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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1294/2022, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni trenta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica all'udienza del 26 marzo 2025, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in qualità di cessionaria della Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusta atto di scissione del 20 aprile 2011, poi incorporata nel Controparte_1 la giusta atto di fusione del 28 marzo 2014, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa CP_3
dall'Avvocato Maria De Chiara c.f. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Melorio Parco
Piga n. 71, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , coniuge del Controparte_4 CodiceFiscale_2
de cuius nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 CP_5 C.F._3
, figlio del de cuius , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Persona_1 Controparte_6
, figlio del de cuius , nata a CodiceFiscale_4 Persona_1 Controparte_7
Aversa il 09.07.1987, c.f. , figlio del de cuius CodiceFiscale_5 Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , nipote ex filio CP_8 CodiceFiscale_6
rinunciante e chiamato all'eredità del de cuius tutti quali eredi ex lege di Persona_1
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda c.f. deceduto il 06.05.2019, rappresentati e difesi Persona_1 CodiceFiscale_7
dall'Avvocato Pasquale Fedele c.f. , elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_8
lo studio di quest'ultimo sito in Casaluce (CE), alla via Pietro Rosano n. 25, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
NONCHÉ
p.i. in persona del procuratore pro tempore dott. CP_9 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Puoti c.f. , con CP_10 CodiceFiscale_9
quest'ultimo è elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Patturelli n. 89, giusta procura a termine della comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
E
c.f. CP_11 CodiceFiscale_10
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
78/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 15 febbraio 2022 in materia di responsabilità da sinistro stradale e lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 16 marzo 2022 e iscritta a ruolo il 25 marzo 2022, la ha impugnato la sentenza n. 78/2022 pubblicata il 4 Parte_1 gennaio 2022 e notificatale in data 15 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha accolto la domanda proposta da nei suoi confronti quale Persona_1
incorporante di e della Controparte_1 CP_11 CP_9 volta ad ottenere il risarcimento per le gravi lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto sulla A/14 all'altezza del chilometro 237 in data 2 dicembre 2003 che lo ha coinvolto quale trasportato sull'autovettura Opel Astra SW targata BL 782XE di proprietà di
[...]
. CP_11
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale sammaritano ha riconosciuto carente di legittimazione passiva nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_9
Strada per la Regione Marche, non reputando dimostrato dagli atti che l'autoveicolo a bordo del quale viaggiava l'attore al momento del sinistro fosse privo di assicurazione, recando esposto un contrassegno assicurativo di in corso di validità, Controparte_1
come riportato anche dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Porto San Giorgio. A parere del primo giudice l'esistenza della copertura assicurativa così attestata non sarebbe contradetta né dall'attestazione proveniente dall'A.N.I.A., dubitativa nella sua stessa formulazione, né dalla denuncia-querela sporta dalla alla Procura della Repubblica CP_1
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La domanda risarcitoria del terzo trasportato, incolpevole vittima nel sinistro procurato dalla negligenza dell'altrui condotta senza alcuna responsabilità propria, è stata quindi accolta nei termini risultati dalla consulenza medico-legale, con la condanna solidale di e della alla somma di € 179.133,58 oltre interessi e spese del CP_11 Parte_1 giudizio.
1.2. Con l'appello la ha deplorato l'errato convincimento del Parte_1
Tribunale sammaritano quanto al difetto di legittimazione passiva della società e CP_1
l'errata applicazione del principio dell'apparenza del diritto, insorgendo contro l'esclusione della legittimazione passiva di Controparte_9
Ha reiterato la richiesta di ammettere una C.T.U. tecnico-informatica tesa a confermare la scopertura assicurativa.
Ha cautelativamente richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone a suo parere i presupposti.
1.3. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto rigettare tutte domande formulate nel primo grado del presente giudizio nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa depositata telematicamente in data 17 giugno 2022 si sono costituiti
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, tutti eredi di deceduto ab intestato nel corso del giudizio di primo
[...] Persona_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della società sua latrice al pagamento degli esborsi, dei compensi professionali del giudizio oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge, con distrazione. In ipotesi di riforma della sentenza impugnata, hanno reiterato ogni loro domanda risarcitoria contro tutte le parti del giudizio, insistendo nella condanna della società assicuratrice individuata come passivamente legittimata, insistendo nelle spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 luglio 2022 si è costituita in giudizio la società dubitando dell'ammissibilità dell'appello, CP_9
a suo parere contrario al combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e del titolo della sua chiamata in causa, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, vinte spese e compensi professionali relativi al presente grado di giudizio.
4. già contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_11
Vetere, tale è rimasto anche in appello, nonostante abbia ricevuto a mani della moglie il 29 agosto 2022 notificata la citazione, sebbene al secondo tentativo dopo ordinanza ad hoc, essendo risultato irreperibile all'indirizzo precedentemente noto.
5. Con ordinanza del 6 giugno 2023 la Corte distrettuale - delibato il fumus boni juris dell'appello, avendo la addotto il suo difetto di legittimazione Parte_1
passiva, indicando tenuta al risarcimento quale F.G.V.S. per la Regione CP_9
Marche, allegando la falsità del contrassegno assicurativo esibito sull'autovettura a bordo della quale viaggiava quando è stato coinvolto nel sinistro dal quale ha Persona_1
riportato lesioni e il periculum delle paventate difficoltà di ripetere i considerevoli importi da versare in caso di auspicata riforma della decisione da soggetti la cui garanzia patrimoniale generica non è stata documentata ma solo indicata – ha sospeso cautelativamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo cartaceo dal Tribunale.
È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cui la prima notifica CP_11 della citazione dell'appello non era andata a buon fine.
Il provvedimento ordinatorio contro cui è insorta la difesa degli eredi di Persona_1
non merita riforma ed è stato correttamente reso per ovviare alla mancata costituzione del rapporto processuale in grado d'appello in confronto di un litisconsorte necessario nel
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudizio, cui è stata data tempestiva attuazione con la citazione per integrazione del contraddittorio.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, fissata udienza di conclusioni disposta nelle forme della trattazione scritta, con ordinanza depositata il 27 marzo 2025 la Corte ha assunto la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti come ivi indicato.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato il 20 febbraio ha convenuto in giudizio Persona_1
dinnanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_11 CP_1
e la quale impresa designata dall'Isvap, per
[...] Controparte_12 sentire accertare la responsabilità del primo e alternativamente condannare in solido con lui l'una o l'altra compagnia (il Fondo nel caso di ritenuta scopertura assicurativa) al risarcimento delle lesioni sofferte dallo stesso, quale trasportato sul sedile anteriore sull'autoveicolo Opel Astra SW tg. BL782XE a causa del sinistro avvenuto in data 2 dicembre
2003.
Ha dichiarato che alle ore 6,00 circa del detto giorno il conducente della Opel, in comune di
Sirolo, sulla carreggiata Nord della A/1 all'altezza del km 237 in direzione Ancona, al termine di una curva, ha perso il controllo del veicolo sbandando a destra, urtando contro il guard-rail di destra e urtando subito dopo contro la parte posteriore del semirimorchio targato R3053BBJ dell'autoarticolato Man targato SL489GC fermo in sosta.
Ha riferito di avere patito gravissime lesioni personali per cui è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Umberto I di Ancona ove gli è stata diagnosticata – tra l'altro – la frattura del soma D5 e L5 e un trauma cranico commotivo.
Ha dichiarato d'essere stato periziato dai fiduciari assicurativi, senza alcuna offerta di ristoro, e di avere patito anche compromissioni alla capacità lavorativa.
6.2. Nella sua comparsa la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, non essendo l'autovettura Opel Astra più assicurata con quest'ultima dal 10 gennaio 2001, nonché la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità
e per l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Ha quindi contestato la domanda avversaria sia nell'an sia nel quantum debeatur.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.3. ha invece eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, CP_9
nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto dal rapporto dell'incidente stradale oggetto di causa sarebbe emerso che al momento del sinistro l'auto Opel Astra era assicurata con la In ogni caso ha dedotto d'avere esaurito il Controparte_13
massimale a seguito del vittorioso esperimento delle azioni risarcitorie dai congiunti d'altri due trasportati ( e rimasti uccisi nel medesimo sinistro, Persona_2 Persona_3
esitate in altrettante sentenze prodotte in atti ancorché non definitive.
6.4. è rimasto contumace per tutta la durata del giudizio. CP_11
6.5. In corso di causa è stata disposta una C.T.U. affidata al dott. allo Persona_4
scopo di valutare e quantificare i danni subiti dall'attore nel sinistro de quo.
È stato deferito interrogatorio formale a che ha omesso di renderlo non CP_11 comparendo all'udienza dedicata all'incombente,
Dopo l'acquisizione della perizia medico-legale sulla persona dell'attore, su richiesta di parte attrice, con provvedimento fuori udienza reso in data 28 maggio 2015 il Tribunale ha concesso a carico di una provvisionale di € 80.000,00; indi la causa è stata trattenuta CP_9
in decisione.
7. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di verso cui ha revocato l'ordinanza del 28 maggio CP_9
2015, condannando parte attrice a restituirle la cifra di € 80.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento fino al soddisfo.
7.1. Il primo giudice ha osservato come nulla dimostri che al momento del sinistro l'autovettura Opel Astra fosse sprovvista della copertura assicurativa, essendo anzi emerso che essa esponeva il contrassegno della relativo alla polizza n. 0097432199 valida CP_1
dal 9 ottobre 2003 al 9 aprile 2004, come riportato dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia stradale di Porto San Giorgio. A parere del decidente tale dato probatorio non sarebbe contraddetto né dall'attestazione dell'A.N.I.A. che ha precisato che il proprio archivio potrebbe non riportare il dato ancorché relativo ad una copertura effettivamente esistente, essendone la comunicazione dalle compagnie solo facoltativa, né dalla denuncia- querela sporta dalla alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di CP_1
cui non sono noti gli esiti. È stato così applicato il principio per il quale quando l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto assicurativo, al danneggiato, ad esso terzo estraneo,
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda compete provare l'esistenza della garanzia o almeno la presenza del contrassegno esposto sul veicolo danneggiante, potendosi avvalere di elementi presuntivi, mentre all'assicuratore, per paralizzare la domanda avversaria, compete dimostrare l'inesistenza della copertura o la sua sospensione ai sensi del capoverso dell'art. 1901 c.c.. Così in quanto l'esistenza del contrassegno genera la presunzione d'esistenza del rapporto assicurativo, vincibile dalla prova contraria. Ulteriori argomenti sono stati tratti dal combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e dal prefato art. 1901 c.c. per cui il rilascio del contrassegno dall'assicuratore per la r.c.a. vincola quest'ultimo al risarcimento dei danni da circolazione anche in caso di inefficacia del contratto assicurativo poiché al danneggiato è sufficiente per accedervi l'autenticità del primo, indipendentemente dalla validità del secondo, per il principio che tutela l'affidamento.
A parere del Tribunale non è stata dimostrata la falsità o la contraffazione del contrassegno rinvenuto o esibito alla Polizia stradale.
7.2. Ha poi accolto la domanda attrice proposta in confronto della Parte_1 procedibile ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005 e, per l'effetto, ha dichiarato quale unico responsabile nella causazione del sinistro che ha condannato in solido con CP_11 la società al pagamento in favore dell'attore di € 179.133,58, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Appurata la presenza di a bordo della vettura di è stato CP_14 CP_11 ritenuta poco rilevante l'esatta dinamica del sinistro, applicandosi anche al trasportato indifferentemente dal titolo del trasporto, l'art. 2054 c.c. nel suo comma primo e terzo, dovendo senz'altro escludersi per la presenza del proprietario a bordo della sua stessa vettura, che la circolazione si avvenuta contro la sua stessa volontà.
Ha stimato i postumi del grave sinistro secondo le condivise valutazioni del medico legale officiato e applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita e includendo nel punto tabellato la sofferenza soggettiva e i risvolti relazionali, non ritenendo invece sufficientemente dimostrata la perdita della capacità di guadagno.
7.3. e la sono stati condannati anche al pagamento all'attore delle CP_11 Parte_1
spese di lite liquidate in € 13.742,37, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario e ai costi di C.T.U..
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le spese di giudizio tra la società e sono state invece CP_9 Persona_1
compensate.
8. Va dichiarata la tempestività dell'appello notificato entro il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza appellata.
L'appello, ad onta delle obiezioni di alcune controparti, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
9. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha Parte_1
protestato errata applicazione del principio di apparenza del diritto non avendo mai ingenerato in un legittimo affidamento quanto all'esistenza della copertura Persona_1
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda assicurativa del veicolo a bordo del quale viaggiava quale trasportato e la pretermissione di varie circostanze rilevanti di segno contrario. Ha stigmatizzato i dubbi dello stesso Per_1
sull'esistenza della copertura assicurativa, avendo lui stesso chiesto ed ottenuto
[...] dall'A.N.I.A. la visura datata 20 luglio 2005 prodotta con la citazione che attesta che per il veicolo Opel Astra SW targato BL782XE “alla data del 2 dicembre 2003 … non risulta alcuna indicazione di copertura assicurativa r.c. auto” e inoltrato richieste risarcitorie alla Riunione
Adriatica di Sicurtà S.p.A., poi , nella qualità di F.G.V.S.. Alla luce della visura dal CP_9
Sistema Informatico delle Compagnie Assicurative da cui è risultata la scadenza in data 10 gennaio 2001 della polizza al tempo contratta con , non seguita da alcuna altra, ha CP_15
ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva del rapporto controverso), prima come e ora come . Ha aggiunto Controparte_1 Parte_1 di avere formalizzato denuncia-querela alla Procura della Repubblica sammaritana e che la
Polstrada di Porto San Giorgio intervenuta a rilevare il sinistro si sarebbe semplicemente limitata ad annotare i dati del contratto assicurativo, senza verificare la genuinità del contrassegno esposto e la reale esistenza della polizza. Ha così escluso che quanto riportato dal verbale possa essere assistito da pubblica fede, riportando circostanze di fatto solo apprese ma non avvenute alla presenza, dunque liberamente apprezzabile insieme alle altre emergenze istruttorie. Ha invece invocato il principio nomofilattico per il quale la prova della scopertura assicurativa può essere data con ogni mezzo.
10. Con il secondo motivo di gravame, la è insorta contro la speculare decisione Parte_1
di ritenere carente di legittimazione passiva la frutto d'errata applicazione CP_9
dell'art. 2697 c.c.. Ha evidenziato che l'iniziativa attorea contiene domande congiunte rispettivamente proposte ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 (azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 (nei confronti del F.G.V.S.) la qual cosa non permette di applicare il principio d'apparenza che tutela solamente il danneggiato e non può operare tra compagnie assicurative. Si è doluta della considerazione del prefato principio dell'apparenza, riferibile alla prima delle due azioni congiuntamente coltivate, con totale omissione della seconda azione risarcitoria basata sulla situazione reale. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità che nel caso di esercizio congiunto delle due azioni ha precisato che “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può invece essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per sottrarsi all'azione risarcitoria fondata sulla accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”.
11. Per accertare la verità dei fatti TT ha reiterato la richiesta di disporre una C.T.U. tecnica-informatica.
12. I motivi, da trattare unitariamente coinvolgendo una sola questione in diritto, sono sostanzialmente infondati e vanno respinti.
La vorrebbe che a rispondere del danno patito da (nella misura Parte_1 Persona_1
che non ha contestato nel quantum e per il titolo della responsabilità ascrittole) sia , CP_9 già coinvolta nel giudizio di primo grado dal medesimo attore danneggiato, nella qualità di impresa designata dalla Consap per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la
Regione Marche, assumendo la carenza della propria legittimazione passiva, intesa come indisponibilità del diritto. All'uopo ha osservato l'esistenza di plurimi elementi - non ultimo la stessa condotta dell'attore che ha agito congiuntamente ai sensi degli artt. 145 e 283 del d.lgs. 209/2005 – indizianti l'inesistenza della copertura assicurativa del veicolo danneggiante e la falsità del contrassegno su questo esposto, secondo l'annotazione, ma priva di fidefacienza se non per la sua presenza sul parabrezza, in quanto tale denunciato alla Procura della Repubblica sammaritana, ancorché delle indagini si sconosca l'esito.
Va premesso che l'esistenza del contrassegno è stata allegata dal danneggiato quando ha agito anche in via diretta e che costui, in quanto estraneo perché terzo al rapporto assicurativo, può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, non essendo a suo carico l'obbligo di produrre l'attestazione risultante dall'interrogazione del Centro di Informazione, istituito presso il Consap ai sensi degli artt. 142 bis e 154 del codice delle assicurazioni, la cui finalità
è soltanto quella di agevolare gli aventi diritto al risarcimento in conseguenza di un sinistro stradale, consentendo loro di identificare l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, non già quella di sancire una fonte di prova esclusiva del regime di copertura e/o scopertura assicurativa dei veicoli.
