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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 679/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 679/2022, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , il Parte_1 Pt_2 C.F._1 quale ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di agire come difensore di sé stesso e di stare in giudizio anche personalmente, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Montevago in Via Tevere n. 6;
attore opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore per la Controparte_1 carica, con sede in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, Roma, P. IVA.: ; P.IVA_1
convenuto opposto contumace
, in persona del Presidente Pro -tempore e come Controparte_1 tale legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma ed elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Agrigento, Via Picone 20/30, Agrigento;
convenuto opposto contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c..
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25/9/2024, la parte opponente precisava le proprie conclusioni come da separato verbale, con rinuncia ai termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18/7/2022, l'odierno attore citava innanzi al Tribunale di Sciacca l'
[...]
, identificato in epigrafe, al fine di sentire accogliere le Controparte_1 infrascritte conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: in via principale, 1. Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al TFS provvisorio, per l'importo di € 46.099,16 così come Parte_1 calcolato dall'I§NPS;
2. Accertare e dichiarare4 che espletate le procedure di verifica ai CP_2 sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, era tenuta a procedere al pagamento delle somme spettanti al sig. , pari ad € 8.608,97, facenti parte del TFS dovuto a Parte_1 quest'ultimo;
3. Condannare l' al pagamento della somma di € 8.608,97, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria, dal giorno successivo ai 60 giorni previsti dall'articolo 3 comma 4 del
D.M. n.40/2008, in favore del Sig. sino al soddisfo;
4. Condannare l' in Parte_1 CP_1 persona del Presidente pro- tempore per la carica, al pagamento dei compensi giudiziali in favore del ricorrente.”
A fondamento delle proprie domande, deduceva:
- Che in data 1/2/2021 quale ex dipendente dell' è Parte_3 stato collocato in pensione e che nel 2022 nel mese di Aprile l' determinava il CP_1 pagamento del TFS in misura netta di € 46.099,16 ma corrispondeva solo la somma di €
37.409,19;
- Che con pec del 1/7/2022 intimava e diffidava l' al pagamento della residua somma di € CP_1
8.608,97, trattenuta e non corrisposta;
- Che con pec del 4/7/2022 l' rispondeva che le somme erano state accantonate perché CP_1 soggetto inadempiente, ai sensi del DM 40/2008.
Pertanto, l'opponente concludeva come sopra specificato.
L' , seppur citato rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c., ed alla prima udienza di comparizione parte attrice esibiva e successivamente depositava al fascicolo telematico copia di estratto conto, da cui si evinceva l'avvenuto bonifico in favore della parte ricorrente di € 7.310,21, con conseguente riduz ione dell'importo richiesto in pagamento nei confronti del convenuto.
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6/09/2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15/11/2023 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, la domanda, così come modificata alla prima udienza di comparizione dalla parte opponente, non può trovare accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione, a monte, e di prova, a valle, gravante sulla parte attrice.
Giova infatti rammentare che ai sensi dell'articolo 2697 c.c., chiunque agisca in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare all'atto introduttivo la diffida inoltrata via
PEC all' nonché la risposta ricevuta dal medesimo istituto, omettendo tuttavia di fornire anche CP_1 la sola allegazione in ordine sia alla originaria liquidazione del TFS ricevuta dal l' sia in ordine CP_1 all'eventuale assenza di esposizioni debitorie della parte opponente, che avrebbe determinato, a suo dire, l'inapplicabilità del DM 40/2008. Ne discende che la domanda non possa trovare accoglimento neanche per la residua parte dell'asserito credito, così come rideterminato a seguito della modifica della domanda.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, si ritiene che stante la mancata costituzione delle parti convenute ricorrano giusti presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca, il 23/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 679/2022, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , il Parte_1 Pt_2 C.F._1 quale ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di agire come difensore di sé stesso e di stare in giudizio anche personalmente, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Montevago in Via Tevere n. 6;
attore opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore per la Controparte_1 carica, con sede in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, Roma, P. IVA.: ; P.IVA_1
convenuto opposto contumace
, in persona del Presidente Pro -tempore e come Controparte_1 tale legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma ed elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Agrigento, Via Picone 20/30, Agrigento;
convenuto opposto contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c..
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25/9/2024, la parte opponente precisava le proprie conclusioni come da separato verbale, con rinuncia ai termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18/7/2022, l'odierno attore citava innanzi al Tribunale di Sciacca l'
[...]
, identificato in epigrafe, al fine di sentire accogliere le Controparte_1 infrascritte conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: in via principale, 1. Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al TFS provvisorio, per l'importo di € 46.099,16 così come Parte_1 calcolato dall'I§NPS;
2. Accertare e dichiarare4 che espletate le procedure di verifica ai CP_2 sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, era tenuta a procedere al pagamento delle somme spettanti al sig. , pari ad € 8.608,97, facenti parte del TFS dovuto a Parte_1 quest'ultimo;
3. Condannare l' al pagamento della somma di € 8.608,97, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria, dal giorno successivo ai 60 giorni previsti dall'articolo 3 comma 4 del
D.M. n.40/2008, in favore del Sig. sino al soddisfo;
4. Condannare l' in Parte_1 CP_1 persona del Presidente pro- tempore per la carica, al pagamento dei compensi giudiziali in favore del ricorrente.”
A fondamento delle proprie domande, deduceva:
- Che in data 1/2/2021 quale ex dipendente dell' è Parte_3 stato collocato in pensione e che nel 2022 nel mese di Aprile l' determinava il CP_1 pagamento del TFS in misura netta di € 46.099,16 ma corrispondeva solo la somma di €
37.409,19;
- Che con pec del 1/7/2022 intimava e diffidava l' al pagamento della residua somma di € CP_1
8.608,97, trattenuta e non corrisposta;
- Che con pec del 4/7/2022 l' rispondeva che le somme erano state accantonate perché CP_1 soggetto inadempiente, ai sensi del DM 40/2008.
Pertanto, l'opponente concludeva come sopra specificato.
L' , seppur citato rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c., ed alla prima udienza di comparizione parte attrice esibiva e successivamente depositava al fascicolo telematico copia di estratto conto, da cui si evinceva l'avvenuto bonifico in favore della parte ricorrente di € 7.310,21, con conseguente riduz ione dell'importo richiesto in pagamento nei confronti del convenuto.
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6/09/2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15/11/2023 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, la domanda, così come modificata alla prima udienza di comparizione dalla parte opponente, non può trovare accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione, a monte, e di prova, a valle, gravante sulla parte attrice.
Giova infatti rammentare che ai sensi dell'articolo 2697 c.c., chiunque agisca in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare all'atto introduttivo la diffida inoltrata via
PEC all' nonché la risposta ricevuta dal medesimo istituto, omettendo tuttavia di fornire anche CP_1 la sola allegazione in ordine sia alla originaria liquidazione del TFS ricevuta dal l' sia in ordine CP_1 all'eventuale assenza di esposizioni debitorie della parte opponente, che avrebbe determinato, a suo dire, l'inapplicabilità del DM 40/2008. Ne discende che la domanda non possa trovare accoglimento neanche per la residua parte dell'asserito credito, così come rideterminato a seguito della modifica della domanda.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, si ritiene che stante la mancata costituzione delle parti convenute ricorrano giusti presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca, il 23/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.