TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 618/2025 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità/assegno mensile di invalidità - artt. 12 e 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] 209, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Notaro del Foro di C.F._1
Messina, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 06.03.2025 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P. ex art.
[...] 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione dei verbali di visita del 15.01.2024, a mezzo dei quali la Commissione Medica l'aveva riconosciuta soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) 56%” e non portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992; il C.T.U., ritenuta l'inidoneità delle certificate infermità a determinarne l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, aveva infatti confermato l'impugnato giudizio di insussistenza del requisito sanitario atto a fondarne il vantato diritto alle reclamate prestazioni e al riconoscimento della condizione di handicap. A fondamento della proposta opposizione la ricorrente ha deplorato l'incompleta e inesatta valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti, senz'altro idonee a cagionarne la totale inabilità lavorativa o comunque un'invalidità non inferiore al 74% - utili al conseguimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di invalidità civile -, nonché lo status di handicap grave. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dalla ricorrente. Premessa la diagnosi di “artrite psoriasica autoimmunitaria sieronegativa, disturbo depressivo persistente con psicosi ossessiva compulsiva;
ipertensione arteriosa;
esiti di isterectomia totale;
broncopatica cronica ostruttiva (BPCO); atrofia cerebrale, ipotiroidismo in trattamento, frattura polso destro”, l'ausiliario ha in particolare osservato:
1- quanto all'artrite psoriasica, che “dal referto delle radiografie eseguite alle mani e ai piedi non sono state rilevate alterazioni artritiche ma soltanto alterazioni artrosiche di lieve entità. Inoltre nella radiografia eseguita al rachide in toto si osservano segni iniziali di spondilartrosi ridotto lo spazio intersomatico C5-C6 ed L5-S1 su base discopatica ma nessuna alterazione artritica”; 2- quanto al disturbo depressivo, che “la paziente è in cura farmacologica con due farmaci, il Daparox che viene usato per il trattamento della depressione e del disturbo ossessivo compulsivo e l'altro farmaco usato è il Depakin chrono, che è uno stabilizzatore dell'umore. Inoltre durante la visita non sono state rilevate idee depressive, ossessive e compulsive segno che è ben compensata dalla terapia medica”; 3- quanto all'ipertensione arteriosa, che “la paziente è al primo stadio, infatti si tratta di una forma di ipertensione asintomatica in cui non sono presenti i segni di compromissione d'organo, cardiopatia. Al momento della visita presentava una pressione di 130/80 in trattamento con antipertensivi e del tutto asintomatica per cui non ha rilevanza medico-legale”;
4- quanto all'incontinenza urinaria derivata dalla subita isterectomia totale, che la patologia “non risulta dagli atti e la paziente all'anamnesi non ha riferito di essere affetta da incontinenza urinaria per cui tutta la patologia non ha rilevanza medico-legale come stabilito dal precedente CTU”;
5- quanto alla BPCO, che “alla visita da me eseguita la paziente non ha riferito disturbi da broncopatia cronica ostruttiva quale tosse, catarro, insufficienza respiratoria e dispnea, l'esame obiettivo è negativo per segni di broncopatia cronica ostruttiva, non risultano depositati agli atti accertamenti strumentali che accerterebbero tale tipo di patologia e che quanto rilevato al torace eseguito il 07/05/2024 per altri motivi non è un esame che consente di fare tale diagnosi e in ultimo dalla terapia comunicata dalla paziente non risulta che assume farmaci, pertanto la patologia non ha rilevanza medico- legale”;
6- quanto all'atrofia cerebrale compatibile con l'età anagrafica rilevata alla TAC del 11.03.2024, alla quale viene attribuita cefalea tensiva e lieve deficit mnesici in paziente con sindrome ansiosa, che “sia la cefalea che i lievi deficit mnesici non sono correlati con l'atrofia cerebrale come detto dallo stesso radiologo che è un referto occasionale compatibile con l'età della paziente e quindi non patologico e il tentativo di tabellare una malattia inesistente con il codice 1101 quale esito di sofferenza organica accertata strumentalmente è errato”;
7- quanto all'ipotiroidismo, che “la paziente è affetta da ipotiroidismo cronico in terapia con Eutirox ma agli esami di laboratorio del 09/06/2023 il TSH era elevato segno che la terapia medica assunta era insufficiente e quindi necessitava di un aumento del dosaggio dell'Eutirox; inoltre presentava un dosaggio basso di vit. D valore 6,9 e in atto non assume vit. D. Data la persistenza dell'ipotiroidismo si può valutare una invalidità del 10% confermando quanto stabilito dal precedente CTU”;
8- quanto infine alla frattura al polso destro, che “la paziente il giorno prima della visita è caduta accidentalmente riportando la frattura del polso destro provvisoriamente trattata con valva gessata e dovrà essere sottoposta ad intervento di ostesintesi fra 3 giorni. Questo tipo di frattura in genere una volta operata guarisce con minimi esiti articolari”. Partitamente valutata l'incidenza percentuale delle patologie di cui ai nn. 1, 2 e 7 e applicata la formula riduzionistica, ha quindi concluso che la paziente “presenta una invalidità civile del 53% per cui non presenta i requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità, in subordine l'assegno mensile di assistenza e non è portare di handicap grave art. 3 c. 3 della L. 104/92” (cfr. relazione depositata il 18.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per quanto sopra, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e scrupolosamente motivata, l'opposizione va rigettata perché infondata. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 618/2025 R.G.; rigetta il ricorso e pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CP_1 CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 15.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 618/2025 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità/assegno mensile di invalidità - artt. 12 e 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] 209, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Notaro del Foro di C.F._1
Messina, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 06.03.2025 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P. ex art.