Ne consegue che le congiunte richieste di ristoro sia alla sia al Fondo, la prima CP_1 basata sull'apparenza del contrassegno quale riportato dal rapporto della Polizia stradale intervenuta a rilevare il sinistro (munito di pubblica fede quanto alla sua presenza sulla vettura e quanto alle indicazioni in esso riportate) e la seconda cautelativamente proposta per il caso di accertamento dell'inesistenza della copertura assicurativa (accertamento non 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gravante sul danneggiato), non integrano affatto la prova della falsità e della conoscenza di essa in testa al danneggiato che l'odierna parte appellante vorrebbe trarne.
Neanche esiste una contraddizione nella cumulativa domanda proposta in via alternativa
(meglio successiva) da alla cui morte sono subentrati i chiamati alla sua Persona_1
eredità, odierni appellati, avendo l'accoglimento della pretesa rivolta alla
[...]
e a riconosciuta fondata dal Tribunale, reso superflua la Parte_1 CP_11
disamina di quella subordinatamente introdotta anche contro il Fondo. Fondo che la stessa avrebbe potuto convenire in giudizio, chiedendo di estendere ad esso la lite, per Parte_1 le contestate ragioni già palesate – ma non provate – prima del giudizio.
Si vuole dire che non costituisce prova dell'inesistenza della copertura assicurativa il fatto che l'attore possa averne agito anche contro il Fondo per il caso che dal giudizio emerga la circostanza.
Neanche vi è ontologica incompatibilità tra le due azioni, avendo la Cassazione chiarito, con ferma giurisprudenza cui deve darsi qui continuità, che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al principio dell'apparenza di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della r.c.a. comprovata dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire
l'azione diretta nei confronti dell'apparente assicuratore della r.c.a. non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività - alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione r.c.a. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato - anche dopo la istituzione del Centro Italiano di
Informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi - la scelta tra
l'esperimento dell'azione risarcitoria diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale d.lgs. n. 209 del
2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa r.c.a. – l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 24 dicembre 1969, n.
990, ex art. 19, comma 1, lett. b), (attuale d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
b))” (Cassazione civile, 13.10.2017, n. 24069, richiamata da Cassazione civile sez. VI,
02.07.2021, n. 18831 e anche a seguire nuovamente citata).
In base a tale principio l'esistenza di un contrassegno assicurativo sul parabrezza dell'autovettura ha potuto legittimare l'azione diretta nei confronti della assicurazione apparente, ancorché non abbia escluso la possibilità di agire, ma in questo caso vittoriosamente solo una volta verificata l'inesistenza di una valida polizza assicurativa, nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S..
Ebbene, al giudizio, per effetto dell'iniziativa della stessa parte danneggiante, è stata rimessa la questione che il Tribunale ha risolto nel primo senso, non ritenendo raggiunta la prova dell'inesistenza della polizza.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie acquisite - in primis dal rapporto che è munito di pubblica fede per quanto caduto sotto gli occhi diretti dei verbalizzanti - è emersa l'esistenza del contrassegno assicurativo sulla vettura. Al tempo vigeva infatti l'obbligo di esibizione.
Così ricostruiti i fatti, va innanzitutto escluso che l'esistenza di una polizza assicurativa valida ed efficace alla data del sinistro debba farsi discendere, con efficacia fidefaciente, dalla attestazione riportata sul rapporto redatto a firma degli agenti di Polizia. Non può invece essere contestato se non con querela di falso che i prefati agenti abbiano visto esposto il contrassegno con le indicazioni da loro riportate. Costituisce ius receptum che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, ma non un' efficacia probatoria privilegiata
(da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376).
Nella specie, allora, la copertura fidefaciente dell'attestazione è limitata al dato estrinseco della presenza del contrassegno e di quanto in esso scritto.
Esclusa, pertanto, la necessità di proporre querela di falso per superarne l'“apparenza”, va ricordata la normativa che regola fattispecie consimili che hanno riguardato l'esposizione di un contrassegno assicurativo dubitato di genuinità. Non senza prima riferire, a completamento di quanto sopra accennato, che l'obbligo di esporlo è venuto meno in
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo
2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 –
“Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici”- che “In considerazione ... delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all'impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante” ha previsto e reso disponibili “le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell'interesse generale”.
Anche recentemente intervenendo sulla questione (Cassazione civile sez. III, 07.05.2025, n.
12110) la Corte regolatrice ha ribadito che l'art. 144, comma secondo, cod. ass., al pari di quanto già disposto dall'art. 18, comma secondo, L. 990/1969, prevede che “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Tali disposizioni, non avendo il legislatore delegato provveduto a specificare quali siano le eccezioni non opponibili al terzo danneggiato, per risalente indirizzo della Corte regolatrice, sono state intese come relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, fra esse quelle di annullabilità del contratto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (artt.
1892 e 1893 c.c.), ma non nel caso di eccezione di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale la nullità per inesistenza del rischio a norma dell'art. 1895 c.c. (il caso della polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato è stato risolto in maniera non univoca: da Cassazione civile, sez. III,
30.06.2011, n. 14410 e Cassazione civile, sez. III, 17.10.1994, n. 8460 nel senso del testo e in senso contrario da Cassazione civile, sez. III, 11.04.2016, n. 6974 a cui dire nell'assicurazione della responsabilità civile la circostanza che le parti abbiano fatto decorrere la copertura da un momento anteriore alla stipula non dà luogo a nullità del contratto, ma solo alla non
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indennizzabilità di quel sinistro;
si tratta tuttavia di questione diversa da quella che occupa odiernamente il Collegio).
È stato piuttosto segnalato dai Supremi giudici che anche la dottrina è maggioritariamente orientata nel senso che sono inopponibili al danneggiato tutte le eccezioni relative all'invalidità e all'inefficacia del contratto, mentre restano estranee a tale regime solo le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione o di inesistenza del rapporto assicurativo e che è minoritario l'orientamento secondo cui, poiché la norma si riferisce alle eccezioni derivanti dal contratto e non a quelle fondate sul contratto, sarebbero inopponibili solo le clausole limitative del rischio assicurato, ossia quelle clausole che riconoscono all'assicuratore il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Contro questa tesi è stato dalla Cassazione rilevato il contrasto con la finalità della legge e con la preminente esigenza di garantire al terzo un diritto completamente autonomo nei confronti dell'assicuratore.
Ed è di questo che occorre ragionare, per verificare la correttezza o meno della soluzione del
Tribunale nella sentenza oggetto d'impugnativa.
È stato convincentemente osservato che la stessa distinzione tra non opponibilità delle cause di invalidità e inefficacia del contratto da una parte e cause di inesistenza o nullità del contratto dall'altra, cede il passo in caso di rilascio del certificato assicurativo, posto che esso obbliga l'assicuratore verso il terzo danneggiato anche in tali ipotesi, per l'efficacia formale esplicata dallo stesso verso i terzi, a tutela del preminente loro affidamento. Si è infatti osservato che il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi e che, come per la confessione, il contenuto del certificato non può essere contestato dall'assicuratore, a meno che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c..
È stato anche ritenuto che “in forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209/2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi
l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso” (Cassazione civile, sez. III, 13.07.2018, n. 18519; Cassazione civile, sez. III,
27.08.2014, n. 18307; Cassazione civile, sez. III, 13.12.2010, n. 25130).
In breve, indipendentemente dal valore probatorio che possono avere tra le parti del contratto di assicurazione contrassegno e certificato, questi nei confronti dei terzi danneggiati costituiscono prova documentale del contratto di assicurazione con riguardo alle parti di essa espressamente riprodotte (ossia il nominativo dell'assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo, ossia gli elementi desunti dal rapporto).
Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all'assicuratore che risulti dal contrassegno e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che è tenuto al risarcimento in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno.
L'assicuratore, infatti, in base all'art. 127 II comma d.lgs. 209/2005 risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 comma II c.c. anche nel caso in cui al contrassegno non corrisponda un valido rapporto assicurativo (perché emesso per errore, come nel caso esaminato da Cassazione civile 05.05.1980, n. 2940 e 27.10.1992, n. 11964 o perché rilasciato da un agente il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato, come nel caso di
Cassazione civile, 05.08.1981, n. 4886 o per essersi il contratto sciolto per qualsiasi causa).
Tale essendo il presupposto legale per l'esperimento dell'azione diretta da parte del danneggiato, va anche detto però che qualora il danneggiato assuma l'onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa del veicolo responsabile e risulti accertata da queste l'inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, egli è legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal Fondo che assume la qualità di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
La fattispecie in oggetto non è esattamente nei termini da ultimo indicati in quanto né le indagini preventive – né il giudizio che ne è seguito – hanno dato alcuna certezza della inesistenza del rapporto assicurativo che possa sottrarre all'incolpevole ma diligente 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda danneggiato la possibilità di invocare il principio dell'apparenza. Neanche la ha Parte_1
infatti con maggiore successo di questi dimostrato l'inconsistenza delle informazioni offerte dal contrassegno e acclarato l'esistenza del presupposto legale per adire il Fondo: la mancanza di copertura assicurativa.
Va detto che la dedotta irrilevanza della situazione giuridica di apparenza, melius di apparente esistenza di una valida polizza assicurativa r.c.a. stipulata dal responsabile del sinistro costituita dall'emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica, esiste quante volte non coinvolga il soggetto danneggiato, titolare del diritto al risarcimento, ma proprio l'impresa designata che agisce in nome e per conto del Fondo quale soggetto obbligato al risarcimento. Solo in questa ipotesi non sussiste alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarità del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici e non sono coinvolti i superiori motivi che inducono dare prevalenza alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale (in tema,
Cassazione civile, sez. III, 13.10.2017, n. 24069).
In sintesi, il principio di apparenza rappresenta una tutela per il soggetto a favore del quale esso è previsto e trova applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la r.c.a. del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno ed il certificato assicurativo costituivano, anteriormente alla istituzione del
Centro di informazione italiano alle informazioni del cui archivio i danneggiati hanno diritto di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (artt. 154 e
155; art. 142 bis introdotto dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 198 art. 1 comma VI), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza r.c.a. e dell'identità del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l'azione diretta. Si tratta, come già detto, di una tutela rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado l'effettività del ristoro del danno;
la situazione di apparenza non può, dunque, che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima che non è consumata dalla congiunta azione proposta ai sensi dell'art. 283 contro il Fondo.
In tal senso va inteso il principio di diritto già richiamato secondo cui “In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto 16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa”.
Non sfugge al Collegio che per il medesimo sinistro il risarcimento del danno alle vittime riflesse è stato posto a carico di n.q. verso cui si erano rivolti gli eredi di due deceduti CP_9 anche loro trasportati sulla stessa vettura in proprietà di CP_11
Sennonché di nessuna delle due sentenze – pronunciate senza il coinvolgimento della
- è stato documentato il passaggio in giudicato. Parte_1
In entrambe è stata posta, ma in via di eccezione dal Fondo per sottrarsi al pagamento, la questione dell'esistenza della polizza assicurativa, ossia formulando una difesa che non ha teso contrastare l'invocazione del “principio dell'apparenza” del quale si discute nel presente giudizio e che, per le ragioni già ampiamente scrutinate, è destinato a trovare applicazione nel solo rapporto tra danneggiato e società che assicura apparentemente il veicolo per la r.c.a.. Ebbene, in quella diversa sede, l'affermazione della legittimazione del
Fondo è stata pronunciata sulla base di documenti che non sono presenti agli atti di questo giudizio (si tratta della dichiarazione A.N.I.A. indicata con la data del 3 aprile 2009 rimessa alla Cancelleria del Tribunale di Ancona e del verbale dell'udienza penale dell'11 luglio 2007 in cui si dicono contenute le dichiarazioni di di cui si legge nella sentenza CP_11
del Tribunale marchigiano n. 721/2010, indisponibili nel fascicolo di causa in cui la sola documentazione proveniente dall'A.N.I.A. è quella resa in termini dubitativi di cui ha fatto scrutinio il Tribunale e datata 20 luglio 2005).
Nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa, di cui esiste prova dell'avvenuta sua impugnazione dal Fondo anche per contestare la legittimazione (anche stavolta senza che ne sia stato documentato l'esito) è anzi scritto che il quadro probatorio che ha portato alla condanna di è “indiziario”, ancorché “preciso CP_9
e concordante”, e in nessun modo “infirmato dalla difesa di parte convenuta” che nell'occasione si sarebbe limitata “ad una sterile negazione dei presupposti legittimanti il proprio intervento”
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda senza introdurre “alcun elemento alternativo neppure fattuale”. Si tratta di valutazioni che, per l'incidenza che possono avere sull'odierna decisione parzialmente inter alios non sono sufficienti a scardinare il principio dell'apparenza invocato con successo dagli attori.
Allo stato, invece, fondatamente gli eredi e ancor prima il de cuius ha potuto Per_1
rivolgere le sue pretese alla confidando nel rapporto di P.S. n. 573 del 2 febbraio Parte_1
2003, redatto dalla Polizia Stradale di Ascoli Piceno, intervenuta sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, in cui è scritto che l'autoveicolo Opel Astra targato BL782XE, a bordo del quale era trasportato risultava assicurato dalla “società Unione” in forza Persona_1 della polizza n. 0097432199, valida dal 09.10.2003 al 09.04.2004 e cosi promuovere l'azione risarcitoria diretta nei confronti di detta compagnia. La falsità del contrassegno, infatti, non
è affatto risultata in atti e non può essere evinta né dalla dichiarazione della stessa CP_1 che, nel respingere la richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata dal danneggiato
[...]
assumeva che “il veicolo BL782XE non risulta ns. assicurato”, né dalla denuncia della falsità del documento presentata dalla medesima società alla Procura della Repubblica di cui non
è noto l'esito e, come già ripetutamente detto, neppure dall'unica nota dell'A.N.I.A. disponibile nella quale si legge non solo che nello “archivio elettronico delle targhe assicurate non risulta alcuna indicazione di copertura assicurativa r.c.a. auto” riferibile al suindicato veicolo, ma anche che detto “archivio, alimentato dalle imprese solo in via facoltativa, pur risultando altamente attendibile, potrebbe non riportare il dato relativo ad una copertura effettivamente esistente”.
La mancanza della prova della falsificazione, invero, fonda l'apparenza della sua autenticità, utile all'ipotesi di causa in cui la domanda è stata proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore che abbia rilasciato (o appaia aver rilasciato) il contrassegno
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 15588/2018 depositata il 04.05.2018 che contiene il riferimento a precedenti suoi arresti in base ai quali va distinta la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del F.G.V.S. facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza r.c.a.
e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo 18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 I. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa” - Cassazione n. 24069/2017 già citata - il tutto rilevando che “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal F.G.V.S. per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla - accertata - mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”). Se ne evince che la tutela dell'interesse del danneggiato accordata dal principio del quale il Tribunale ha fatto applicazione e di cui la
Corte distrettuale conviene sul fatto che ricorrano i termini incontra un limite solo qualora la compagnia dimostri l'intervenuta falsificazione senza sua colpa del contrassegno esposto o del certificato di assicurazione.
Tale prova non può dirsi francamente esistente.
Né potrebbe acquisirla tramite una consulenza tecnica-informatica che avrebbe una CP_9
finalità esplorativa e contraria al principio dispositivo delle prove.
Intervenendo assai recentemente per ribadire un principio granitico la Suprema Corte ha ammonito in ordine al fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8498; nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 26.04.2023, n. 10941; Cassazione civile, sez. II, 18.12.2020, n. 29100).
Un'ultima notazione appare utile a dimostrare che la questione della legittimazione della non possa affatto dirsi insussistente. Essa, invero, traspare dall'iniziativa di Parte_1
che le si è rivolta per essere rimborsata di quanto corrisposto agli infortunati per CP_16
il medesimo infortunio in itinere ai sensi degli artt. 1916 e 2043 c.c., del T.U. 1124/1965 e del d.lgs. 38/2000 (domanda respinta per ragioni diverse dalla questione della legittimazione).
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In conclusione, va escluso che, in presenza del documento di polizza rilevato ed annotato nel verbale dalla Polizia stradale, la pronuncia che ha accertato esistente la legittimazione passiva dell'assicuratore apparente vada riformata.
13. La complessità e controvertibilità delle questioni coinvolte, la novità di alcune di esse e la condotta processuale delle parti suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del grado. Si tratta di ragioni riconducibili alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto dalla alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 78/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 15 febbraio 2022;
− compensa tra le parti le spese del grado;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 18 giugno 2025
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1294/2022, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni trenta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica all'udienza del 26 marzo 2025, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in qualità di cessionaria della Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusta atto di scissione del 20 aprile 2011, poi incorporata nel Controparte_1 la giusta atto di fusione del 28 marzo 2014, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa CP_3
dall'Avvocato Maria De Chiara c.f. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Melorio Parco
Piga n. 71, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , coniuge del Controparte_4 CodiceFiscale_2
de cuius nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 CP_5 C.F._3
, figlio del de cuius , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Persona_1 Controparte_6
, figlio del de cuius , nata a CodiceFiscale_4 Persona_1 Controparte_7
Aversa il 09.07.1987, c.f. , figlio del de cuius CodiceFiscale_5 Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , nipote ex filio CP_8 CodiceFiscale_6
rinunciante e chiamato all'eredità del de cuius tutti quali eredi ex lege di Persona_1
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda c.f. deceduto il 06.05.2019, rappresentati e difesi Persona_1 CodiceFiscale_7
dall'Avvocato Pasquale Fedele c.f. , elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_8
lo studio di quest'ultimo sito in Casaluce (CE), alla via Pietro Rosano n. 25, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
NONCHÉ
p.i. in persona del procuratore pro tempore dott. CP_9 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Puoti c.f. , con CP_10 CodiceFiscale_9
quest'ultimo è elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Patturelli n. 89, giusta procura a termine della comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
E
c.f. CP_11 CodiceFiscale_10
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
78/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 15 febbraio 2022 in materia di responsabilità da sinistro stradale e lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 16 marzo 2022 e iscritta a ruolo il 25 marzo 2022, la ha impugnato la sentenza n. 78/2022 pubblicata il 4 Parte_1 gennaio 2022 e notificatale in data 15 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha accolto la domanda proposta da nei suoi confronti quale Persona_1
incorporante di e della Controparte_1 CP_11 CP_9 volta ad ottenere il risarcimento per le gravi lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto sulla A/14 all'altezza del chilometro 237 in data 2 dicembre 2003 che lo ha coinvolto quale trasportato sull'autovettura Opel Astra SW targata BL 782XE di proprietà di
[...]
. CP_11
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale sammaritano ha riconosciuto carente di legittimazione passiva nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_9
Strada per la Regione Marche, non reputando dimostrato dagli atti che l'autoveicolo a bordo del quale viaggiava l'attore al momento del sinistro fosse privo di assicurazione, recando esposto un contrassegno assicurativo di in corso di validità, Controparte_1
come riportato anche dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Porto San Giorgio. A parere del primo giudice l'esistenza della copertura assicurativa così attestata non sarebbe contradetta né dall'attestazione proveniente dall'A.N.I.A., dubitativa nella sua stessa formulazione, né dalla denuncia-querela sporta dalla alla Procura della Repubblica CP_1
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La domanda risarcitoria del terzo trasportato, incolpevole vittima nel sinistro procurato dalla negligenza dell'altrui condotta senza alcuna responsabilità propria, è stata quindi accolta nei termini risultati dalla consulenza medico-legale, con la condanna solidale di e della alla somma di € 179.133,58 oltre interessi e spese del CP_11 Parte_1 giudizio.
1.2. Con l'appello la ha deplorato l'errato convincimento del Parte_1
Tribunale sammaritano quanto al difetto di legittimazione passiva della società e CP_1
l'errata applicazione del principio dell'apparenza del diritto, insorgendo contro l'esclusione della legittimazione passiva di Controparte_9
Ha reiterato la richiesta di ammettere una C.T.U. tecnico-informatica tesa a confermare la scopertura assicurativa.
Ha cautelativamente richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone a suo parere i presupposti.
1.3. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto rigettare tutte domande formulate nel primo grado del presente giudizio nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa depositata telematicamente in data 17 giugno 2022 si sono costituiti
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, tutti eredi di deceduto ab intestato nel corso del giudizio di primo
[...] Persona_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della società sua latrice al pagamento degli esborsi, dei compensi professionali del giudizio oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge, con distrazione. In ipotesi di riforma della sentenza impugnata, hanno reiterato ogni loro domanda risarcitoria contro tutte le parti del giudizio, insistendo nella condanna della società assicuratrice individuata come passivamente legittimata, insistendo nelle spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 luglio 2022 si è costituita in giudizio la società dubitando dell'ammissibilità dell'appello, CP_9
a suo parere contrario al combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e del titolo della sua chiamata in causa, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, vinte spese e compensi professionali relativi al presente grado di giudizio.
4. già contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_11
Vetere, tale è rimasto anche in appello, nonostante abbia ricevuto a mani della moglie il 29 agosto 2022 notificata la citazione, sebbene al secondo tentativo dopo ordinanza ad hoc, essendo risultato irreperibile all'indirizzo precedentemente noto.
5. Con ordinanza del 6 giugno 2023 la Corte distrettuale - delibato il fumus boni juris dell'appello, avendo la addotto il suo difetto di legittimazione Parte_1
passiva, indicando tenuta al risarcimento quale F.G.V.S. per la Regione CP_9
Marche, allegando la falsità del contrassegno assicurativo esibito sull'autovettura a bordo della quale viaggiava quando è stato coinvolto nel sinistro dal quale ha Persona_1
riportato lesioni e il periculum delle paventate difficoltà di ripetere i considerevoli importi da versare in caso di auspicata riforma della decisione da soggetti la cui garanzia patrimoniale generica non è stata documentata ma solo indicata – ha sospeso cautelativamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo cartaceo dal Tribunale.
È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cui la prima notifica CP_11 della citazione dell'appello non era andata a buon fine.
Il provvedimento ordinatorio contro cui è insorta la difesa degli eredi di Persona_1
non merita riforma ed è stato correttamente reso per ovviare alla mancata costituzione del rapporto processuale in grado d'appello in confronto di un litisconsorte necessario nel
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudizio, cui è stata data tempestiva attuazione con la citazione per integrazione del contraddittorio.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, fissata udienza di conclusioni disposta nelle forme della trattazione scritta, con ordinanza depositata il 27 marzo 2025 la Corte ha assunto la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti come ivi indicato.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato il 20 febbraio ha convenuto in giudizio Persona_1
dinnanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_11 CP_1
e la quale impresa designata dall'Isvap, per
[...] Controparte_12 sentire accertare la responsabilità del primo e alternativamente condannare in solido con lui l'una o l'altra compagnia (il Fondo nel caso di ritenuta scopertura assicurativa) al risarcimento delle lesioni sofferte dallo stesso, quale trasportato sul sedile anteriore sull'autoveicolo Opel Astra SW tg. BL782XE a causa del sinistro avvenuto in data 2 dicembre
2003.
Ha dichiarato che alle ore 6,00 circa del detto giorno il conducente della Opel, in comune di
Sirolo, sulla carreggiata Nord della A/1 all'altezza del km 237 in direzione Ancona, al termine di una curva, ha perso il controllo del veicolo sbandando a destra, urtando contro il guard-rail di destra e urtando subito dopo contro la parte posteriore del semirimorchio targato R3053BBJ dell'autoarticolato Man targato SL489GC fermo in sosta.
Ha riferito di avere patito gravissime lesioni personali per cui è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Umberto I di Ancona ove gli è stata diagnosticata – tra l'altro – la frattura del soma D5 e L5 e un trauma cranico commotivo.
Ha dichiarato d'essere stato periziato dai fiduciari assicurativi, senza alcuna offerta di ristoro, e di avere patito anche compromissioni alla capacità lavorativa.
6.2. Nella sua comparsa la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, non essendo l'autovettura Opel Astra più assicurata con quest'ultima dal 10 gennaio 2001, nonché la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità
e per l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Ha quindi contestato la domanda avversaria sia nell'an sia nel quantum debeatur.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.3. ha invece eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, CP_9
nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto dal rapporto dell'incidente stradale oggetto di causa sarebbe emerso che al momento del sinistro l'auto Opel Astra era assicurata con la In ogni caso ha dedotto d'avere esaurito il Controparte_13
massimale a seguito del vittorioso esperimento delle azioni risarcitorie dai congiunti d'altri due trasportati ( e rimasti uccisi nel medesimo sinistro, Persona_2 Persona_3
esitate in altrettante sentenze prodotte in atti ancorché non definitive.
6.4. è rimasto contumace per tutta la durata del giudizio. CP_11
6.5. In corso di causa è stata disposta una C.T.U. affidata al dott. allo Persona_4
scopo di valutare e quantificare i danni subiti dall'attore nel sinistro de quo.
È stato deferito interrogatorio formale a che ha omesso di renderlo non CP_11 comparendo all'udienza dedicata all'incombente,
Dopo l'acquisizione della perizia medico-legale sulla persona dell'attore, su richiesta di parte attrice, con provvedimento fuori udienza reso in data 28 maggio 2015 il Tribunale ha concesso a carico di una provvisionale di € 80.000,00; indi la causa è stata trattenuta CP_9
in decisione.
7. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di verso cui ha revocato l'ordinanza del 28 maggio CP_9
2015, condannando parte attrice a restituirle la cifra di € 80.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento fino al soddisfo.
7.1. Il primo giudice ha osservato come nulla dimostri che al momento del sinistro l'autovettura Opel Astra fosse sprovvista della copertura assicurativa, essendo anzi emerso che essa esponeva il contrassegno della relativo alla polizza n. 0097432199 valida CP_1
dal 9 ottobre 2003 al 9 aprile 2004, come riportato dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia stradale di Porto San Giorgio. A parere del decidente tale dato probatorio non sarebbe contraddetto né dall'attestazione dell'A.N.I.A. che ha precisato che il proprio archivio potrebbe non riportare il dato ancorché relativo ad una copertura effettivamente esistente, essendone la comunicazione dalle compagnie solo facoltativa, né dalla denuncia- querela sporta dalla alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di CP_1
cui non sono noti gli esiti. È stato così applicato il principio per il quale quando l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto assicurativo, al danneggiato, ad esso terzo estraneo,
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda compete provare l'esistenza della garanzia o almeno la presenza del contrassegno esposto sul veicolo danneggiante, potendosi avvalere di elementi presuntivi, mentre all'assicuratore, per paralizzare la domanda avversaria, compete dimostrare l'inesistenza della copertura o la sua sospensione ai sensi del capoverso dell'art. 1901 c.c.. Così in quanto l'esistenza del contrassegno genera la presunzione d'esistenza del rapporto assicurativo, vincibile dalla prova contraria. Ulteriori argomenti sono stati tratti dal combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e dal prefato art. 1901 c.c. per cui il rilascio del contrassegno dall'assicuratore per la r.c.a. vincola quest'ultimo al risarcimento dei danni da circolazione anche in caso di inefficacia del contratto assicurativo poiché al danneggiato è sufficiente per accedervi l'autenticità del primo, indipendentemente dalla validità del secondo, per il principio che tutela l'affidamento.
A parere del Tribunale non è stata dimostrata la falsità o la contraffazione del contrassegno rinvenuto o esibito alla Polizia stradale.
7.2. Ha poi accolto la domanda attrice proposta in confronto della Parte_1 procedibile ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005 e, per l'effetto, ha dichiarato quale unico responsabile nella causazione del sinistro che ha condannato in solido con CP_11 la società al pagamento in favore dell'attore di € 179.133,58, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Appurata la presenza di a bordo della vettura di è stato CP_14 CP_11 ritenuta poco rilevante l'esatta dinamica del sinistro, applicandosi anche al trasportato indifferentemente dal titolo del trasporto, l'art. 2054 c.c. nel suo comma primo e terzo, dovendo senz'altro escludersi per la presenza del proprietario a bordo della sua stessa vettura, che la circolazione si avvenuta contro la sua stessa volontà.
Ha stimato i postumi del grave sinistro secondo le condivise valutazioni del medico legale officiato e applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita e includendo nel punto tabellato la sofferenza soggettiva e i risvolti relazionali, non ritenendo invece sufficientemente dimostrata la perdita della capacità di guadagno.
7.3. e la sono stati condannati anche al pagamento all'attore delle CP_11 Parte_1
spese di lite liquidate in € 13.742,37, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario e ai costi di C.T.U..
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le spese di giudizio tra la società e sono state invece CP_9 Persona_1
compensate.
8. Va dichiarata la tempestività dell'appello notificato entro il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza appellata.
L'appello, ad onta delle obiezioni di alcune controparti, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
9. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha Parte_1
protestato errata applicazione del principio di apparenza del diritto non avendo mai ingenerato in un legittimo affidamento quanto all'esistenza della copertura Persona_1
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda assicurativa del veicolo a bordo del quale viaggiava quale trasportato e la pretermissione di varie circostanze rilevanti di segno contrario. Ha stigmatizzato i dubbi dello stesso Per_1
sull'esistenza della copertura assicurativa, avendo lui stesso chiesto ed ottenuto
[...] dall'A.N.I.A. la visura datata 20 luglio 2005 prodotta con la citazione che attesta che per il veicolo Opel Astra SW targato BL782XE “alla data del 2 dicembre 2003 … non risulta alcuna indicazione di copertura assicurativa r.c. auto” e inoltrato richieste risarcitorie alla Riunione
Adriatica di Sicurtà S.p.A., poi , nella qualità di F.G.V.S.. Alla luce della visura dal CP_9
Sistema Informatico delle Compagnie Assicurative da cui è risultata la scadenza in data 10 gennaio 2001 della polizza al tempo contratta con , non seguita da alcuna altra, ha CP_15
ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva del rapporto controverso), prima come e ora come . Ha aggiunto Controparte_1 Parte_1 di avere formalizzato denuncia-querela alla Procura della Repubblica sammaritana e che la
Polstrada di Porto San Giorgio intervenuta a rilevare il sinistro si sarebbe semplicemente limitata ad annotare i dati del contratto assicurativo, senza verificare la genuinità del contrassegno esposto e la reale esistenza della polizza. Ha così escluso che quanto riportato dal verbale possa essere assistito da pubblica fede, riportando circostanze di fatto solo apprese ma non avvenute alla presenza, dunque liberamente apprezzabile insieme alle altre emergenze istruttorie. Ha invece invocato il principio nomofilattico per il quale la prova della scopertura assicurativa può essere data con ogni mezzo.
10. Con il secondo motivo di gravame, la è insorta contro la speculare decisione Parte_1
di ritenere carente di legittimazione passiva la frutto d'errata applicazione CP_9
dell'art. 2697 c.c.. Ha evidenziato che l'iniziativa attorea contiene domande congiunte rispettivamente proposte ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 (azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 (nei confronti del F.G.V.S.) la qual cosa non permette di applicare il principio d'apparenza che tutela solamente il danneggiato e non può operare tra compagnie assicurative. Si è doluta della considerazione del prefato principio dell'apparenza, riferibile alla prima delle due azioni congiuntamente coltivate, con totale omissione della seconda azione risarcitoria basata sulla situazione reale. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità che nel caso di esercizio congiunto delle due azioni ha precisato che “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può invece essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per sottrarsi all'azione risarcitoria fondata sulla accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”.
11. Per accertare la verità dei fatti TT ha reiterato la richiesta di disporre una C.T.U. tecnica-informatica.
12. I motivi, da trattare unitariamente coinvolgendo una sola questione in diritto, sono sostanzialmente infondati e vanno respinti.
La vorrebbe che a rispondere del danno patito da (nella misura Parte_1 Persona_1
che non ha contestato nel quantum e per il titolo della responsabilità ascrittole) sia , CP_9 già coinvolta nel giudizio di primo grado dal medesimo attore danneggiato, nella qualità di impresa designata dalla Consap per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la
Regione Marche, assumendo la carenza della propria legittimazione passiva, intesa come indisponibilità del diritto. All'uopo ha osservato l'esistenza di plurimi elementi - non ultimo la stessa condotta dell'attore che ha agito congiuntamente ai sensi degli artt. 145 e 283 del d.lgs. 209/2005 – indizianti l'inesistenza della copertura assicurativa del veicolo danneggiante e la falsità del contrassegno su questo esposto, secondo l'annotazione, ma priva di fidefacienza se non per la sua presenza sul parabrezza, in quanto tale denunciato alla Procura della Repubblica sammaritana, ancorché delle indagini si sconosca l'esito.
Va premesso che l'esistenza del contrassegno è stata allegata dal danneggiato quando ha agito anche in via diretta e che costui, in quanto estraneo perché terzo al rapporto assicurativo, può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, non essendo a suo carico l'obbligo di produrre l'attestazione risultante dall'interrogazione del Centro di Informazione, istituito presso il Consap ai sensi degli artt. 142 bis e 154 del codice delle assicurazioni, la cui finalità
è soltanto quella di agevolare gli aventi diritto al risarcimento in conseguenza di un sinistro stradale, consentendo loro di identificare l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, non già quella di sancire una fonte di prova esclusiva del regime di copertura e/o scopertura assicurativa dei veicoli.
Ne consegue che le congiunte richieste di ristoro sia alla sia al Fondo, la prima CP_1 basata sull'apparenza del contrassegno quale riportato dal rapporto della Polizia stradale intervenuta a rilevare il sinistro (munito di pubblica fede quanto alla sua presenza sulla vettura e quanto alle indicazioni in esso riportate) e la seconda cautelativamente proposta per il caso di accertamento dell'inesistenza della copertura assicurativa (accertamento non 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gravante sul danneggiato), non integrano affatto la prova della falsità e della conoscenza di essa in testa al danneggiato che l'odierna parte appellante vorrebbe trarne.
Neanche esiste una contraddizione nella cumulativa domanda proposta in via alternativa
(meglio successiva) da alla cui morte sono subentrati i chiamati alla sua Persona_1
eredità, odierni appellati, avendo l'accoglimento della pretesa rivolta alla
[...]
e a riconosciuta fondata dal Tribunale, reso superflua la Parte_1 CP_11
disamina di quella subordinatamente introdotta anche contro il Fondo. Fondo che la stessa avrebbe potuto convenire in giudizio, chiedendo di estendere ad esso la lite, per Parte_1 le contestate ragioni già palesate – ma non provate – prima del giudizio.
Si vuole dire che non costituisce prova dell'inesistenza della copertura assicurativa il fatto che l'attore possa averne agito anche contro il Fondo per il caso che dal giudizio emerga la circostanza.
Neanche vi è ontologica incompatibilità tra le due azioni, avendo la Cassazione chiarito, con ferma giurisprudenza cui deve darsi qui continuità, che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al principio dell'apparenza di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della r.c.a. comprovata dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire
l'azione diretta nei confronti dell'apparente assicuratore della r.c.a. non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività - alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione r.c.a. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato - anche dopo la istituzione del Centro Italiano di
Informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi - la scelta tra
l'esperimento dell'azione risarcitoria diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale d.lgs. n. 209 del
2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa r.c.a. – l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 24 dicembre 1969, n.
990, ex art. 19, comma 1, lett. b), (attuale d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
b))” (Cassazione civile, 13.10.2017, n. 24069, richiamata da Cassazione civile sez. VI,
02.07.2021, n. 18831 e anche a seguire nuovamente citata).
In base a tale principio l'esistenza di un contrassegno assicurativo sul parabrezza dell'autovettura ha potuto legittimare l'azione diretta nei confronti della assicurazione apparente, ancorché non abbia escluso la possibilità di agire, ma in questo caso vittoriosamente solo una volta verificata l'inesistenza di una valida polizza assicurativa, nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S..
Ebbene, al giudizio, per effetto dell'iniziativa della stessa parte danneggiante, è stata rimessa la questione che il Tribunale ha risolto nel primo senso, non ritenendo raggiunta la prova dell'inesistenza della polizza.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie acquisite - in primis dal rapporto che è munito di pubblica fede per quanto caduto sotto gli occhi diretti dei verbalizzanti - è emersa l'esistenza del contrassegno assicurativo sulla vettura. Al tempo vigeva infatti l'obbligo di esibizione.
Così ricostruiti i fatti, va innanzitutto escluso che l'esistenza di una polizza assicurativa valida ed efficace alla data del sinistro debba farsi discendere, con efficacia fidefaciente, dalla attestazione riportata sul rapporto redatto a firma degli agenti di Polizia. Non può invece essere contestato se non con querela di falso che i prefati agenti abbiano visto esposto il contrassegno con le indicazioni da loro riportate. Costituisce ius receptum che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, ma non un' efficacia probatoria privilegiata
(da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376).
Nella specie, allora, la copertura fidefaciente dell'attestazione è limitata al dato estrinseco della presenza del contrassegno e di quanto in esso scritto.
Esclusa, pertanto, la necessità di proporre querela di falso per superarne l'“apparenza”, va ricordata la normativa che regola fattispecie consimili che hanno riguardato l'esposizione di un contrassegno assicurativo dubitato di genuinità. Non senza prima riferire, a completamento di quanto sopra accennato, che l'obbligo di esporlo è venuto meno in
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo
2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 –
“Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici”- che “In considerazione ... delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all'impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante” ha previsto e reso disponibili “le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell'interesse generale”.
Anche recentemente intervenendo sulla questione (Cassazione civile sez. III, 07.05.2025, n.
12110) la Corte regolatrice ha ribadito che l'art. 144, comma secondo, cod. ass., al pari di quanto già disposto dall'art. 18, comma secondo, L. 990/1969, prevede che “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Tali disposizioni, non avendo il legislatore delegato provveduto a specificare quali siano le eccezioni non opponibili al terzo danneggiato, per risalente indirizzo della Corte regolatrice, sono state intese come relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, fra esse quelle di annullabilità del contratto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (artt.
1892 e 1893 c.c.), ma non nel caso di eccezione di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale la nullità per inesistenza del rischio a norma dell'art. 1895 c.c. (il caso della polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato è stato risolto in maniera non univoca: da Cassazione civile, sez. III,
30.06.2011, n. 14410 e Cassazione civile, sez. III, 17.10.1994, n. 8460 nel senso del testo e in senso contrario da Cassazione civile, sez. III, 11.04.2016, n. 6974 a cui dire nell'assicurazione della responsabilità civile la circostanza che le parti abbiano fatto decorrere la copertura da un momento anteriore alla stipula non dà luogo a nullità del contratto, ma solo alla non
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indennizzabilità di quel sinistro;
si tratta tuttavia di questione diversa da quella che occupa odiernamente il Collegio).
È stato piuttosto segnalato dai Supremi giudici che anche la dottrina è maggioritariamente orientata nel senso che sono inopponibili al danneggiato tutte le eccezioni relative all'invalidità e all'inefficacia del contratto, mentre restano estranee a tale regime solo le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione o di inesistenza del rapporto assicurativo e che è minoritario l'orientamento secondo cui, poiché la norma si riferisce alle eccezioni derivanti dal contratto e non a quelle fondate sul contratto, sarebbero inopponibili solo le clausole limitative del rischio assicurato, ossia quelle clausole che riconoscono all'assicuratore il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Contro questa tesi è stato dalla Cassazione rilevato il contrasto con la finalità della legge e con la preminente esigenza di garantire al terzo un diritto completamente autonomo nei confronti dell'assicuratore.
Ed è di questo che occorre ragionare, per verificare la correttezza o meno della soluzione del
Tribunale nella sentenza oggetto d'impugnativa.
È stato convincentemente osservato che la stessa distinzione tra non opponibilità delle cause di invalidità e inefficacia del contratto da una parte e cause di inesistenza o nullità del contratto dall'altra, cede il passo in caso di rilascio del certificato assicurativo, posto che esso obbliga l'assicuratore verso il terzo danneggiato anche in tali ipotesi, per l'efficacia formale esplicata dallo stesso verso i terzi, a tutela del preminente loro affidamento. Si è infatti osservato che il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi e che, come per la confessione, il contenuto del certificato non può essere contestato dall'assicuratore, a meno che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c..
È stato anche ritenuto che “in forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209/2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi
l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso” (Cassazione civile, sez. III, 13.07.2018, n. 18519; Cassazione civile, sez. III,
27.08.2014, n. 18307; Cassazione civile, sez. III, 13.12.2010, n. 25130).
In breve, indipendentemente dal valore probatorio che possono avere tra le parti del contratto di assicurazione contrassegno e certificato, questi nei confronti dei terzi danneggiati costituiscono prova documentale del contratto di assicurazione con riguardo alle parti di essa espressamente riprodotte (ossia il nominativo dell'assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo, ossia gli elementi desunti dal rapporto).
Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all'assicuratore che risulti dal contrassegno e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che è tenuto al risarcimento in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno.
L'assicuratore, infatti, in base all'art. 127 II comma d.lgs. 209/2005 risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 comma II c.c. anche nel caso in cui al contrassegno non corrisponda un valido rapporto assicurativo (perché emesso per errore, come nel caso esaminato da Cassazione civile 05.05.1980, n. 2940 e 27.10.1992, n. 11964 o perché rilasciato da un agente il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato, come nel caso di
Cassazione civile, 05.08.1981, n. 4886 o per essersi il contratto sciolto per qualsiasi causa).
Tale essendo il presupposto legale per l'esperimento dell'azione diretta da parte del danneggiato, va anche detto però che qualora il danneggiato assuma l'onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa del veicolo responsabile e risulti accertata da queste l'inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, egli è legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal Fondo che assume la qualità di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
La fattispecie in oggetto non è esattamente nei termini da ultimo indicati in quanto né le indagini preventive – né il giudizio che ne è seguito – hanno dato alcuna certezza della inesistenza del rapporto assicurativo che possa sottrarre all'incolpevole ma diligente 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda danneggiato la possibilità di invocare il principio dell'apparenza. Neanche la ha Parte_1
infatti con maggiore successo di questi dimostrato l'inconsistenza delle informazioni offerte dal contrassegno e acclarato l'esistenza del presupposto legale per adire il Fondo: la mancanza di copertura assicurativa.
Va detto che la dedotta irrilevanza della situazione giuridica di apparenza, melius di apparente esistenza di una valida polizza assicurativa r.c.a. stipulata dal responsabile del sinistro costituita dall'emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica, esiste quante volte non coinvolga il soggetto danneggiato, titolare del diritto al risarcimento, ma proprio l'impresa designata che agisce in nome e per conto del Fondo quale soggetto obbligato al risarcimento. Solo in questa ipotesi non sussiste alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarità del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici e non sono coinvolti i superiori motivi che inducono dare prevalenza alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale (in tema,
Cassazione civile, sez. III, 13.10.2017, n. 24069).
In sintesi, il principio di apparenza rappresenta una tutela per il soggetto a favore del quale esso è previsto e trova applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la r.c.a. del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno ed il certificato assicurativo costituivano, anteriormente alla istituzione del
Centro di informazione italiano alle informazioni del cui archivio i danneggiati hanno diritto di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (artt. 154 e
155; art. 142 bis introdotto dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 198 art. 1 comma VI), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza r.c.a. e dell'identità del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l'azione diretta. Si tratta, come già detto, di una tutela rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado l'effettività del ristoro del danno;
la situazione di apparenza non può, dunque, che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima che non è consumata dalla congiunta azione proposta ai sensi dell'art. 283 contro il Fondo.
In tal senso va inteso il principio di diritto già richiamato secondo cui “In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto 16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa”.
Non sfugge al Collegio che per il medesimo sinistro il risarcimento del danno alle vittime riflesse è stato posto a carico di n.q. verso cui si erano rivolti gli eredi di due deceduti CP_9 anche loro trasportati sulla stessa vettura in proprietà di CP_11
Sennonché di nessuna delle due sentenze – pronunciate senza il coinvolgimento della
- è stato documentato il passaggio in giudicato. Parte_1
In entrambe è stata posta, ma in via di eccezione dal Fondo per sottrarsi al pagamento, la questione dell'esistenza della polizza assicurativa, ossia formulando una difesa che non ha teso contrastare l'invocazione del “principio dell'apparenza” del quale si discute nel presente giudizio e che, per le ragioni già ampiamente scrutinate, è destinato a trovare applicazione nel solo rapporto tra danneggiato e società che assicura apparentemente il veicolo per la r.c.a.. Ebbene, in quella diversa sede, l'affermazione della legittimazione del
Fondo è stata pronunciata sulla base di documenti che non sono presenti agli atti di questo giudizio (si tratta della dichiarazione A.N.I.A. indicata con la data del 3 aprile 2009 rimessa alla Cancelleria del Tribunale di Ancona e del verbale dell'udienza penale dell'11 luglio 2007 in cui si dicono contenute le dichiarazioni di di cui si legge nella sentenza CP_11
del Tribunale marchigiano n. 721/2010, indisponibili nel fascicolo di causa in cui la sola documentazione proveniente dall'A.N.I.A. è quella resa in termini dubitativi di cui ha fatto scrutinio il Tribunale e datata 20 luglio 2005).
Nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa, di cui esiste prova dell'avvenuta sua impugnazione dal Fondo anche per contestare la legittimazione (anche stavolta senza che ne sia stato documentato l'esito) è anzi scritto che il quadro probatorio che ha portato alla condanna di è “indiziario”, ancorché “preciso CP_9
e concordante”, e in nessun modo “infirmato dalla difesa di parte convenuta” che nell'occasione si sarebbe limitata “ad una sterile negazione dei presupposti legittimanti il proprio intervento”
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda senza introdurre “alcun elemento alternativo neppure fattuale”. Si tratta di valutazioni che, per l'incidenza che possono avere sull'odierna decisione parzialmente inter alios non sono sufficienti a scardinare il principio dell'apparenza invocato con successo dagli attori.
Allo stato, invece, fondatamente gli eredi e ancor prima il de cuius ha potuto Per_1
rivolgere le sue pretese alla confidando nel rapporto di P.S. n. 573 del 2 febbraio Parte_1
2003, redatto dalla Polizia Stradale di Ascoli Piceno, intervenuta sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, in cui è scritto che l'autoveicolo Opel Astra targato BL782XE, a bordo del quale era trasportato risultava assicurato dalla “società Unione” in forza Persona_1 della polizza n. 0097432199, valida dal 09.10.2003 al 09.04.2004 e cosi promuovere l'azione risarcitoria diretta nei confronti di detta compagnia. La falsità del contrassegno, infatti, non
è affatto risultata in atti e non può essere evinta né dalla dichiarazione della stessa CP_1 che, nel respingere la richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata dal danneggiato
[...]
assumeva che “il veicolo BL782XE non risulta ns. assicurato”, né dalla denuncia della falsità del documento presentata dalla medesima società alla Procura della Repubblica di cui non
è noto l'esito e, come già ripetutamente detto, neppure dall'unica nota dell'A.N.I.A. disponibile nella quale si legge non solo che nello “archivio elettronico delle targhe assicurate non risulta alcuna indicazione di copertura assicurativa r.c.a. auto” riferibile al suindicato veicolo, ma anche che detto “archivio, alimentato dalle imprese solo in via facoltativa, pur risultando altamente attendibile, potrebbe non riportare il dato relativo ad una copertura effettivamente esistente”.
La mancanza della prova della falsificazione, invero, fonda l'apparenza della sua autenticità, utile all'ipotesi di causa in cui la domanda è stata proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore che abbia rilasciato (o appaia aver rilasciato) il contrassegno
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 15588/2018 depositata il 04.05.2018 che contiene il riferimento a precedenti suoi arresti in base ai quali va distinta la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del F.G.V.S. facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza r.c.a.
e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo 18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 I. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa” - Cassazione n. 24069/2017 già citata - il tutto rilevando che “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal F.G.V.S. per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla - accertata - mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”). Se ne evince che la tutela dell'interesse del danneggiato accordata dal principio del quale il Tribunale ha fatto applicazione e di cui la
Corte distrettuale conviene sul fatto che ricorrano i termini incontra un limite solo qualora la compagnia dimostri l'intervenuta falsificazione senza sua colpa del contrassegno esposto o del certificato di assicurazione.
Tale prova non può dirsi francamente esistente.
Né potrebbe acquisirla tramite una consulenza tecnica-informatica che avrebbe una CP_9
finalità esplorativa e contraria al principio dispositivo delle prove.
Intervenendo assai recentemente per ribadire un principio granitico la Suprema Corte ha ammonito in ordine al fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8498; nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 26.04.2023, n. 10941; Cassazione civile, sez. II, 18.12.2020, n. 29100).
Un'ultima notazione appare utile a dimostrare che la questione della legittimazione della non possa affatto dirsi insussistente. Essa, invero, traspare dall'iniziativa di Parte_1
che le si è rivolta per essere rimborsata di quanto corrisposto agli infortunati per CP_16
il medesimo infortunio in itinere ai sensi degli artt. 1916 e 2043 c.c., del T.U. 1124/1965 e del d.lgs. 38/2000 (domanda respinta per ragioni diverse dalla questione della legittimazione).
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In conclusione, va escluso che, in presenza del documento di polizza rilevato ed annotato nel verbale dalla Polizia stradale, la pronuncia che ha accertato esistente la legittimazione passiva dell'assicuratore apparente vada riformata.
13. La complessità e controvertibilità delle questioni coinvolte, la novità di alcune di esse e la condotta processuale delle parti suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del grado. Si tratta di ragioni riconducibili alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto dalla alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 78/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 15 febbraio 2022;
− compensa tra le parti le spese del grado;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 18 giugno 2025
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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