno va, dunque, riconosciuto a colui che risulta proprietario del bene danneggiato al momento del verificarsi dell'evento dannoso in ragione della diminuzione patrimoniale subita e a prescindere dall'effettiva esecuzione dei lavori di rispristino e dell' eventuale successiva cessione a terzi del bene stesso.
Inoltre, il risarcimento del danno come ormai afferma la giurisprudenza di legittimità, si estende anche agli oneri accessori e consequenziali, per cui in esso si comprende anche l'IVA, pur se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa, a meno che per l'attività svolta non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass. 26268/2023 ; Cass. n. 21739/2019; Cass. n. 1688/2010).
Pertanto, considerato che nel caso di specie risulta che alla data del sinistro il era proprietario dell'immobile danneggiato e che il medesimo ha agito da privato, CP_1 non si riscontrano ragioni per decurtare il costo dell'Iva e delle spese di cantiere, ovvero oneri accessori e consequenziali della pretesa risarcitoria, dall'ammontare del risarcimento riconosciuto nella gravata sentenza che va, quindi, confermato nella misura ivi statuita pari ad € 22.550,00.
3.2 In conclusione, per le considerazioni svolte che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
5.Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto dal Parte_2 avverso la sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di AS CE l'8.3.2022 e pubblicata in pari data, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese del grado, liquidate, per ciascuno di essi, in Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, quanto a , in favore del procuratore Controparte_1 antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 964/2022
promosso da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Alessandrini del Foro di AS CE ed elettivamente domiciliato in AS CE, Rua del Papavero n.6, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Paoletti del Foro di AS CE ed elettivamente domiciliato in
AS CE , Viale C. Rozzi n. 13 presso lo studio del difensore;
APPELLATO e nei confronti di
( C.F. ; P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurizio Romagnoli e Gianfranco Esposito
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AS CE n. 142/2022 pubblicata in data 8.3.2022 – responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, quale Giudice dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 142/2022 del giorno 8.03.2022 del Tribunale di AS CE, emessa in data 08.03.2022 nel
Procedimento Civile rubricato al n. 1356/2017 di R.G. ed in pari data depositata in cancelleria, non notificata, in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE: 1)
Accertare e dichiarare la Compagnia Assicurativa (P. IVA Controparte_2
– C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_2 tempore, corrente in (00144) Roma in Viale Cesare Pavese n. 385, in virtù della vigente polizza assicurativa fabbricati n. 120021 - Ramo 68, già polizza n.100021 del
05.07.1991, tenuta a garantire e manlevare il da ogni Parte_1 conseguenza negativa derivante dal giudizio RG n. 1356/2017 e dalle consequenziali negative statuizioni di cui alla sentenza n. 142/2022 e, per l'effetto, condannare la medesima compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig.
[...] in conseguenza del sinistro avvenuto nel mese di novembre 2008 per Controparte_1 cui vi è causa;
2) In ogni caso, rideterminare la somma dovuta al sig. CP_1
a titolo di risarcimento del danno avvenuto a seguito delle infiltrazioni di
[...] acqua verificatesi del mese di novembre 2008 nell'immobile sito presso il
[...] di AS CE, escludendo dal risarcimento, quantificato dal Parte_1
Tribunale di AS CE in euro 22.500,00, la minor somma di € 4.500,00 (di cui €
1.800,00 a titolo di IVA ed € 2.700,00 a titolo di spese tecniche di cantiere) in quanto attinente a voci di danno e poste creditorie, nel caso specifico, non suscettibili di indennizzo;
3) Riformare l'impugnata sentenza quanto alla condanna del
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori, dichiaratisi Parte_1 antistatari, del sig. , oltre che alle rifusione delle ulteriori Controparte_1 spese (ivi compresi i costi di CTU) ed accessori di legge, sia per il giudizio di merito che per la procedura di mediazione e, conseguentemente, disporre la condanna della sola chiamata in causa al rimborso di dette spese, oneri Controparte_2 ed accessori in favore delle controparti. 4) Con vittoria degli onorari e delle spese del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellato ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Controparte_1 adita, con la miglior formula e per i motivi esposti, confermare quanto statuito dalla sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di AS CE in ordine all'accertamento sia della natura che delle cause dei danni riportati dall'appartamento del Sig.
[...]
capi della sentenza non impugnati e sui quali si è formato il giudicato, Controparte_1
e conseguentemente confermare la responsabilità del convenuto: 1) per Parte_1 non aver provveduto alla manutenzione del bene comune ed CP_3 all'eliminazione delle cause stesse del danno;
2) per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
3) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento dei luoghi. Fermo restando l'an e il quantum debeatur, su cui si è formato il giudicato, si rimette all'On. Corte di Appello di Ancona in merito alla fondatezza dei motivi di appello del appellante relativi alla Parte_1 debenza dell'IVA pari ad € 1.800,00 e delle spese tecniche di cantiere pari ad €
2.700,00 (iva inclusa) in favore dell'appellato e, pertanto, chiede che eventualmente
l'appellante sia condannato al risarcimento del danno in favore del Sig. nella CP_1 misura che risulterà dovuta detratto l'importo riportato nella sentenza gravata a titolo di IVA e/o di spese tecniche, oltre al rimborso delle spese di CTU e di quelle anticipate integralmente dal Sig. Si rimette, altresì, completamente alla Controparte_1
Corte di Appello adita relativamente alla sussistenza della copertura assicurativa della polizza n. 120021 (già polizza n. 100021 del 05/07/1991 denominata Polizza Chiara).
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Dell'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita: Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP”. FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di AS CE , con sentenza n. 142/2022 pubblicata in data 8.3.2022, accertava, a seguito della disposta CTU, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al per i danni causati all'appartamento di Parte_1 proprietà di causati da infiltrazioni di acqua dovute alla Controparte_1 cattiva manutenzione del terrazzo e condannava il convenuto CP_3
a pagare in favore del predetto la somma di € 22.500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni rigettando la domanda di manleva che il aveva Parte_1 avanzato nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_4
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. Avverso detta sentenza propone appello il lamentandone l'erroneità Parte_1 per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni e alle spese processuali nonchè la rideterminazione del quantum dovuto escludendo dalla quantificazione i costi relativi all'I.V.A e alle spese tecniche di cantiere.
III. , costituendosi, contesta gli assunti della controparte Controparte_1 ribadendo la fondatezza della propria domanda in virtù delle risultanze istruttorie e dell'espletata CTU e chiede di confermare la sentenza impugnata rimettendosi alla
Corte quanto alla valutazione della sussistenza della copertura assicurativa del
. Parte_1
IV. contumace in primo grado, si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio eccependo la mancanza della prova della sussistenza della polizza assicurativa dedotta dall'appellante, la irritualità e la tardività degli atti difensivi della compagnia assicurativa relativi ad altro e diverso giudizio richiamati dall'appellante e conclude chiedendo l' integrale conferma della gravata sentenza.
VI.Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_2 In particolare, contesta la valutazione del primo giudice circa la non operatività della polizza assicurativa denominata “ ” n. 10021 stipulata nel 1991 CP_5 che, secondo l'appellante, si è rinnovata automaticamente anche successivamente alla sua originaria scadenza decennale, cambiando soltanto numero e denominazione.
L'appellante riferisce che detta polizza era stata stipulata nel 1991 - quando ancora non era stato costituito il Condominio – e che era stata attivata ad opera della
Compagnia Assicurativa che all'epoca era proprietaria della CP_6 maggioranza delle unità immobiliari dell'intero fabbricato.
Sostiene che nel corso degli anni, l'avvicendarsi delle diverse compagnie assicurative , da ultimo la fusione per incorporazione di in Controparte_7
ha determinato il cambiamento del numero della Controparte_2 vecchia polizza da “polizza n. 100021 – ramo 68” a “polizza n. 120021 ramo -68” mentre il contenuto, le clausole e le condizioni contrattuali sono rimasti invariati, in particolare è rimasta inalterata la garanzia dei rischi connessi alla responsabilità civile o “garanzia globale fabbricati”.
L'appellante deduce che detta circostanza trova riscontro probatorio nel fatto che la compagnia assicurativa, a fronte della denuncia dell'evento dannoso da parte dell'allora amministratore di condominio, ha aperto il sinistro e ha incaricato il proprio perito di effettuare gli accertamenti del caso così riconoscendo la validità della polizza assicurativa a garanzia del fabbricato.
Deduce, inoltre, che la validità della polizza si evince dalla raccomandata della del 1.2.2013 e dal verbale di rilevazione del danno del 4.9.2012 in quanto CP_2 nella raccomandata la compagnia assicurativa ha indicato, quale polizza attiva di riferimento per il risarcimento dei danni richiesto, la polizza “n. 120021 Ramo 68”, e nel verbale di rilevazione del danno il perito incaricato ha indicato, quale copertura assicurativa di riferimento, la medesima polizza, ovvero la polizza “1C69-68-
00120021” .
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'appellante sostiene, altresì, che la copertura della polizza n. 120021 non riguarda esclusivamente i danni da incendio e osserva che se la copertura della polizza aveva ad oggetto soltanto la garanzia per i danni da incendio , la non avrebbe disposto la CP_2 perizia ma avrebbe comunicato la totale mancanza di una “garanzia globale fabbricati” o di idonea polizza e invece, evidenzia l'appellante, la compagnia assicurativa si è limitata a rifiutare la richiesta di risarcimento ritenendo erroneamente che i danni erano stati causati da “spargimento” di acqua anziché da “infiltrazioni” di acqua.
L'appellante, infine, a sostegno della fondatezza della propria domanda, chiede ammettere la documentazione processuale ( sentenza 119/2021 emessa nel giudizio n. RG 1652/2017 e pubblicata in data 18.2.2021; comparsa di costituzione della nel giudizio n. RG 1522/2019 pendente ) relativa ai Controparte_2 giudizi incardinati innanzi il Tribunale di AS CE dai condomini e Controparte_8
proprietari di altre unità immobiliari del fabbricato che, al pari Controparte_9 dell'dell'appartamento del sono state danneggiate dalle infiltrazioni di acqua CP_1 provenienti dal terrazzo condominiale.
1.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della somma determinata a titolo di risarcimento del danno ritenendo che il giudice di primo grado doveva escludere dal risarcimento i costi relativi all'IVA (€ 1.800,00) e alle spese tecniche di cantiere ( € 2.700,00) indicati dal CTU.
Deduce che il ha venduto il proprio appartamento diversi anni prima CP_1 dell'avvio del giudizio, che non ha interesse ad eseguire alcun intervento di ristrutturazione o di ripristino nell'immobile oramai ceduto a terzi, che non risulta si sia obbligato contrattualmente ad eseguire detti interventi e che, per tali ragioni, non ha diritto al riconoscimento del costo dell'IVA né del costo delle spese di cantiere.
Secondo l'appellante “sarebbe corretta – in via astratta - l'impostazione che il risarcimento del danno patrimoniale sia esteso agli oneri accessori e consequenziali, e dunque che si comprendano l'IVA e gli oneri accessori , anche se la riparazione non è ancora avvenuta, ma purché la liquidazione venga fatta in base alle spese che dovranno essere affrontate o che sia astrattamente possibile effettuare;
non per quelle non più esigibili”.
L'appellante sostiene che nel caso di specie però l'ammontare degli oneri accessori pari d € 4.500,00 (€ 1.800,00+2.700,00) deve essere decurtato dalla quantificazione del risarcimento del danno in virtù del fatto che il non può CP_1 eseguire i lavori di ristrutturazione per le ragioni indicate e che il riconoscimento di detti oneri costituisce un indebito arricchimento.
1.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata in punto di ripartizione delle spese processuali contestando la statuizione sulla compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la Parte_1
terza chiamata in garanzia rimasta contumace. Controparte_2 Lamenta che la compagnia assicurativa , essendo rimasta inerte rispetto alle richieste risarcitorie , anche stragiudiziali, della controparte ha costretto il a sostenere i costi e le spese finalizzati all'accertamento della Parte_1 responsabilità risarcitoria, di conseguenza , secondo l'appellante, deve farsi carico
“oltre che del risarcimento contrattualmente dovuto alla parte danneggiata, anche del rimborso delle spese legali sostenute dal . Parte_1
3. Il primo motivo di appello è infondato.
3.1 Premesso che la documentazione relativa ad altri procedimenti cui fa riferimento la difesa dell'appellante non può essere posta a fondamento Parte_1 della presente decisione in quanto tardiva e inammissibile non risultando di formazione successiva al procedimento di primo grado, va in primo luogo rilevato che l'appellante non ha fornito la prova della sussistenza, alla data del sinistro, di un contratto di assicurazione idoneo a garantire la copertura del rischio dei danni che si sono verificati.
Dalle emergenze disponibili è emersa l'esistenza della polizza assicurativa n.
100021 denominata “Polizza Chiara - Globale Fabbricati Civili ” “ramo 68” stipulata dalla compagnia assicurativa in data 5.7.1991 a garanzia Controparte_10 dell'intero fabbricato per responsabilità civile e per danni da incendio, che prevedeva ulteriori e specifiche garanzie a copertura anche del rischio di danni da eventi atmosferici (cfr. allegato uno alla “Polizza Chiara”).
Tuttavia, non si riscontrano elementi probatori certi in ordine alla continuità di detta polizza e di tutte le garanzie ivi previste al momento del sinistro non potendosi ritenere automatica l'operatività in mancanza di un contratto assicurativo idoneo a dimostrare l'effettiva rinnovazione della polizza alle medesime condizioni e con le stesse garanzie.
Dall'istruttoria risulta che nel 2008 l'appartamento di proprietà del subiva dei CP_1 danni a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale dovute alle abbondanti precipitazioni del mese di novembre, che il CP_1 provvedeva a denunciare l'evento dannoso in data 26.11.2008 all'allora
[...]
e che la compagnia assicurativa incaricava un perito per il Controparte_10 sopralluogo.
Orbene, il fatto che nel verbale di rilevazione del danno redatto dal perito incaricato in data del 4.9.2012 risulta indicata la polizza n. “1C696800120021” dimostra senz'altro l'esistenza di una polizza a tutela del Condominio ma non vale a comprovare che si tratti della stessa polizza stipulata nel 1991 in termini di contenuto e garanzie in mancanza di produzione del relativo contratto e delle allegate condizioni di polizza.
La lettera dell'1.2.2013 con cui la compagnia assicurativa ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni risulta, di per sé, insufficiente a comprovare l'esistenza della polizza per il rischio relativo ai danni da allagamento attesa l'espressione non univoca ivi utilizzata.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alle quietanze di pagamento dei premi assicurativi dal 2012 al 2018 prodotte in atti: il riferimento alla polizza
“Incendio – Ramo 68” n. 120021 non può ritenersi indicativo del contenuto della polizza rispetto al rischio per il quale l'appellante asserisce l'operatività della copertura assicurativa.
In altri termini, il compendio probatorio , complessivamente valutato, non consente di ritenere provato con sufficiente grado di certezza che alla data dell'evento dannoso sussisteva un contratto il cui contenuto includeva le stesse garanzie previste dalla polizza stipulata nel 1991 non potendo il solo riferimento alla polizza “Incendio –
Ramo 68” n. 120021 assurgere a fonte di prova sufficiente a dimostrare l'operatività della copertura assicurativa finalizzata a proteggere il contraente dalla Parte_1 tipologia di rischio che si è concretamente verificato e che ha causato danni all'appartamento del CP_1
A fronte della carenza probatoria circa la sussistenza di idonea polizza assicurativa, l'impugnazione proposta in punto di rigetto della domanda di manleva va respinta.
3.2 Non merita accoglimento neppure la censura relativa all'omessa esclusione del costo dell'Iva e delle spese di cantiere dall'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto al CP_1
Come evidenziato dal giudice di primo grado, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. (…) L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.”(Cass. Sezioni
Unite 2951/2016; Cass. 902/2018).
Il diritto al risarcimento del danno va, dunque, riconosciuto a colui che risulta proprietario del bene danneggiato al momento del verificarsi dell'evento dannoso in ragione della diminuzione patrimoniale subita e a prescindere dall'effettiva esecuzione dei lavori di rispristino e dell' eventuale successiva cessione a terzi del bene stesso.
Inoltre, il risarcimento del danno come ormai afferma la giurisprudenza di legittimità, si estende anche agli oneri accessori e consequenziali, per cui in esso si comprende anche l'IVA, pur se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa, a meno che per l'attività svolta non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass. 26268/2023 ; Cass. n. 21739/2019; Cass. n. 1688/2010).
Pertanto, considerato che nel caso di specie risulta che alla data del sinistro il era proprietario dell'immobile danneggiato e che il medesimo ha agito da privato, CP_1 non si riscontrano ragioni per decurtare il costo dell'Iva e delle spese di cantiere, ovvero oneri accessori e consequenziali della pretesa risarcitoria, dall'ammontare del risarcimento riconosciuto nella gravata sentenza che va, quindi, confermato nella misura ivi statuita pari ad € 22.550,00.
3.2 In conclusione, per le considerazioni svolte che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
5.Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto dal Parte_2 avverso la sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di AS CE l'8.3.2022 e pubblicata in pari data, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese del grado, liquidate, per ciascuno di essi, in Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, quanto a , in favore del procuratore Controparte_1 antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico