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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.964/2023 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 18.09.2023 n.2139 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre 33/8 nello Parte_1 studio dell'Avv.Lorenza Rosso che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliato in Genova via Cantore 37/14 Controparte_1 nello studio dell'Avv.Giuseppe Buffa che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta - APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza n°2139, pubblicata in data 18 settembre 2023, dal
Tribunale di Genova nella causa R.G. n. 12278/2019, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, porre a carico del
Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di 300,00, da versarsi, a decorrere
dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aumenti ISTAT come per
legge e l'onere di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie
relative ai figli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
PER L'APPELLATO: “Respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata. Vinte le spese del presente grado del giudizio”.
FATTO
Il Tribunale di Genova dopo avere pronunciato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio definitivamente pronunciando ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie e ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex moglie la somma di euro 800,00 CP_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Ha respinto tutte le altre domande della compensando interamente tra le parti le spese di
Pt_1 causa. In particolare, ha osservato – il Tribunale – che la ha instaurato
Pt_1 una stabile relazione sentimentale con altra persona: il che, anche in mancanza di coabitazione, non esclude quella comunanza di vita, affetti ed interessi, che comporta di fatto la costituzione di una nuova famiglia. Ciò esclude, in principio, il diritto della alla corresponsione dell'assegno
Pt_1 divorzile da parte dell'ex marito. In ogni caso, la non avrebbe provato la
Pt_1 sussistenza dei presupposti di merito per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Col primo motivo l'appellante contesta la sentenza del Tribunale laddove ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile. Nega di avere instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, ma solo una relazione sentimentale – senza coabitazione e senza comunanza di vita ed interessi – che non ha comportato alcun miglioramento delle sue condizioni economiche: non ostativa pertanto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Nel merito, afferma di essersi sempre occupata dei figli e del marito – in costanza di matrimonio – fornendo un contributo essenziale alla conduzione della vita familiare e consentendo al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa senza alcuna preoccupazione per l'accudimento e la crescita dei figli.
Il motivo è infondato. La disparità di condizioni economiche delle parti non basta a giustificare la corresponsione dell'assegno. L'appellante non ha provato il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. In particolare, le dichiarazioni dei redditi della dimostrano il possesso della capacità Pt_1 lavorativa. Essa, che ha acquisito esperienza lavorativa, non ha dimostrato in concreto di trovarsi in condizione di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive. Onde non ha diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, anche in considerazione del fatto che ha ottenuto l'assegnazione della casa coniugale, parzialmente di proprietà del marito.
Col secondo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale di porre a carico di entrambi i genitori in misura paritaria le spese straordinarie di mantenimento dei figli. Osserva che le sue condizioni economiche non le consentono di contribuire – con l'ex marito – nella misura del 50% stabilita dal
Tribunale.
Il motivo è fondato. Invero, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Nella fattispecie, la disparità di condizioni economiche dei genitori giustifica un maggior contributo del padre alle spese straordinarie dei figli. Onde occorre rivedere la misura del contributo della madre, riducendolo dal 50% al 30%.
Accogliendo in parte l'appello, riforma la sentenza del Tribunale nella sola parte in cui ha previsto che gli ex coniugi debbano contribuire nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli.
Stante il parziale accoglimento ed il parziale rigetto dell'appello, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, che conferma nel resto, ridetermina nella misura del
70% il contributo del alle spese straordinarie relative ai figli. CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 15 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.964/2023 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 18.09.2023 n.2139 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre 33/8 nello Parte_1 studio dell'Avv.Lorenza Rosso che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliato in Genova via Cantore 37/14 Controparte_1 nello studio dell'Avv.Giuseppe Buffa che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta - APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza n°2139, pubblicata in data 18 settembre 2023, dal
Tribunale di Genova nella causa R.G. n. 12278/2019, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, porre a carico del
Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di 300,00, da versarsi, a decorrere
dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aumenti ISTAT come per
legge e l'onere di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie
relative ai figli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
PER L'APPELLATO: “Respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata. Vinte le spese del presente grado del giudizio”.
FATTO
Il Tribunale di Genova dopo avere pronunciato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio definitivamente pronunciando ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie e ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex moglie la somma di euro 800,00 CP_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Ha respinto tutte le altre domande della compensando interamente tra le parti le spese di
Pt_1 causa. In particolare, ha osservato – il Tribunale – che la ha instaurato
Pt_1 una stabile relazione sentimentale con altra persona: il che, anche in mancanza di coabitazione, non esclude quella comunanza di vita, affetti ed interessi, che comporta di fatto la costituzione di una nuova famiglia. Ciò esclude, in principio, il diritto della alla corresponsione dell'assegno
Pt_1 divorzile da parte dell'ex marito. In ogni caso, la non avrebbe provato la
Pt_1 sussistenza dei presupposti di merito per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Col primo motivo l'appellante contesta la sentenza del Tribunale laddove ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile. Nega di avere instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, ma solo una relazione sentimentale – senza coabitazione e senza comunanza di vita ed interessi – che non ha comportato alcun miglioramento delle sue condizioni economiche: non ostativa pertanto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Nel merito, afferma di essersi sempre occupata dei figli e del marito – in costanza di matrimonio – fornendo un contributo essenziale alla conduzione della vita familiare e consentendo al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa senza alcuna preoccupazione per l'accudimento e la crescita dei figli.
Il motivo è infondato. La disparità di condizioni economiche delle parti non basta a giustificare la corresponsione dell'assegno. L'appellante non ha provato il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. In particolare, le dichiarazioni dei redditi della dimostrano il possesso della capacità Pt_1 lavorativa. Essa, che ha acquisito esperienza lavorativa, non ha dimostrato in concreto di trovarsi in condizione di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive. Onde non ha diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, anche in considerazione del fatto che ha ottenuto l'assegnazione della casa coniugale, parzialmente di proprietà del marito.
Col secondo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale di porre a carico di entrambi i genitori in misura paritaria le spese straordinarie di mantenimento dei figli. Osserva che le sue condizioni economiche non le consentono di contribuire – con l'ex marito – nella misura del 50% stabilita dal
Tribunale.
Il motivo è fondato. Invero, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Nella fattispecie, la disparità di condizioni economiche dei genitori giustifica un maggior contributo del padre alle spese straordinarie dei figli. Onde occorre rivedere la misura del contributo della madre, riducendolo dal 50% al 30%.
Accogliendo in parte l'appello, riforma la sentenza del Tribunale nella sola parte in cui ha previsto che gli ex coniugi debbano contribuire nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli.
Stante il parziale accoglimento ed il parziale rigetto dell'appello, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale, che conferma nel resto, ridetermina nella misura del
70% il contributo del alle spese straordinarie relative ai figli. CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 15 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE