Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/06/2025, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2025, proposto da
NA RI TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 18787/2024, resa dal Tar di Roma nel giudizio inter partes di cui al RG n. 9321/2023, recante l’accoglimento del ricorso proposto dall’Arch. NA TO, con il quale il TAR ha dichiarato che “il ricorso – come integrato dai motivi aggiunti – merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui essi attribuiscono all’odierno ricorrente il punteggio “0”, determinando il mancato superamento della prova pratica, nei limiti dell’interesse per il ricorrente. Per effetto dell’annullamento, il Ministero dovrà pertanto attivare il soccorso istruttorio, anche nel contraddittorio con l’interessato, al fine di consentire la valutazione della prova pratica, previa adozione degli accorgimenti o iniziative tecniche ritenute adeguate e idonee al fine di superare il problema informatico riscontrato”;
Con la fissazione ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) D. Lgs. 104/2010, di una somma di denaro dovuta dalla Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Con la nomina sin da subito ed ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. d) c.p.a., di un commissario ad acta deputato a provvedere in luogo della Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 22 gennaio 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 18787/2024 pubblicata in data 28 ottobre 2024 nel ricorso RG n. 9321/2023, notificata in data 18 novembre 2024, con la quale il Giudice adito ha chiarito che “ il ricorso – come integrato dai motivi aggiunti – merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui essi attribuiscono all’odierno ricorrente il punteggio “0”, determinando il mancato superamento della prova pratica, nei limiti dell’interesse per il ricorrente. Per effetto dell’annullamento, il Ministero dovrà pertanto attivare il soccorso istruttorio, anche nel contraddittorio con l’interessato, al fine di consentire la valutazione della prova pratica, previa adozione degli accorgimenti o iniziative tecniche ritenute adeguate e idonee al fine di superare il problema informatico riscontrato ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 16 giugno 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza attenendosi alle modalità operative indicate nella parte motiva della decisione oggetto di giudizio.
5. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero non sia tale da giustificare anche la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO