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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. e P. IVA Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bernareggio (MB - 20881), Via P.IVA_1
Dante Alighieri n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Feroleto ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano via Luciano Manara n. 15
ATTORI - OPPONENTI contro
C.F.: e P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 già in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
(C.F. e P.I. codice fiscale e partita IVA ) società unipersonale, con sede Controparte_3 P.IVA_4 legale in Milano (MI), Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Karin Nucci con studio in Milano, corso di Porta Vittoriana n. 18, ed ivi elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, adversis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare
Accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo ai convenuti del credito esecutivamente azionato – nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, a pretenderne il pagamento ovvero l'esecuzione e, di conseguenza, la nullità di ogni conseguenziale atto in forza delle ragioni tutte esposte in narrativa e che assuma ogni ulteriore provvedimento necessario e conseguente.
In ogni caso e comunque.
Con vittoria di spese, compensi professionali e oneri di legge.”
per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice così giudicare:
In via pregiudiziale
➢accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a (già Controparte_1 [...]
, in qualità di procuratrice speciale di e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione del Controparte_2 Controparte_4 presente giudizio;
➢ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
In via preliminare
➢ accertare e dichiarare l'opposizione inammissibile e tardiva.
In via principale e nel merito
➢ rigettare tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, pertanto, confermarsi sotto ogni profilo il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione;
➢ con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. della e del sig. in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1
pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2025, gli attori e la società Parte_1 hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. Parte_2 proposto con ricorso nell'ambito della procedura esecutiva iscritta innanzi all'intestato Tribunale al n. RGE
196/2021, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare da parte del G.E., deducendo i motivi di opposizione di seguito sinteticamente riportati.
Il primo luogo, parte attrice ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente
[...]
quale procuratrice di in quanto asseritamente non titolare Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 5 della licenza ex art. 106 TUB.
In secondo luogo, gli attori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria P_
, come avrebbe accertato la Corte di Appello di Milano con sentenza del 16.05.2024, (cfr. all. n. 2
[...] dell'atto di citazione) considerato che la stessa non avrebbe fornito prova sufficiente della propria qualità di cessionaria del credito azionato da Controparte_1
Con decreto interlocutorio del 14.02.2025, rilevata l'assenza di prova della notifica via PEC alle parti convenute in giudizio, attesa la mancata allegazione del formato .eml, la Giudice ha assegnato a parte attrice termine di 15 giorni per provvedere a integrare la prova della notifica, successivamente depositata in data
18.02.2025.
Con comparsa del 24.02.2025, si è ritualmente costituita in giudizio la sola , eccependo P_ quanto di seguito si espone: in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della società citata in giudizio , quale procuratrice di in quanto il Controparte_1 Controparte_4 credito dalla stessa azionato nella procedura esecutiva RGE n. 196/2021 sarebbe stato poi ceduto alla unica legittimata attiva nel presente giudizio;
sempre in via pregiudiziale, la carenza di P_ legittimazione passiva di , in quanto l'unico soggetto sottoposto alla Parte_1 espropriazione forzata da cui nasce il presente giudizio sarebbe la società in via preliminare, Parte_2 inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine ex art. 615 c.p.c. e in quanto il ricorso per l'introduzione della fase cautelare non è stato notificato a controparte nel termine perentorio assegnato dal G.E.; sempre in via preliminare, inammissibilità delle questioni nuove sollevate per la prima volta nella presente fase di merito;
nel merito, infondatezza dell'opposizione, sia alla luce dell'ordinanza n. 7234/2024 della Corte di
Cassazione, sia per l'efficacia sanante della costituzione della cessionaria;
sempre nel merito, infondatezza del motivo di opposizione relativo alla legittimazione sostanziale di in quanto sarebbe Controparte_3 stata dimostrata l'avvenuta cessione in capo alla stessa del credito da parte di Controparte_4
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato in data 8.03.2025, la Giudice, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_1 ritenuti sussistenti i presupposti di cui al co.1 dell'art. 281 decies c.p.c., ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss c.p.c., fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 9 aprile 2025, assegnando termine perentorio fino al 28 marzo 2025 per integrare gli atti introduttivi e avvisando le parti che all'udienza così fissata sarebbero state invitate a discutere oralmente e a precisare le conclusioni.
All'udienza del 9.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile per le motivazioni di seguito illustrate. pagina 3 di 5 In via pregiudiziale, deve darsi atto della carenza di legittimazione attiva di attore Parte_1 opponente, unitamente alla società in quanto non risulta essere l'esecutato nella procedura Parte_2 esecutiva iscritta al n. RGE 196/2021: l'esecuzione, infatti, è stata promossa esclusivamente avverso la suddetta società, titolare dei beni pignorati (cfr. atto di pignoramento di cui al doc. 7 allegato alla memoria di costituzione e risposta di . P_
La presente fase di merito è stata, tuttavia, introdotta anche dalla suddetta società che, viceversa, sulla base di quanto appena esposto, è dotata di legittimazione attiva.
L'inammissibilità dell'opposizione si fonda sulle seguenti regioni.
In primo luogo, come correttamente rilevato dalla convenuta e come già affermato dal G.E. nell'ordinanza definitoria della fase cautelare della presente opposizione (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di , P_ la stessa è inammissibile per il mancato rispetto del termine perentorio della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, consolidato sul punto, infatti, l'incombente notificatorio di tale atto e quindi il rispetto di detto termine sono dovuti non tanto al fine di consentire alla parte opposta la propria corretta costituzione in giudizio che, raggiunta in ritardo dalla notifica del provvedimento, si vedrebbe assegnata un termine a comparire inferiore rispetto a quello che, con decreto, aveva fissato l'autorità giudiziaria adita, quanto piuttosto al fine di subordinare l'esercizio del diritto ad agire in giudizio dell'opponente all'esatto adempimento di un ordine dell'autorità giudiziaria la cui mancata osservanza, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria né superabile dalla concessione di un nuovo termine da parte del g.e. (cfr. Cass. n. 11291/20, Cass. n. 25170/18).
Rispetto a tale profilo di inammissibilità, l'opponente nulla ha dedotto nell'atto di citazione, né in successive memorie.
Fermo tale dirimente profilo di inammissibilità del ricorso, va rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, anch'esso oggetto di precedente rilievo da parte del GE nell'ordinanza del 13.12.2024 già citata.
Infatti, l'opposizione è stata proposta tardivamente. Com'è noto, l'art. 615 c.p.c. prevede, nell'esecuzione per espropriazione, un termine finale per la proposizione dell'opposizione che contesta nell'an o nel quantum il diritto di procedere ad esecuzione forzata, che coincide con il momento in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, a norma dell'art. 569 c.p.c.., fatti salvi i casi in cui l'opposizione stessa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la vendita è stata delegata in sede di udienza ex art. 569 c.p.c., tenutasi in data
26.03.2024. Neppure è stata allegata dal ricorrente alcuna sopravvenienza o causa non imputabile per la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione, ai sensi del 615 co.2 c.p.c., terzo periodo. pagina 4 di 5 Anche rispetto a tale motivo di inammissibilità, l'attore non deduce alcunché in nessuno degli atti del presente giudizio.
Conclusivamente, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 società ev'essere dichiarata integralmente inammissibile. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore da euro 2.000.001 a 4.000.000, come da precetto (cfr. art. 17 c.p.c.), con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi – con esclusione della fase di studio, trattandosi dei medesimi motivi di opposizione fatti valere nella fase cautelare tenutasi innanzi al G.E., e della fase istruttoria, che non ha avuto luogo– e opportunamente ridotti per la fase decisoria, svoltasi con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_3 nei confronti di e con atto di citazione notificato in data Controparte_5 Controparte_6
24.08.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli opponenti, in solido tar loro, al rimborso, in favore di delle spese P_ di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 9 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. e P. IVA Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bernareggio (MB - 20881), Via P.IVA_1
Dante Alighieri n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Feroleto ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano via Luciano Manara n. 15
ATTORI - OPPONENTI contro
C.F.: e P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 già in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
(C.F. e P.I. codice fiscale e partita IVA ) società unipersonale, con sede Controparte_3 P.IVA_4 legale in Milano (MI), Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Karin Nucci con studio in Milano, corso di Porta Vittoriana n. 18, ed ivi elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, adversis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare
Accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo ai convenuti del credito esecutivamente azionato – nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, a pretenderne il pagamento ovvero l'esecuzione e, di conseguenza, la nullità di ogni conseguenziale atto in forza delle ragioni tutte esposte in narrativa e che assuma ogni ulteriore provvedimento necessario e conseguente.
In ogni caso e comunque.
Con vittoria di spese, compensi professionali e oneri di legge.”
per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice così giudicare:
In via pregiudiziale
➢accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a (già Controparte_1 [...]
, in qualità di procuratrice speciale di e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione del Controparte_2 Controparte_4 presente giudizio;
➢ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
In via preliminare
➢ accertare e dichiarare l'opposizione inammissibile e tardiva.
In via principale e nel merito
➢ rigettare tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, pertanto, confermarsi sotto ogni profilo il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione;
➢ con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. della e del sig. in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1
pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2025, gli attori e la società Parte_1 hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. Parte_2 proposto con ricorso nell'ambito della procedura esecutiva iscritta innanzi all'intestato Tribunale al n. RGE
196/2021, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare da parte del G.E., deducendo i motivi di opposizione di seguito sinteticamente riportati.
Il primo luogo, parte attrice ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente
[...]
quale procuratrice di in quanto asseritamente non titolare Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 5 della licenza ex art. 106 TUB.
In secondo luogo, gli attori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria P_
, come avrebbe accertato la Corte di Appello di Milano con sentenza del 16.05.2024, (cfr. all. n. 2
[...] dell'atto di citazione) considerato che la stessa non avrebbe fornito prova sufficiente della propria qualità di cessionaria del credito azionato da Controparte_1
Con decreto interlocutorio del 14.02.2025, rilevata l'assenza di prova della notifica via PEC alle parti convenute in giudizio, attesa la mancata allegazione del formato .eml, la Giudice ha assegnato a parte attrice termine di 15 giorni per provvedere a integrare la prova della notifica, successivamente depositata in data
18.02.2025.
Con comparsa del 24.02.2025, si è ritualmente costituita in giudizio la sola , eccependo P_ quanto di seguito si espone: in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della società citata in giudizio , quale procuratrice di in quanto il Controparte_1 Controparte_4 credito dalla stessa azionato nella procedura esecutiva RGE n. 196/2021 sarebbe stato poi ceduto alla unica legittimata attiva nel presente giudizio;
sempre in via pregiudiziale, la carenza di P_ legittimazione passiva di , in quanto l'unico soggetto sottoposto alla Parte_1 espropriazione forzata da cui nasce il presente giudizio sarebbe la società in via preliminare, Parte_2 inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine ex art. 615 c.p.c. e in quanto il ricorso per l'introduzione della fase cautelare non è stato notificato a controparte nel termine perentorio assegnato dal G.E.; sempre in via preliminare, inammissibilità delle questioni nuove sollevate per la prima volta nella presente fase di merito;
nel merito, infondatezza dell'opposizione, sia alla luce dell'ordinanza n. 7234/2024 della Corte di
Cassazione, sia per l'efficacia sanante della costituzione della cessionaria;
sempre nel merito, infondatezza del motivo di opposizione relativo alla legittimazione sostanziale di in quanto sarebbe Controparte_3 stata dimostrata l'avvenuta cessione in capo alla stessa del credito da parte di Controparte_4
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato in data 8.03.2025, la Giudice, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_1 ritenuti sussistenti i presupposti di cui al co.1 dell'art. 281 decies c.p.c., ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss c.p.c., fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 9 aprile 2025, assegnando termine perentorio fino al 28 marzo 2025 per integrare gli atti introduttivi e avvisando le parti che all'udienza così fissata sarebbero state invitate a discutere oralmente e a precisare le conclusioni.
All'udienza del 9.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile per le motivazioni di seguito illustrate. pagina 3 di 5 In via pregiudiziale, deve darsi atto della carenza di legittimazione attiva di attore Parte_1 opponente, unitamente alla società in quanto non risulta essere l'esecutato nella procedura Parte_2 esecutiva iscritta al n. RGE 196/2021: l'esecuzione, infatti, è stata promossa esclusivamente avverso la suddetta società, titolare dei beni pignorati (cfr. atto di pignoramento di cui al doc. 7 allegato alla memoria di costituzione e risposta di . P_
La presente fase di merito è stata, tuttavia, introdotta anche dalla suddetta società che, viceversa, sulla base di quanto appena esposto, è dotata di legittimazione attiva.
L'inammissibilità dell'opposizione si fonda sulle seguenti regioni.
In primo luogo, come correttamente rilevato dalla convenuta e come già affermato dal G.E. nell'ordinanza definitoria della fase cautelare della presente opposizione (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di , P_ la stessa è inammissibile per il mancato rispetto del termine perentorio della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, consolidato sul punto, infatti, l'incombente notificatorio di tale atto e quindi il rispetto di detto termine sono dovuti non tanto al fine di consentire alla parte opposta la propria corretta costituzione in giudizio che, raggiunta in ritardo dalla notifica del provvedimento, si vedrebbe assegnata un termine a comparire inferiore rispetto a quello che, con decreto, aveva fissato l'autorità giudiziaria adita, quanto piuttosto al fine di subordinare l'esercizio del diritto ad agire in giudizio dell'opponente all'esatto adempimento di un ordine dell'autorità giudiziaria la cui mancata osservanza, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria né superabile dalla concessione di un nuovo termine da parte del g.e. (cfr. Cass. n. 11291/20, Cass. n. 25170/18).
Rispetto a tale profilo di inammissibilità, l'opponente nulla ha dedotto nell'atto di citazione, né in successive memorie.
Fermo tale dirimente profilo di inammissibilità del ricorso, va rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, anch'esso oggetto di precedente rilievo da parte del GE nell'ordinanza del 13.12.2024 già citata.
Infatti, l'opposizione è stata proposta tardivamente. Com'è noto, l'art. 615 c.p.c. prevede, nell'esecuzione per espropriazione, un termine finale per la proposizione dell'opposizione che contesta nell'an o nel quantum il diritto di procedere ad esecuzione forzata, che coincide con il momento in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, a norma dell'art. 569 c.p.c.., fatti salvi i casi in cui l'opposizione stessa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la vendita è stata delegata in sede di udienza ex art. 569 c.p.c., tenutasi in data
26.03.2024. Neppure è stata allegata dal ricorrente alcuna sopravvenienza o causa non imputabile per la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione, ai sensi del 615 co.2 c.p.c., terzo periodo. pagina 4 di 5 Anche rispetto a tale motivo di inammissibilità, l'attore non deduce alcunché in nessuno degli atti del presente giudizio.
Conclusivamente, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 società ev'essere dichiarata integralmente inammissibile. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore da euro 2.000.001 a 4.000.000, come da precetto (cfr. art. 17 c.p.c.), con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi – con esclusione della fase di studio, trattandosi dei medesimi motivi di opposizione fatti valere nella fase cautelare tenutasi innanzi al G.E., e della fase istruttoria, che non ha avuto luogo– e opportunamente ridotti per la fase decisoria, svoltasi con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_3 nei confronti di e con atto di citazione notificato in data Controparte_5 Controparte_6
24.08.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli opponenti, in solido tar loro, al rimborso, in favore di delle spese P_ di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 9 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
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