[...] 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione dei verbali di visita del 15.01.2024, a mezzo dei quali la Commissione Medica l'aveva riconosciuta soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) 56%” e non portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992; il C.T.U., ritenuta l'inidoneità delle certificate infermità a determinarne l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, aveva infatti confermato l'impugnato giudizio di insussistenza del requisito sanitario atto a fondarne il vantato diritto alle reclamate prestazioni e al riconoscimento della condizione di handicap. A fondamento della proposta opposizione la ricorrente ha deplorato l'incompleta e inesatta valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti, senz'altro idonee a cagionarne la totale inabilità lavorativa o comunque un'invalidità non inferiore al 74% - utili al conseguimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di invalidità civile -, nonché lo status di handicap grave. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dalla ricorrente. Premessa la diagnosi di “artrite psoriasica autoimmunitaria sieronegativa, disturbo depressivo persistente con psicosi ossessiva compulsiva;
ipertensione arteriosa;
esiti di isterectomia totale;
broncopatica cronica ostruttiva (BPCO); atrofia cerebrale, ipotiroidismo in trattamento, frattura polso destro”, l'ausiliario ha in particolare osservato:
1- quanto all'artrite psoriasica, che “dal referto delle radiografie eseguite alle mani e ai piedi non sono state rilevate alterazioni artritiche ma soltanto alterazioni artrosiche di lieve entità. Inoltre nella radiografia eseguita al rachide in toto si osservano segni iniziali di spondilartrosi ridotto lo spazio intersomatico C5-C6 ed L5-S1 su base discopatica ma nessuna alterazione artritica”; 2- quanto al disturbo depressivo, che “la paziente è in cura farmacologica con due farmaci, il Daparox che viene usato per il trattamento della depressione e del disturbo ossessivo compulsivo e l'altro farmaco usato è il Depakin chrono, che è uno stabilizzatore dell'umore. Inoltre durante la visita non sono state rilevate idee depressive, ossessive e compulsive segno che è ben compensata dalla terapia medica”; 3- quanto all'ipertensione arteriosa, che “la paziente è al primo stadio, infatti si tratta di una forma di ipertensione asintomatica in cui non sono presenti i segni di compromissione d'organo, cardiopatia. Al momento della visita presentava una pressione di 130/80 in trattamento con antipertensivi e del tutto asintomatica per cui non ha rilevanza medico-legale”;
4- quanto all'incontinenza urinaria derivata dalla subita isterectomia totale, che la patologia “non risulta dagli atti e la paziente all'anamnesi non ha riferito di essere affetta da incontinenza urinaria per cui tutta la patologia non ha rilevanza medico-legale come stabilito dal precedente CTU”;
5- quanto alla BPCO, che “alla visita da me eseguita la paziente non ha riferito disturbi da broncopatia cronica ostruttiva quale tosse, catarro, insufficienza respiratoria e dispnea, l'esame obiettivo è negativo per segni di broncopatia cronica ostruttiva, non risultano depositati agli atti accertamenti strumentali che accerterebbero tale tipo di patologia e che quanto rilevato al torace eseguito il 07/05/2024 per altri motivi non è un esame che consente di fare tale diagnosi e in ultimo dalla terapia comunicata dalla paziente non risulta che assume farmaci, pertanto la patologia non ha rilevanza medico- legale”;
6- quanto all'atrofia cerebrale compatibile con l'età anagrafica rilevata alla TAC del 11.03.2024, alla quale viene attribuita cefalea tensiva e lieve deficit mnesici in paziente con sindrome ansiosa, che “sia la cefalea che i lievi deficit mnesici non sono correlati con l'atrofia cerebrale come detto dallo stesso radiologo che è un referto occasionale compatibile con l'età della paziente e quindi non patologico e il tentativo di tabellare una malattia inesistente con il codice 1101 quale esito di sofferenza organica accertata strumentalmente è errato”;
7- quanto all'ipotiroidismo, che “la paziente è affetta da ipotiroidismo cronico in terapia con Eutirox ma agli esami di laboratorio del 09/06/2023 il TSH era elevato segno che la terapia medica assunta era insufficiente e quindi necessitava di un aumento del dosaggio dell'Eutirox; inoltre presentava un dosaggio basso di vit. D valore 6,9 e in atto non assume vit. D. Data la persistenza dell'ipotiroidismo si può valutare una invalidità del 10% confermando quanto stabilito dal precedente CTU”;
8- quanto infine alla frattura al polso destro, che “la paziente il giorno prima della visita è caduta accidentalmente riportando la frattura del polso destro provvisoriamente trattata con valva gessata e dovrà essere sottoposta ad intervento di ostesintesi fra 3 giorni. Questo tipo di frattura in genere una volta operata guarisce con minimi esiti articolari”. Partitamente valutata l'incidenza percentuale delle patologie di cui ai nn. 1, 2 e 7 e applicata la formula riduzionistica, ha quindi concluso che la paziente “presenta una invalidità civile del 53% per cui non presenta i requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità, in subordine l'assegno mensile di assistenza e non è portare di handicap grave art. 3 c. 3 della L. 104/92” (cfr. relazione depositata il 18.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per quanto sopra, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e scrupolosamente motivata, l'opposizione va rigettata perché infondata. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 618/2025 R.G.; rigetta il ricorso e pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CP_1 CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 15.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella