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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13264 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa LA ON, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 36434/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Coppola, giusta procura allegata Parte_1 all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica del docente, retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue Controparte_1 dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati nell'atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, la parte ricorrente domandava di voler riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale CP_1 di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Inoltre, parte ricorrente lamentava che nell'anno scolastico 2021/2022 non aveva percepito la voce retributiva c.d. “retribuzione professionale docenti” per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale regolante il comparto scuola e maturati mese per mese, né, al termine del rapporto, la somma pari all'incidenza di tale voce sul trattamento di fine rapporto.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione.
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia del
. Controparte_1
Il procedimento era istruito mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, indi trattenuto in decisione.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, la parte ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale
2 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
3 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_6 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato Controparte_1 dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia CP_1 trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
4 scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
5 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
6 sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE.
Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4 Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
7 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). CP_1
2.5 Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, sezione X, con sentenza C-268/24 del
3/7/2025 ha esteso il diritto al beneficio ai docenti incaricati di supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive, ulteriori e diverse rispetto al mero dato di fatto che l'attività di docenza non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico: “77 (...) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
3. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata ai ricorsi emerge che il docente ricorrente è stato incaricato per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sempre fino al 30/6.
3.1 Orbene, quanto ai contratti stipulati fino al 30/6 - in quanto contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n.
124/1999 - non v'è dubbio che, alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta, debba ritenersi che comportino il diritto alla attribuzione della Carta docente.
3.2 Quanto, in particolare, ai contratti di supplenza stipulati per l'a.s. 2023/2024, durante il quale il docente ricorrente ha documentato di essere stato incaricato fino al termine delle attività scolastiche, sicché fino al 30/06/2024, non si rientra, invero, nella applicazione del disposto normativo di cui alla legge n. 103 del 10/08/2023, che ha convertito il D.L. n. 69 del 13/6/2023, il quale all'art. 15 ha stabilito che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
8 disponibile”, sicché con contratto di docenza fino al 31/08.
Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni sopra estese, il beneficio dovrà essergli riconosciuto anche per l'a.s. 2023/2024.
3.3 In conseguenza, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della
Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di
Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
3.4 Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le domande avanzate dalla odierna parte ricorrente risultano fondate, per quanto di ragione, e, in particolare, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3.5 Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierna parte ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'anno scolastico di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha lamentato che, nell'anno scolastico
2021/2022, non ha percepito la voce retributiva c.d. “retribuzione professionale docenti” per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale regolante il comparto scuola e
9 maturati mese per mese, per un totale di € 1.708,12, come da analitico conteggio compendiato nel ricorso, né, per conseguenza, al termine dei vari rapporti a tempo determinato, la somma di € 109,51, pari all'incidenza di tale voce sul trattamento di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.817,63.
4.1 La domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27/7/2018, che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che,
10 ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
11 Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in
12 contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, n. 20015 del 27/7/2018).
4.2 Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7
CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della
13 ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, n. 6293 del 5/3/2020).
4.3 A tale orientamento, ormai consolidato, si è conformata larga parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale di Roma sentenza n. 8318 del 15/7/2024 e sentenza n. 1565 dell'8/2/2024), nonché recenti pronunce della Suprema
Corte, la quale, dopo avere esplicitato l'intento di “dare continuità ai principi affermati da
Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)” ha respinto il ricorso dell'amministrazione, ribadendo il principio secondo cui “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
i rilievi dell'Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 12309 del
7/5/2024).
4.4 All'odierna parte ricorrente, che ha documentato di essere stata incaricata con reiterati contratti di supplenza breve nell'a.s. 2021/2022, spetta, pertanto, la retribuzione professionale docenti, non essendo emerse – anche a cagione della contumacia serbata dal nell'attività da lei prestata, rispetto quella resa dai Controparte_7 colleghi di ruolo o assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Quanto alla sua quantificazione economica, è corretta quella operata nell'atto introduttivo, in quanto parametrata all'anzianità di servizio ed alle giornate di effettivo lavoro nell'a.s. 2021/2022.
Ne consegue la condanna a corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura richiesta di € 1.817,63, comprensiva della quota di incidenza sul TFR.
4.5 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della
14 legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n.
55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
Essendosi il procuratore della parte ricorrente dichiarato antistatario, le spese debbono distrarsi in suo favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , accerta e dichiara il Controparte_1
15 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, attribuendogli la Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 complessiva di € 1.817,63, comprensiva della quota di incidenza sul TFR, oltre interessi legali, come per legge.
Condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.339, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice
LA ON
16
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa LA ON, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 36434/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Coppola, giusta procura allegata Parte_1 all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica del docente, retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue Controparte_1 dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati nell'atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, la parte ricorrente domandava di voler riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale CP_1 di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Inoltre, parte ricorrente lamentava che nell'anno scolastico 2021/2022 non aveva percepito la voce retributiva c.d. “retribuzione professionale docenti” per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale regolante il comparto scuola e maturati mese per mese, né, al termine del rapporto, la somma pari all'incidenza di tale voce sul trattamento di fine rapporto.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione.
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia del
. Controparte_1
Il procedimento era istruito mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, indi trattenuto in decisione.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, la parte ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale
2 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
3 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_6 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato Controparte_1 dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia CP_1 trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
4 scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
5 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
6 sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE.
Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4 Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
7 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). CP_1
2.5 Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, sezione X, con sentenza C-268/24 del
3/7/2025 ha esteso il diritto al beneficio ai docenti incaricati di supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive, ulteriori e diverse rispetto al mero dato di fatto che l'attività di docenza non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico: “77 (...) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
3. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata ai ricorsi emerge che il docente ricorrente è stato incaricato per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sempre fino al 30/6.
3.1 Orbene, quanto ai contratti stipulati fino al 30/6 - in quanto contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n.
124/1999 - non v'è dubbio che, alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta, debba ritenersi che comportino il diritto alla attribuzione della Carta docente.
3.2 Quanto, in particolare, ai contratti di supplenza stipulati per l'a.s. 2023/2024, durante il quale il docente ricorrente ha documentato di essere stato incaricato fino al termine delle attività scolastiche, sicché fino al 30/06/2024, non si rientra, invero, nella applicazione del disposto normativo di cui alla legge n. 103 del 10/08/2023, che ha convertito il D.L. n. 69 del 13/6/2023, il quale all'art. 15 ha stabilito che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
8 disponibile”, sicché con contratto di docenza fino al 31/08.
Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni sopra estese, il beneficio dovrà essergli riconosciuto anche per l'a.s. 2023/2024.
3.3 In conseguenza, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della
Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di
Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
3.4 Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le domande avanzate dalla odierna parte ricorrente risultano fondate, per quanto di ragione, e, in particolare, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3.5 Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierna parte ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'anno scolastico di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha lamentato che, nell'anno scolastico
2021/2022, non ha percepito la voce retributiva c.d. “retribuzione professionale docenti” per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale regolante il comparto scuola e
9 maturati mese per mese, per un totale di € 1.708,12, come da analitico conteggio compendiato nel ricorso, né, per conseguenza, al termine dei vari rapporti a tempo determinato, la somma di € 109,51, pari all'incidenza di tale voce sul trattamento di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.817,63.
4.1 La domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27/7/2018, che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che,
10 ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
11 Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in
12 contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, n. 20015 del 27/7/2018).
4.2 Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7
CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della
13 ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, n. 6293 del 5/3/2020).
4.3 A tale orientamento, ormai consolidato, si è conformata larga parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale di Roma sentenza n. 8318 del 15/7/2024 e sentenza n. 1565 dell'8/2/2024), nonché recenti pronunce della Suprema
Corte, la quale, dopo avere esplicitato l'intento di “dare continuità ai principi affermati da
Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)” ha respinto il ricorso dell'amministrazione, ribadendo il principio secondo cui “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
i rilievi dell'Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 12309 del
7/5/2024).
4.4 All'odierna parte ricorrente, che ha documentato di essere stata incaricata con reiterati contratti di supplenza breve nell'a.s. 2021/2022, spetta, pertanto, la retribuzione professionale docenti, non essendo emerse – anche a cagione della contumacia serbata dal nell'attività da lei prestata, rispetto quella resa dai Controparte_7 colleghi di ruolo o assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Quanto alla sua quantificazione economica, è corretta quella operata nell'atto introduttivo, in quanto parametrata all'anzianità di servizio ed alle giornate di effettivo lavoro nell'a.s. 2021/2022.
Ne consegue la condanna a corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura richiesta di € 1.817,63, comprensiva della quota di incidenza sul TFR.
4.5 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della
14 legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n.
55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
Essendosi il procuratore della parte ricorrente dichiarato antistatario, le spese debbono distrarsi in suo favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , accerta e dichiara il Controparte_1
15 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, attribuendogli la Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 complessiva di € 1.817,63, comprensiva della quota di incidenza sul TFR, oltre interessi legali, come per legge.
Condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.339, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice
LA ON
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