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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6046 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020
Avente a oggetto: “Assicurazione contro i danni”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Imondi Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con studio in Caserta alla via Turati n. 55, presso il quale C.F._5 elettivamente domiciliano;
-Opponenti-
E
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Francesco Madonna (C.F. ), con studio in S. Maria C. C.F._6
Vetere, alla Via Cardarelli, 5 (già via Melorio II Trav., 3), presso il quale elettivamente domicilia;
-Opposta-
CONCLUSIONI:
Come da rispettivi atti introduttivi, verbale di udienza e comparse conclusionali depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2020, i signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso Parte_4 dall'intestato Tribunale e notificato in data 04.06.2020, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 13.990,96, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della
[...]
Controparte_1
Il predetto pagamento conseguiva alla pronuncia della Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 998/15, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal dott. avverso la sentenza Parte_5
n.85/2011 dell'intestato Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'
accolta, invece, in primo grado. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, i signori deducevano l'assenza di qualsiasi collegamento Pt_1 giuridico ed economico con la ( compagnia che garantiva per la responsabilità Controparte_1 civile e professionale il Dr. ) e la mancanza di prova dell'incasso degli Persona_1 assegni circolari emessi dalla per l'importo di €. 13.990,95, pari alla quota del Controparte_1
50% di quanto pagato dalla in favore dell' in esecuzione Parte_6 Controparte_2 della sentenza dell'intestato Tribunale n. 85/11.
Assumevano, altresì, che l' era stata cancellata dal registro delle Controparte_2 imprese il 10.02.2004 per cui non avrebbe potuto ricevere alcun pagamento nel 2011 e lamentavano, infine, la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo.
In conseguenza di ciò, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. n.
616/2020. Infine, chiedevano la condanna della al pagamento di spese Controparte_1
e compensi di giudizi.
Si costituiva, con regolare comparsa di costituzione e risposta, la che Controparte_1 eccepiva l'improponibilità e l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.
In conseguenza di ciò, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 616/20;
Vittoria di spese e competenze.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art.183 c.VI c.p.c., considerata la natura strettamente documentale della causa, non veniva espletata alcuna attività istruttoria orale. All'udienza del 4.2.2025, lette le memorie ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti rassegnavano le proprie conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la causa è pervenuta sul ruolo di codesto Giudicante in data 31 agosto 2020, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività dell'opposizione formulata dai signori , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione
(Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass.
Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Tuttavia, va precisato che in presenza di un decreto ingiuntivo reso nei confronti di più debitori (non in solido fra loro, trattandosi di soci di una società
a responsabilità limitata), la tardività dell'opposizione dovrà essere accertata con riguardo alla diversa data di perfezionamento della notificazione nei confronti di ciascun opponente.
Ne consegue che per i sig.ri e , quanto al dies a quo, la Parte_1 Parte_2 notifica dei decreti si è perfezionata il giorno 22.06.2020; per la sig.ra si è Parte_4 perfezionata in data 19.06.2020; per il sig. si è perfezionata in data Parte_3
26.06.2020; quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata in data 20.07.2020. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto. La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente.
Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Ciò premesso, preliminarmente, è necessario esaminare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si potrebbe allora definire "residui non liquidati") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire "sopravvenienze")..
Con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, la Corte di legittimità, in seduta plenaria, ha riconosciuto efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a prescindere dalla eventuale pendenza di rapporti giuridici varia natura.
Le società di capitali, e di persone, devono, quindi, considerarsi estinte a far data dalla cancellazione dal Registro delle Imprese e sulla questione, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi a Sezioni Unite, sancendo la sopravvivenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai soci, quali successori delle società estinte (cfr. Cass. Civ., n. 6070/2103, n. 6071/2013 n. 6072/2103).
Tale principio è stato, da ultimo ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 18250 del 26.08.2014, in relazione all'esame dei rapporti attivi pendenti esclusi dalla liquidazione in quanto trascurati o sconosciuti. Per quanto concerne, in particolare, i rapporti e le sopravvenienze passive, i giudici di legittimità si sono rifatti a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2495 c.c., a mente del quale “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Invero, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente.
La ratio della norma citata è quella di impedire che la debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti. Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti.
Quanto alla sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, e alla loro trasmissione nei confronti dei soggetti individuati ex lege, quali successori, si ritiene che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (in tal senso, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
Nel caso in cui, invece, il mancato pagamento dei debiti sociali dipenda dalla mala gestio del liquidatore, la giurisprudenza ha chiarito che i creditori sociali dovranno agire nei confronti di quest'ultimo, non potendosi ravvisare, dunque, la responsabilità dei singoli soci. La giurisprudenza di merito, tuttavia, ha anche chiarito che 'affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore o del liquidatore, occorre che sia provata non solo illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso'. (Cfr., Trib. Milano, Sez. VIII, 14.11.2007; Trib. Torre Annunziata,
16.12.2008, ord.).
Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Pertanto, colui che intenda agire nei confronti dei soci e del liquidatore della società estinta, dovrà sicuramente dedurre, allegare e conseguentemente provare, gli elementi costitutivi della domanda proposta nei confronti dei successori della società medesima, dal momento che la loro responsabilità per i debiti sociali è ancorata a specifici presupposti, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza.
Occorrerà che venga dedotta la natura della responsabilità del socio, limitata o illimitata, la prova del fatto che essi abbiano ricevuto degli utili a seguito della liquidazione della società, e in quale ammontare. Così come dovrà essere dedotta e dimostrata la responsabilità del liquidatore per i debiti della società, non essendo essa automatica, ma vincolata ai presupposti sopra individuati.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla è allegato e provato dalla società opposta.
Ebbene, va evidenziato che la parte opposta, vertendosi in ipotesi di società di capitali, non ha fornito alcun elemento di prova per ritenere che, all'esito della fase di liquidazione, i soci Pt_1 siano stati destinatari della distribuzione di utili, o anche solo che abbiano riscosso la propria quota di partecipazione alla società e neppure come liquidatore, non essendo né dedotti, né provati comportamenti illegittimi dell'opponente ed il loro collegamento causale con le Parte_1 conseguenze dannose che discendano dalla sua condotta.
Nel caso di specie, non risulta neppure depositato il bilancio finale della dissolta società, dal quale desumere se i soci, nei cui confronti è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, abbiano riscosso o meno somme all'esito della liquidazione della società, il che sarebbe stata condizione necessaria per l'accoglimento della domanda quanto meno nel limite della responsabilità del socio quanto al debito sociale.
Per quanto suesposto si ritiene assorbita ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n.
616/2020 va revocato.
Le spese
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ed è disciplinata dal D.M. 147/22, ma ritiene questo Giudice che nel caso di specie, debba essere applicato l'art. 92, secondo comma, c.p.c. come modificato a norma del quale "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". La decisione fondata principalmente sulle conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese, non può che giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.
6046/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo numero 616/2020 emesso dall'intestato Tribunale;
2. Condanna la al pagamento delle spese in favore degli opponenti Controparte_1
, , e che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi ed €. 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6046 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020
Avente a oggetto: “Assicurazione contro i danni”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Imondi Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con studio in Caserta alla via Turati n. 55, presso il quale C.F._5 elettivamente domiciliano;
-Opponenti-
E
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Francesco Madonna (C.F. ), con studio in S. Maria C. C.F._6
Vetere, alla Via Cardarelli, 5 (già via Melorio II Trav., 3), presso il quale elettivamente domicilia;
-Opposta-
CONCLUSIONI:
Come da rispettivi atti introduttivi, verbale di udienza e comparse conclusionali depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2020, i signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso Parte_4 dall'intestato Tribunale e notificato in data 04.06.2020, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 13.990,96, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della
[...]
Controparte_1
Il predetto pagamento conseguiva alla pronuncia della Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 998/15, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal dott. avverso la sentenza Parte_5
n.85/2011 dell'intestato Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'
accolta, invece, in primo grado. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, i signori deducevano l'assenza di qualsiasi collegamento Pt_1 giuridico ed economico con la ( compagnia che garantiva per la responsabilità Controparte_1 civile e professionale il Dr. ) e la mancanza di prova dell'incasso degli Persona_1 assegni circolari emessi dalla per l'importo di €. 13.990,95, pari alla quota del Controparte_1
50% di quanto pagato dalla in favore dell' in esecuzione Parte_6 Controparte_2 della sentenza dell'intestato Tribunale n. 85/11.
Assumevano, altresì, che l' era stata cancellata dal registro delle Controparte_2 imprese il 10.02.2004 per cui non avrebbe potuto ricevere alcun pagamento nel 2011 e lamentavano, infine, la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo.
In conseguenza di ciò, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. n.
616/2020. Infine, chiedevano la condanna della al pagamento di spese Controparte_1
e compensi di giudizi.
Si costituiva, con regolare comparsa di costituzione e risposta, la che Controparte_1 eccepiva l'improponibilità e l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.
In conseguenza di ciò, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 616/20;
Vittoria di spese e competenze.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art.183 c.VI c.p.c., considerata la natura strettamente documentale della causa, non veniva espletata alcuna attività istruttoria orale. All'udienza del 4.2.2025, lette le memorie ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti rassegnavano le proprie conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la causa è pervenuta sul ruolo di codesto Giudicante in data 31 agosto 2020, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività dell'opposizione formulata dai signori , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione
(Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass.
Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Tuttavia, va precisato che in presenza di un decreto ingiuntivo reso nei confronti di più debitori (non in solido fra loro, trattandosi di soci di una società
a responsabilità limitata), la tardività dell'opposizione dovrà essere accertata con riguardo alla diversa data di perfezionamento della notificazione nei confronti di ciascun opponente.
Ne consegue che per i sig.ri e , quanto al dies a quo, la Parte_1 Parte_2 notifica dei decreti si è perfezionata il giorno 22.06.2020; per la sig.ra si è Parte_4 perfezionata in data 19.06.2020; per il sig. si è perfezionata in data Parte_3
26.06.2020; quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata in data 20.07.2020. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto. La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente.
Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Ciò premesso, preliminarmente, è necessario esaminare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si potrebbe allora definire "residui non liquidati") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire "sopravvenienze")..
Con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, la Corte di legittimità, in seduta plenaria, ha riconosciuto efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a prescindere dalla eventuale pendenza di rapporti giuridici varia natura.
Le società di capitali, e di persone, devono, quindi, considerarsi estinte a far data dalla cancellazione dal Registro delle Imprese e sulla questione, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi a Sezioni Unite, sancendo la sopravvivenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai soci, quali successori delle società estinte (cfr. Cass. Civ., n. 6070/2103, n. 6071/2013 n. 6072/2103).
Tale principio è stato, da ultimo ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 18250 del 26.08.2014, in relazione all'esame dei rapporti attivi pendenti esclusi dalla liquidazione in quanto trascurati o sconosciuti. Per quanto concerne, in particolare, i rapporti e le sopravvenienze passive, i giudici di legittimità si sono rifatti a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2495 c.c., a mente del quale “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Invero, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente.
La ratio della norma citata è quella di impedire che la debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti. Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti.
Quanto alla sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, e alla loro trasmissione nei confronti dei soggetti individuati ex lege, quali successori, si ritiene che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (in tal senso, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
Nel caso in cui, invece, il mancato pagamento dei debiti sociali dipenda dalla mala gestio del liquidatore, la giurisprudenza ha chiarito che i creditori sociali dovranno agire nei confronti di quest'ultimo, non potendosi ravvisare, dunque, la responsabilità dei singoli soci. La giurisprudenza di merito, tuttavia, ha anche chiarito che 'affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore o del liquidatore, occorre che sia provata non solo illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso'. (Cfr., Trib. Milano, Sez. VIII, 14.11.2007; Trib. Torre Annunziata,
16.12.2008, ord.).
Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Pertanto, colui che intenda agire nei confronti dei soci e del liquidatore della società estinta, dovrà sicuramente dedurre, allegare e conseguentemente provare, gli elementi costitutivi della domanda proposta nei confronti dei successori della società medesima, dal momento che la loro responsabilità per i debiti sociali è ancorata a specifici presupposti, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza.
Occorrerà che venga dedotta la natura della responsabilità del socio, limitata o illimitata, la prova del fatto che essi abbiano ricevuto degli utili a seguito della liquidazione della società, e in quale ammontare. Così come dovrà essere dedotta e dimostrata la responsabilità del liquidatore per i debiti della società, non essendo essa automatica, ma vincolata ai presupposti sopra individuati.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla è allegato e provato dalla società opposta.
Ebbene, va evidenziato che la parte opposta, vertendosi in ipotesi di società di capitali, non ha fornito alcun elemento di prova per ritenere che, all'esito della fase di liquidazione, i soci Pt_1 siano stati destinatari della distribuzione di utili, o anche solo che abbiano riscosso la propria quota di partecipazione alla società e neppure come liquidatore, non essendo né dedotti, né provati comportamenti illegittimi dell'opponente ed il loro collegamento causale con le Parte_1 conseguenze dannose che discendano dalla sua condotta.
Nel caso di specie, non risulta neppure depositato il bilancio finale della dissolta società, dal quale desumere se i soci, nei cui confronti è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, abbiano riscosso o meno somme all'esito della liquidazione della società, il che sarebbe stata condizione necessaria per l'accoglimento della domanda quanto meno nel limite della responsabilità del socio quanto al debito sociale.
Per quanto suesposto si ritiene assorbita ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n.
616/2020 va revocato.
Le spese
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ed è disciplinata dal D.M. 147/22, ma ritiene questo Giudice che nel caso di specie, debba essere applicato l'art. 92, secondo comma, c.p.c. come modificato a norma del quale "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". La decisione fondata principalmente sulle conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese, non può che giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.
6046/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo numero 616/2020 emesso dall'intestato Tribunale;
2. Condanna la al pagamento delle spese in favore degli opponenti Controparte_1
, , e che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi ed €. 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo